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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/08/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 460/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANOVI FRANCESCA AR C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Controparte_1 C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
In merito all'abitazione coniugale pagina 1 di 6 1.1) l'abitazione coniugale, sita in Montagna in Valtellina (SO), Via Stelvio n. 153/E, di proprietà dei ORi
e e condotta in locazione dal sig. con contratto stipulato in data CP_2 CP_3 AR
13.02.2017 e registrato in data 24.02.2017 al n. 746 serie 3T (doc. 4), viene assegnata alla sig.ra CP
con tutti gli arredamenti e i suppellettili in essa contenuti, nessuno escluso.
[...]
La sig.ra alla data di sottoscrizione del presente ricorso, si impegna, a propria cura e spese, a CP presentare all'Agenzia delle Entrate la volturazione a proprio nome del contratto di locazione intestato al OR conseguentemente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso la ORa si farà Pt_1 CP carico del pagamento di tutte le spese relative alla gestione dell'immobile di competenza del conduttore, effettuando, laddove possibile, le opportune volture, oppure sottoscrivendo nuovi contratti relativi alle forniture
(a titolo esemplificativo e non esaustivo le utenze per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento, la tassa rifiuti solidi ed urbani, spese condominiali ordinarie, abbonamento Sky ed altre). Nel caso in cui la ORa non intendesse subentrare nei contratti stipulati dal OR ma intendesse CP Pt_1 stipulare nuovi contratti con altri gestori, il OR invierà le comunicazioni di cessazione delle forniture Pt_1 inviando le relative disdette.
Gli importi delle bollette/fatture sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso rimarranno a carico del OR gli importi successivi a tale data saranno a carico della ORa Pt_1 CP
Il OR si impegna a versare alla ORa la quota mensile del canone di locazione pattuito Pt_1 CP nell'importo di euro 600,00 (seicento/ 00) sino a che l'appartamento verrà utilizzato quale casa coniugale dalla ORa e dal figlio e comunque sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di CP Per_1 quest'ultimo. L'obbligo di versamento del canone di locazione verrà meno nel caso in cui l'assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa famigliare, o in altra ad essa equiparata che per ogni evenienza potrebbe sorgere la necessità di reperire, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
1.2) il sig. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti personali;
il sig. il Pt_1 Pt_1 quale è attualmente domiciliato a Montagna in Valtellina, Via Grumello n. 89, si impegna a trasferire la residenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) Regolamentazione rapporti genitoriali
2.1) Affido e collocazione prevalente: il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con prevalente collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Montagna in
Valtellina (So), Via Stelvio 153/E.
2.2) Rapporti familiari: ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno al figlio il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo sin d'ora un ampio diritto di visita ai nonni pagina 2 di 6 paterni e materni. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2.3) Diritto di visita: il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio compatibilmente con le esigenze e con le capacità di autodeterminazione del ragazzo, gli impegni dei genitori e previo accordo con la madre, due pomeriggi alla settimana sino alla cena compresa, con rientro all'abitazione materna entro le ore 21,30 e due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 21,30 della domenica sera alternati con la madre.
2.4) Vacanze: il padre, previo accordo con il figlio e con la madre, potrà portarlo con sé durante le vacanze scolastiche ed estive, purché ciò sia compatibile con le condizioni di salute, le necessità di studio e le esigenze famigliari. In particolare, si stabiliscono, fin da ora, 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive da concordarsi annualmente, nonché 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante quelle di
Pasqua, che verranno trascorse ad anni alternati con i singoli genitori, salvo diversi accordi;
2.5) Contributo al mantenimento: il sig. , entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, corrisponderà alla AR sig.ra , per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 500,00 (euro Controparte_1 cinquecento/00), rivalutabile sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. La suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente intestato alla ORa ed acceso presso la banca Controparte_1
Intesa San Paolo, sede di Sondrio, cod. IBAN [...].
2.6) Spese straordinarie: le spese straordinarie del minore saranno sostenute dai genitori all'70% a carico del padre, al 30% a carico della madre e la loro regolamentazione avverrà secondo le linee guida del Protocollo
d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Sondrio sulle buone prassi nei procedimenti in materia familiare sottoscritto in data 12 luglio 2024 che si allega al presente ricorso;
il padre sosterrà comunque in via esclusiva le spese relative alla scuola privata attualmente frequentata dal figlio presso l'Istituto Pio XII di
Sondrio;
2.7) Assegno Unico: i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP
, in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento per il figlio di cui al punto 2.5), mentre le detrazioni
[...] per carichi fiscali, non incluse nell'assegno unico, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
3) Regolamentazione rapporti economici fra i coniugi
3.1) Redditi e patrimoni: il sig. presta attività lavorativa presso la propria impresa individuale AR artigianale denominata con sede in Montagna in Valtellina (SO); Via Stelvio n. 347; la ORa AR era iscritta all'Inps come collaboratore di impresa nella predetta azienda del marito;
a far data dal 31 CP pagina 3 di 6 marzo 2024 la ORa non svolgendo più alcuna attività nell'impresa del marito è stata cancellata CP dalla gestione previdenziale INPS.
Dal mese di dicembre 2024 la ORa risulta aver un'occupazione temporanea/stagionale e Controparte_1 pertanto attualmente risulta essere solo parzialmente autosufficiente;
la ORa si impegna a cercare CP un'occupazione lavorativa che le consenta di raggiungere prontamente una propria indipendenza economica.
3.2.) Contributo al mantenimento: il OR , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si AR impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al suo Controparte_1 mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), sul conto corrente bancario alla medesima intestato ed acceso presso Intesa San Paolo, sede di Sondrio, cod. IBAN [...], sul quale il marito verserà anche l'importo corrispondente al canone di locazione mensile pari ad attuali € 600,00.
Le parti convengono che il diritto al mantenimento a favore della ORa verrà riconsiderato Controparte_1 in sede di divorzio, essendo diversi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Le parti prendono atto che l'assegno di separazione potrà essere rivisitato o modificato anche in sede di modifica delle condizioni di separazione nel caso di mutamento delle condizioni economiche medio tempore intercorse.
3.3) fatto salvo quanto sopra concordato, a tacitazione di qualsivoglia altro rapporto di dare e avere tra le parti rinveniente dal rapporto di lavoro svolto dalla moglie, e comunque di qualsiasi altra natura, il OR Pt_1 verserà alla ORa la somma complessiva di euro 7.000,00 (settemila/00) mediante due rate Controparte_1 semestrali di euro 3.500,00 di cui la prima con scadenza il 31.03.2025 e la seconda con scadenza al 30.06.2025.
3.4) con la sottoscrizione del presente accordo i ricorrenti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente posto che gli stessi hanno in precedenza provveduto a regolare tutti, nessuno escluso, i loro rapporti patrimoniali ivi inclusi tutti i rapporti economici discendenti e relativi all'impresa individuale denominata;
AR
4) Ulteriori accordi
4.1) Fatta eccezione per quanto espressamente previsto al precedente paragrafo 3), i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione amichevole di ogni altro bene comune e di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro.
Alla data di sottoscrizione del presente ricorso, la ORa si impegna a consegnare, Controparte_1 debitamente sottoscritto, al OR il modulo necessario per effettuare il trasferimento da Business AR
a Consumer del telefono cellulare marca Iphone con scheda telefonica Tim n. cell. 3482848265 attualmente in carico alla ditta individuale . AR
4.2) I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore;
4.3) le spese della separazione si intendono compensate tra le parti. pagina 4 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 02.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che AR Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Montagna in Valtellina (SO) in data 30.08.2014;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montagna in Valtellina (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 22.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente pagina 5 di 6 Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 460/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANOVI FRANCESCA AR C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNINI Controparte_1 C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
In merito all'abitazione coniugale pagina 1 di 6 1.1) l'abitazione coniugale, sita in Montagna in Valtellina (SO), Via Stelvio n. 153/E, di proprietà dei ORi
e e condotta in locazione dal sig. con contratto stipulato in data CP_2 CP_3 AR
13.02.2017 e registrato in data 24.02.2017 al n. 746 serie 3T (doc. 4), viene assegnata alla sig.ra CP
con tutti gli arredamenti e i suppellettili in essa contenuti, nessuno escluso.
[...]
La sig.ra alla data di sottoscrizione del presente ricorso, si impegna, a propria cura e spese, a CP presentare all'Agenzia delle Entrate la volturazione a proprio nome del contratto di locazione intestato al OR conseguentemente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso la ORa si farà Pt_1 CP carico del pagamento di tutte le spese relative alla gestione dell'immobile di competenza del conduttore, effettuando, laddove possibile, le opportune volture, oppure sottoscrivendo nuovi contratti relativi alle forniture
(a titolo esemplificativo e non esaustivo le utenze per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento, la tassa rifiuti solidi ed urbani, spese condominiali ordinarie, abbonamento Sky ed altre). Nel caso in cui la ORa non intendesse subentrare nei contratti stipulati dal OR ma intendesse CP Pt_1 stipulare nuovi contratti con altri gestori, il OR invierà le comunicazioni di cessazione delle forniture Pt_1 inviando le relative disdette.
Gli importi delle bollette/fatture sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso rimarranno a carico del OR gli importi successivi a tale data saranno a carico della ORa Pt_1 CP
Il OR si impegna a versare alla ORa la quota mensile del canone di locazione pattuito Pt_1 CP nell'importo di euro 600,00 (seicento/ 00) sino a che l'appartamento verrà utilizzato quale casa coniugale dalla ORa e dal figlio e comunque sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di CP Per_1 quest'ultimo. L'obbligo di versamento del canone di locazione verrà meno nel caso in cui l'assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa famigliare, o in altra ad essa equiparata che per ogni evenienza potrebbe sorgere la necessità di reperire, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
1.2) il sig. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti personali;
il sig. il Pt_1 Pt_1 quale è attualmente domiciliato a Montagna in Valtellina, Via Grumello n. 89, si impegna a trasferire la residenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) Regolamentazione rapporti genitoriali
2.1) Affido e collocazione prevalente: il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con prevalente collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Montagna in
Valtellina (So), Via Stelvio 153/E.
2.2) Rapporti familiari: ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno al figlio il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo sin d'ora un ampio diritto di visita ai nonni pagina 2 di 6 paterni e materni. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2.3) Diritto di visita: il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio compatibilmente con le esigenze e con le capacità di autodeterminazione del ragazzo, gli impegni dei genitori e previo accordo con la madre, due pomeriggi alla settimana sino alla cena compresa, con rientro all'abitazione materna entro le ore 21,30 e due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 21,30 della domenica sera alternati con la madre.
2.4) Vacanze: il padre, previo accordo con il figlio e con la madre, potrà portarlo con sé durante le vacanze scolastiche ed estive, purché ciò sia compatibile con le condizioni di salute, le necessità di studio e le esigenze famigliari. In particolare, si stabiliscono, fin da ora, 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive da concordarsi annualmente, nonché 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante quelle di
Pasqua, che verranno trascorse ad anni alternati con i singoli genitori, salvo diversi accordi;
2.5) Contributo al mantenimento: il sig. , entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, corrisponderà alla AR sig.ra , per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di euro 500,00 (euro Controparte_1 cinquecento/00), rivalutabile sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. La suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente intestato alla ORa ed acceso presso la banca Controparte_1
Intesa San Paolo, sede di Sondrio, cod. IBAN [...].
2.6) Spese straordinarie: le spese straordinarie del minore saranno sostenute dai genitori all'70% a carico del padre, al 30% a carico della madre e la loro regolamentazione avverrà secondo le linee guida del Protocollo
d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Sondrio sulle buone prassi nei procedimenti in materia familiare sottoscritto in data 12 luglio 2024 che si allega al presente ricorso;
il padre sosterrà comunque in via esclusiva le spese relative alla scuola privata attualmente frequentata dal figlio presso l'Istituto Pio XII di
Sondrio;
2.7) Assegno Unico: i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP
, in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento per il figlio di cui al punto 2.5), mentre le detrazioni
[...] per carichi fiscali, non incluse nell'assegno unico, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
3) Regolamentazione rapporti economici fra i coniugi
3.1) Redditi e patrimoni: il sig. presta attività lavorativa presso la propria impresa individuale AR artigianale denominata con sede in Montagna in Valtellina (SO); Via Stelvio n. 347; la ORa AR era iscritta all'Inps come collaboratore di impresa nella predetta azienda del marito;
a far data dal 31 CP pagina 3 di 6 marzo 2024 la ORa non svolgendo più alcuna attività nell'impresa del marito è stata cancellata CP dalla gestione previdenziale INPS.
Dal mese di dicembre 2024 la ORa risulta aver un'occupazione temporanea/stagionale e Controparte_1 pertanto attualmente risulta essere solo parzialmente autosufficiente;
la ORa si impegna a cercare CP un'occupazione lavorativa che le consenta di raggiungere prontamente una propria indipendenza economica.
3.2.) Contributo al mantenimento: il OR , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si AR impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al suo Controparte_1 mantenimento, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), sul conto corrente bancario alla medesima intestato ed acceso presso Intesa San Paolo, sede di Sondrio, cod. IBAN [...], sul quale il marito verserà anche l'importo corrispondente al canone di locazione mensile pari ad attuali € 600,00.
Le parti convengono che il diritto al mantenimento a favore della ORa verrà riconsiderato Controparte_1 in sede di divorzio, essendo diversi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Le parti prendono atto che l'assegno di separazione potrà essere rivisitato o modificato anche in sede di modifica delle condizioni di separazione nel caso di mutamento delle condizioni economiche medio tempore intercorse.
3.3) fatto salvo quanto sopra concordato, a tacitazione di qualsivoglia altro rapporto di dare e avere tra le parti rinveniente dal rapporto di lavoro svolto dalla moglie, e comunque di qualsiasi altra natura, il OR Pt_1 verserà alla ORa la somma complessiva di euro 7.000,00 (settemila/00) mediante due rate Controparte_1 semestrali di euro 3.500,00 di cui la prima con scadenza il 31.03.2025 e la seconda con scadenza al 30.06.2025.
3.4) con la sottoscrizione del presente accordo i ricorrenti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente posto che gli stessi hanno in precedenza provveduto a regolare tutti, nessuno escluso, i loro rapporti patrimoniali ivi inclusi tutti i rapporti economici discendenti e relativi all'impresa individuale denominata;
AR
4) Ulteriori accordi
4.1) Fatta eccezione per quanto espressamente previsto al precedente paragrafo 3), i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione amichevole di ogni altro bene comune e di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro.
Alla data di sottoscrizione del presente ricorso, la ORa si impegna a consegnare, Controparte_1 debitamente sottoscritto, al OR il modulo necessario per effettuare il trasferimento da Business AR
a Consumer del telefono cellulare marca Iphone con scheda telefonica Tim n. cell. 3482848265 attualmente in carico alla ditta individuale . AR
4.2) I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore;
4.3) le spese della separazione si intendono compensate tra le parti. pagina 4 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 02.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che AR Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Montagna in Valtellina (SO) in data 30.08.2014;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montagna in Valtellina (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 22.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente pagina 5 di 6 Francesca Riccardi Barbara Licitra
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