Parere definitivo 5 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01945/2026REG.PROV.COLL.
N. 00070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2024, proposto dal signor IG PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2782/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere NA ES e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Maria Di Leva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza di demolizione n. 8 del 8 gennaio 2019, prot. n. 523/19, relativa ad alcune opere abusive realizzate nell’immobile di proprietà del signor IG PO, ubicato in Massa Lubrense, località Sant’Agata, ove viene esercitata l’attività extra-alberghiera denominata “ Terranova Resort di PO Rossella ”.
2. Con l’ordinanza sopra indicata il Comune di Massa Lubrense ha ordinato la demolizione delle seguenti opere abusive:
a) realizzazione in verticale alla preesistente scala esterna, di collegamento con il piano primo, di una tettoia di tegole in cotto, sorretta da una struttura di travi in legno, di superficie coperta mq. 20,00 circa ed altezza media m. 5,60 circa;
b) realizzazione sul lato ovest dell’unità abitativa al piano primo di un balcone contiguo ad un preesistente balcone, di superficie mq. 10,00 circa, delimitato da una ringhiera in ferro di altezza m. 1,00 circa;
c) installazione di due motori/macchina per condizionatori staffati alla facciata esterna dell’unità abitativa del piano primo.
3. Con ricorso di primo grado il signor PO chiedeva l’annullamento del provvedimento, deducendo la non necessità del permesso di costruire perché gli interventi rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 bis d.P.R. 380/2001, la contraddittorietà della motivazione, che, al contempo, richiamerebbe sia l’art. 31 che l’art. 33 del d.P.R. 380/2001. Evidenziava, inoltre, che risulterebbe tuttora pendente la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004) e conformità urbanistica (art. 37 d.P.R. 380/2001) di cui al prot. 9596/2019, come integrata in data 17 marzo 2023.
4. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza 8 maggio 2023 n. 2782, respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
5. Il signor PO ha interposto appello con cui articola due motivi di gravame relativi a:
I. Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 art. 6 bis, 27, 31 e 33) . Ad avviso dell’appellante, sia la tettoia che l’installazione dei due motori macchina rientrerebbero nell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 e 6 bis d.P.R. 380/2001, non avendo determinato né incremento di volume né incremento di superficie utile. Il provvedimento impugnato recherebbe, inoltre, una motivazione contraddittoria, richiamando sia all’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), sia al successivo art. 33 del medesimo decreto (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità).
II. Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 art. 37; l. reg. camp. 27.06.1987 n. 35) . Il T.a.r., nel disporre il rigetto del ricorso, avrebbe dovuto applicare il principio secondo cui la proposizione di istanza di permesso a costruire in sanatoria determina l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione e, di conseguenza, l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe espresso una valutazione relativa all’accoglibilità o meno della domanda di sanatoria, che invece è rimessa all’esclusiva valutazione del Comune e degli organi preposti alla gestione del vincolo paesaggistico ambientale.
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Massa Lubrense.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
8. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato, sia pure nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
10. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, l’incidenza complessiva sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve essere valutata unitariamente, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo atomistico, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro. In altre parole, non è possibile scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2025 n. 6180; sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1382).
11. Nel caso di specie le opere complessivamente considerate, consistenti nella realizzazione di una tettoia di 20 metri quadri e di un balcone di 10 mq, hanno determinato un incremento di volume e superficie nonché il mutamento di sagoma e di prospetto con conseguente necessità sia del titolo edilizio che dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area vincolata.
12. La legittimità dell’ordinanza non è scalfita nemmeno accedendo all’interpretazione atomistica degli abusi sostenuta dall’appellante, atteso che la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, come quella per cui è causa, non rientra nella nozione di manutenzione ordinaria né in quella di manutenzione straordinaria, in quanto determina una trasformazione della sagoma e del prospetto organismo edilizio con aumento della superficie utile ed incremento del carico urbanistico, necessitando del previo rilascio del titolo edilizio (Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8017; sez. II, 16 maggio 2024, n. 4366). Le medesime conclusioni valgono anche con riguardo alla realizzazione del balcone.
13. Entrambe le opere, inoltre, non sono suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004, proprio in considerazione dell’aumento di superficie da esse determinato.
14. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai due motori macchina per climatizzazione che rientrano invece nell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett a-bis) del d.P.R. 380/2001, nella versione ratione temporis vigente, e non richiedono autorizzazione paesaggistica, ai sensi del punto A.5 dell’allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31. Tali manufatti devono, quindi, considerarsi legittimamente installati e non soggetti all’ordine di demolizione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato esclusivamente sotto tale limitato aspetto.
15. Manifestamente infondata è, per contro, la censura di contraddittorietà della motivazione per il contestuale richiamato, nelle premesse dell’ordinanza di demolizione (nella parte relativa al “VISTO”) sia dell’art. 31 che dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, atteso la motivazione del provvedimento reca un chiaro riferimento all’assenza del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto, e il dispositivo ingiunge, in via del tutto logica e conseguenziale, la demolizione delle opere, richiamando i commi 3 e 4 del medesimo art. 31 che riguardano gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
16. La doglianza ha, quindi, carattere meramente formale.
17. Quanto alla censura relativa all’erroneità della sentenza che non avrebbe considerato l’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, si osserva, in primo luogo che- come esattamente evidenziato dal T.a.r.- non vi è agli atti alcuna richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 o 37 d.P.R. 380/2001, ma solo un’istanza di compatibilità paesaggistica datata 8 aprile 2019.
18. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non può certo valere come richiesta di sanatoria la mera puntualizzazione, contenuta nella relazione tecnica allegata alla domanda di compatibilità paesaggistica, che gli interventi sono “ suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 37 D.P.R. 380/01 ”.
19. In ogni caso, la domanda di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma ne sospende solo temporaneamente l’efficacia, come ormai statuito dall’univoca giurisprudenza secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria non determina né l’inefficacia definitiva dell’ordinanza di demolizione né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso la medesima (C.g.a. 16 luglio 2025, n. 585; Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 1119; sez. II 28 marzo 2024, n. 2952; sez. VII, 2 novembre 2023 n. 9408; id. 29 settembre 2023 n. 8595).
20. Non risulta, invece, pertinente il precedente citato dall’appellante (Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022 n. 9631) che non riguarda la sanatoria di un abuso edilizio, bensì l’esclusione dal concorso per l’arruolamento di allievi carabinieri.
21. Va, infine, confermata anche la statuizione del T.a.r. in ordine alla legittimità dell’ingiunzione di demolizione adottata con riguardo agli interventi effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o S.C.I.A.) in area paesaggisticamente vincolata, trattandosi di profilo che non attiene-come sostiene l’appellante (pag. 9 dell’appello)- all’accoglibilità della domanda di sanatoria (e, quindi, ad un potere non ancora esercitato dall’amministrazione), ma alla legittimità dell’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione.
22. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto, ad eccezione di quanto osservato al § 14 con riguardo ai motori macchina per la climatizzazione.
23. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LA ON, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
NA ES, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ES | LA ON |
IL SEGRETARIO