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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/09/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO OC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 662 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c. f. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via Piero Parte_1 C.F._1
Gobetti n.16, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bravin, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso
attore
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede a L'Aquila, Via Zara n. 10
convenuta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio l' , al fine di annullare Parte_1 Controparte_1
e/o revocare il decreto di rigetto del 23.2.2024 (n. 28/2024 RG Mod. 27) reso nel proc. pen.
n. 222/2024 RG NR e n. 179/2024 RG GIP dal GIP presso Tribunale di Pescara in merito all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 17.1.2024, chiedendo di accertare la ricorrenza dei presupposti e dei requisiti per l'ammissione richiesta, di cui al
D.P.R. n°115/2002 e, per l'effetto di ammetterlo, con efficacia ex tunc, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dell' resistente, ferme le CP_1
produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
3) E' presente in atti il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, di cui si controverte, emesso dal Tribunale di Pescara il 23/02/2024, depositato il 26/02/2024, sul rilievo che con riferimento al periodo d'imposta 2022, aveva affermato di Parte_1
“di non aver avuto reddito personale” e che però non aveva adempiuto all'onere, su di lui gravante, “..di indicare analiticamente le fonti di sostentamento in detto torno di tempo – senza dubbio alcuno esistenti, essendo stata presentata l'istanza in esame – che gli hanno permesso di sopravvivere..”.
4) Giova innanzitutto esaminare la questione di natura squisitamente processuale in ordine alla legittimazione passiva in caso di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
5) Orbene, stando all'art. 99, comma 2, D.P.R. n° 115/2002 (“Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo”), va riconosciuta la legittimazione passiva dell' , essendo questo l'Ufficio competente preposto alla verifica dei Controparte_1 requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio ed è dunque parte nel processo di opposizione (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 13.11.2024 n°29351). Viceversa la legittimazione passiva compete al , quale titolare del rapporto Controparte_2 debitorio relativo alle spese già sostenute dallo Stato in caso di opposizione avverso la revoca del beneficio.
6) Venendo al merito della vicenda, il ricorso proposto è meritevole di accoglimento.
7) Al fine dell'ottenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76 D.P.R.
n°115/2002 prevede una serie di requisiti necessari per consentire al giudicante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma (generalità proprie e dei componenti il nucleo familiare/convivente e relativi redditi). Non è richiesto che precisi le modalità per fronteggiare le proprie esigenze del quotidiano. Ne deriva che, pur a fronte di una dichiarazione di percepire alcun reddito, sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla norma, il ricorrente avrebbe dovuto essere ammesso al gratuito patrocinio, salvo revoca qualora a seguito di necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Finanziario investito fosse emersa una diversa risultanza.
8) Sul punto appare condivisibile il principio dalla Corte di legittimità secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri” ovvero “Il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale l'autodichiarazione dell'assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 79 d.P.R. 115/2002, anche avuto riguardo all'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dell'ammissione ed a quello di opposizione al rigetto, che implicano una presunzione di impossidenza dell'istante che presenti autocertificazione del reddito, vincibile con l'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dall'art. 79 e dall'art. 96, comma 2, T.U. spese di giustizia, il cui esercizio è nondimeno, imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto” (cfr.
Cass. Pen. Sez. IV, 05.12.2017 n. 10406).
9) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminato, complessità bassa e comunque non inferiore ad euro 26.000 ex art. 5, cennato decreto, con esclusione per la fase di trattazione ed istruttoria – cfr. Cass. 10206/2021, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto), nonché vengono poste in favore dello Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta;
- per l'effetto, annulla il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Pescara il 23/02/2024, depositato il 26/02/2024 nel proc. pen. iscritto al n. 222/2024 RGNR e n. 179/2024 RG
GIP ;
- dichiara accertati, nei confronti del ricorrente, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio nel proc. pen. iscritto al n.
222/2024 RGNR e n. 179/2024 RG GIP con decorrenza dalla data di deposito della relativa istanza (17/01/2024);
- condanna parte resistente alla refusione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio liquidate complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, oltre accessori di legge (iva cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 2 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
RITO OC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 662 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c. f. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via Piero Parte_1 C.F._1
Gobetti n.16, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bravin, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso
attore
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede a L'Aquila, Via Zara n. 10
convenuta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio l' , al fine di annullare Parte_1 Controparte_1
e/o revocare il decreto di rigetto del 23.2.2024 (n. 28/2024 RG Mod. 27) reso nel proc. pen.
n. 222/2024 RG NR e n. 179/2024 RG GIP dal GIP presso Tribunale di Pescara in merito all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 17.1.2024, chiedendo di accertare la ricorrenza dei presupposti e dei requisiti per l'ammissione richiesta, di cui al
D.P.R. n°115/2002 e, per l'effetto di ammetterlo, con efficacia ex tunc, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dell' resistente, ferme le CP_1
produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
3) E' presente in atti il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, di cui si controverte, emesso dal Tribunale di Pescara il 23/02/2024, depositato il 26/02/2024, sul rilievo che con riferimento al periodo d'imposta 2022, aveva affermato di Parte_1
“di non aver avuto reddito personale” e che però non aveva adempiuto all'onere, su di lui gravante, “..di indicare analiticamente le fonti di sostentamento in detto torno di tempo – senza dubbio alcuno esistenti, essendo stata presentata l'istanza in esame – che gli hanno permesso di sopravvivere..”.
4) Giova innanzitutto esaminare la questione di natura squisitamente processuale in ordine alla legittimazione passiva in caso di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
5) Orbene, stando all'art. 99, comma 2, D.P.R. n° 115/2002 (“Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo”), va riconosciuta la legittimazione passiva dell' , essendo questo l'Ufficio competente preposto alla verifica dei Controparte_1 requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio ed è dunque parte nel processo di opposizione (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 13.11.2024 n°29351). Viceversa la legittimazione passiva compete al , quale titolare del rapporto Controparte_2 debitorio relativo alle spese già sostenute dallo Stato in caso di opposizione avverso la revoca del beneficio.
6) Venendo al merito della vicenda, il ricorso proposto è meritevole di accoglimento.
7) Al fine dell'ottenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76 D.P.R.
n°115/2002 prevede una serie di requisiti necessari per consentire al giudicante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma (generalità proprie e dei componenti il nucleo familiare/convivente e relativi redditi). Non è richiesto che precisi le modalità per fronteggiare le proprie esigenze del quotidiano. Ne deriva che, pur a fronte di una dichiarazione di percepire alcun reddito, sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla norma, il ricorrente avrebbe dovuto essere ammesso al gratuito patrocinio, salvo revoca qualora a seguito di necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Finanziario investito fosse emersa una diversa risultanza.
8) Sul punto appare condivisibile il principio dalla Corte di legittimità secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri” ovvero “Il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale l'autodichiarazione dell'assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 79 d.P.R. 115/2002, anche avuto riguardo all'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dell'ammissione ed a quello di opposizione al rigetto, che implicano una presunzione di impossidenza dell'istante che presenti autocertificazione del reddito, vincibile con l'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dall'art. 79 e dall'art. 96, comma 2, T.U. spese di giustizia, il cui esercizio è nondimeno, imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto” (cfr.
Cass. Pen. Sez. IV, 05.12.2017 n. 10406).
9) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminato, complessità bassa e comunque non inferiore ad euro 26.000 ex art. 5, cennato decreto, con esclusione per la fase di trattazione ed istruttoria – cfr. Cass. 10206/2021, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I, cennato decreto), nonché vengono poste in favore dello Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta;
- per l'effetto, annulla il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Pescara il 23/02/2024, depositato il 26/02/2024 nel proc. pen. iscritto al n. 222/2024 RGNR e n. 179/2024 RG
GIP ;
- dichiara accertati, nei confronti del ricorrente, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio nel proc. pen. iscritto al n.
222/2024 RGNR e n. 179/2024 RG GIP con decorrenza dalla data di deposito della relativa istanza (17/01/2024);
- condanna parte resistente alla refusione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio liquidate complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, oltre accessori di legge (iva cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 2 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi