Articolo 5 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 febbraio 1990
Art. 5. Contrassegni per la commercializzazione 1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui all'articolo 2 e la data di inizio della stagionatura, nonche' accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorche' cumulativa per piu' pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.
2. Al momento dell'immissione al consumo il "prosciutto di Modena" deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garantisca la qualita' e l'origine del prodotto e che consenta l'individuazione puntuale del produttore.
3. Il "prosciutto di Modena" puo' essere commercializzato anche frazionato purche' su ogni pezzo o porzione compaia la qualificazione del prodotto. In tal caso il contrassegno di qualita' e di individuazione puntuale del produttore e' apposto sull'involucro di contenimento del pezzo o porzione.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990
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