Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 378/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 378/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panuccio (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._2
alla via Foti, n. 1
appellante
e
(c.f. ), nata il [...] a [...], P_ C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panuccio (c.f.
) e dall'avv. Giovanna Crocè (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Foti, n. 1
appellante
1
e
(c.f. , nata il [...] a [...] CP_2 C.F._5
(RC), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annalisa Deborah
Ruvolo in Reggio Calabria (RC) alla via Spagnolio, n. 3/h
LA non costituita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 13.7.2020, e Parte_1 P_
(rispettivamente, convenuta e terza chiamata nel giudizio di primo
[...]
grado) impugnano la sentenza n. 1516/2019, pubblicata in data 13.11.2019, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - a definizione del giudizio iscritto al n.
4429/2011 R.G. - in accoglimento della domanda spiegata da , CP_2 ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dell'attrice medesima, ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 29.11.2006 con cui la ha trasferito alla Parte_1
la proprietà di due unità immobiliari, site in Reggio Calabria alla via P_
Possidonea n. 62. La sentenza ha inoltre posto a carico delle soccombenti in solido le spese processuali, liquidate in € 4.000, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
2 Corte d'Appello
Il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti per la revocatoria ordinaria, essendo stato l'atto del 29.11.2006 stipulato in pregiudizio del credito di € 102.287,29 (oltre interessi e rivalutazione), dalla vantato CP_2
nei confronti della cedente (quale legale rappresentante della Parte_1
), in forza di sentenza Controparte_3
n. 1100/2006 pubblicata il 18.9.2006 dal Tribunale di Reggio Calabria.
Con il primo motivo, le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, avendo il
Tribunale fatto decorrere il termine quinquennale dalla data di trascrizione nei pubblici registri dell'atto notarile.
Le appellanti deducono la decorrenza del termine di prescrizione dalla trascrizione della domanda giudiziale con cui la ha richiesto P_
l'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dalla promittente con la scrittura privata del 20.7.2002. Parte_1
Con il secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la scrittura, con cui la si è impegnata a trasferire in Parte_1
capo alla la proprietà degli immobili, inidonea (siccome priva di data P_ certa) a dimostrare l'esatta collocazione temporale del debito assunto dalla verso il terzo. Parte_1
Con il terzo motivo, le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., ritenendo il debito della promittente, assunto con la scrittura del 20.7.2002, configurante un'ipotesi di adempimento discrezionale (la revocatoria rimanendo esclusa, secondo la richiamata disciplina, nei soli casi di adempimento in senso tecnico).
Con il quarto motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha accertato la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria.
Con il quinto motivo, le appellanti censurano il capo della sentenza con cui sono state condannate alle spese di lite.
- Difese dell'LA
L'LA , pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_2
***
1.- Sulla prescrizione dell'azione
3 Corte d'Appello
1. Le appellanti censurano il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria (con oggetto l'atto di trasferimento del 29.11.2006) proposta dalla creditrice con citazione notificata alla cedente il 2.12.2011.
2. Il motivo è infondato.
è creditrice di € 102.287,29 nei confronti di CP_2 Parte_1
in forza della sentenza n. 1100/2006, emessa dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata in data 18.9.2006, confermata in appello con sentenza n.
1378/2010.
Con scrittura privata del 20.7.2002, la - al fine di estinguere il Parte_1
proprio debito nei confronti della suocera - si è obbligata a P_ cedere a quest'ultima la proprietà di un immobile sito in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 62, identificato al CEU, foglio 126, particella 10, subalterno
23.
Con atto di citazione notificato il 31.10.2006, trascritto in pari data, la P_ ha agito in giudizio per ottenere l'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dalla promittente con la scrittura datata 20.7.2002.
Con atto notarile del 29.11.2006 - trascritto il 9.12.2006 - la ha Parte_1
trasferito alla , ex art. 1197 c.c., la proprietà degli immobili in Reggio P_
Calabria alla via Possidonea n. 62, identificati al CEU, foglio 126, particella
10, subalterni 25 e 26 (unità sorte dalla soppressione del sub 23, giusta variazione catastale n. 25816 del 4.2.2003).
Le suindicate circostanze risultano documentate e non oggetto di specifica contestazione.
3. Le appellanti sostengono che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal 31.10.2006 (data di trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione della scrittura privata) e non dalla successiva trascrizione dell'atto di cessione dei beni.
3.1. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 2903 c.c. prevede che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
È consolidato il principio secondo cui «la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere
4 Corte d'Appello
interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo» (Cass. civ. n. 4049/2023; Cass. civ. n. 11758/2018;
Cass. civ. n. 5889/2016; Cass. civ. n. 11815/2014; Cass. civ. n. 1210/2007).
Dell'atto di disposizione oggetto di revocatoria è stata data pubblicità ai terzi
(e, quindi, anche all'odierna creditrice) con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del 9.12.2006.
Da tale data decorre, quindi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c.
La prescrizione dell'azione revocatoria decorre, dunque, dal giorno in cui dell'atto (della cui inefficacia si tratta) è stata data pubblicità ai terzi, posto che soltanto da tale momento il diritto può essere fatto valere dal creditore.
La decorrenza del termine di prescrizione non può anticiparsi al momento della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, perché l'art. 2903 c.c. fissa la decorrenza della prescrizione con riferimento all'atto oggetto di revocatoria.
Inoltre è con tale atto che si verifica l'evento pregiudizievole per il creditore, in quanto con tale atto si produce il trasferimento al terzo della proprietà dei beni,
e quindi il decremento patrimoniale del debitore.
4. La prescrizione è stata validamente interrotta dalla creditrice con la notifica alla dell'atto di citazione, avvenuta al momento del Parte_1 perfezionamento della notifica dell'atto di citazione;
perfezionamento avvenuto, per espresso riconoscimento della debitrice, il 2.12.2011.
Pertanto il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto.
La notifica della citazione alla debitrice ha validamente interrotto il termine di prescrizione anche nei confronti della cessionaria (litisconsorte P_ necessaria nell'odierno giudizio), nei cui confronti la creditrice ha integrato il contraddittorio con atto notificato il 25.7.2018.
Secondo la giurisprudenza, in caso di azione revocatoria, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in
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modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso (Cass. civ., sez. III, n. 6598/2023).
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.- Sulla revocabilità dell'atto
1. Con secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 2901, comma 3, c.c. (secondo cui «non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto»), siccome l'atto del 29.11.2006, oggetto di revocatoria, è stato da loro concluso in esecuzione di precedente contratto privo di data certa.
2. Il motivo è infondato.
Secondo l'appellante l'atto del 29.11.2006 - con cui la debitrice ha trasferito alla la proprietà dei menzionati immobili - è stato concluso in P_
esecuzione degli obblighi assunti dalla cedente con la scrittura privata del
20.7.2002. Con tale scrittura privata la debitrice ( ) si è obbligata a Parte_1
cedere i beni al terzo ) entro un anno dalla firma della scrittura privata. P_
Il Tribunale ha ritenuto non provata la formazione della scrittura - siccome priva di data certa - in epoca anteriore all'insorgenza del credito dell'attrice.
In ogni caso, secondo quanto osservato dal giudice di prime cure, la scrittura porta una data (20.7.2002) successiva all'avvio del procedimento davanti al al Tribunale di Reggio Calabria, con cui è stato accertato il credito di €
102.287,29 della nei confronti della . CP_2 Parte_1
La determinazione del Tribunale è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 2704, comma 1, c.c. «la data della scrittura privata della quale non
è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento».
6 Corte d'Appello
Nella scrittura privata non autenticata, in particolare, la certezza della data resta acquisita nei confronti di terzi esclusivamente a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 2704 c.c., che rendano incontestabile l'anteriore formazione (Cass. civ. n. 7944/1993).
La scrittura privata prodotta dalle appellanti - portante la data del 20 luglio
2002 - risulta priva di autenticazione e/o registrazione, né la certezza della data di stipula del contratto risulta da altra documentazione in atti.
3. Parte appellante assume che la scrittura privata è stata depositata al momento della costituzione in giudizio da parte di ed è stata Parte_1
ridepositata da nel momento in cui la stessa si è costituita in CP_4
giudizio.
L'assunto non è idoneo a determinare l'accoglimento dell'appello.
Anche qualora si ritenga provato che la scrittura privata sia stata depositata nel giudizio promosso da nei confronti di per l'esecuzione P_ Parte_1 dell'obbligo di esecuzione della datio in solutum, e anche qualora quindi si ritenga provata la data certa in conseguenza del deposito della stessa scrittura nel predetto giudizio, non sarebbe ancora decorso il termine di un anno per l'esecuzione dell'obbligo.
Quindi, in ogni caso, al momento dell'atto oggetto dell'azione revocatoria, non era scaduto il termine per l'esecuzione della datio in solutum e pertanto non è applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 2901 c.c., che esclude la revoca dell'adempimento di un debito scaduto.
4. Come osservato dal giudice di primo grado, considerata la data di avvio del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito della nei CP_2
confronti della , è da ritenersi che la scrittura privata sia comunque Parte_1
successiva al sorgere del credito.
L'assunto è condivisibile, non essendovi in atti documentazione idonea a dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto al sorgere del credito.
Deve pertanto ritenersi revocabile l'atto in questione.
3.- Sul presupposto soggettivo
7 Corte d'Appello
1. Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato»
(Cass. civ. n. 16221/2019; Cass. civ. n. 23326/2018; Cass. civ. n. 27546/2014;
Cass. civ. n. 17237/2011).
L'atto di disposizione oggetto di revocatoria è stato stipulato il 29.11.2006, ovvero in epoca successiva al sorgere del credito dell'LA, che trova titolo nella sentenza del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 18.9.2006.
L'atto dispositivo ha natura onerosa, poiché il trasferimento degli immobili è il corrispettivo con cui la ha estinto il proprio debito nei confronti del Parte_1
terzo.
Ai fini dell'azione revocatoria deve sussistere la consapevolezza del debitore e del terzo del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione per le ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame il presupposto soggettivo è desumibile da plurimi elementi sintomatici.
In primo luogo si rileva che l'atto di disposizione, con cui , debitrice Parte_1 della è stato stipulato dopo circa due mesi dall'accertamento del CP_2
credito in capo alla accertamento operato dalla sentenza pubblicata CP_2
in data 18 settembre 2006, e solo dopo 29 giorni dalla notifica della domanda giudiziale proposta da nei confronti di . P_ Parte_1
Ulteriore circostanza che induce a ravvisare l'elemento soggettivo in capo alla debitrice e all'acquirente è data dal rapporto di affinità (la è nuora Parte_1
della ). P_
Altro elemento sintomatico dell'elemento soggettivo si trae dall'assenza di tracce documentali dei vari prestiti concessi dalla alla , per P_ Parte_1 il complessivo importo di € 250.000,00. L'importo complessivo dei prestiti è di
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tale consistenza da rendere poco giustificabile l'assenza di prova documentale dei prestiti.
L'elemento soggettivo trova inoltre elemento di conferma nell'incapienza del patrimonio immobiliare residuo della debitrice.
Nell'ambito della procedura esecutiva - iscritta al n. 21/2007 R.G.es. del
Tribunale di Reggio Calabria - avviata dalla in forza della succitata CP_2 sentenza n. 1100/2006 e per un importo precettato di € 212.160,40, unico bene pignorato è risultato l'immobile sito nel Comune di Motta San Giovanni, in proprietà della debitrice per 1/8, per un valore aggredibile di € 10.968,75
(relazione ctu allegata al fascicolo I grado appellanti).
Deve ritenersi pertanto che la debitrice e l'acquirente Parte_1 P_
erano consapevoli del pregiudizio per le ragioni creditorie (della , CP_2
derivante dalla cessione degli immobili di via Possidonea.
L'appello va pertanto rigettato.
4.- Spese processuali
Attesa la mancata costituzione dell'LA, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado.
Per quanto riguarda le spese processuali del primo grado, non vi sono ragioni per revocare la sentenza impugnata, in quanto l'impugnazione riguardante il capo delle spese processuali fa leva esclusivamente sulla mancanza di soccombenza delle odierne appellanti. Presupposto, per quanto detto, non ravvisabile.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo di parte appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 P_
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nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 14.2.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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