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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/09/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 290/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. ROMANO FERDINANDO Parte_1 Per 'avv. MASSETTI ANNA CP_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori collegati da remoto
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte attrice precisa come in atti Il difensore di parte convenuta precisa come da note conclusive
Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1 ROMANO FERDINANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NOLANA, 28 80142 NAPOLIpresso il difensore avv. ROMANO FERDINANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSETTI ANNA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 40 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. MASSETTI ANNA
CONVENUTO/I
Sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'On.le Tribunale in intestazione, nella persona del Giudice unico che verrà designato, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere l'opposizione accertando e dichiarando l'inesistenza del credito ingiunto mediante il Decreto opposto (n.1170/24), in subordine, accertando e dichiarando il minore credito spettante alla società opposta e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n.1174, emesso e pubblicato dal Tribunale di Alessandria, il 15_20 dicembre 2024, nella persona del Giudice unico ill.ma dr.ssa Alice Ambrosio, nell'ambito del procedimento sommario assunto al n.2300/24 r.g. di codesto ecc.mo Tribunale in intestazione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge ed attribuzione in favore del difensore costituito.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8 preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto giacché l'opposizione è sfornita di prova scritta e/o di pronta soluzione e, viceversa, v'è piena prova dei fatti vertiti dalla società ricorrente ed odierna opposta;
nel merito, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1174/2024 (n. 2300/2024 R.G.) pronunciato dal Tribunale Ordinario di Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio, in data 15.12.2024, della cui opposizione si tratta e, comunque, condannare la
[...] in persona del legale rap-presentante pro tempore, Sig. Parte_2 Parte_1
, con sede legale in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 5 (codice fiscale e partita I.V.A.:
[...]
) al pagamento a favore della ricorrente in persona dell'amministratore P.IVA_1 CP_1 delegato Sig. con poteri di rappresentanza in giudizio, dell'importo di € 30.689,10 in Parte_3 via capitale, oltre agli interessi moratori ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002 maturati e maturandi dallo spirare del termine del previsto pagamento all'effettivo ed integrale soddisfo, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge, ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per compenso professionale, in € 351,34 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, all'I.V.A. ed alla C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
vinte le spese ed il compenso professionale del legale, con I.V.A. e C.P.A. sulle voci soggette e rimborso forfetario delle spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso monitorio chiedeva e otteneva, in forza di fatture per vendita CP_1
di orologi prodotte per decreto ingiuntivo n.1174 del 17.12.24, emesso il 15.12.24 con il quale il Tribunale di Alessandria ingiungeva Parte_2
il pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 30.689,10 oltre interessi e spese
[...]
ivi liquidate.
Ha proposto opposizione l'ingiunto, il quale ha dedotto che:
“ l'ingiunzione opposta è infondata ed ingiusta, per assenza dei presupposti di cui agli articoli
633 e ss. c.p.c., in quanto, l'andamento delle forniture non onorate, ovvero la loro periodicità mensile o bimestrale, come da documentazione prodotta dalla stessa società che le ha rivendicate in via monitoria, evidenzia che trattasi di forniture da pagarsi entro l'anno, o presumibilmente entro due o massimo sei mesi, come da uso diffuso tra grossisti e rivenditori al dettaglio, per cui si tratta di un credito prescritto ex art.2948 n.4 c.c.;
- diversamente, supponendo che, come è prassi od uso di qualsiasi fornitore, in mancanza di affidamento del soggetto fornito, il grossista non esegue alcuna nuova fornitura se non viene onorata quella precedente e nel corso del giudizio si avrà modo di precisare e dimostrare pagina 3 di 8 l'inesistenza del credito od il minore credito effettivo residuo, previa verifica delle forniture stesse, di cui l'opponente dubita;
-per altro verso, l'ingiunzione opposta accorda ingiustamente gli interessi rivendicati ex
D.Lgs. 231/01, che, invece, sono in ogni caso illegittimi, perché società ingiunta, in amministrazione giudiziaria dal 2018 all'ottobre 2024, poteva provvedere al pagamento dei debiti ingiunti, ove effettivi e giusti, precedenti, quindi rilevante al di fuori dell'ambito applicativo del D.Lgs. n.159/11 e s.m. e i., ovvero, nella specie, ricorrerebbe l'inerzia della creditrice, se non la mora accipiendi, per cui alcun interesse sarebbe dovuto, se non per il solo periodo precedente il sequestro per fini di confisca del 2018, poi revocato, avendo dato causa la creditrice alla morosità stessa.”
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Si è costituita l'opposta deducendo che:
così come richiesto dalla effettuava cinque CP_1 Parte_2
forniture di orologi Paul Picot, che venivano regolar-mente consegnate, il tutto per un importo complessivo di € 30.689,10 (fattura n. 141 datata 8.4.2016 di € 10.790,90; fattura n. 223 datata
2.5.2016 di € 2.025,20; fattura n. 258 datata 17.5.2016 di € 5.142,30; fattura n. 595 datata
11.10.2016 di € 7.582,30; fattura n. 690 datata 14.11.2016 di € 5.148,40).
Trattandosi di un “nuovo” cliente e per tale ragione volendone soddisfare le richieste economiche anche con l'intento di fidelizzare l'acquirente, la acconsentiva a CP_1
pagamenti differiti a 120/150 oppure a 180 giorni dalla data di emissione delle fatture di vendita, come meglio specificato in atto.
Ricevuta la consegna delle prime tre forniture, l'attuale opponente rilasciava a mani del
Sig. (agente di commercio, incaricato dalla con contratto di Persona_1 CP_1
agenzia con rappresentanza e con deposito), a copertura delle relative fatture (fattura n. 141 datata 8.4.2016 di € 10.790,90; fattura n. 223 2.5.2016 di € 2.025,20; fattura n. 258 datata
17.5.2016 di € 5.142,30), l'assegno bancario n. 0894638710-04 tratto su Monte dei Paschi di
Siena S.P.A. di € 17.958,40, con apposizione di una data futura di emissione rispetto a quella di effettiva compilazione, indicata in quella del 30.12.2016 (doc.ti n. 17 e n. 18).
pagina 4 di 8 In prossimità della scadenza della data indicata per l'incasso, la Parte_1
informava la tramite il sopracitato agente di commercio, di Parte_2 CP_1
essere stata, nel frattempo, sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria e che, pertanto, il suddetto assegno non avrebbe potuto essere riscosso per tale ragione e stante anche il difetto di provvista.
Anche nel corso del presente giudizio, nessun pagamento è mai pervenuto da parte dell'attuale opponente a favore della per le transazioni commerciali oggetto della CP_1
presente vertenza.
La ditta debitrice non contesta né ha mai contestato le sopra elencate fatture.
L'eccezione di prescrizione è infondata;
le forniture sono documentate;
gli interessi moratori sono dovuti trattandosi di transizione commerciale, a nulla rilevando la sottoposizione ad Amministrazione Giudiziaria.
Il decreto ingiuntivo, ora opposto, è stato emesso sulla base di cinque fatture dalla
[...]
nei confronti della contabilmente annotate come CP_1 Parte_2
risulta dall'allegato estratto dei libri contabili (dichiarato conforme all'originale dal Dott.
, Notaio in Alessandria, in data 24.5.2024, numero 170005 del Repertorio - Persona_2
doc. n. 7 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), documento sicuramente idoneo a costituire il fondamento della pretesa creditoria ai sommari fini di cognizione tipici del procedimento monitorio.
La sollevata eccezione relativa alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.., del credito monitoriamente azionato è infondata poiché l'art. 2948 n. 4
c.c. trova applicazione solo con riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, e non, certamente, con riferimento alle transazioni commerciali in esame ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche e trovando invece applicazione nel caso di specie il termine prescrizionale ordinario decennale (ved. per tutte Cassazione, Sezione III, 10.2.2023 n. 4232).
Nel merito della vicenda, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3581/2024, ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario.
pagina 5 di 8 Inoltre, l'assegno bancario rilasciato a copertura delle prime tre fatture, costituisce una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. che, in quanto ad effetti, è equiparata al riconoscimento del debito, di cui le fatture emesse dalla mai fatte oggetto di CP_1
contestazione alcuna da parte della rappresentano la causale. Parte_2
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto
*
Venendo all'esame delle domande delle parti, preliminarmente, va confermato il rigetto della eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, avendo la domanda ad oggetto il pagamento di prezzo di compravendita.
Manifestamente infondata l'eccezione di carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, considerato che quest'ultimo è stato emesso in forza di estratto autentico delle scritture contabili.
Quanto alla eccezione di prescrizione, qualificato come sopra il contratto, non è applicabile il termine di cinque anni, relativo a obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo.
Nel merito, la consegna dei beni (orologi) non è contestata ed è stata documentata, mentre è pacifico il mancato pagamento.
Inoltre l'assegno, non incassato per difetto di provvista, costituisce in ogni caso promessa di pagamento idonea ad invertire l'onere della prova sul rapporto fondamentale, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Provato e non contestato il rapporto, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
L'indirizzo è stato confermato recentemente dalla Cassazione con sentenza n.3581/24 secondo la quale l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto pagina 6 di 8 giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c..
La S.C. ha , quindi, affermato che “.. la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 ce. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).”
Quanto agli interessi, trattandosi pacificamente di transazione commerciale, vanno confermati nella misura liquidata in decreto ingiuntivo.
Si ritiene, pertanto, che il credito azionato in via monitoria sia stato adeguatamente provato.
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con fase istruttoria al minimo tenuto conto dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo n.1174 del 15.12.24, emesso dal Tribunale di Alessandria nei confronti di ed in favore di Parte_2 CP_1 dell'importo di € 30.689,10 oltre interessi e spese ivi liquidate. pagina 7 di 8 Condanna parte attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, nell'importo di € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 18 settembre 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 290/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. ROMANO FERDINANDO Parte_1 Per 'avv. MASSETTI ANNA CP_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori collegati da remoto
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte attrice precisa come in atti Il difensore di parte convenuta precisa come da note conclusive
Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1 ROMANO FERDINANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NOLANA, 28 80142 NAPOLIpresso il difensore avv. ROMANO FERDINANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSETTI ANNA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 40 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. MASSETTI ANNA
CONVENUTO/I
Sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'On.le Tribunale in intestazione, nella persona del Giudice unico che verrà designato, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere l'opposizione accertando e dichiarando l'inesistenza del credito ingiunto mediante il Decreto opposto (n.1170/24), in subordine, accertando e dichiarando il minore credito spettante alla società opposta e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n.1174, emesso e pubblicato dal Tribunale di Alessandria, il 15_20 dicembre 2024, nella persona del Giudice unico ill.ma dr.ssa Alice Ambrosio, nell'ambito del procedimento sommario assunto al n.2300/24 r.g. di codesto ecc.mo Tribunale in intestazione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge ed attribuzione in favore del difensore costituito.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8 preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto giacché l'opposizione è sfornita di prova scritta e/o di pronta soluzione e, viceversa, v'è piena prova dei fatti vertiti dalla società ricorrente ed odierna opposta;
nel merito, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1174/2024 (n. 2300/2024 R.G.) pronunciato dal Tribunale Ordinario di Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio, in data 15.12.2024, della cui opposizione si tratta e, comunque, condannare la
[...] in persona del legale rap-presentante pro tempore, Sig. Parte_2 Parte_1
, con sede legale in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 5 (codice fiscale e partita I.V.A.:
[...]
) al pagamento a favore della ricorrente in persona dell'amministratore P.IVA_1 CP_1 delegato Sig. con poteri di rappresentanza in giudizio, dell'importo di € 30.689,10 in Parte_3 via capitale, oltre agli interessi moratori ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002 maturati e maturandi dallo spirare del termine del previsto pagamento all'effettivo ed integrale soddisfo, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge, ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per compenso professionale, in € 351,34 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, all'I.V.A. ed alla C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
vinte le spese ed il compenso professionale del legale, con I.V.A. e C.P.A. sulle voci soggette e rimborso forfetario delle spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso monitorio chiedeva e otteneva, in forza di fatture per vendita CP_1
di orologi prodotte per decreto ingiuntivo n.1174 del 17.12.24, emesso il 15.12.24 con il quale il Tribunale di Alessandria ingiungeva Parte_2
il pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 30.689,10 oltre interessi e spese
[...]
ivi liquidate.
Ha proposto opposizione l'ingiunto, il quale ha dedotto che:
“ l'ingiunzione opposta è infondata ed ingiusta, per assenza dei presupposti di cui agli articoli
633 e ss. c.p.c., in quanto, l'andamento delle forniture non onorate, ovvero la loro periodicità mensile o bimestrale, come da documentazione prodotta dalla stessa società che le ha rivendicate in via monitoria, evidenzia che trattasi di forniture da pagarsi entro l'anno, o presumibilmente entro due o massimo sei mesi, come da uso diffuso tra grossisti e rivenditori al dettaglio, per cui si tratta di un credito prescritto ex art.2948 n.4 c.c.;
- diversamente, supponendo che, come è prassi od uso di qualsiasi fornitore, in mancanza di affidamento del soggetto fornito, il grossista non esegue alcuna nuova fornitura se non viene onorata quella precedente e nel corso del giudizio si avrà modo di precisare e dimostrare pagina 3 di 8 l'inesistenza del credito od il minore credito effettivo residuo, previa verifica delle forniture stesse, di cui l'opponente dubita;
-per altro verso, l'ingiunzione opposta accorda ingiustamente gli interessi rivendicati ex
D.Lgs. 231/01, che, invece, sono in ogni caso illegittimi, perché società ingiunta, in amministrazione giudiziaria dal 2018 all'ottobre 2024, poteva provvedere al pagamento dei debiti ingiunti, ove effettivi e giusti, precedenti, quindi rilevante al di fuori dell'ambito applicativo del D.Lgs. n.159/11 e s.m. e i., ovvero, nella specie, ricorrerebbe l'inerzia della creditrice, se non la mora accipiendi, per cui alcun interesse sarebbe dovuto, se non per il solo periodo precedente il sequestro per fini di confisca del 2018, poi revocato, avendo dato causa la creditrice alla morosità stessa.”
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto
Si è costituita l'opposta deducendo che:
così come richiesto dalla effettuava cinque CP_1 Parte_2
forniture di orologi Paul Picot, che venivano regolar-mente consegnate, il tutto per un importo complessivo di € 30.689,10 (fattura n. 141 datata 8.4.2016 di € 10.790,90; fattura n. 223 datata
2.5.2016 di € 2.025,20; fattura n. 258 datata 17.5.2016 di € 5.142,30; fattura n. 595 datata
11.10.2016 di € 7.582,30; fattura n. 690 datata 14.11.2016 di € 5.148,40).
Trattandosi di un “nuovo” cliente e per tale ragione volendone soddisfare le richieste economiche anche con l'intento di fidelizzare l'acquirente, la acconsentiva a CP_1
pagamenti differiti a 120/150 oppure a 180 giorni dalla data di emissione delle fatture di vendita, come meglio specificato in atto.
Ricevuta la consegna delle prime tre forniture, l'attuale opponente rilasciava a mani del
Sig. (agente di commercio, incaricato dalla con contratto di Persona_1 CP_1
agenzia con rappresentanza e con deposito), a copertura delle relative fatture (fattura n. 141 datata 8.4.2016 di € 10.790,90; fattura n. 223 2.5.2016 di € 2.025,20; fattura n. 258 datata
17.5.2016 di € 5.142,30), l'assegno bancario n. 0894638710-04 tratto su Monte dei Paschi di
Siena S.P.A. di € 17.958,40, con apposizione di una data futura di emissione rispetto a quella di effettiva compilazione, indicata in quella del 30.12.2016 (doc.ti n. 17 e n. 18).
pagina 4 di 8 In prossimità della scadenza della data indicata per l'incasso, la Parte_1
informava la tramite il sopracitato agente di commercio, di Parte_2 CP_1
essere stata, nel frattempo, sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria e che, pertanto, il suddetto assegno non avrebbe potuto essere riscosso per tale ragione e stante anche il difetto di provvista.
Anche nel corso del presente giudizio, nessun pagamento è mai pervenuto da parte dell'attuale opponente a favore della per le transazioni commerciali oggetto della CP_1
presente vertenza.
La ditta debitrice non contesta né ha mai contestato le sopra elencate fatture.
L'eccezione di prescrizione è infondata;
le forniture sono documentate;
gli interessi moratori sono dovuti trattandosi di transizione commerciale, a nulla rilevando la sottoposizione ad Amministrazione Giudiziaria.
Il decreto ingiuntivo, ora opposto, è stato emesso sulla base di cinque fatture dalla
[...]
nei confronti della contabilmente annotate come CP_1 Parte_2
risulta dall'allegato estratto dei libri contabili (dichiarato conforme all'originale dal Dott.
, Notaio in Alessandria, in data 24.5.2024, numero 170005 del Repertorio - Persona_2
doc. n. 7 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), documento sicuramente idoneo a costituire il fondamento della pretesa creditoria ai sommari fini di cognizione tipici del procedimento monitorio.
La sollevata eccezione relativa alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.., del credito monitoriamente azionato è infondata poiché l'art. 2948 n. 4
c.c. trova applicazione solo con riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, e non, certamente, con riferimento alle transazioni commerciali in esame ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche e trovando invece applicazione nel caso di specie il termine prescrizionale ordinario decennale (ved. per tutte Cassazione, Sezione III, 10.2.2023 n. 4232).
Nel merito della vicenda, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3581/2024, ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario.
pagina 5 di 8 Inoltre, l'assegno bancario rilasciato a copertura delle prime tre fatture, costituisce una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. che, in quanto ad effetti, è equiparata al riconoscimento del debito, di cui le fatture emesse dalla mai fatte oggetto di CP_1
contestazione alcuna da parte della rappresentano la causale. Parte_2
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto
*
Venendo all'esame delle domande delle parti, preliminarmente, va confermato il rigetto della eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, avendo la domanda ad oggetto il pagamento di prezzo di compravendita.
Manifestamente infondata l'eccezione di carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, considerato che quest'ultimo è stato emesso in forza di estratto autentico delle scritture contabili.
Quanto alla eccezione di prescrizione, qualificato come sopra il contratto, non è applicabile il termine di cinque anni, relativo a obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo.
Nel merito, la consegna dei beni (orologi) non è contestata ed è stata documentata, mentre è pacifico il mancato pagamento.
Inoltre l'assegno, non incassato per difetto di provvista, costituisce in ogni caso promessa di pagamento idonea ad invertire l'onere della prova sul rapporto fondamentale, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Provato e non contestato il rapporto, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
L'indirizzo è stato confermato recentemente dalla Cassazione con sentenza n.3581/24 secondo la quale l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto pagina 6 di 8 giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c..
La S.C. ha , quindi, affermato che “.. la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 ce. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).”
Quanto agli interessi, trattandosi pacificamente di transazione commerciale, vanno confermati nella misura liquidata in decreto ingiuntivo.
Si ritiene, pertanto, che il credito azionato in via monitoria sia stato adeguatamente provato.
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con fase istruttoria al minimo tenuto conto dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo n.1174 del 15.12.24, emesso dal Tribunale di Alessandria nei confronti di ed in favore di Parte_2 CP_1 dell'importo di € 30.689,10 oltre interessi e spese ivi liquidate. pagina 7 di 8 Condanna parte attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, nell'importo di € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 18 settembre 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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