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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/06/2022 al n. 410 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 01/04/2025
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Targa Parte_1
Eugenio
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Maggio Controparte_1
Giovanni Maria, l'avv. Bonetti Paolo, l'avv. Iero Luca, l'avv. Foramiti Franco Maria
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: “Obbligo contributivo del datore di lavoro- opposizione ad avviso di addebito”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “nel merito: dichiararsi illegittimo e comunque nullo, annullabile, invalido, inefficace e conseguentemente annullarsi, ovvero disapplicarsi,
CP_ l'avviso di addebito dell' – Sede di Udine n. 415 2022 00000578 42 000 formato il 23.4.2022 e comunicato in data 15.5.2022, nonché ogni altro atto e provvedimento al medesimo presupposto, dichiarando in ogni caso la non debenza di somma alcuna
CP_ da parte della Società ricorrente in favore dell' e delle altre parti epigrafate in relazione a detto avviso. In ogni caso, con rifusione di spese e competenze”.
Per la parte resistente: “Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, voglia, previa estromissione della Parte_2 e, in ogni caso, la declaratoria di infondatezza di qualsiasi domanda
[...]
svolta in giudizio nei suoi confronti, respingere il ricorso in opposizione, perché infondato, in fatto e in diritto, e non provato, proposto dalla confermando Parte_1 la validità e l'efficacia dell'avviso di addebito n. 415 2022 00000578 42, nonché tutti gli addebiti ivi contenuti e dichiarando che la tenuta al pagamento della Parte_1
contribuzione di legge non pagata con le relative sanzioni civili;
in subordine, voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare che la è, per i motivi di cui in narrativa, Parte_1 tenuta al pagamento, in favore dell' , delle maggiori o minori somme che CP_1
risulteranno di giustizia, con condanna della l pagamento del dovuto. Si Parte_1 chiede, in ultimo e in caso di rigetto in tutto, o in parte, dell'opposizione, la revoca e/o la declaratoria d'inefficacia del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 415 2022 00000578 42, emesso inaudita altera parte il 27 giugno 2022 ex art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999, nella denegata ipotesi in cui lo stesso provvedimento non sia revocato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2022 la società a cui attività era, tra Parte_1
l'altro, la promozione di affari relativi a contratti e servizi nel settore delle telecomunicazioni, energia elettrica, acqua, gas, internet, finanziari, telefonia, televisivo, elettronica, elettrodomestici, software, hardware proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n. 415 2022 00000578 42 notificatole dall' a mezzo CP_1
PEC del 15 maggio 2022.
L'avviso di addebito traeva origine da un'attività ispettiva all'esito della quale era stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019017286/DDL del 18 ottobre 2021, con il quale era stato appurato il mancato versamento della contribuzione previdenziale, nel periodo dall'aprile 2018 al gennaio 2020, con le relative sanzioni civili per l'omissione contributiva.
In particolare i funzionari, a seguito degli accertamenti iniziati il 15 gennaio 2020, avevano rilevato che la nel corso del citato periodo, si era avvalsa, per Parte_1 la vendita di contratti gas e luce per conto della ENI Gas e Luce Spa, dell'apporto lavorativo di numerosi incaricati, legati alla in virtù di apposite “lettere di Parte_1 incarico”, per la tipologia della collaborazione autonoma, ritenute dai verbalizzanti come non genuine, per avere tali lavoratori in realtà intrattenuto con la Parte_1 per i rispettivi periodi di riferimento, altrettanti rapporti di lavoro a titolo oneroso suscettibili di essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato.
Gli ispettori avevano ritenuto che i documenti contrattuali denominati “lettera di incarico per vendita diretta a domicilio” fossero inidonei a regolare i rapporti lavorativi di fatto intercorsi tra la società opponente e i lavoratori, dovendosi, invece, inquadrare i rapporti in questione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi assicurativi di legge, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
La difesa della società opponente negava, invece, la sussistenza della subordinazione e della etero-organizzazione, illustrandone le ragioni e rimarcando che l'onere della prova incombeva all' resistente. CP_1
In particolare la difesa attore evidenziava che le lettere d'incarico prevedevano espressamente che l'incaricato operasse senza vincolo di subordinazione e di orario, senza dover rispondere di mancate vendite dovute ad inattività, percependo un compenso commisurato ai contratti procurati, con la conseguenza che la remuneratività della prestazione era rimessa al suo agire e, dunque, con assunzione del rischio proprio del lavoratore autonomo, oltre che con facoltà di recesso senza preavviso, onde non si poteva prescindere dalla ricerca della volontà delle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale e del relativo reciproco affidamento.
Peraltro, la personalità e la continuità della prestazione potevano essere proprie di ogni tipo di rapporto e ogni tipo di attività poteva essere oggetto di tipologie distinte di rapporti di lavoro.
Del tutto irrilevante era, poi, la circostanza che gli incaricati fossero giovani, inesperti o inoccupati.
La parte opponente escludeva che: nei confronti dei lavoratori fossero stati tenuti comportamenti intimidatori;
vi fossero state convocazioni e rimproveri in caso di assenza alle attività; che, in tal caso, vi fosse un obbligo di avviso;
che vi fosse l'obbligo di giustificare le assenze o di recuperare giornate non lavorate;
che gli incaricati non fossero liberi di svolgere altre attività e che venissero mandati via in caso di scarsa produttività.
2. L' si costituiva ritualmente in causa sostenendo, invece, la correttezza delle CP_1 conclusioni cui gli ispettori erano pervenuti all'esito dei propri accertamenti sulla base delle informazioni assunte e della disamina della documentazione contabile, fiscale e di lavoro dalla società odierna ricorrente 3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Mutato il difensore della società opponente, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 01/04/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
L'istruttoria svolta ha pienamente confermato le conclusioni cui gli ispettori erano pervenuti all'esito del loro accesso e dell'analisi delle dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati in quell'occasione.
Le violazioni, infatti, risultano provate dalle dichiarazioni assunte a reciproco riscontro dei lavoratori.
Le testimonianze rese in udienza hanno ulteriormente confermato quanto acclarato con l'ispezione.
La teste , che ha lavorato per la ricorrente mentre frequentava gli studi Tes_1
universitari e che, dunque, è perfettamente attendibile, non avendo più da anni alcun rapporto con la società opponente, ha riferito: “…dopo uno o due giorni di prova la mi fece sottoscrivere una lettera di incarico, che era stata predisposta dalla Pt_1 società… io dovevo proporre dei contratti ENI con il sistema del porta a porta … la mi indicava precisamente le giornate e il numero di ore della prestazione;
Pt_1
non ricordo se le ore fossero state indicate nel contrato di incarico, ma io lavoravo dalle 8:30 alle 19:00 o 20:00 o 21:00. Noi avevamo l'obbligo preciso di presentarci alle 8:30 presso l'ufficio e quando io vi andavo trovavo anche gli altri venditori, alle
8:30 c'era una riunione prima dell'inizio del lavoro, tenuta dal titolare con i venditori, ogni mattina, anche qualche sabato si teneva questa riunione nel corso della quale il titolare faceva un discorso di circa 5-10 minuti. Mentre aspettavamo l'inizio della riunione tra di noi parlavamo e bevevamo il caffè. Il sistema prevedeva che noi venissimo incaricati in certe zone per lavorare ad esempio una settimana, erano zone diverse per gruppi o anche per singolo venditore. Ogni settimana ci veniva comunicata, quindi, una zona di operatività. C'era l'obbligo di arrivare entro le 18:30 la sera in ufficio, ma il lavoro non finiva alle 18:30. Sapevo che tutti i colleghi entravano in ufficio per le 18:30 e lasciavano i contratti sottoscritti, io non ho mai lavorato da sola, ma sempre con altri colleghi, andavamo in due o tre presso le varie zone e poi operavamo autonomamente. Ad esempio, io ero incaricata con due colleghi a Pordenone, mi recavo assieme ai miei colleghi presso la zona stabilita, ci dividevamo le vie e un momento prima di tornare in ufficio ci si rincontrava per tornare insieme in ufficio. Noi quindi tornavamo sempre per le 18:30 in ufficio e lì capitava di restare anche fino alle 20:00 o alle 21:00 perché magari il titolare voleva fare un discorso o una formazione. Era stato il titolare che, la sera stessa in cui ho fatto la prova, mi aveva dato indicazione di presentarmi in ufficio ogni giorno alle 8:30 e la sera alle 18:30. L'ufficio era a Udine in via del Bon. Quando avevamo ad esempio la zona di Pordenone alla sera dovevamo comunque andare all'ufficio di
Udine…confermo che il titolare faceva le riunioni al mattino e a volte anche alla sera, dando indicazioni sull'attività da svolgere e lo stesso controllava quotidianamente l'andamento e l'efficacia dei contratti. Ricordo che c'erano delle volte in cui capitava di non avere acquisito clienti e in questo c'era una ramanzina da parte del titolare.
Anche se i contratti erano pochi si capiva dall'atteggiamento del titolare che questi era contrariato. Alla fine della giornata c'era un foglio con la produzione di tutti i colleghi, complessiva e in base a quello c'era un comportamento differenziato per ognuno da parte del titolare improveri ai singoli venditori venivano Parte_3
di solito fatti in ufficio, in una zona privata, ma a volte anche nella zona comune;
ricordo che vi furono rimproveri anche davanti a altri colleghi…io ero automunita e usavo la mia auto, per un periodo mi fu fornito un tablet sul quale non ricordo di avere visto i simboli di ENI era indicata nella proposta di contratto…ricordo che Pt_1 venivo pagata in base al numero di contratti stipulati e confermati…confermo di essere stata sentita da un funzionario dell'INPS…confermo che lavoravo in media due sabati al mese e ciò perché mi veniva richiesto, non per mia libera scelta…Mi è successo solo una volta di non presentarmi in tempo alle 8:30 per un problema alla macchina e mi fu chiusa la porta in faccia, non ho potuto entrare in ufficio e ciò ai fini della presentazione iniziale da parte del titolare, poi ho lavorato comunque quel giorno insieme ai colleghi nelle zone indicate. I gruppi di lavoro venivano di solito fatti dai colleghi con più esperienza, era una cosa che avveniva per prassi, quella di sistemarsi nelle varie squadre…Confermo che il diceva che chi faceva pochi Pt_3
contratti sarebbe rimasto a casa. Non ricordo che qualcuno che non avesse stipulato contratti se ne facesse prestare da chi ne aveva di più. È capitato che chi non aveva fatto contratti sia dovuto restare a fare le pulizie in ufficio, ma in quel caso ci si aiutava a vicenda e anche io ho aiutato…Uno o due giorni dopo aver iniziato l'attività mi è capitato di avere un incidente domestico e chiesi qualche giorno di riposo e mi fu detto che se fossi rimasta a casa per riposare sarei potuta benissimo non tornare mai più, quindi ho continuato a lavorare pur con dei dolori…Ricevevo 100 euro al mese in busta paga per la macchina. Questo era il mio primo lavoro… io decisi di andare via perché non riuscivo più a gestire lo stress lavorativo e gli orari”.
La teste ha poi anche integralmente confermato le dichiarazioni già in precedenza rese agli ispettori.
Il teste , parimenti attendibile, avendo interrotto da anni qualsiasi Testimone_2
rapporto con la società opponente ed essendo privo di interesse personale in causa, ha dichiarato: “sono stato contattato via mail dalla in cui dicevano che Pt_1
facevano dei colloqui per la selezione del personale e io ritenevo di andare a fare il magazziniere. Mi fecero fare un primo giorno di lavoro durante il quale capì che si trattava di vendita porta a porta e successivamente la sera facemmo un piccolo test sulla giornata e mi invitarono a tornare il giorno dopo. Dopo 2 o 3 giorni che lavoravo mi fecero sottoscrivere la lettera di incarico, predisposta dalla un CP_3
orario di ingresso in ufficio al mattino alle 8:30 e si entrava e si faceva una specie di riunione giornaliera, che veniva tenuta dal capo ufficio o direttamente da Dopo Pt_3 venivano assegnate le zone e si usciva. C'era poi un orario specifico per il rientro in ufficio, che era le 18:30 mi pare;
in tale orario ci ripresentavamo tutti in ufficio e consegnavamo i contratti fatti durante la giornata;
c'era una riunione finale, ci mettevamo in cerchio brevemente e, se c'era qualcosa di particolare, andavamo a parlare direttamente in ufficio con e così la giornata finiva. Io dovevo Pt_3
comunicare le assenze, poiché mi era stato detto di farlo. Mi è capitato di essere assente, ho chiamato in ufficio dicendo che stavo male e non ho presentato certificati medici, comunque si trattava di assenze brevi di uno o due giorni…c'erano le riunioni di cui ho detto con il e la sera quando si presentavamo i contratti, se non se ne Pt_3
erano fatti il non era troppo contento e lo manifestava anche verbalmente. La Pt_3 sera si entrava e c'era un banco con l'operatore; si consegnava a lui i contratti, lui dava una rapida letta per verificare che fossero correttamente compilati;
poi venivano divisi in cassettine in base al tipo di contratto e c'era un elenco con i nomi di tutti i venditori e delle caselle prestampate con la tipologia del contratto;
si compilavano le varie caselle e si faceva poi il totale dei contratti compilati sia complessivamente in tutta la giornata dai venditori sia per singolo operatore. Capitava che il titolare redarguisse i singoli venditori e lo faceva anche liberamente davanti a tutti;
i motivi potevano essere vari, dalla lamentela del cliente che chiamava dicendo che qualcuno era stato magari insistente, al fatto che non si erano venduti contratti il giorno prima
…io mi muovevo con le auto dei colleghi poiché lavoravo assieme ad altri;
eravamo divisi in gruppi e i gruppi in auto si recavano in una certa zona assegnata e quindi rientravano insieme in auto la sera. Usavamo il nostro cellulare per fare le varie foto, ovvero per fotografare le bollette e poi avevamo un tablet fornitaci dalla in cui Pt_1
c'era un programma che serviva per inserire i contratti, ma anche per vedere se il cliente era solvibile. Il programma era marchiato ENI, il tablet non so di chi fosse…il mio compenso era proporzionato al numero di contratti conclusi, per ogni contratto si guadagnava una certa somma. Poi c'erano anche dei premi;
infatti ricordo che quando io arrivai i ragazzi dell'anno precedente avevano vinto un viaggio premio in
Spagna, ma non so le modalità…confermo di essere stato sentito da ispettori . CP_1
Confermo di avere lavorato da aprile 2018 a metà luglio 2019. Lavorai prima del
Covid. Preciso che divenni capo squadra dopo un paio di mesi. Al mattino noi arrivavamo alle 8:30 fino alle 9:00 circa parlavamo tra di noi, poi iniziava la riunione con il o il capo ufficio che terminava verso le 9:30 e poi uscivamo per il giro di Pt_3
vendite. Circa le squadre, dopo un primo periodo, si poteva diventare capo squadra, era una proposta che proveniva dal se si decideva di diventare capo squadra Pt_3
al mattino ti venivano affiancate delle persone e tu dovevi portarle fuori e fare vedere loro il lavoro di vendita, era il che affiancava le persone alla singola squadra. Pt_3
Poi, se la prima uscita andava bene, il nuovo venditore restava attribuito a quella squadra. Alle 8:30 dovevamo presentarci tutti in ufficio e di fatto ci presentavamo. La sera dovevamo per forza rientrare alle 18:30 e non prima. Se rientravamo di fatto prima ci nascondevamo nel parcheggio e attendevamo che arrivassero le 18:30. La sera per andare via dovevamo avere un ok a meno che uno non avvisasse che doveva andare via. Mi è capitato di andare al lavoro anche se non mi sentivo bene per il timore di essere redarguito e, comunque, perché sapevo che non avrei ricevuto alcun compenso per la giornata. Capitava che i venditori, per il timore di essere redarguiti, scambiassero i contratti tra di loro, perché si cercava di non entrare mai in sede senza un contratto sottoscritto;
di solito chi aveva fatto più contratti ne passava qualcuno a chi non ne aveva fatti. Ricordo che una mattina in cerchio il iniziò Pt_3 ad attaccarmi e alla fine io non mi trattenni, gli risposi davanti a tutti e lui mi mandò via”.
Il teste ha poi confermato le dichiarazioni in precedenza rese agli ispettori: rese e il teste le conferma.
Il teste , anch'esso attendibile per le stesse ragioni indicate più sopra, Testimone_3 ha riferito: “ho visto degli annunci e sono entrato in contatto con la ora non Pt_1
ricordo se sottoscrissi una lettera di incarico. Avevo bisogno di lavorare e accettai la loro proposta …come normale in qualsiasi lavoro, c'era un impegno fisso in termini di giornate e numero di ore da lavorare, predefinito dalla Avevo un orario in Pt_1
cui mi presentavo, che era attorno alle 8:00 o 8:30 e lavoravo fino alle 18:00 o 18:30, non ricordo. Ogni mattina mi presentavo presso la sede della assieme agli Pt_1
altri venditori e lì si faceva un meeting mattutino, poi uscivamo per il nostro lavoro, la sera rientravamo e facevamo lo scarico del lavoro e andavamo via, a volte poteva esserci qualche riunione. Non mi è mai capitato di essere assente…il titolare a volte faceva riunioni con gli operatori per dare indicazioni operative sull'attività da svolgere.
Avevamo lo scarico giornaliero dei contratti e quindi si vedeva quanti contratti ciascuno aveva fatto… mi è capitato di sentire il redarguire per qualche motivo Pt_3
i singoli venditori, come un titolare normale… io usavo la mia auto per il lavoro e avevo un tablet, all'interno del quale c'era un sistema di ENI che mi fu dato dalla ma non so chi ne fosse il proprietario… il mio guadagno era proporzionato Pt_1
al numero di contratti fatti. Delle volte potevano esserci dei premi aggiuntivi…confermo di essere stato sentito da ispettori . La prima volta feci un CP_1 giro di prova con dei colleghi, che mi spiegarono l'attività. Ho lavorato anche qualche sabato. Non ricordo particolari rimproveri del ai venditori per assenza per Pt_3 malattia o altro. C'era un numero di clienti da visitare al giorno di circa 70, è chiaro che più clienti si contattavano, più si guadagnava. Io ritenevo normale che un venditore che per più giorni facesse contratti zero venisse in qualche modo richiamato…Andai via per mia scelta, poiché cominciavo ad avere dei dubbi sulle promesse del i fare carriera o di apertura di nuovi uffici. Mi sembra di non aver Pt_3 dato un preavviso”.
Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori si precisa che, come noto, le stesse possono essere fonte di prova in giudizio nel caso in cui le affermazioni ivi contenute trovino adeguato riscontro, il che significa che tali dichiarazioni appartengono alla causa in una con l'ulteriore materiale istruttorio fornito dalle parti. Le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi possono essere fonte di prova in giudizio nel caso in cui le affermazioni ivi contenute trovino adeguato riscontro ed essendo rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero.
In linea di principio, le dichiarazioni rese agli ispettori - se non contestate per inverosimiglianza o contraddittorietà o per essere state rese in condizioni di soggezione - assumono nell'ambito del processo una possibile triplice valenza: fanno piena prova, fino a querela di falso, relativamente a quanto attestato dal pubblico ufficiale come dal medesimo oggettivamente conosciuto, nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso;
fanno fede, sino a prova contraria, della veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese;
infine, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione (Corte d'Appello di Firenze, 02.02.10 n.
1269).
È ormai consolidato il principio in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. n. 5231/2001, Cass. n. 7201/2004, Cass.
n. 21412/06).
La giurisprudenza ha individuato una serie di indicatori (Cass.
2.9.2000 n. 11502) della condizione di subordinazione, tra cui figurano: l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. 20.6.2003 n. 9900), l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo;
l'assogettamento al potere disciplinare datoriale;
l'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro;
l'osservanza di un orario di lavoro.
La subordinazione può manifestarsi in vari modi, anche implicitamente nelle direttive programmatiche coincidenti con la stessa struttura aziendale e, quindi, non necessariamente in espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro, attinenti all'orario o ad altre modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, variabili secondo il contenuto e le circostanze o la stessa fiducia riposta nel lavoratore (cfr
Cass. n. 648/1986). Tali elementi sussistono tutti nella fattispecie concreta qui in esame.
Quel che emerge nella fattispecie in modo inequivocabile è che i lavoratori indicati nel verbale di accertamento hanno posto le proprie energie lavorative a disposizione della società per il tempo previsto e secondo gli ordini ricevuti. Parte_1
La loro attività lavorativa era prevalentemente personale, perché resa dal collaboratore senza possibilità di farsi sostituire da altri e mediante modulistica e tablet forniti dalla ed era resa con continuità, perché la durata prevista Parte_1 nelle lettere d'incarico era a tempo indeterminato e dunque atta a soddisfare, in un arco temporale non predefinito, tutte le varie esigenze dell'impresa, tenuto conto, altresì, che, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, ovvero la vendita di contratti nel settore energetico, la si era avvalsa unicamente di lavoratori Parte_1 con contratto di lavoro autonomo e, pertanto, l'attività dei lavoratori si era rivelata pienamente integrata nell'attività commerciale dell'odierna ricorrente in opposizione.
I funzionari di vigilanza hanno correttamente ritenuto, perciò, che le mansioni, di fatto ripetitive e predeterminate, svolte in concreto da tutti i lavoratori in favore della fossero state, in assenza di alcuna autonomia decisionale sulla gestione Parte_1
dei singoli rapporti, quelle proprie di lavoratori in regime di subordinazione, e hanno, pertanto, altrettanto correttamente proceduto all'addebito contributivo, nei confronti della per l'intero periodo dall'aprile 2018 al gennaio 2020, in base agli Parte_1
imponibili retributivi analiticamente indicati nello stesso verbale di accertamento ispettivo.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase, essendo state affrontate e risolte questioni di ordinaria complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte da Parte_1 2) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute dall' , spese che liquida in € 8.000,00 per compensi oltre al 15% CP_1
dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 01/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 24/06/2022 al n. 410 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 01/04/2025
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Targa Parte_1
Eugenio
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Maggio Controparte_1
Giovanni Maria, l'avv. Bonetti Paolo, l'avv. Iero Luca, l'avv. Foramiti Franco Maria
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: “Obbligo contributivo del datore di lavoro- opposizione ad avviso di addebito”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “nel merito: dichiararsi illegittimo e comunque nullo, annullabile, invalido, inefficace e conseguentemente annullarsi, ovvero disapplicarsi,
CP_ l'avviso di addebito dell' – Sede di Udine n. 415 2022 00000578 42 000 formato il 23.4.2022 e comunicato in data 15.5.2022, nonché ogni altro atto e provvedimento al medesimo presupposto, dichiarando in ogni caso la non debenza di somma alcuna
CP_ da parte della Società ricorrente in favore dell' e delle altre parti epigrafate in relazione a detto avviso. In ogni caso, con rifusione di spese e competenze”.
Per la parte resistente: “Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, voglia, previa estromissione della Parte_2 e, in ogni caso, la declaratoria di infondatezza di qualsiasi domanda
[...]
svolta in giudizio nei suoi confronti, respingere il ricorso in opposizione, perché infondato, in fatto e in diritto, e non provato, proposto dalla confermando Parte_1 la validità e l'efficacia dell'avviso di addebito n. 415 2022 00000578 42, nonché tutti gli addebiti ivi contenuti e dichiarando che la tenuta al pagamento della Parte_1
contribuzione di legge non pagata con le relative sanzioni civili;
in subordine, voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare che la è, per i motivi di cui in narrativa, Parte_1 tenuta al pagamento, in favore dell' , delle maggiori o minori somme che CP_1
risulteranno di giustizia, con condanna della l pagamento del dovuto. Si Parte_1 chiede, in ultimo e in caso di rigetto in tutto, o in parte, dell'opposizione, la revoca e/o la declaratoria d'inefficacia del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 415 2022 00000578 42, emesso inaudita altera parte il 27 giugno 2022 ex art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999, nella denegata ipotesi in cui lo stesso provvedimento non sia revocato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2022 la società a cui attività era, tra Parte_1
l'altro, la promozione di affari relativi a contratti e servizi nel settore delle telecomunicazioni, energia elettrica, acqua, gas, internet, finanziari, telefonia, televisivo, elettronica, elettrodomestici, software, hardware proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n. 415 2022 00000578 42 notificatole dall' a mezzo CP_1
PEC del 15 maggio 2022.
L'avviso di addebito traeva origine da un'attività ispettiva all'esito della quale era stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019017286/DDL del 18 ottobre 2021, con il quale era stato appurato il mancato versamento della contribuzione previdenziale, nel periodo dall'aprile 2018 al gennaio 2020, con le relative sanzioni civili per l'omissione contributiva.
In particolare i funzionari, a seguito degli accertamenti iniziati il 15 gennaio 2020, avevano rilevato che la nel corso del citato periodo, si era avvalsa, per Parte_1 la vendita di contratti gas e luce per conto della ENI Gas e Luce Spa, dell'apporto lavorativo di numerosi incaricati, legati alla in virtù di apposite “lettere di Parte_1 incarico”, per la tipologia della collaborazione autonoma, ritenute dai verbalizzanti come non genuine, per avere tali lavoratori in realtà intrattenuto con la Parte_1 per i rispettivi periodi di riferimento, altrettanti rapporti di lavoro a titolo oneroso suscettibili di essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato.
Gli ispettori avevano ritenuto che i documenti contrattuali denominati “lettera di incarico per vendita diretta a domicilio” fossero inidonei a regolare i rapporti lavorativi di fatto intercorsi tra la società opponente e i lavoratori, dovendosi, invece, inquadrare i rapporti in questione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi assicurativi di legge, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
La difesa della società opponente negava, invece, la sussistenza della subordinazione e della etero-organizzazione, illustrandone le ragioni e rimarcando che l'onere della prova incombeva all' resistente. CP_1
In particolare la difesa attore evidenziava che le lettere d'incarico prevedevano espressamente che l'incaricato operasse senza vincolo di subordinazione e di orario, senza dover rispondere di mancate vendite dovute ad inattività, percependo un compenso commisurato ai contratti procurati, con la conseguenza che la remuneratività della prestazione era rimessa al suo agire e, dunque, con assunzione del rischio proprio del lavoratore autonomo, oltre che con facoltà di recesso senza preavviso, onde non si poteva prescindere dalla ricerca della volontà delle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale e del relativo reciproco affidamento.
Peraltro, la personalità e la continuità della prestazione potevano essere proprie di ogni tipo di rapporto e ogni tipo di attività poteva essere oggetto di tipologie distinte di rapporti di lavoro.
Del tutto irrilevante era, poi, la circostanza che gli incaricati fossero giovani, inesperti o inoccupati.
La parte opponente escludeva che: nei confronti dei lavoratori fossero stati tenuti comportamenti intimidatori;
vi fossero state convocazioni e rimproveri in caso di assenza alle attività; che, in tal caso, vi fosse un obbligo di avviso;
che vi fosse l'obbligo di giustificare le assenze o di recuperare giornate non lavorate;
che gli incaricati non fossero liberi di svolgere altre attività e che venissero mandati via in caso di scarsa produttività.
2. L' si costituiva ritualmente in causa sostenendo, invece, la correttezza delle CP_1 conclusioni cui gli ispettori erano pervenuti all'esito dei propri accertamenti sulla base delle informazioni assunte e della disamina della documentazione contabile, fiscale e di lavoro dalla società odierna ricorrente 3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Mutato il difensore della società opponente, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 01/04/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
L'istruttoria svolta ha pienamente confermato le conclusioni cui gli ispettori erano pervenuti all'esito del loro accesso e dell'analisi delle dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati in quell'occasione.
Le violazioni, infatti, risultano provate dalle dichiarazioni assunte a reciproco riscontro dei lavoratori.
Le testimonianze rese in udienza hanno ulteriormente confermato quanto acclarato con l'ispezione.
La teste , che ha lavorato per la ricorrente mentre frequentava gli studi Tes_1
universitari e che, dunque, è perfettamente attendibile, non avendo più da anni alcun rapporto con la società opponente, ha riferito: “…dopo uno o due giorni di prova la mi fece sottoscrivere una lettera di incarico, che era stata predisposta dalla Pt_1 società… io dovevo proporre dei contratti ENI con il sistema del porta a porta … la mi indicava precisamente le giornate e il numero di ore della prestazione;
Pt_1
non ricordo se le ore fossero state indicate nel contrato di incarico, ma io lavoravo dalle 8:30 alle 19:00 o 20:00 o 21:00. Noi avevamo l'obbligo preciso di presentarci alle 8:30 presso l'ufficio e quando io vi andavo trovavo anche gli altri venditori, alle
8:30 c'era una riunione prima dell'inizio del lavoro, tenuta dal titolare con i venditori, ogni mattina, anche qualche sabato si teneva questa riunione nel corso della quale il titolare faceva un discorso di circa 5-10 minuti. Mentre aspettavamo l'inizio della riunione tra di noi parlavamo e bevevamo il caffè. Il sistema prevedeva che noi venissimo incaricati in certe zone per lavorare ad esempio una settimana, erano zone diverse per gruppi o anche per singolo venditore. Ogni settimana ci veniva comunicata, quindi, una zona di operatività. C'era l'obbligo di arrivare entro le 18:30 la sera in ufficio, ma il lavoro non finiva alle 18:30. Sapevo che tutti i colleghi entravano in ufficio per le 18:30 e lasciavano i contratti sottoscritti, io non ho mai lavorato da sola, ma sempre con altri colleghi, andavamo in due o tre presso le varie zone e poi operavamo autonomamente. Ad esempio, io ero incaricata con due colleghi a Pordenone, mi recavo assieme ai miei colleghi presso la zona stabilita, ci dividevamo le vie e un momento prima di tornare in ufficio ci si rincontrava per tornare insieme in ufficio. Noi quindi tornavamo sempre per le 18:30 in ufficio e lì capitava di restare anche fino alle 20:00 o alle 21:00 perché magari il titolare voleva fare un discorso o una formazione. Era stato il titolare che, la sera stessa in cui ho fatto la prova, mi aveva dato indicazione di presentarmi in ufficio ogni giorno alle 8:30 e la sera alle 18:30. L'ufficio era a Udine in via del Bon. Quando avevamo ad esempio la zona di Pordenone alla sera dovevamo comunque andare all'ufficio di
Udine…confermo che il titolare faceva le riunioni al mattino e a volte anche alla sera, dando indicazioni sull'attività da svolgere e lo stesso controllava quotidianamente l'andamento e l'efficacia dei contratti. Ricordo che c'erano delle volte in cui capitava di non avere acquisito clienti e in questo c'era una ramanzina da parte del titolare.
Anche se i contratti erano pochi si capiva dall'atteggiamento del titolare che questi era contrariato. Alla fine della giornata c'era un foglio con la produzione di tutti i colleghi, complessiva e in base a quello c'era un comportamento differenziato per ognuno da parte del titolare improveri ai singoli venditori venivano Parte_3
di solito fatti in ufficio, in una zona privata, ma a volte anche nella zona comune;
ricordo che vi furono rimproveri anche davanti a altri colleghi…io ero automunita e usavo la mia auto, per un periodo mi fu fornito un tablet sul quale non ricordo di avere visto i simboli di ENI era indicata nella proposta di contratto…ricordo che Pt_1 venivo pagata in base al numero di contratti stipulati e confermati…confermo di essere stata sentita da un funzionario dell'INPS…confermo che lavoravo in media due sabati al mese e ciò perché mi veniva richiesto, non per mia libera scelta…Mi è successo solo una volta di non presentarmi in tempo alle 8:30 per un problema alla macchina e mi fu chiusa la porta in faccia, non ho potuto entrare in ufficio e ciò ai fini della presentazione iniziale da parte del titolare, poi ho lavorato comunque quel giorno insieme ai colleghi nelle zone indicate. I gruppi di lavoro venivano di solito fatti dai colleghi con più esperienza, era una cosa che avveniva per prassi, quella di sistemarsi nelle varie squadre…Confermo che il diceva che chi faceva pochi Pt_3
contratti sarebbe rimasto a casa. Non ricordo che qualcuno che non avesse stipulato contratti se ne facesse prestare da chi ne aveva di più. È capitato che chi non aveva fatto contratti sia dovuto restare a fare le pulizie in ufficio, ma in quel caso ci si aiutava a vicenda e anche io ho aiutato…Uno o due giorni dopo aver iniziato l'attività mi è capitato di avere un incidente domestico e chiesi qualche giorno di riposo e mi fu detto che se fossi rimasta a casa per riposare sarei potuta benissimo non tornare mai più, quindi ho continuato a lavorare pur con dei dolori…Ricevevo 100 euro al mese in busta paga per la macchina. Questo era il mio primo lavoro… io decisi di andare via perché non riuscivo più a gestire lo stress lavorativo e gli orari”.
La teste ha poi anche integralmente confermato le dichiarazioni già in precedenza rese agli ispettori.
Il teste , parimenti attendibile, avendo interrotto da anni qualsiasi Testimone_2
rapporto con la società opponente ed essendo privo di interesse personale in causa, ha dichiarato: “sono stato contattato via mail dalla in cui dicevano che Pt_1
facevano dei colloqui per la selezione del personale e io ritenevo di andare a fare il magazziniere. Mi fecero fare un primo giorno di lavoro durante il quale capì che si trattava di vendita porta a porta e successivamente la sera facemmo un piccolo test sulla giornata e mi invitarono a tornare il giorno dopo. Dopo 2 o 3 giorni che lavoravo mi fecero sottoscrivere la lettera di incarico, predisposta dalla un CP_3
orario di ingresso in ufficio al mattino alle 8:30 e si entrava e si faceva una specie di riunione giornaliera, che veniva tenuta dal capo ufficio o direttamente da Dopo Pt_3 venivano assegnate le zone e si usciva. C'era poi un orario specifico per il rientro in ufficio, che era le 18:30 mi pare;
in tale orario ci ripresentavamo tutti in ufficio e consegnavamo i contratti fatti durante la giornata;
c'era una riunione finale, ci mettevamo in cerchio brevemente e, se c'era qualcosa di particolare, andavamo a parlare direttamente in ufficio con e così la giornata finiva. Io dovevo Pt_3
comunicare le assenze, poiché mi era stato detto di farlo. Mi è capitato di essere assente, ho chiamato in ufficio dicendo che stavo male e non ho presentato certificati medici, comunque si trattava di assenze brevi di uno o due giorni…c'erano le riunioni di cui ho detto con il e la sera quando si presentavamo i contratti, se non se ne Pt_3
erano fatti il non era troppo contento e lo manifestava anche verbalmente. La Pt_3 sera si entrava e c'era un banco con l'operatore; si consegnava a lui i contratti, lui dava una rapida letta per verificare che fossero correttamente compilati;
poi venivano divisi in cassettine in base al tipo di contratto e c'era un elenco con i nomi di tutti i venditori e delle caselle prestampate con la tipologia del contratto;
si compilavano le varie caselle e si faceva poi il totale dei contratti compilati sia complessivamente in tutta la giornata dai venditori sia per singolo operatore. Capitava che il titolare redarguisse i singoli venditori e lo faceva anche liberamente davanti a tutti;
i motivi potevano essere vari, dalla lamentela del cliente che chiamava dicendo che qualcuno era stato magari insistente, al fatto che non si erano venduti contratti il giorno prima
…io mi muovevo con le auto dei colleghi poiché lavoravo assieme ad altri;
eravamo divisi in gruppi e i gruppi in auto si recavano in una certa zona assegnata e quindi rientravano insieme in auto la sera. Usavamo il nostro cellulare per fare le varie foto, ovvero per fotografare le bollette e poi avevamo un tablet fornitaci dalla in cui Pt_1
c'era un programma che serviva per inserire i contratti, ma anche per vedere se il cliente era solvibile. Il programma era marchiato ENI, il tablet non so di chi fosse…il mio compenso era proporzionato al numero di contratti conclusi, per ogni contratto si guadagnava una certa somma. Poi c'erano anche dei premi;
infatti ricordo che quando io arrivai i ragazzi dell'anno precedente avevano vinto un viaggio premio in
Spagna, ma non so le modalità…confermo di essere stato sentito da ispettori . CP_1
Confermo di avere lavorato da aprile 2018 a metà luglio 2019. Lavorai prima del
Covid. Preciso che divenni capo squadra dopo un paio di mesi. Al mattino noi arrivavamo alle 8:30 fino alle 9:00 circa parlavamo tra di noi, poi iniziava la riunione con il o il capo ufficio che terminava verso le 9:30 e poi uscivamo per il giro di Pt_3
vendite. Circa le squadre, dopo un primo periodo, si poteva diventare capo squadra, era una proposta che proveniva dal se si decideva di diventare capo squadra Pt_3
al mattino ti venivano affiancate delle persone e tu dovevi portarle fuori e fare vedere loro il lavoro di vendita, era il che affiancava le persone alla singola squadra. Pt_3
Poi, se la prima uscita andava bene, il nuovo venditore restava attribuito a quella squadra. Alle 8:30 dovevamo presentarci tutti in ufficio e di fatto ci presentavamo. La sera dovevamo per forza rientrare alle 18:30 e non prima. Se rientravamo di fatto prima ci nascondevamo nel parcheggio e attendevamo che arrivassero le 18:30. La sera per andare via dovevamo avere un ok a meno che uno non avvisasse che doveva andare via. Mi è capitato di andare al lavoro anche se non mi sentivo bene per il timore di essere redarguito e, comunque, perché sapevo che non avrei ricevuto alcun compenso per la giornata. Capitava che i venditori, per il timore di essere redarguiti, scambiassero i contratti tra di loro, perché si cercava di non entrare mai in sede senza un contratto sottoscritto;
di solito chi aveva fatto più contratti ne passava qualcuno a chi non ne aveva fatti. Ricordo che una mattina in cerchio il iniziò Pt_3 ad attaccarmi e alla fine io non mi trattenni, gli risposi davanti a tutti e lui mi mandò via”.
Il teste ha poi confermato le dichiarazioni in precedenza rese agli ispettori: rese e il teste le conferma.
Il teste , anch'esso attendibile per le stesse ragioni indicate più sopra, Testimone_3 ha riferito: “ho visto degli annunci e sono entrato in contatto con la ora non Pt_1
ricordo se sottoscrissi una lettera di incarico. Avevo bisogno di lavorare e accettai la loro proposta …come normale in qualsiasi lavoro, c'era un impegno fisso in termini di giornate e numero di ore da lavorare, predefinito dalla Avevo un orario in Pt_1
cui mi presentavo, che era attorno alle 8:00 o 8:30 e lavoravo fino alle 18:00 o 18:30, non ricordo. Ogni mattina mi presentavo presso la sede della assieme agli Pt_1
altri venditori e lì si faceva un meeting mattutino, poi uscivamo per il nostro lavoro, la sera rientravamo e facevamo lo scarico del lavoro e andavamo via, a volte poteva esserci qualche riunione. Non mi è mai capitato di essere assente…il titolare a volte faceva riunioni con gli operatori per dare indicazioni operative sull'attività da svolgere.
Avevamo lo scarico giornaliero dei contratti e quindi si vedeva quanti contratti ciascuno aveva fatto… mi è capitato di sentire il redarguire per qualche motivo Pt_3
i singoli venditori, come un titolare normale… io usavo la mia auto per il lavoro e avevo un tablet, all'interno del quale c'era un sistema di ENI che mi fu dato dalla ma non so chi ne fosse il proprietario… il mio guadagno era proporzionato Pt_1
al numero di contratti fatti. Delle volte potevano esserci dei premi aggiuntivi…confermo di essere stato sentito da ispettori . La prima volta feci un CP_1 giro di prova con dei colleghi, che mi spiegarono l'attività. Ho lavorato anche qualche sabato. Non ricordo particolari rimproveri del ai venditori per assenza per Pt_3 malattia o altro. C'era un numero di clienti da visitare al giorno di circa 70, è chiaro che più clienti si contattavano, più si guadagnava. Io ritenevo normale che un venditore che per più giorni facesse contratti zero venisse in qualche modo richiamato…Andai via per mia scelta, poiché cominciavo ad avere dei dubbi sulle promesse del i fare carriera o di apertura di nuovi uffici. Mi sembra di non aver Pt_3 dato un preavviso”.
Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori si precisa che, come noto, le stesse possono essere fonte di prova in giudizio nel caso in cui le affermazioni ivi contenute trovino adeguato riscontro, il che significa che tali dichiarazioni appartengono alla causa in una con l'ulteriore materiale istruttorio fornito dalle parti. Le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi possono essere fonte di prova in giudizio nel caso in cui le affermazioni ivi contenute trovino adeguato riscontro ed essendo rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero.
In linea di principio, le dichiarazioni rese agli ispettori - se non contestate per inverosimiglianza o contraddittorietà o per essere state rese in condizioni di soggezione - assumono nell'ambito del processo una possibile triplice valenza: fanno piena prova, fino a querela di falso, relativamente a quanto attestato dal pubblico ufficiale come dal medesimo oggettivamente conosciuto, nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso;
fanno fede, sino a prova contraria, della veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese;
infine, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione (Corte d'Appello di Firenze, 02.02.10 n.
1269).
È ormai consolidato il principio in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. n. 5231/2001, Cass. n. 7201/2004, Cass.
n. 21412/06).
La giurisprudenza ha individuato una serie di indicatori (Cass.
2.9.2000 n. 11502) della condizione di subordinazione, tra cui figurano: l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. 20.6.2003 n. 9900), l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo;
l'assogettamento al potere disciplinare datoriale;
l'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro;
l'osservanza di un orario di lavoro.
La subordinazione può manifestarsi in vari modi, anche implicitamente nelle direttive programmatiche coincidenti con la stessa struttura aziendale e, quindi, non necessariamente in espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro, attinenti all'orario o ad altre modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, variabili secondo il contenuto e le circostanze o la stessa fiducia riposta nel lavoratore (cfr
Cass. n. 648/1986). Tali elementi sussistono tutti nella fattispecie concreta qui in esame.
Quel che emerge nella fattispecie in modo inequivocabile è che i lavoratori indicati nel verbale di accertamento hanno posto le proprie energie lavorative a disposizione della società per il tempo previsto e secondo gli ordini ricevuti. Parte_1
La loro attività lavorativa era prevalentemente personale, perché resa dal collaboratore senza possibilità di farsi sostituire da altri e mediante modulistica e tablet forniti dalla ed era resa con continuità, perché la durata prevista Parte_1 nelle lettere d'incarico era a tempo indeterminato e dunque atta a soddisfare, in un arco temporale non predefinito, tutte le varie esigenze dell'impresa, tenuto conto, altresì, che, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, ovvero la vendita di contratti nel settore energetico, la si era avvalsa unicamente di lavoratori Parte_1 con contratto di lavoro autonomo e, pertanto, l'attività dei lavoratori si era rivelata pienamente integrata nell'attività commerciale dell'odierna ricorrente in opposizione.
I funzionari di vigilanza hanno correttamente ritenuto, perciò, che le mansioni, di fatto ripetitive e predeterminate, svolte in concreto da tutti i lavoratori in favore della fossero state, in assenza di alcuna autonomia decisionale sulla gestione Parte_1
dei singoli rapporti, quelle proprie di lavoratori in regime di subordinazione, e hanno, pertanto, altrettanto correttamente proceduto all'addebito contributivo, nei confronti della per l'intero periodo dall'aprile 2018 al gennaio 2020, in base agli Parte_1
imponibili retributivi analiticamente indicati nello stesso verbale di accertamento ispettivo.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase, essendo state affrontate e risolte questioni di ordinaria complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte da Parte_1 2) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute dall' , spese che liquida in € 8.000,00 per compensi oltre al 15% CP_1
dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 01/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli