Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
L'anzianità di servizio non è uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato ne' un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o al risarcimento del danno per omissioni contributive). Essa, pertanto, come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi o abdicativi), così non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1887 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 21/01/2022), n.1887 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28916-2016 proposto da: R.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER n. 52, presso lo studio dell'avvocato SAVINO GUGLIELMI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro TRAPANI SERVIZI S.P.A.; – intimata – avverso la sentenza n. 487/2016 della CORTE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI I.N.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALLUSTIANA 51, rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO ANGELINO, SALVATORE PUNZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN ON, DE NG TT, ER MA, FF TA IT, TI MARIO, DEL FORNO NICOLETTA, DE AR TT ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DANESE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO RUFINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11069/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/8/95 R.G.N. 22691/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/98 dal Consigliere relatore Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'avvocato Aldo ANGELINO;
udito l'Avvocato Francesco RUFINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi LA LE ed altri sei lavoratori, come in rubrica specificati, convenivano in giudizio l'I.N.A. davanti al Pretore di Roma e, assumendo di aver prestato servizio nei periodi rispettivamente indicati alle dipendenze dell'Istituto, anche se formalmente assunti dall'Agenzia Generale di quella città, chiedevano la declaratoria della subordinazione nei confronti del predetto Ente e la condanna dello stesso alla ricostruzione della loro carriera sulla base del servizio prestato in tal modo e connotato dagli evidenziati requisiti.
Resistente l'Istituto, che eccepiva preliminarmente la carenza d'interesse ad agire dei ricorrenti e la prescrizione delle loro pretese, nonché il difetto di legittimazione passiva, essendo esso soggetto distinto dall'Agenzia Generale di Roma, e, nel merito, sosteneva la infondatezza delle istanze attoree, trattandosi nella specie di rapporto di lavoro autonomo e non quindi subordinato, il giudice adito, riuniti i giudizi ed all'esito della istruttoria, con sentenza del 13 aprile 1989 rigettava le eccezioni del convenuto ed accoglieva le domande dei lavoratori e, a seguito di appello del soccombente, il Tribunale locale confermava la decisione pretorile con pronuncia del 31 agosto 1995. Ritenevano i giudici di merito, tra l'altro, che l'azione di accertamento, volta a verificare la esistenza di un fatto dal quale derivare diritti e ad evitare così il pregiudizio degli stessi, fosse ammissibile e non soggetta a prescrizione, operativa unicamente nei confronti dei conseguenziali diritti, onde l'interesse attuale delle parti a tale declaratoria;
che andava affermata nel caso in esame la configurabilità della legittimazione passiva dell'Ente, ricorrendo la ipotesi della dipendenza dei lavoratori dallo stesso, anche se tramite l'Agenzia Generale;
che la natura subordinata del rapporto era emersa dalle acclarate circostanze in fatto circa le modalità del suo svolgimento in concreto;
che in ordine alla statuizione sulle spese processuali di primo grado il Pretore aveva correttamente applicato il principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza l'I.N.A. ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi variamente articolati, cui resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la Società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla ammissibilità della domanda (artt. 2946 e 2948 cod. civ.;
100, 112, 409 e 414 e segg. c.p.c.), nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto che l'anzianità di servizio possa costituire oggetto di autonomo accertamento giudiziale;
e ciò nonostante che i diritti connessi alla maggiore durata del rapporto e azionati dai ricorrenti fossero indeterminati e comunque prescritti.
Il motivo è infondato.
Come ha già affermato questa Corte a sezioni unite, l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro. Può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti come quelli dell'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, e va quindi considerata non uno status, ne' un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico. Come fatto non può essere oggetto di atti di disposizione e non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano. Questa stessa Corte ha anche precisato che l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire. Tale interesse va valutato in relazione alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto e può essere escluso solo dalla eventuale prescrizione di tali diritti (Cass. S.U. 28 luglio 1986 n. 4812; Cass. 19 ottobre 1988 n. 5677;
Cass. 30 maggio 1985 n. 3279). Nel caso in esame, ed in conformità, il Tribunale ha ritenuto correttamente, ad avviso di questo Collegio, che i ricorrenti avessero un concreto interesse ad agire per l'accertamento dell'anzianità di servizio.
Difatti tale accertamento rileva ai fini del computo dell'indennità di fine rapporto, indennità che sorge soltanto con la cessazione del rapporto stesso (Cass. 9 marzo 1990 n. 1901) e che quindi nel caso in esame non è ancora prescritta;
e rileva anche ai fini degli scatti di anzianità. A tale ultimo riguardo è appena il caso di osservare che il fatto che sia intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai primi scatti maturati, non esclude l'interesse ad agire del lavoratore per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi e questi debbono essere liquidati come se gli scatti precedenti, maturati, ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti (Cass. 8 gennaio 1991 n. 71; Cass. 22 agosto 1991 n. 9022). Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dello statuto dell'Ina (r.d. 20-5-1926 n. 933) e del t.u. delle leggi sulle assicurazioni private
(d.p.r. 13 febbraio 1959 n. 449), nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del rapporto diretto con l'INA.
Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto presente che le Agenzie Generali dell'INA sono autonome rispetto agli organi centrali e periferici dell'INA medesimo.
Il motivo è infondato.
L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, istituito con legge 4.4.1912 n. 305, è un Ente Pubblico Economico creato per esercitare,
con criteri di imprenditorialità e in regime di concorrenza, le assicurazioni sulla vita umana. Come ogni altra Impresa del settore, l'INA ha una sua organizzazione centrale ed una rete di agenzie che provvedono alla produzione ed alla gestione delle polizze già sottoscritte. Il R.D. 20.5.26 n. 933 prevede, infatti, che in ogni provincia devono essere istituite una o più agenzie generali che il Consiglio di Amministrazione concede a terzi e che possono, sempre per delibera del Consiglio stesso, essere gestite in economia. Tali agenzie generali gestite in economia, tuttavia, non hanno personalità giuridica, non hanno un proprio bilancio ne' una partita IVA e dunque non hanno la capacità di concludere contratti. Deve pertanto ritenersi che quando un'agenzia dell'Ina non sia stata concessa in base a capitolato a imprenditori autonomi ex art. 12 r.d. n. 933 del 1926, ma gestita in economia, come agenzia diretta,
per deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso ex art. 15 dello stesso decreto, non costituisce una impresa autonoma;
essa non si identifica, ma fa parte dell'Ina - Ente pubblico;
e i dipendenti dell'Agenzia devono considerarsi dipendenti dell'Ente (cfr. Cass. 29 febbraio 1960 n. 391; Cass. 19 maggio 1979 n. 2894; Cass. n. 8496/97). Con il terzo motivo l'Istituto ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 2077 cod. civ. e degli artt. 116, 297 e 420 cod. proc. civ.. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Assume che il rapporto di lavoro intercorso nel periodo rivendicato doveva considerarsi qualificato rapporto di lavoro autonomo e non rapporto di lavoro subordinato come ritenuto dal Tribunale. Il motivo è infondato.
Come ha più volte affermato questa Corte, l'elemento distintivo tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha come oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propri dell'agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che è legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari;
oggetto del secondo è, invece, la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore (Cass. 26 maggio 1964 n. 1287; Cass. 2 settembre 1963 n. 2418; Cass. 10 agosto 1963 n. 2287; Cass. 5 giugno 1963 n. 1945; Cass. 14 luglio 1972 n. 2405; Cass. 17 luglio 1978 n. 3574). Questa stessa Corte ha anche affermato che per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra oppure no il requisito tipico della subordinazione inteso come prestazione dell'attività lavorativa alla dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con inserimento nella organizzazione di questi;
che, invece, gli altri caratteri di tale attività come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ai fini di quella qualificazione, essendo compatibili così con il rapporto di lavoro subordinato come con quello di lavoro autonomo nei cosiddetti rapporti di parasubordinazione (Cass. 30 luglio 1984 n. 4566). Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che dall'istruttoria espletata è emersa l'assoluta mancanza nei predetti lavoratori degli elementi generalmente individuati come propri dell'attività di lavoro autonomo. In particolare non è stata provata una qualsiasi forma, sia pur minima, di organizzazione dell'impresa, l'assunzione a proprio carico delle spese di gestione dell'attività, la capacità di una autodeterminazione, sia pur limitata dalle modalità di svolgimento del lavoro.
Al contrario, ha osservato il Tribunale, sono emersi elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato e, precisamente, il completo inserimento degli stessi nell'organizzazione aziendale dell'Ina, la loro soggezione alle direttive dei dipendenti superiori dell'Istituto, il rispetto di orari di svolgimento dell'attività con obbligo giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di redazione di rapportini giornalieri, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull'attività svolta.
Il Tribunale ha inoltre osservato come particolarmente indicativa, ai fini della qualificazione del rapporto, fosse la circostanza che i lavoratori, una volta inquadrati come dipendenti, abbiano continuato a svolgere il loro lavoro con le stesse precedenti modalità. Il Tribunale ha quindi svolto un accertamento della natura del rapporto di lavoro ampio, correttamente motivato e quindi incensurabile in questa sede di legittimità, e ciò anche sotto il profilo di una presunta violazione delle norme pattizie di cui al C.C.N.L. del 1973, ovvero della specifica convenzione tra le parti. Difatti, coma ha già affermato questa Corte, nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati dal giudice del merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema (Cass. 5 novembre 1986 n. 6476; Cass. n. 3366/96). Non vale, più in particolare, il richiamo al nomen iuris conferito dalle parti al rapporto nel periodo in contestazione, ovvero secondo contrattazione collettiva, atteso che esso, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, può avere rilevanza prioritaria per una corretta qualificazione ed assumere valore determinante soltanto nella ipotesi di concorso con altri validi elementi differenziali, ovvero, sempre qualora sussista la contestazione in ordine alla sua esatta configurabilità, se permanga incertezza sulla stessa malgrado approfonditi accertamenti in fatto, ma non nel caso, come nella specie, in cui la diversa qualificazione negoziale risulti univocamente contrastata e superata da elementi probatori correlati alle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso (Cass. n. 9718/1994). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Per il principio della soccombenza la Società ricorrente va condannata al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 91 C.P.C..
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L.21.000, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 5.000.000 (cinquemilioni).