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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 27/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 25/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maurizio Falcone, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a DI – restituzione premi provvigionali.
Appello avverso la sentenza n. 1015/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare nulle le clausole del contratto di agenzia e dichiarare non dovuta la restituzione dei premi provvigionali;
revocare il
DI n. 757/2021; condannare al risarcimento del danno da CP_1
responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 oppure co. 3, cpc;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio premesso che Controparte_1 [...]
era stata agente dal 05/11/2014 al 31/05/2016; che il Parte_1
contratto di agenzia prevedeva l'erogazione dei premi provvigionali solo per gli affari andati a buon fine;
che all'agente erano state anticipate somme eccedenti quelle realmente dovute;
chiedeva al Giudice del lavoro
2 del Tribunale di Salerno di ingiungere alla il pagamento di € Pt_1
21.176,59, oltre accessori e spese.
Il Tribunale emetteva il DI n. 757/2021.
Con ricorso depositato in data 05/02/2022 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva la nullità delle clausole del contratto di agenzia invocate dall'azienda a sostegno della pretesa;
deduceva di non avere emesso le note di credito allegate da al ricorso monitorio, CP_1
ma di avere invece emesso solo le fatture. Chiedeva la revoca del DI, con rivalsa di spese e condanna dell'azienda ex art. 96 cpc.
La società opposta si costituiva, confutando le avverse deduzioni ed eccezioni, e chiedeva la conferma del DI.
Con sentenza depositata in data 14/06/2023 il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 15/01/2024.
L'appellante ribadiva le proprie eccezioni ed argomentazioni, e chiedeva nuovamente la revoca del DI.
3 In vista della prima udienza, trattata con rito cd cartolare ex art. 127 ter cpc, la parte appellante non depositava le note di trattazione scritta e non depositava neppure l'appello notificato a CP_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
(come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
14/06/2023).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
4 “Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito telematico della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data
14/06/2023, il gravame doveva essere proposto dalla entro il Pt_1
14/12/2023, non valendo la sospensione feriale dei termini.
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
15/01/2024.
5 Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI
- 5, 06/05/2013, n. 10440).
In data 14/06/2023 risulta emessa e depositata nel fascicolo telematico di primo grado la sentenza n. 1015/2023, resa ex art. 127 ter cpc dal
Tribunale in formato telematico e recante la sottoscrizione digitale del giudice e del cancelliere.
Alla stessa sentenza il sistema informatico ha attribuito il numero identificativo al momento del deposito, come si evince dalla stringa apposta in alto su ciascun foglio del documento: “sentenza n. 1015/2023
pubbl. il 14/06/2023”.
Non vi è alcuna discrasia, onde deve ritenersi dimostrata con certezza la data di deposito e di pubblicazione della sentenza, cioè 14/06/2023.
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
6 l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
7 Come sopra esposto, nel caso che ci occupa risulta certa la data di deposito della pronunzia qui gravata in data 14/06/2023.
L'appello risulta pertanto tardivo, in quanto depositato il 15/01/2024 (alle ore 20,08 di tale giorno) come si evince dal fascicolo telematico di secondo grado, e quindi depositato oltre i 6 mesi decorrenti dal
14/06/2023.
I 6 mesi vanno pacificamente calcolati ex nominatione dierum.
“Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di
decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a
norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto
comma, cod civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero”
bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha,
indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo
periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”
(Cass. n. 22518/2023, n. 18891/2021, n. 17313/2018, n. 22699/2013, n.
11491/2012).
Va notato che il termine di 6 mesi per l'impugnazione non può farsi decorrere dalla data di eventuale comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della Cancelleria del Tribunale.
8 La sentenza risulta infatti regolarmente acquisita dal sistema informatico in data 14/06/2023, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza “n. 1015/2023”.
La comunicazione della Cancelleria inoltre non è necessaria.
La S.C. ha statuito che “in materia di controversie soggette al rito del
lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2,
del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 –
applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza di
discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, infine, non può
ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
9 “Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
10 Nel caso che ci occupa la parte appellante disponeva del termine cd lungo di 6 mesi per proporre il gravame.
Tale termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n.
1015/2023, cioè dal 14/06/2023, giorno in cui il Tribunale aveva depositato la sentenza e il sistema informatico aveva attribuito il relativo numero cronologico.
L'appello, depositato solo in data 15/01/2023, risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Nulla per le spese del presente grado, non essendosi costituita l'appellata
.
Giova precisare che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta e deve ritenersi non comparsa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, né ha tantomeno dimostrato di avere provveduto alla notifica del gravame a CP_1
La declaratoria di inammissibilità per tardività del gravame può essere peraltro emessa in questa sede, atteso che trattasi di profilo del tutto assorbente che, in omaggio al principio della “ragione più liquida”
consente la definizione della controversia senza necessità di disporre inutili adempimenti per la corretta instaurazione del contraddittorio, non
11 emergendo in concreto alcuna differenza circa il risultato finale ed il contenuto della decisione da adottare.
Come affermato dalla S.C., il giudice “è esentato dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”,
in base al quale – quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell' ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (Cass.
Ord. n. 10839/2019; v. anche Cass. Sez Unite: n. 26373/2008, n.
6826/2010, n. 9936/2014, n. 26242/2014, n. 23542/2015).
“La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di
esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano
dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico
sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle
12 questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 9309/2020, n.
24093/2019, n. 10268/2022, n. 9789/2022).
“Occorre evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in
particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio onde
apprestare reali garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al
processo in condizioni di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso
per cassazione, come vedremo, prima facie infondato, appare superfluo,
pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine
per la notificazione del ricorso, atteso che la concessione di esso si
tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei
termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare
alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle
parti” (Cass. n. 11287/2018, che richiama Cass. Sez. Unite n. 6826/2010 e
Cass. n. 15106/2013).
Nel caso di specie la palese tardività dell'appello impone la relativa declaratoria, quale “ragione più liquida” idonea a definire la controversia,
a prescindere dalla effettiva notifica del gravame alla controparte.
13 Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
<
all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
14 l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 25/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1015/2023 del Giudice del lavoro CP_1
del Tribunale di Salerno, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese del presente grado;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 27/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15