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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/06/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 5482/2016 vertente
Tra in persona legale rappresentante p.t., P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Walter Mauriello, ed elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante Presidente p.t.; Controparte_1
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 119/2016 emessa l'07.07.2016 dalla
[...]
- Controparte_2 in persona del Dirigente p.t, con cui gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 1.507,70, comminata per non aver osservato le “prescrizioni autorizzatorie” di cui al D.D. 91 del 13/05/2011.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'inefficacia e la nullità dell'ordinanza per aver adempiuto, tempestivamente, alle prescrizioni di legge.
Non si è costituita in giudizio la Controparte_1 La causa veniva rinviata per la discussione sino all'udienza cartolare del
23.06.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si rileva che l'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La non ha nemmeno depositato – nonostante l'obbligo previsto dalla CP_1 legge e l'ordine del giudicante - tutta la documentazione relativa al procedimento di accertamento da cui trae origine il provvedimento oggetto di impugnativa.
Invero, tale condotta processuale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non comporta conseguenze automatiche ed immediate, in quanto il giudice potrebbe legittimamente basare la propria decisione solo sulla documentazione depositata dal ricorrente, seppure parziale.
Tuttavia, è, altresì, principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Orbene, recuperando tutto quanto innanzi, va rilevato che l'omessa produzione della documentazione da parte della nel caso di specie, Controparte_1 comporta il necessario accoglimento della opposizione, verificandosi, proprio in mancanza degli atti presupposti all'ordinanza – a titolo esemplificativo il citato sollecito effettuato a mezzo nota prot. n. 311979 del 08.05.2016 o la contestazione prot. n.311979 del 06.05.2016- , una assoluta carenza di prova in ordine alle illeceità delle condotte contestate alla ricorrente e delle conseguenti sanzioni applicate.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. 119/2016 emessa l'07.07.2016 dalla Controparte_2
-;
[...]
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.06.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 5482/2016 vertente
Tra in persona legale rappresentante p.t., P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Walter Mauriello, ed elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante Presidente p.t.; Controparte_1
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 119/2016 emessa l'07.07.2016 dalla
[...]
- Controparte_2 in persona del Dirigente p.t, con cui gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 1.507,70, comminata per non aver osservato le “prescrizioni autorizzatorie” di cui al D.D. 91 del 13/05/2011.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'inefficacia e la nullità dell'ordinanza per aver adempiuto, tempestivamente, alle prescrizioni di legge.
Non si è costituita in giudizio la Controparte_1 La causa veniva rinviata per la discussione sino all'udienza cartolare del
23.06.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si rileva che l'Amministrazione resistente, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La non ha nemmeno depositato – nonostante l'obbligo previsto dalla CP_1 legge e l'ordine del giudicante - tutta la documentazione relativa al procedimento di accertamento da cui trae origine il provvedimento oggetto di impugnativa.
Invero, tale condotta processuale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non comporta conseguenze automatiche ed immediate, in quanto il giudice potrebbe legittimamente basare la propria decisione solo sulla documentazione depositata dal ricorrente, seppure parziale.
Tuttavia, è, altresì, principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Orbene, recuperando tutto quanto innanzi, va rilevato che l'omessa produzione della documentazione da parte della nel caso di specie, Controparte_1 comporta il necessario accoglimento della opposizione, verificandosi, proprio in mancanza degli atti presupposti all'ordinanza – a titolo esemplificativo il citato sollecito effettuato a mezzo nota prot. n. 311979 del 08.05.2016 o la contestazione prot. n.311979 del 06.05.2016- , una assoluta carenza di prova in ordine alle illeceità delle condotte contestate alla ricorrente e delle conseguenti sanzioni applicate.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. 119/2016 emessa l'07.07.2016 dalla Controparte_2
-;
[...]
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.06.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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