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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 145 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
TRA
(c.f.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2
domiciliata in Martina Franca alla viale dei Lecci n. 46, presso lo studio dell'avv. Maria
D'Arcangelo, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE - contro
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Basile, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'avvocatura della sede distrettuale dell'Istituto,
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a avviso di addebito
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appellata sentenza (n. 2417/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso depositato il 24.2.2020 da Parte_1 nei confronti di , rigettava l'opposizione all'avviso di addebito n. 406-2019- CP_1
00032958.73 di €. 9.028,83, notificato il 15.1.2020, in relazione a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 1.4.2017-31.3.2018; accoglieva l'opposizione all'avviso di addebito n. 406-2020-00001651-90, notificato il
13.2.2020, di complessivi €. 50.829,37 a titolo di contributi previdenziali dovuti per il periodo 1.1.2016-28.2.2018, limitatamente alla differenza tra le sanzioni civili per evasione contributiva e per omissione contributiva relative alle inadempienze dal n. 3026 al n. 3039 ivi indicate;
compensava le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma con declaratoria dell'insussistenza del credito
CP_ contributivo preteso dall'
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di CP_1
giudizio.
Alla prima udienza fissata per la discussione della causa l'appellante non compariva.
Disposto rinvio all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 348 cpc, le parti disertavano il giudizio.
Verificata l'avvenuta regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio, la Corte provvedeva come da separato dispositivo del quale dava lettura.
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile alle controversie di lavoro.
L'appello proposto deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto anche in caso di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) Nulla per le spese;
2 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/02, art. 13 co.1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 145 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
TRA
(c.f.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2
domiciliata in Martina Franca alla viale dei Lecci n. 46, presso lo studio dell'avv. Maria
D'Arcangelo, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE - contro
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Basile, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'avvocatura della sede distrettuale dell'Istituto,
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a avviso di addebito
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appellata sentenza (n. 2417/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso depositato il 24.2.2020 da Parte_1 nei confronti di , rigettava l'opposizione all'avviso di addebito n. 406-2019- CP_1
00032958.73 di €. 9.028,83, notificato il 15.1.2020, in relazione a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 1.4.2017-31.3.2018; accoglieva l'opposizione all'avviso di addebito n. 406-2020-00001651-90, notificato il
13.2.2020, di complessivi €. 50.829,37 a titolo di contributi previdenziali dovuti per il periodo 1.1.2016-28.2.2018, limitatamente alla differenza tra le sanzioni civili per evasione contributiva e per omissione contributiva relative alle inadempienze dal n. 3026 al n. 3039 ivi indicate;
compensava le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma con declaratoria dell'insussistenza del credito
CP_ contributivo preteso dall'
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di CP_1
giudizio.
Alla prima udienza fissata per la discussione della causa l'appellante non compariva.
Disposto rinvio all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 348 cpc, le parti disertavano il giudizio.
Verificata l'avvenuta regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio, la Corte provvedeva come da separato dispositivo del quale dava lettura.
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile alle controversie di lavoro.
L'appello proposto deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto anche in caso di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) Nulla per le spese;
2 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/02, art. 13 co.1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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