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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2719/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Palladino;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano Amato;
CP_1
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione ricevuta dall' il 12.4.2024 con la quale CP_1
l' chiedeva il pagamento dei contribuiti dovuti alla gestione separata per il reddito CP_2 da lavoro autonomo prodotto nell'anno 2017. Deduceva la prescrizione del credito contributivo e la illegittimità delle sanzioni applicate. Adiva pertanto il Tribunale di
Salerno in funzione del giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nella comunicazione dell' per la CP_1 prescrizione del credito e comunque di annullare o ridurre le sanzioni applicate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l chiedendo Controparte_3 il rigetto del ricorso in base ad articolate argomentazioni giuridiche.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 21.3.2025, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
Va sotto tale profilo anzitutto chiarito che la disciplina della prescrizione è governata nella specie dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il termine quin-quennale di prescrizione, la problematica è stata anche di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. N° 27950\2018 - successivamente confermata dalla ordinanza Cass. N°
4329/2019- le cui approfondite motivazioni si ritiene di condividere, Cass. 19403/2019,
Cass. 10273/2021) in tema di contributi cd. "a percentuale” rilevando che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. anche Cass. 29 maggio 2017, n.
13463).
Appare evidente che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui sca-dono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Viene in considerazione, al riguardo, la consolidata regola secondo cui «l'impos-sibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo re-sta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad es-sa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effet-to interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricogni-zione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fatti-specie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620 e Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l abbia accertato, Controparte_4 ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescri-zione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017). CP_1
Pertanto, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. In ogni caso, l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.
Accalarata, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, occorre tener conto che, nella specie, il termine finale per il pagamento relativamente all'anno d'imposta 2017 fissato al 16.6.2018 (così dispone l'art. 17 DPR 7-12-2001 N° 435 come modificato dal D.L. N° 223\2006, art. 37 comma 11) è stato successivamente prorogato dal D.P.C.M. per l'anno di imposta 2017 al 30.6.2018
(cadente di sabato e pertanto da posticiparsi al 2.7.2018). Si rammenta a tal fine che la
Corte di Cassazione ha affermato che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. 10273/2021).
Pertanto, nella specie, tenuto conto della proroga sopra richiamata, posto che i termini per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 scadevano in data 2.7.2018, il termine di prescrizione quinquennale scadeva al 2.7.2023. Occorre tuttavia nella specie tenere ulteriormente conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme, come noto, hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Considerando nella specie il complessivo termine di sospensione di 311 giorni
(interamente applicabile), ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale scadeva l'
8.5.2024, sicchè tale termine risulta utilmente interrotto dalla notifica in data 12.4.2024 dell'avviso bonario opposto.
In virtù delle considerazioni finora esposte l'eccezione di prescrizione è infondata.
Deve del pari ritenersi infondata la doglianza attoresa tesa all'annullamento/riduzione delle sanzioni che nella specie, come dedotto dall' ed emergente dall'avviso CP_1 bonario, risultano irrogate facendo riferimento alla ipotesi della “evasione” (in misura superiore al 40% dell'importo dei contributi dovuti, pari nella specie ad € 8.154,96 in relazione ad un reddito da lavoro autonomo di € 33.979,00 per l'anno 2017 -v. avviso bonario e dichiarazione redditi in atti).
Va rammentato che la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, prevede:
"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".
Il contrasto interpretativo sorto con riferimento alla disposizione de qua, è stato risolto da Cass. 28966/2011 (in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass.
11261/2010) nei termini che seguono.
Nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
"e/o" registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo
("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti;
ne discende che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
Nella specie, incontestata (e documentata) da parte del ricorrente la produzione di reddito da lavoro autonomo nell'anno 2017 e il correlativo obbligo del pagamento della contribuzione dovuta alla gestione separata, deve ritenersi corretta la applicazione da parte dell' della ipotesi sanzionatoria della “evasione” in quanto l'inadempimento CP_1 contributivo discende dalla omessa iscrizione del nella gestione separata cui Parte_1 era per legge tenuto ricorrendone (pacificamente) i presupposti normativi nel periodo oggetto dell'avviso bonario (anno 2017). A nulla rileva, sotto il profilo in esame, la documentata circostanza che il ricorrente abbia regolarmente presentato al fisco le dichiarazioni reddituali in quanto questi non ha altresì compilato per l'anno in questione il quadro dedicato al versamento dei contributi nella gestione separata (quadro RR) -v. dichiarazioni in atti- (v. in questi termini Cass. 10509/2012, Cass. 17119/2015, Cass.
20446/2022).
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e tenuto conto del valore della controversia (€ 13.885,63).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida CP_1 in € 1.686,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 24.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio