Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 34328/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Sergio Massimo Mancusi, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio
Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 24.9.2024- ricorso (iscritto a ruolo in Parte_1 data 26.9.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE documentalmente il diritto all' indennità di Frequenza (Art. 1 L. 289/90) della ricorrente a decorrere dalla domanda Parte_1 amministrativa del 23/1/2023 e fino al compimento del diciottesimo anno di età, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 25063/2023, e dunque dall'1/2/2023, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al compimento del diciottesimo anno di età, avvenuto in data 21/8/2024, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l , in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' indennità di FREQUENZA a decorrere dalla domanda amministrativa del 23/1/2023 e fino al compimento del diciottesimo anno di età, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 25063/2023, e dunque dall'1/2/2023, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al compimento del diciottesimo anno di età, avvenuto in data 21/8/2024, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 289/90 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24
e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha chiesto rinvio per la liquidazione della CP_1 prestazione in oggetto.
Acquisita la documentazione, concesso alle parti il rinvio concordemente richiesto (a verbale del 12.11.2024), la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore di parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato in corso di causa proprio prospetto di liquidazione (di data CP_1
12.11.2024) riguardante la prestazione in oggetto e relativo cedolino di pagamento (con valuta al 9.12.2024).
La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. In ordine alle spese di lite: seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento
è intervenuto in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso di data
26.9.2024, come in atti) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1
885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia