Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1927/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1927/2021 R. Gen. Aff. Cont., in materia di- Lesione Personale-pendente: TRA
, nato a [...] il [...] (NA), – C.F. Parte_1
, residente in [...], elett.te C.F._1 domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla Via Antica Giardini I Trv. N 2 presso lo studio dell'Avv. Maria Domenica Mallardo – C.F. –, che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all' atto di citazione notificato
-parte attrice- CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Trieste alla via Machiavelli n. 4, c.f. ma elettivamente domiciliata in San P.IVA_1
Marcellino alla via Galatina n. 8, Studio dell'Avv. Giuseppe Fabozzi, c.f.
[...]
, suo difensore per procura generale alle liti in atti conferita, con atto C.F._3
14/10/2020 per Notaio di Trieste, rep. n. 98676, racc. n. 17201, dal Dott. Persona_1
(Amministratore Delegato e Direttore Generale), nato a [...] il Controparte_2
24/09/1974, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2019, e dal Dott. (Dirigente), nato a [...] l'[...], a Controparte_3 tanto autorizzato con procura speciale del 04/06/2020 per Notaio di Persona_1
Trieste, rep. n. 98340, racc. n. 16996
-parte convenuta-
E
, nato il [...] a [...] C.F. Controparte_4
residente in [...] alla C.F._4
Via Casacelle 48/4
-convenuto contumace-
***
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CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.2.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in data 19/02/2021 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_4 quale proprietario del veicolo IA LO TG. FM233KF, e la soc. Controparte_5
in persona del l.r.p.t., per sentirne dichiarare la responsabilità del sinistro che
[...] asseriva occorso il giorno 27/06/2019 verso le ore 12:10 in Giugliano in Campania (NA), alla Via Selva Piccola, altezza Bar “Araba Fenice”, e per l'effetto condannare la compagnia al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Controparte_5
A supporto della dispiegata azione, segnatamente l'attore deduceva che il giorno 27/06/2019 alle ore 12:10 circa in Giugliano in Campania (NA) alla Via Selva Piccola, altezza Bar “Araba Fenice” civico 113, mentre percorreva bordo della sua bicicletta la suddetta via, in direzione Via I Maggio, giunto all'altezza del Bar “Araba Fenice” veniva investito dal veicolo IA LO tg. FM233KF che percorreva Via Selva Piccola in direzione Via Pigna, il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso a sinistra ad un veicolo che lo precedeva, invadeva la opposta corsia di marcia, impattando contro la bicicletta condotta dal sig. che ivi regolarmente transitava. Precisava Parte_1 che l'impatto avveniva fra la parte anteriore sinistra del veicolo IA LO e la parte anteriore della bicicletta e che il sorpasso veniva effettuato su un tratto di strada recante segnaletica orizzontale continua. Lamentava l'attore che a causa dell'urto veniva scaraventato al suolo in uno alla sua bicicletta, riportando lesioni personali per le quali veniva prontamente soccorso dal conducente del veicolo investitore e da altre persone presenti al fatto e trasportato presso l'Ospedale “P.O. San Giuliano di Giugliano” dove i sanitari gli diagnosticavano
“trauma facciale con frattura incisivi sup. e inf. ferita lacero contuso del labbro poliescoriato si consiglia opt e vis odontoiatrica, riferita contusione spalla sx e ginocchio sx”Prognosi di giorni 10”.
Sulla scorta di perizia di parte redatta dal CTP Dott. l'attore Persona_2 quantificava le suddette lesioni personali pari a un danno biologico del 7/8%, ITT GG 10, ITP gg 30 al 75% e ITP 30 al 50%, oltre danno odontoiatrico emergente quantificato come da preventivo odontoiatrico del Dott. pari ad € 16.000,00, per Persona_3 una stima totale e non superiore ad € 50.000,00 Rivendicava altresì che in data 07/01/2020 la bicicletta veniva sottoposta a perizia dallo Per_ studio che stimava i danni riportati dalla stessa pari ad € 200,00. Contestava essere rimaste senza esito le richieste stragiudiziali inviate alla compagnia assicurativa a mezzo racc.ta e a mezzo pec, in base al combinato disposto di cui agli artt. 144 - 145 - 148 -D.Lgs 209/05, CdA. Pertanto ritenendo l'esclusiva responsabilità dell'occorso imputabile al conducente del veicolo investitore, citava il e la in persona del Controparte_4 Controparte_5
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l.r.p.t., nella dispiegata qualità, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 22/06/2021, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “in via preliminare • esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.183 1° comma c.p.c.; • accertare e dichiarare la responsabilità nella produzione del sinistro de quo del sig. ; • per l'effetto, condannare Controparte_4 condannarla in solido e/o alternativamente alla soc. in persona del l.r. p.t. al Controparte_5 risarcimento dei danni alla bicicletta in € 200,00 e per le lesioni patite dall'istante, così come dalla quantificazione effettuata in atti pari a € 50.000,00; • condannare altresì la soc. Controparte_5 in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali ovvero spese diritti ed onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
• munire le emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione”. Si costituiva la in persona del legale rappresentante impugnando Controparte_5 estensivamente la domanda in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente la nullità dell'avverso atto di citazione, per violazione combinato disposto con gli artt. 163 e 164 c.p.c., per mancata indicazione e specificazione del petitum e della causa petendi. Eccepiva altresì l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui al D. Lgs. 209/05 -Codice delle Assicurazioni, del 7 settembre 2005, all'uopo rilevando gravare sull'attore l'onere di aver provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di legge, di cui al menzionato Decreto Legislativo del 7.09.2005 n.209/2005, di cui richiamava la relativa normativa. Rilevava che a seguito dell'elaborazione di tali dati IVASS, nel caso di specie era emerso che il convenuto fosse presente in banca dati per ben 16 (sedici) Controparte_4 precedenti incidenti della strada, nonché il suo veicolo con targa FM233KF, a sua volta, coinvolto in 12 (dodici) pregressi incidenti. Contestava la prospettazione attorea rilevandone contraddizioni ed incertezze, all'uopo evidenziava che l'attore, giunto al pronto soccorso ospedaliero, aveva riferito di un incidente a bordo della bici, senza alcun riferimento alla presenza di un autoveicolo o alla responsabilità di terzi. Smentiva l'affermazione di parte attrice secondo cui la strada teatro dell'incidente recasse segnaletica orizzontale continua, affermando, di contro, che il tratto di strada in questione fosse rettilineo, pianeggiante, unica carreggiata, a doppio senso di marcia, con piano viabile in asfalto e privo di segnaletica orizzontale di mezzeria. Inoltre, evidenziava il fatto essere avvenuto nelle ore diurne di una giornata estiva, dunque con la sussistenza delle migliori condizioni per una corretta gestione della situazione di pericolo, così da presumere una corresponsabilità dello stesso attore ciclista nella determinazione dell'evento. Contestava in ogni caso la carenza probatoria in merito al fatto ex adverso dedotto e alle lesioni paventate e concludeva: - per la declaratoria di improponibilità della domanda;
- per la declaratoria di nullità della medesima;
- per il rigetto nel merito. In ogni caso con vittoria delle competenze di lite. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n.
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27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c, la causa veniva rinviata all'udienza per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie articolate dalle parti, dell'11.4.2022. Ammessa la prova orale come da ordinanza istruttoria in atti, veniva fissata l'udienza del 5.10.2023 per il raccoglimento. Alla data da ultimo indicata veniva escusso il teste di parte attrice: . Rinviato il giudizio in prosieguo Testimone_1 prova alla data del 12/02/2024, stante la mancata comparizione del residuo teste, le parti rinunciavano all'escussione. All'esito, ritenuta la controversia matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia del responsabile civile , Controparte_4 citato a comparire con atto notificato in data 19.02.21 e non costituito.
3.-In via preliminare, va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l'eccezione, formulata dalla convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità. Invero, la lettura del menzionato atto consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa delle parti convenute appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte Parimenti preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attore ritualmente invitato la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni;
invero, sono state prodotte in atti le richieste di risarcimento e messa in mora inviate ex art. 19 e 22 L. 990/1969 e D.lgs. n. 209/2005 contenenti i requisiti normativamente previsti dalla legge nonché espletato il tentativo di negoziazione assistita ( cfr.all 3 e 4 produzione parte attrice) Sempre preliminarmente l'attore ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica, altresì provata e incontestata è la legittimazione delle parti convenute (all. 10 produzione parte attrice). 4. Nel merito va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata per quanto in appresso osservato. L'istruttoria processuale non ha provato i fatti posti a fondamento della domanda, le modalità in cui si è verificato l'incidente, la corsa del veicolo e l'impatto con la bici dell'istante. Invero, dalla espletata prova testimoniale emergono circostanze fattuali che non consentono di recepire la dinamica già di per sé molto scarna indicata, né sussistono attendibili elementi di conoscenza certi ed oggettivi sulla esistenza storica del fatto dannoso, atteso che le dichiarazioni testimoniali sono contraddittorie e generiche circa le modalità dell'incidente, quindi, insufficienti a provare le già scarne modalità rappresentate in citazione con la conseguenza che persistono fondati dubbi sull'accadimento dei fatti della citazione anche alla luce della documentazione allegata dalla stessa parte attrice.
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Ed invero, il teste escusso all'udienza del 5.10.23, ha dichiarato : Testimone_1
“conosco queste circostanze in quanto ero presente in loco nei pressi di autofficina dove mi recavo sovente in ragione di problematiche lavorative e precisamente mi trovavo fuori ad un bar;
la strada non la ricordo;
ero insieme al;
abbiamo visto una IA di colore scuro che proveniva dal Persona_3 cimitero;
preciso che si trattava di una strada a doppio senso di marcia;
con unica corsia per senso di marcia;
ricordo la presenza di segnaletica orizzontale ovvero delle strisce bianche delimitanti le due corsie;
ricordo anche la presenza del marciapiede;
ero posto proprio di fronte alla strada;
circolavano altre anche altre auto;
posso riferire di aver visto che la predetta IA ha sorpassato un'altra autovettura di cui non so riferire il modello;
ha effettuato un sorpasso sulla sinistra invadendo l'opposta corsia;
nella corsia opposta era presente un ragazzo a bordo di una bici da passeggio; non ricordo se indossasse il caschetto protettivo;
che aveva la direzione verso il cimitero;
non so dire con certezza se vi fossero altre auto nella medesima corsia del ciclista, ricordo forse un'auto circa 10-15 metri prima;
la IA il cui conducente era solo nell'abitacolo ha colpito il ragazzo;
il musetto anteriore sinistro più verso il lato sinistro ha colpito la bici anteriormente;
io mi trovavo precisamente più vicino alla corsia occupata dal ciclista;
il ciclista era posizionato più vicino al marciapiede;
il ragazzo ha sbattuto sul muso della IA è sbalzato sul cofano dell'auto e poi è caduto a terra; io L'AV siamo accorsi subito;
si lamentava dolore da tutte le parti, il braccio sinistro la spalla e perdeva sangue alla bocca;
siamo riusciti a farlo sedere su un tavolino fuori al bar;
il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso;
so che un dipendetene del bar ha chiamato i parenti del ciclista che sono arrivati dopo poco tempo e hanno il condotto il ciclista in ospedale”. Su domanda di parte convenuta, il teste non è sicuro circa il rilascio delle generalità del conducente ai parenti del ciclista, “li ho visti parlare, non so cosa si siano detti, posso riferire che io ho lasciato le mie generalità ai parenti del ciclista”; “il è Persona_3 rimasto con me in quei frangenti”; “ il conducente della IA si è offerto di portare il ciclista in ospedale;
ha atteso che arrivassero i parenti ma non so dire se si sia recato unitamente a loro in ospedale”; “ confermo che si trattava del Comune di Giugliano”;(cfr. verbale del 5.10.23). La dichiarazione risulta lacunosa e perplessa e non consente un accertamento dell'accadimento, tenuto conto che lo stesso non trova altro supporto probatorio convincente e che trattasi di emergenze non verificabili né verificate aliunde. Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 c.p..); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attore non è idonea a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle risultanze evidenziate, le quali mettono sostanzialmente in discussione la cinematica di base e l'esistenza stessa del fatto. Difatti, l'unico teste escusso, da un lato, ha offerto una dinamica dell'evento in totale ossequio alla prospettazione attorea, dall'altro, su taluni e rilevanti aspetti ha reso dichiarazioni contraddittorie ed altamente imprecise circa i fatti cui avrebbero assistito, emergenze processuali che fanno propendere per la loro inattendibilità. Sotto altro profilo, d'altro canto, emerge la dichiarazione resa dal in sede di Parte_1 accesso al p.s. (cfr. referto di pronto soccorso ospedaliero rilasciato Presidio Ospedaliero San Giuliano di Giugliano in data 27.06.2019, produzione attore ) laddove è evincibile che “riferisce incidente bicicletta-auto”. Occorre rilevare che il suddetto certificato ha natura di atto pubblico fidefaciente, esso è caratterizzato, oltre che dall'attestazione dei fatti appartenenti all'attività del pubblico n. 1927/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 N. 1927/2021 R.G.A.C.
ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 16030 del 28.07.2020). Pertanto, il detto certificato fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima nell'immediatezza dell'incidente e, in assenza di querela di falso, priva di riscontro la circostanza dedotta dalla prospettazione attorea, ovvero che il sia stato investito dall'autovettura che neanche indicava e precisava in sede di Parte_1 pronto soccorso, non potendo dunque escludersi, a fronte peraltro della genericità sul punto espressa in quella sede e risultata dalla propalazione del teste escusso, che la parte attrice, pur a fronte del sopraggiungere dell'autovettura in parola, sia rovinata al suolo per cause indipendenti dall'attingimento da parte della predetta autovettura. Seppure quindi il danno potrebbe dirsi provato alla luce della documentazione medica in atti, in assenza di prova del fatto storico e di nesso causale, la domanda non può essere accolta. Alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto neanche una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta del teste escusso la esatta dinamica dell'evento. Ed invero, con argomentazioni cui il Tribunale intente prestare adesione, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr. cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze, la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.. Tale disciplina non esclude l'onere del danneggiato di provare che l'evento dannoso sia riconducibile a una specifica condotta correlata alla circolazione stradale. Infatti, l'art. 2054 c.c. non esclude l'operatività della previsione ex art. 2697 comma 1 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Deriva dalle dispiegate considerazioni che non risulta raggiunta la prova in ordine alla causazione del sinistro ad opera del proprietario/conducente del veicolo rimasto contumace. La domanda attorea va pertanto disattesa. Il rigetto della domanda principale implica la mancata analisi delle ulteriori rispettive domande. Al riguardo, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise» (cd. ragione più liquida-cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, op. cit., p. 6) 5. Sulle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
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Attesa la contumacia del convenuto , nulla è ad esso dovuto dall'istante Controparte_4
a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 1927/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda principale di parte attrice;
-condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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