Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9602/2024 R.G., promossa
DA
US AL, nato a [...] il
01/08/1963 (C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. SALVATORE MUSUMECI, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
NA IY UN, nata a
MINSK (RUSSIA) il 02/09/1975 (C.F.: ), C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra SÀ LF e EN NI
LA va accolta in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […]
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta
2 copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 346/2024 del 19/01/2024 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica e non essendo nati figli dal matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9602/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Minsk (RUSSIA) il 28/06/2014 tra SÀ LF e EN NI
LA, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Santa Venerina (CT) Atto n. 5, Parte II, Serie C, anno
2014;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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