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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 9.1.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Scarano Parte_1
Ricorrente
CONTRO
contumace Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia resistente CP_2
Oggetto: cancellazione gestione commercianti – restituzione somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.8.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato iscritto d'ufficio nella gestione commercianti, con decorrenza 5.12.2013, in quanto titolare di partiva iva per l'omonima ditta individuale, costituita l'8.1.2014 e cessata l'8.10.2015.
Soggiungeva di essere stato iscritto nella gestione separata, a far data dal 20.12.2013, per la carica di
A.U. della società Sandrino Srl.
Rappresentava di aver presentato istanza di cancellazione dalla gestione commercianti che, tuttavia, era stata respinta dall'istituto.
Richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte sull'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, stante l'assenza di partecipazione al lavoro, chiedeva che fosse disposta la cancellazione dalla Gestione Commercianti a far data dall'8.10.2015 e che fosse dichiarata la non debenza dei contributi richiesta da successivamente a tale data, con conseguente restituzione di CP_2 quanto versato nella predetta gestione a decorrere dall'8.10.2015.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_1
Disposta la rinotifica del ricorso all'Istituto previdenziale, quest'ultimo si costituiva tardivamente contestando l'avversa pretesa.
*** Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l' art. 1 della legge n. 1397/60, per come modificata dall' art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, ai sensi del quale “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società
a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.
Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986,
n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore:
"Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre
1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, art.
2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art.
1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".
Affinchè, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Alla luce di tali rilievi, la Suprema Corte - sia pure con riferimento alle società in accomandita semplice - ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (pronuncia richiamata da Cass. ordinanza n. 2681/2017).
Quanto poi al riparto degli oneri probatori, è pacifico che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'Istituto previdenziale (cfr. Cass. 21511/2018 che richiama Cass. n. 5210 del
28/2/2017 in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario;
Cass. n. 3835 del 26/02/2016).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie che occupa, il ricorso va accolto in quanto risulta dalla documentazione in atti che, a fronte dell'istanza di cancellazione dalla gestione commercianti per cessazione dell'attività individuale con decorrenza 20.9.2015, con conseguente chiusura della p.iva e cancellazione dal registro delle imprese (cfr. allegata visura camerale), ha comunicato che CP_2
“permane obbligo di iscrizione in relazione al ruolo di socio amministratore della Sandrino Srl”.
Tuttavia, l' – costituendosi in giudizio tardivamente- non ha offerto alcun elemento per CP_3 ritenere che l'istante, dal 2015, abbia svolto con abitualità e prevalenza attività lavorativa per la società di cui è amministratore unico.
Tanto è sufficiente a ritenere fondata la domanda tesa ad ottenere la cancellazione dalla Gestione
Commercianti e conseguentemente a dichiarare non dovuti i contributi richiesti a decorrere dall'8.10.2015 per l'iscrizione in detta gestione.
Ciò tuttavia non può comportare, tout court, l'accoglimento della domanda di restituzione sì come formulata al punto 2 delle conclusioni, in quanto qualora il credito contributivo oggetto delle rateizzazioni in atti (che non risultano siano state concesse con riserva di ripetizione, non constando in atti le relative istanze) sia imputabile all'iscrizione nella gestione commercianti, in ogni caso ciò che – nell'ambito del presente giudizio - preclude la possibilità di accogliere la domanda in esame è la circostanza che il suddetto credito risulta trasfuso in avvisi di addebito la cui pretesa, stante una mancata opposizione a norma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 (salvo quella risultante dalla sentenza n.
2138/2021), non appare possibile porre in discussione in questa sede.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso può trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza di . CP_2
Le spese di lite si compensano integralmente nei confronti di non essendo emersi profili di CP_4 illegittimità addebitabili all'agente della riscossione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2
, così provvede: Controparte_1 dichiara insussistente i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti a far data dall'8.10.2015 e conseguentemente non dovuti i contributi richiesti in forza della stessa;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso forfettario, CP_2
iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Nulla per le spese nei confronti di CP_4
Brindisi, 9.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 9.1.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Scarano Parte_1
Ricorrente
CONTRO
contumace Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia resistente CP_2
Oggetto: cancellazione gestione commercianti – restituzione somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.8.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato iscritto d'ufficio nella gestione commercianti, con decorrenza 5.12.2013, in quanto titolare di partiva iva per l'omonima ditta individuale, costituita l'8.1.2014 e cessata l'8.10.2015.
Soggiungeva di essere stato iscritto nella gestione separata, a far data dal 20.12.2013, per la carica di
A.U. della società Sandrino Srl.
Rappresentava di aver presentato istanza di cancellazione dalla gestione commercianti che, tuttavia, era stata respinta dall'istituto.
Richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte sull'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, stante l'assenza di partecipazione al lavoro, chiedeva che fosse disposta la cancellazione dalla Gestione Commercianti a far data dall'8.10.2015 e che fosse dichiarata la non debenza dei contributi richiesta da successivamente a tale data, con conseguente restituzione di CP_2 quanto versato nella predetta gestione a decorrere dall'8.10.2015.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_1
Disposta la rinotifica del ricorso all'Istituto previdenziale, quest'ultimo si costituiva tardivamente contestando l'avversa pretesa.
*** Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l' art. 1 della legge n. 1397/60, per come modificata dall' art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, ai sensi del quale “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società
a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.
Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986,
n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore:
"Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre
1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, art.
2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art.
1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".
Affinchè, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Alla luce di tali rilievi, la Suprema Corte - sia pure con riferimento alle società in accomandita semplice - ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (pronuncia richiamata da Cass. ordinanza n. 2681/2017).
Quanto poi al riparto degli oneri probatori, è pacifico che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'Istituto previdenziale (cfr. Cass. 21511/2018 che richiama Cass. n. 5210 del
28/2/2017 in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario;
Cass. n. 3835 del 26/02/2016).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie che occupa, il ricorso va accolto in quanto risulta dalla documentazione in atti che, a fronte dell'istanza di cancellazione dalla gestione commercianti per cessazione dell'attività individuale con decorrenza 20.9.2015, con conseguente chiusura della p.iva e cancellazione dal registro delle imprese (cfr. allegata visura camerale), ha comunicato che CP_2
“permane obbligo di iscrizione in relazione al ruolo di socio amministratore della Sandrino Srl”.
Tuttavia, l' – costituendosi in giudizio tardivamente- non ha offerto alcun elemento per CP_3 ritenere che l'istante, dal 2015, abbia svolto con abitualità e prevalenza attività lavorativa per la società di cui è amministratore unico.
Tanto è sufficiente a ritenere fondata la domanda tesa ad ottenere la cancellazione dalla Gestione
Commercianti e conseguentemente a dichiarare non dovuti i contributi richiesti a decorrere dall'8.10.2015 per l'iscrizione in detta gestione.
Ciò tuttavia non può comportare, tout court, l'accoglimento della domanda di restituzione sì come formulata al punto 2 delle conclusioni, in quanto qualora il credito contributivo oggetto delle rateizzazioni in atti (che non risultano siano state concesse con riserva di ripetizione, non constando in atti le relative istanze) sia imputabile all'iscrizione nella gestione commercianti, in ogni caso ciò che – nell'ambito del presente giudizio - preclude la possibilità di accogliere la domanda in esame è la circostanza che il suddetto credito risulta trasfuso in avvisi di addebito la cui pretesa, stante una mancata opposizione a norma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 (salvo quella risultante dalla sentenza n.
2138/2021), non appare possibile porre in discussione in questa sede.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso può trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza di . CP_2
Le spese di lite si compensano integralmente nei confronti di non essendo emersi profili di CP_4 illegittimità addebitabili all'agente della riscossione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2
, così provvede: Controparte_1 dichiara insussistente i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti a far data dall'8.10.2015 e conseguentemente non dovuti i contributi richiesti in forza della stessa;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso forfettario, CP_2
iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Nulla per le spese nei confronti di CP_4
Brindisi, 9.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere