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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351/2016 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Alberto Bencivenga (C.F.:
) per procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: E (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di C.F._4 Per_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado di Salvo (C.F.:
[...] C.F._5
) e dall'Avv. Federica Mingione (C.F.: ) per procura C.F._6 C.F._7
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10471/2015 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 10471/2015 depositata il 20.7.2015 e Parte_1
non notificata, con cui il Tribunale di Napoli, definendo il giudizio n. 24432/2010 r.g., introdotto da con citazione notificata il 22.7.2010, aveva così deciso: “1) Accerta e dichiara che Persona_1
nulla è dovuto da agli avvocati e AR EL per le prestazioni Persona_1 Parte_1
professionali effettuate in sua favore con la sola esclusione, per quanto attiene al primo di detti
avvocati, del rimborso delle spese vive sostenute e a valere sui fondi a tal fine ricevuti;
2) Rigetta la
domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato contro per Parte_1 Persona_1
ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate per le suddette prestazioni
professionali; 3) Dichiara le spese professionali interamente compensate tra e Persona_1
l'avv. AR EL;
4) condanna l'avv. al rimborso delle spese sostenute da Parte_1
che si liquidano in euro 370,00 per esborsi vivi ed in euro 4.500,00 per compensi Persona_1
professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, con la conseguente condanna di al pagamento della complessiva Persona_1
somma di euro 179.859,69 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda ed alla rivalutazione monetaria. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite. Persona_1
Non si costituiva AR EL, ritualmente citato in data 19.1.2016 presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio.
Il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 30.1.2019 per morte di , veniva Persona_1
riassunto nei confronti degli eredi e , i quali si costituivano riportandosi CP_1 Controparte_2
alle conclusioni del de cuius. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto su istanza conforme del difensore dell'appellante, stante il decesso di quest'ultimo.
La causa non veniva riassunta nel termine di legge.
Con decreto presidenziale del 14.11.2025, ritualmente comunicato, veniva fissata l'udienza collegiale del 3.12.2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione e poter, così, dichiarare definitivamente estinto il giudizio, e, contestualmente, si disponeva che essa si svolgesse con la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 9.00 del 3.12.2025.
Stante l'omesso deposito delle suddette note, con ordinanza comunicata il 5.12.2025 la causa veniva rinviata al 10.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, a cui nessuno compariva, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di AR EL, il quale non si è costituito nel presente grado di giudizio seppure ritualmente citato.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 22.7.2010, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di AR EL;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 15.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351/2016 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Alberto Bencivenga (C.F.:
) per procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: E (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di C.F._4 Per_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado di Salvo (C.F.:
[...] C.F._5
) e dall'Avv. Federica Mingione (C.F.: ) per procura C.F._6 C.F._7
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10471/2015 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 10471/2015 depositata il 20.7.2015 e Parte_1
non notificata, con cui il Tribunale di Napoli, definendo il giudizio n. 24432/2010 r.g., introdotto da con citazione notificata il 22.7.2010, aveva così deciso: “1) Accerta e dichiara che Persona_1
nulla è dovuto da agli avvocati e AR EL per le prestazioni Persona_1 Parte_1
professionali effettuate in sua favore con la sola esclusione, per quanto attiene al primo di detti
avvocati, del rimborso delle spese vive sostenute e a valere sui fondi a tal fine ricevuti;
2) Rigetta la
domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato contro per Parte_1 Persona_1
ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate per le suddette prestazioni
professionali; 3) Dichiara le spese professionali interamente compensate tra e Persona_1
l'avv. AR EL;
4) condanna l'avv. al rimborso delle spese sostenute da Parte_1
che si liquidano in euro 370,00 per esborsi vivi ed in euro 4.500,00 per compensi Persona_1
professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, con la conseguente condanna di al pagamento della complessiva Persona_1
somma di euro 179.859,69 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda ed alla rivalutazione monetaria. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite. Persona_1
Non si costituiva AR EL, ritualmente citato in data 19.1.2016 presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio.
Il giudizio, dichiarato interrotto all'udienza del 30.1.2019 per morte di , veniva Persona_1
riassunto nei confronti degli eredi e , i quali si costituivano riportandosi CP_1 Controparte_2
alle conclusioni del de cuius. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto su istanza conforme del difensore dell'appellante, stante il decesso di quest'ultimo.
La causa non veniva riassunta nel termine di legge.
Con decreto presidenziale del 14.11.2025, ritualmente comunicato, veniva fissata l'udienza collegiale del 3.12.2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione e poter, così, dichiarare definitivamente estinto il giudizio, e, contestualmente, si disponeva che essa si svolgesse con la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 9.00 del 3.12.2025.
Stante l'omesso deposito delle suddette note, con ordinanza comunicata il 5.12.2025 la causa veniva rinviata al 10.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, a cui nessuno compariva, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di AR EL, il quale non si è costituito nel presente grado di giudizio seppure ritualmente citato.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 22.7.2010, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di AR EL;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 15.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese