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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA LE AT Presidente rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1619/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MODICA AMORE Parte_1 C.F._1
MARA e dell'avv. FERRARA PAOLO GIUSEPPE LUIGI ( VIA C.F._2
CARROCCIO, 6 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA CARROCCIO, 6 20123
MILANO presso il difensore avv. MODICA AMORE MARA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._3
pagina 1 di 39 (C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO, 11 88068 SOVERATO presso lo studio dell'avv. CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in VIA VALADIER 53 ROMA presso lo studio dell'avv. LEPRI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MERLO
AL ( ) VIA ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO;
C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._6
ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MERLO AL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARTINEZ
LO ER ( Indirizzo Telematico;
C.F._7
APPELLATI
avente ad oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e con ogni miglior formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado dal medesimo odierno appellante, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che gli appellati, signor e Parte_2 [...]
mediante la confezione e la messa in onda, in data 25 ottobre 2016, nel Controparte_3
corso della trasmissione televisiva della rete “Italia 1”, “le Iene”, del servizio titolato “... gli affari della Chiesa con i soldi per la carità ...”, hanno diffuso notizie false e lesive pagina 2 di 39 della reputazione del reverendo don descrivendolo come un prete che sarebbe Pt_1
uso propalare “. una bugia dopo l'altra .”, attribuendogli quattro specifiche “. bugie .” che il medesimo avrebbe proferito al fine di negare responsabilità per “. operazioni finanziarie . molto discutibili .” individuate nell'asseritamente scandaloso affidamento di una proprietà ecclesiastica di grande valore (Villa IA) ad un laico, che avrebbe ricambiato l'illecito favore nominando don proprio erede, sia nella conseguente Pt_1
creazione di un buco nel bilancio della Diocesi di Acqui Terme di oltre quattro milioni a copertura del quale sarebbe stato necessario distrarre enormi fondi destinati ad opere di carità, incolpandolo di ulteriori “robe strane.” costituite da operazioni immobiliari cui il medesimo avrebbe dato corso in violazione del codice canonico ed in pregiudizio del patrimonio ecclesiastico, creando antagonismo tra il medesimo don e Pt_1 [...]
, desideroso di una Chiesa cattolica attenta ai poveri ed economicamente CP_4
trasparente;
2) accertare e dichiarare che i convenuti signor e signor CP_1 CP_2
mediante le dichiarazioni dai medesimi rese in un'intervista congiunta e
[...]
riportate nel predetto servizio, hanno diffuso notizie false e lesive della reputazione del reverendo don descrivendolo come cattivo consigliere del vescovo della cui Pt_1
fiducia avrebbe abusato nell'ambito dell'amministrazione di Villa IA, nonché trattando tale amministrazione quale unica causa dell'esposizione debitoria di oltre quattro milioni di euro della per la copertura della quale sarebbe stato necessario Pt_3
distrarre fondi dell'8 per mille destinati ad opere di carità, nonché conseguentemente indicando don quale persona responsabile di operazioni ingiustamente dirette a Pt_1
favorire singoli privati in pregiudizio della collettività;
3) per l'effetto, condannare, ex articoli 2043 e seguenti cc ed ex articolo 30 della legge n° 223/1990, i convenuti, signor signor signor Parte_2 CP_1 [...]
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in solido tra loro o subordinatamente in proporzione alle pagina 3 di 39 rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni da quantificarsi in € 100.000, oltre rivalutazione ed interessi ex articolo 1284 cc dalla domanda al saldo;
4) ordinare, ex articolo 120 cpc, ai convenuti, signor signor Parte_2 CP_1
signor e in
[...] Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro o subordinatamente in proporzione alle rispettive responsabilità, di procedere a cura e spese dei medesimi alla pubblicazione integrale ed in caratteri doppi del normale dell'emananda sentenza sulle
[... testate giornalistiche , , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, edizioni di Genova e Savona, e CP_9
sul settimanale diocesano L di nonché sulla home page del sito CP_10 CP_11
internet “Le Iene”, stabilendo che, se l'inserzione non avverrà entro trenta giorni dal deposito dell'emananda sentenza stessa, l'attore potrà procedervi con diritto a ripetere le spese dagli obbligati, ferma la responsabilità penale dei convenuti;
5) condannare i convenuti signor signor signor Parte_2 CP_1 [...]
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in solido tra loro o subordinatamente in proporzione alle rispettive responsabilità, al rimborso delle anticipazioni e competenze legali, nonché al rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 15% delle competenze), oltre oneri previdenziali e fiscali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, il reverendo don solo per l'ipotesi in cui, nonostante gli Pt_1
elementi già acquisiti anche dalle avverse difese, codesta Corte ne ritenga la necessità e, comunque, senza alcuna inversione degli oneri istruttori, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la propria memoria ex articolo 183 VI comma n° 2 cpc e quindi per
(i) l'ammissione della prova per interrogatorio formale sia del legale rappresentante di sia del signor sia del signor Controparte_3 Parte_2
sia del signor CP_1 Controparte_2
pagina 4 di 39 (ii) l'ammissione della prova per testimoni, sui seguenti capitoli:
1) vero è che il 25 ottobre 2016, alle ore 21,10, ha posto Controparte_3
in onda sul proprio canale nazionale “. Italia1 .” il programma “. le Iene .” contenente il servizio intitolato “... gli affari della Chiesa con i soldi per la carità ...” che mi viene mostrato quale documento n° 1 del fascicolo di parte attrice;
2) vero è che il servizio indicato nel capitolo precedente è tutt'oggi visibile all'indirizzo internet web http://www.iene.mediaset.it/video/viviani-gli-affari-della-chiesa-con-i- soldi-della-carita-_70142.shtml;
3) vero è che, in conformità a quanto indicato nel prospetto che mi viene mostrato quale documento n° 7 di parte attrice, dal 2009 al 2016 la Diocesi di Acqui Terme ha corrisposto cinque milioni e settecentomila euro alla società Codelfa del gruppo CP_12
per un intervento diretto a modificare il ricreatorio (Ricre) destinandolo a social housing;
4) vero è che, in conformità a quanto indicato nel prospetto che mi viene mostrato quale documento n° 7 di parte attrice, dal 2009 al 2016, la Diocesi di ha inoltre CP_11
corrisposto ottocentomila euro per oneri professionali afferenti all'intervento indicato nel capitolo precedente;
5) vero è che don pur in difetto di poteri/doveri sul punto, aveva Parte_1
espresso parere contrario all'intervento indicato nei capitoli 3) e 4), segnalando che l'attività di social housing avrebbe potuto essere perseguita con costi molto più limitati;
6) vero è che nel 1999 il gruppo aveva inoltre espresso interesse all'acquisto di CP_12
(alias Villa IA) al prezzo di un miliardo di lire, evidenziandone lo Persona_1
stato di degrado;
7) vero è che, a seguito della manifestazione d'interesse di cui al capitolo precedente, don aveva suggerito al ES di effettuare una procedura Parte_1
competitiva, raccogliendo offerte anche dall'estero, per la vendita (alias Persona_1
pagina 5 di 39 Villa IA), dopo le iniziative di valorizzazione della proprietà cui il ES stava dando impulso;
8) vero è che il gruppo aveva quale referente nel mondo bancario il signor CP_12
, vice-presidente Unicredit sino al 2017, effigiato unitamente al Persona_2
signor nella fotografia del 2011 che mi viene mostrata quale Controparte_2
documento n° 42 del fascicolo di parte attrice;
9) vero è che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione del 2011, le condizioni di (alias Villa IA) erano quelle effigiate nel catalogo Persona_1
fotografico che mi viene mostrato quale documento n° 13 del fascicolo di parte attrice;
10) vero è che, al momento della sottoscrizione dei contratti di locazione del 2011 che mi vengono mostrati quali documenti n° 11 e n° 12 del fascicolo del convenuto signor le condizioni dei relativi immobili erano quelle effigiate nel catalogo CP_2
fotografico che mi viene mostrato quale documento n° 13 del fascicolo di parte attrice;
11) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'appartamento oggetto dell'atto di compravendita in data
16 novembre 2010 che mi viene mostrato quale documento n° 11 del predetto fascicolo ha una superficie di trentadue metri quadri ed un affaccio penalizzante;
12) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, infissi, pavimenti ed impianti dell'appartamento di cui al capitolo precedente, al momento della compravendita, necessitavano di interventi;
13) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'appartamento di cui al capitolo precedente è stato pagato
€ 1.100 (millecento) al metro quadro cui si è aggiunta un'offerta libera di € 10.000;
14) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, il valore di mercato dell'appartamento di cui al capitolo precedente era di € 600 (seicento) al metro quadro;
pagina 6 di 39 15) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'acquirente dell'appartamento di cui al capitolo precedente, dopo aver ristrutturato l'immobile, l'ha concesso in comodato gratuito ad una madre sfrattata con i propri bambini;
16) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'acquirente dell'appartamento di cui al capitolo precedente, ha quindi compiuto il gesto caritatevole di pagare alla il doppio del Pt_3
reale valore dell'appartamento, di versare alla un ulteriore importo € 10.000 e di Pt_3
destinare gratuitamente l'immobile a bisognosi;
17) vero è che ha la disponibilità della versione integrale Controparte_3
delle riprese eseguite in occasione dell'intervista effettuata dal signor al Parte_2
reverendo don Parte_1
18) vero è che, dall'esame della versione integrale delle riprese di cui al capitolo precedente, emerge che il reverendo don aveva specificato che i pretesi fatti Pt_1
contestati dal signor non rientravano nelle proprie competenze;
Pt_2
19) vero è che, dall'esame della versione integrale delle riprese di cui al capitolo precedente, emerge che il reverendo don aveva segnalato al signor Pt_1 Pt_2
l'incompletezza della prospettazione di fatto sulla base della quale egli aveva formulato le proprie contestazioni;
20) vero è che ha la disponibilità della versione integrale Controparte_3
delle riprese eseguite dalla signora presso Villa IA;
Pt_4
21) vero è che, successivamente alla messa in onda del servizio indicato nel capitolo 1), il reverendo don è uscito di casa solo per le funzioni del proprio Parte_1
ministero;
22) vero è che, successivamente alla messa in onda del servizio indicato nel capitolo 1), il reverendo don ha recitato Messa solo a Castelletto d'Erro. Parte_1
L'odierno appellante conferma l'indicazione quali testimoni: pagina 7 di 39 - su tutti i predetti capitoli, Monsignor vescovo emerito di Persona_3 CP_11
(2000/2018) residente a [...](To) - Parrocchia Santi GI BA e
[...]
Remigio;
- sui capitoli 1), 2) e da 17) a 20), del signor con domicilio a Cologno Testimone_1
Monzese;
- sui capitoli da 3) a 8), del signor , con domicilio a Tortona, e del Testimone_2
signor , con domicilio a Novi Ligure;
Persona_2
- sui capitoli 9) e 10), della signora e della signora CP_13 Persona_4
entrambi con domicilio ad CP_11
(iii) emissione dell'ordine ex articolo 210 cpc ai convenuti, signor e Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_3
esibizione delle registrazioni, nelle versioni integrali, eseguite in occasione dell'intervista effettuata dal signor al medesimo attore, nonché in occasione del Pt_2
sopralluogo effettuato dalla collega presso Villa IA. Pt_4
Inoltre, l'attore conferma le eccezioni formulate con la propria memoria ex articolo 183
VI comma n° 3 cpc di inammissibilità delle avverse istanze istruttorie e, solo per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale di esse, chiede di essere ammesso alla prova contraria, sugli stessi capitoli
(i) a mezzo dell'interrogatorio formale sia del legale rappresentante di
[...]
sia del signor sia del signor sia del Controparte_3 Parte_2 CP_1
signor Controparte_2
(ii) nonché a mezzo di prova per testimoni, con tutti i testimoni indicati dal medesimo appellante per la propria prova diretta.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto dal perché Parte_5
pagina 8 di 39 inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente sotto il profilo probatorio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2526/2025 pronunciata e depositata in data 23 marzo 2025 dal Tribunale Civile di Milano, G.I.
Dott. Ricciardi, all'esito del giudizio contraddistinto con R.G.N. 48630/2023. Con vittoria di spese e compensi professionali
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: -in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello di -nel Parte_5
merito, nel caso denegato di ritenuta sua ammissibilità, rigettare l'appello di
[...]
in quanto infondato, confermando la sentenza appellata;
-condannare Parte_5
in ogni caso l'appellante alle spese del grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria, si insiste, altresì, per il rigetto delle istanze articolate da parte appellante, per le ragioni esposte nella nostra comparsa di costituzione, Firmato
Da: LEPRI FABIO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
29c3772d1a167666 2 con abilitazione subordinata -per il davvero non creduto caso di ammissione della prova testimoniale avversaria- alla prova contraria richiesta da
[...]
nella comparsa di costituzione Controparte_3
Per Parte_2
In via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello avversario venisse ritenuto ammissibile, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. Parte_5
2526/2025, repert. n. 2708/2025 del 21.3.2025, pubblicata in pari data e comunicata in data 26.3.2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Dott. Angelo Claudio
Ricciardi, al termine del giudizio contrassegnato dal numero di R.G. 48630/2021. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre gli altri accessori di legge, del presente grado di giudizio pagina 9 di 39 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO allegava, avanti al Tribunale di Milano, che il servizio televisivo, trasmesso il 25 Pt_1
ottobre 2016 su Italia 1, all'interno del programma “Le Iene”, dal titolo “Gli affari della
Chiesa con i soldi per la carità” attribuiva al sacerdote Parte_5
o La diffusione di “una bugia dopo l'altra”; o Il ruolo di cattivo consigliere del ES;
o La responsabilità per il dissesto finanziario della Diocesi di CP_11 o La gestione opaca di Villa IA;
o Il compimento di “robe strane” e operazioni immobiliari in violazione del diritto canonico.
In particolare, tali dichiarazioni, ritenute diffamatorie, venivano rilasciate da Pt_2
(autore), e (intervistati), e sono state
[...] CP_1 Controparte_2
ritenute dall'appellante false, tendenziose e lesive della propria onorabilità.
Ciò premesso, ha proposto azione civile ex art. 2043 c.c. e art. 30 L. Parte_5
223/1990 e ha richiesto al Tribunale:
L'accertamento della falsità delle notizie;
La condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno (€ 100.000, oltre rivalutazione e interessi);
La pubblicazione della sentenza su quotidiani e siti web;
Il rimborso delle spese legali.
Si sono costituiti R.T.I., e è stato dichiarato contumace. Pt_2 CP_2 CP_1
pagina 10 di 39 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2526/2025 ha deciso la causa, ex art. 281-sexies c.p.c., rigettando le domande attoree e condannando l'attore alle spese.
Il Tribunale ha ritenuto il servizio espressione del diritto di cronaca e critica, fondato su fonti attendibili e con toni ritenuti contenuti, anche in considerazione del taglio ironico del programma. Ha richiamato la motivazione dell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale ed ha ritenuto le dichiarazioni degli intervistati equilibrate e prive di contenuto valutativo.
Appella la sentenza lamentando: Pt_6
1) Omessa/erronea valutazione della falsità dei fatti
• Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'accertamento della falsità delle notizie.
• Ha erroneamente ritenuto le notizie verosimili, sulla base dell'archiviazione penale, senza valutare le prove documentali contrarie.
• Ha autorizzato una comunicazione pubblica basata su suggestioni e insinuazioni, in violazione dei principi costituzionali e civilistici a tutela dell'onore e della reputazione.
2) Erronea valutazione della liceità del servizio
• I toni utilizzati sono stati lesivi e non giustificabili dal taglio giornalistico del programma.
• L'attribuzione di “bugie” e “robe strane” è stata deliberatamente demolitoria della reputazione dell'appellante.
• L'impostazione del Tribunale ha introdotto una scriminante non prevista dall'ordinamento, in contrasto con il principio di uguaglianza.
3) Omessa considerazione sui danni pagina 11 di 39 • Il Tribunale ha omesso di valutare il danno non patrimoniale subito, quantificato in euro 100.000, oltre rivalutazione e interessi.
• Il danno è qualificabile come di eccezionale gravità, secondo i criteri dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, per: o notorietà dei diffamanti;
o natura religiosa del diffamato;
o lesione della sfera personale e professionale;
o assenza di rettifica;
o diffusione su canale nazionale e online;
o impatto sulla vita privata dell'appellante.
Ciò premesso, l'appellante conclude, come sopra indicato, chiedendo:
• Accertamento della falsità e della natura diffamatoria delle notizie diffuse.
• Condanna solidale degli appellati al risarcimento del danno.
• Ordine di pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche e sito web.
• Condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce il Comunicatore che ricostruisce i fatti allegando Controparte_2
che l'appellante cela la propria responsabilità gestionale quale economo del Seminario
Vescovile di Acqui Terme (2010–2015), periodo in cui si è verificata un'esposizione debitoria di circa 4 milioni di euro. Il ES Mons. a fronte della crisi Per_3
finanziaria, aveva incaricato un'equipe di professionisti (tra cui per una due CP_2
diligence e un piano di ristrutturazione del debito.
La relazione finale ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione patrimoniale, tra cui: o Locazioni a canoni irrisori di immobili di pregio (es. Villa IA); pagina 12 di 39 o Vendita sottocosto di immobili a soggetti legati all'economo; o Prelievi ingiustificati da conti correnti del Seminario. allega di avere operato esclusivamente in ambito comunicativo, senza CP_2
formulare accuse personali. Infatti, le sue dichiarazioni nel servizio televisivo sono state neutrali, documentate e non diffamatorie, come confermato dalla registrazione integrale del servizio. Ha ricevuto pubblici elogi e attestazioni di stima dal Parte_7
per l'attività svolta.
Sulla pretesa falsità delle notizie l'appellato evidenzia che il Tribunale ha valutato la veridicità putativa delle notizie, fondandosi su documentazione attendibile e sull'ordinanza di archiviazione del GUP di Alessandria.
La verità putativa è stata ritenuta sussistente in quanto le fonti erano documentali e orali,
e l'interesse pubblico alla vicenda era evidente.
Sulla continenza formale, il servizio televisivo è stato ritenuto non offensivo, pur con toni critici e pungenti, in linea con lo stile del programma. Il diritto di critica è stato esercitato nei limiti della liceità, secondo i criteri giurisprudenziali consolidati: verità
(anche putativa), pertinenza e continenza.
Sull'assenza di danno risarcibile, ritiene che l'attore in primo grado non abbia CP_2
fornito prova concreta del danno non patrimoniale subito, tenuto conto delle allegazioni generiche e non supportate da elementi oggettivi.
Inoltre, la tardività dell'azione civile (a distanza di 5 anni dalla trasmissione) e la richiesta di pubblicazione della sentenza sono ritenute inconferenti e prive di efficacia riparatoria.
Ciò premesso, il sig. chiede: Controparte_2
• Il rigetto dell'appello proposto da Parte_5
pagina 13 di 39 • La conferma integrale della sentenza n. 2526/2025 del Tribunale di Milano;
• La condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Contr i costituisce eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito allega che il servizio televisivo è stato correttamente valutato dal Tribunale come esercizio del diritto di critica, non di cronaca, con applicazione dei relativi limiti giurisprudenziali;
• I fatti narrati nel servizio risultano documentati e non contestati dall'appellante, che ha fornito risposte elusive o confermative;
• Le dichiarazioni di terzi ( e sono state riportate fedelmente, senza CP_1 CP_2
interpolazioni, e provengono da soggetti qualificati incaricati dal ES;
• Il diritto di critica consente l'uso di espressioni forti, pungenti e soggettive, purché non gratuite o immotivatamente offensive;
• Il tono del servizio è coerente con lo stile giornalistico della trasmissione “Le
Iene”, noto per la sua impostazione sferzante e ironica.
Contr Inoltre, l'appellata eccepisce la mancata allegazione specifica del danno non patrimoniale, l'assenza di nesso causale tra il servizio e il pregiudizio lamentato,
l'inapplicabilità della liquidazione equitativa in assenza di prova, la richiesta di risarcimento sproporzionata e non supportata da elementi concreti e l'applicabilità dell'art. 1227, comma II, c.c. per mancata richiesta di rettifica.
Contr hiede:
• In via pregiudiziale, dichiarazione di inammissibilità dell'appello;
• In via subordinata, rigetto dell'appello per infondatezza;
• Condanna dell'appellante alle spese del grado;
pagina 14 di 39 • Rigetto della richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. per inattualità e mancanza di interesse.
Si costituisce che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 Pt_2
c.p.c., dell'appello proposto.
Nel merito allega che il servizio oggetto di causa, trasmesso da “Le Iene” il Pt_2
25.10.2016, ha trattato la gestione economico-finanziaria della , Controparte_14
con particolare riferimento a: o Villa IA, trasformata da luogo di ritiro spirituale in resort di lusso;
o Vendita di immobili ecclesiastici a familiari del sacerdote appellante;
o Locazioni antieconomiche di beni ecclesiastici;
o Distrazione di fondi verso società riconducibili a Parte_5
L'appellato richiama l'ordinanza di archiviazione del GUP di Alessandria Pt_2
(27.7.2020) ed allega che il servizio è stato realizzato nel rispetto dei canoni del diritto di critica, con: verità putativa dei fatti, fondata su documentazione e interviste;
continenza espressiva, compatibile con il tono sferzante della trasmissione;
interesse pubblico alla notizia, relativo alla gestione di fondi ecclesiastici.
Inoltre, invoca la scriminante dell'intervista, secondo cui il giornalista non è Pt_2
responsabile per dichiarazioni rese da terzi, se riportate fedelmente e in presenza di interesse pubblico (Cass. pen. SS.UU. n. 37140/2001; Cass. civ. n. 22861/2019) precisa che il linguaggio utilizzato è stato critico ma non offensivo, conforme ai Pt_2
limiti del diritto di critica.
Infine, l'appellato eccepisce che non abbia provato il danno lamentato, né Parte_8
allegato elementi idonei alla liquidazione equitativa.
L'appellato chiede: pagina 15 di 39 • In via preliminare, dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348-bis c.p.c.;
• In via principale, rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado;
• Condanna dell'appellante alle spese del grado.
Nessuno si costituisce per che rimane contumace. CP_1
La causa all'udienza del 28.10.2025, viene rinviata – ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. - all'udienza del 11 novembre 2025, specificando che detta udienza si svolgerà in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con rinuncia a termini per note conclusive da parte dei procuratori;
assegnando, altresì, termine perentorio alle parti per il deposito di note scritte dell'udienza sino all'11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Nel caso oggetto del presente giudizio, il giornalista Sig. inviato della Parte_2
trasmissione televisiva, ha condotto un'indagine giornalistica approfondita su una questione di interesse pubblico, concernente la gestione e l'impiego dei beni temporali appartenenti alla Chiesa Cattolica.
In particolare, l'odierno appellato ha realizzato e diffuso, in data 25 ottobre 2016, un servizio dal titolo “Gli affari della Chiesa con i soldi della carità?”, nel quale ha esposto una serie di circostanze relative alla Diocesi di Tali circostanze sono CP_11
emerse a seguito dell'esame di documentazione trasmessa alla redazione da un soggetto qualificatosi come “fedele che ha ancora speranze”. Dall'analisi di detta documentazione è risultato che, negli anni antecedenti alla trasmissione del servizio, la in questione aveva maturato un'esposizione debitoria superiore a quattro milioni Pt_3
di euro, riconducibile a una pluralità di operazioni finanziarie e immobiliari la cui liceità
e opportunità risultano quantomeno opinabili. pagina 16 di 39 Alcune di tali operazioni sarebbero state poste in essere nel periodo in cui l'odierno appellante, rivestiva l'incarico di economo del Seminario della Parte_5
medesima Diocesi, circostanza che ha determinato la sua menzione all'interno del servizio giornalistico.
ON ha convenuto in giudizio (conduttore) e Parte_1 Parte_2 CP_3
concessionaria ex legge n° 223/90, per aver posto in onda, in prima serata, sul
[...]
proprio canale nazionale “… Italia1 …”, il programma “le Iene”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali che assume di aver subito per il contenuto diffamatorio della trasmissione de “Le iene” del 25 ottobre 2016; la domanda è stata proposta anche nei confronti di e di intervistati Controparte_2 CP_1
nel corso della trasmissione, perché a suo tempo incaricati dal ES di CP_11
di redigere un piano di ristrutturazione economico-gestionale- Persona_3
finanziario del patrimonio della Diocesi.
PREMESSA GIURISPRUDENZIALE
Come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo statuito che: “per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri
i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false;
il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto pagina 17 di 39 allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza (ex multis: Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 5146/2001); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca e critica è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.” (sintesi dei principi così espressa in
Cass. 21404/14).
Ora, in tema di diritto di critica “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione” (Cass.
2357/18). pagina 18 di 39 Quindi “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/17 ord.).
La Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della
Carta costituzionale e dall'articolo 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'articolo 51 del Codice penale, rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
In particolare, la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'articolo 2 della
Costituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
pagina 19 di 39 La Corte procederà all'analisi degli elementi in fatto e delle caratteristiche della specifica trasmissione, per poi analizzare i singoli primi due motivi di appello proposti, con particolare riferimento ai documenti che -secondo l'appellante- comproverebbero la falsità delle notizie trasmesse.
INTERESSE PUBBLICO e PERTINENZA
In concreto, non può dubitarsi l'interesse dei soggetti cui si rivolge il programma a conoscere qualsiasi notizia concernente la gestione economica e finanziaria di una diocesi di medie (non piccole) dimensioni come quella di nonché sulle CP_11
scelte di investimento della stessa.
Interesse di credenti e non, sollecitato, notoriamente, dal Pontefice dell'epoca
[...]
che -per primo- chiedeva alla Chiesa di amministrare i propri beni con Per_5
trasparenza, incoraggiando le istituzioni diocesane a offrire spazi per le persone in difficoltà e a concentrarsi su una Chiesa povera, che sia essa stessa povera e al servizio dei poveri.
Non risulta contestato che il denaro in entrata venisse utilizzato dalla Controparte_14
“per pagare i propri debiti” che, ad avviso dei consulenti intervistati ( e
[...] CP_1
, ammontavano ad “oltre quattro milioni di euro”. CP_2
Ecco allora che l'interesse della generalità delle persone a tale tema è diventato particolarmente rilevante, tanto da giustificare una trasmissione avente ad oggetto le vicende per cui è causa: nessun dubbio, perciò, sulla pertinenza dell'intervista all'interesse generale.
Risulta altresì pacifico in atti che la gestione della aveva presentato nel tempo Pt_3
gravi profili critici, tanto da indurre il ES alla nomina dei menzionati professionisti
( e al fine di verificare lo stato patrimoniale e finanziario della e CP_1 CP_2 Pt_3
proporre un adeguato piano di ristrutturazione, nonché a presentare una querela in data pagina 20 di 39 26.6.2014 anche nei confronti dell'odierno appellante per fatti di malversazione, truffa, etc. e di ben tre opposizioni all'archiviazione (come si evince dal doc. 32 di parte attrice in primo grado).
PRIMA QUESTIONE: OMESSA/ERRONEA VALUTAZIONE DELLA FALSITÀ
DEI (PRETESI) FATTI (primo motivo di appello)
Secondo l'appellante, in relazione al servizio oggetto del presente procedimento, i signori e hanno divulgato informazioni mendaci, lesive della Pt_2 CP_1 CP_2
reputazione del reverendo don pur essendo consapevoli – o quantomeno Pt_1
dovendo esserlo in virtù dell'incarico conferito e retribuito dalla Diocesi – della natura fallace delle notizie diffuse. Lamenta Roveda che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda volta all'accertamento della falsità delle affermazioni contenute nel servizio in questione, concernenti: la presunta responsabilità di in ordine all'indebitamento della Diocesi;
i supposti consigli egoistici Parte_5
forniti al ES in pregiudizio della Chiesa;
le quattro asserite menzogne pronunciate dall'appellante durante l'intervista; le cosiddette “robe strane” e ulteriori condotte illecite. Tali circostanze -secondo tesi- risultano documentalmente smentite, mentre il
Tribunale ha, erroneamente, disatteso ogni rilievo concernente la falsità delle notizie, fondando il proprio convincimento sulla motivazione del provvedimento di archiviazione del procedimento penale, ritenendo – in modo giuridicamente non corretto
– la presunta veridicità putativa, ossia la mera verosimiglianza delle informazioni divulgate.
Ritiene l'appellante che basando la decisione su una verosimiglianza artificiosamente costruita, su suggestioni retoriche e insinuazioni efficaci, finalizzate quantomeno ad amplificare l'impatto emotivo sul pubblico si consente di subordinare la dignità personale all'effetto mediatico, in violazione dei principi costituzionali e civilistici che tutelano l'onore, la reputazione e la verità. pagina 21 di 39 Inoltre, il Giudice di prime cure -secondo tesi- ha omesso o errato nel considerare che la falsità delle notizie e la loro natura lesiva nei confronti della reputazione del reverendo don costituiscono elementi autonomamente idonei a fondare il giudizio di Pt_1
illiceità del servizio trasmesso, e che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal medesimo.
Il Tribunale di Milano, secondo l'appellante, in particolare, ha omesso di valutare:
• che dall'analisi della memoria difensiva del ES esibita dal Per_3
signor nel corso del servizio (doc. n. 22 fascicolo di primo grado), nonché Pt_2
dal raffronto tra tale documento, la richiesta di archiviazione e il relativo decreto
(doc. nn. 21 e 29 parte attrice), emerge che l'autore era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo, avendo svolto gli approfondimenti indicati nel servizio e riconosciuti dalla convenuta – che il Controparte_3
procedimento penale a carico di era stato archiviato per insussistenza Parte_5
di condotte irregolari, come peraltro confermato dalla persona offesa che aveva successivamente revocato l'opposizione all'archiviazione;
• che dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino (doc. n. 34 parte attrice) risulta che il signor era consapevole – o avrebbe dovuto esserlo, in forza degli Pt_2
Contr approfondimenti svolti e riconosciuti da – dell'illegittimità delle notizie di stampa relative a Villa IA e del fatto che un'indagine obiettiva avrebbe condotto a tale conclusione;
• che dalla nota della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2015 emerge che il signor era consapevole – o avrebbe dovuto esserlo – dell'assenza di anomalie o Pt_2
irregolarità nei movimenti bancari riferibili o riconducibili al reverendo don
Pt_1
pagina 22 di 39 • che dalla comunicazione olografa del ES (doc. n. 33 parte Per_3
attrice) e dai fatti ivi riportati risulta l'assoluta infondatezza delle contestazioni mosse dai signori e Pt_2 CP_2 CP_1
• che dall'atto di nomina dei funzionari dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero del 16 dicembre 2015 (doc. n. 23 parte attrice), dalla petizione sottoscritta da trentotto sacerdoti il 17 dicembre 2015 (doc. n. 27 parte attrice), dal provvedimento di revoca del ES del 31 dicembre 2015 e dalla diffida del 31 ottobre 2016 formulata dai signori e nei confronti dei suddetti CP_2 CP_1
sacerdoti (doc. n. 30 parte attrice), si evince che tale ultima iniziativa, pur riferendosi a fatti risalenti a quasi un anno prima, coincide temporalmente con l'intervista rilasciata al signor dai soggetti diffidanti;
Pt_2
• che dal testamento olografo (doc. n. 14 allegato all'atto di citazione) risulta che l'amministratore di Villa IA ha designato quale proprio erede il Seminario
Vescovile di favorendo dunque l'ente ecclesiastico e, per CP_11
estensione, la Diocesi di appartenenza;
pertanto, è parimenti mendace l'affermazione secondo cui i soggetti coinvolti si sarebbero “scambiati il testamento” (cfr. minuto 7,00 del doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
La Corte osserva
In primo luogo, risulta provato in atti che, all'epoca dei fatti in questione (anni 2010 -
2015), l'odierno appellante ricopriva la carica di “economo” del Seminario CP_15
e, come tale, gestiva alcuni beni mobili e immobili della Diocesi.
[...]
In secondo luogo, risulta pacifico che S.E. Mons. conferiva Persona_3
apposito incarico professionale ad una equipe di professionisti di indiscussa competenza ed indipendenza, nonchè esperienza in materia di ristrutturazione del debito (doc. 3 fascicolo di 1 grado).
pagina 23 di 39 In particolare, S.E. Mons. conferiva l'incarico professionale a: a. Taurus Per_3
S.r.l., con sede in Torino, Corso Unione Sovietica n. 211, società operante nel settore del recupero dei crediti;
b. Avv. Franco Grillo del Foro di Alessandria;
c. Dott. Per_6
, Dottore Commercialista di Asti;
d. Dott. esperto in materia di
[...] CP_1
ristrutturazione del debito.
I professionisti accertavano, all'inizio dell'anno 2015, una esorbitante esposizione debitoria della per un importo complessivo pari a circa 4 Controparte_14
milioni di euro, ravvisando gravissime responsabilità in capo agli organi gestionali
(docc. 4 – 7 fascicolo di 1 grado).
Dall'indagine economica – amministrativa effettuata dai professionisti e dal piano di ristrutturazione del debito (docc. 8 e 9 fascicolo di 1 grado) è emerso che la menzionata esposizione debitoria del Seminario Vescovile veniva determinata: a. dalla concessione in locazione di beni immobili di prestigio di proprietà del Seminario, ubicati in zone dall'elevato valore paesaggistico (come ad esempio, “Villa IA” ubicata nel
Comune di Varazze, in provincia di Savona - doc. 10) ovvero nel centro storico del
Comune di (Piazza Duomo) in favore di soggetti privati ed al fine di CP_11
consentire a questi ultimi lo svolgimento di remunerative attività commerciali/ricettizie, dietro canoni di locazione irrisori e, comunque, fuori da ogni logica di mercato
(ovviamente in difetto) cfr. docc. 11 – 20 fascicolo di 1 grado;
b. dalla vendita di un immobile ubicato nel centro storico di ad un prezzo fuori mercato alla CP_11
moglie del nipote dell'economo (doc. 21 fascicolo di 1 grado); c. da una serie di prelievi effettuati su conti correnti del Seminario senza che fossero giustificati da una comprovata loro destinazione in favore del medesimo Seminario (doc. 22 fascicolo di 1 grado).
In occasione del servizio giornalistico oggetto di esame, il giornalista sulla base Pt_2
della documentazione acquisita e già disponibile al pubblico (quali, a titolo pagina 24 di 39 esemplificativo, contratti di locazione, visure catastali e altri atti pubblici), ha proceduto, in assenza di artificiosi artifici retorici o suggestioni narrative, e con l'intento di fornire una rappresentazione verosimile dei fatti, anche se critica, a svolgere attività di intervista nei confronti di diversi soggetti.
In particolare, da un lato, sono stati intervistati il Sig. e il Comunicatore CP_1
entrambi facenti parte del gruppo di professionisti che avevano Controparte_2
evidenziato profili di mala gestio nella conduzione e amministrazione dei beni appartenenti alla dall'altro lato, sono stati sentiti i soggetti che, all'epoca dei Pt_3
fatti, rivestivano ruoli gestionali in relazione al patrimonio diocesano, e segnatamente: il
TE ON nella sua qualità di economo del Seminario Vescovile;
Parte_1
il TE , in quanto Presidente dell'Istituto Diocesano per il Controparte_16
Sostentamento del Clero;
nonché S.E. Mons. ES pro tempore della Per_3
Diocesi e pertanto responsabile in ordine alla gestione e CP_14
amministrazione dell'intero patrimonio ecclesiastico diocesano.
ANALISI DEL SERVIZIO TELEVISIVO
a) La prima tematica oggetto di trattazione nel servizio giornalistico ha riguardato la gestione dell'immobile denominato “Villa IA”. Tale operazione non è stata rappresentata come unica causa dell'indebitamento della come allegato Pt_3
dall'appellante, essendo stata analizzata nel contesto di una più ampia serie di operazioni finanziarie e patrimoniali. In merito alla gestione di detto bene, risultano essere state avviate indagini da parte dell'autorità giudiziaria, come già riportato da numerosi organi di stampa nel gennaio 2016. In particolare, le testate “Il Secolo XIX” e “La Stampa” hanno pubblicato articoli che riferivano dell'apertura di procedimenti investigativi in relazione a operazioni immobiliari controverse, tra cui quella avente ad oggetto Villa
IA, immobile ecclesiastico originariamente destinato ad attività seminariali, ma pagina 25 di 39 successivamente affidato in gestione al privato sig. e trasformato in una CP_17
struttura ricettiva di lusso.
Dalle fonti giornalistiche e dai documenti prodotti in atti emerge che il bene era stato concesso in locazione dal Seminario ad un soggetto privato per un canone annuo pari a soli € 15.000,00, cifra manifestamente incongrua rispetto al valore commerciale e alla redditività potenziale dell'immobile (la cui bellezza e sontuosità è ben rappresentata nelle immagini del video prodotto in atti). La trasmissione ha documentato, mediante sopralluoghi effettuati in forma anonima, che la struttura era dotata di servizi di lusso
(piscina riscaldata, vasca idromassaggio, campo da golf, apparecchiature estetiche), e che il sig. ignaro di essere ripreso, ha rilasciato dichiarazioni inequivoche circa CP_17
la clientela facoltosa e l'utilizzo esclusivo della struttura, affermando: “Abbiamo dei clienti che vengono dagli Stati Uniti, atterrano con l'elicottero e noleggiano tutta la casa.
Si giocano 10.000,00 dollari a buca…”.
È opportuno precisare che, nel servizio, non è stato indicato quale Parte_5
responsabile diretto dell'indebitamento della né quale soggetto che avrebbe Pt_3
autorizzato la modifica della destinazione d'uso dell'immobile. Egli è stato presentato nella trasmissione come economo del Seminario, con competenze gestionali sui beni ecclesiastici sotto l'autorità del ES, tra cui rientrava anche Villa IA. Tale qualifica è confermata dal fatto che ha interloquito con l'inviato non in Parte_5
qualità di privato cittadino, ma quale rappresentante istituzionale.
Inoltre, la circostanza secondo cui la gestione dell'immobile sarebbe avvenuta “su iniziativa di non costituisce una deduzione arbitraria, bensì una citazione Parte_5
testuale della nota del ES, letta nel corso del servizio: “occorre precisare che su iniziativa dell'allora Economo del seminario, l'immobile venne Parte_5
dato in gestione a (minuto 00:05:01). Pertanto, le argomentazioni CP_17
difensive contenute nell'atto di appello, che richiamano documentazione attestante la pagina 26 di 39 formale approvazione da parte di altri soggetti ecclesiastici, non escludono il ruolo svolto da nella vicenda. Parte_5
Quanto al sig. il servizio ha dato conto di movimentazioni bancarie CP_17
documentate (estratti conto) tra il Seminario e lo stesso Le dichiarazioni rese dal CP_17
nel corso del servizio, registrate dalle telecamere, confermano la destinazione CP_17
commerciale dell'immobile e il suo successo presso una clientela di fascia alta.
In merito al rapporto personale tra il sig. e negato da quest'ultimo CP_17 Parte_5
in sede di intervista, il servizio ha legittimamente dato atto dell'esistenza di un forte legame, desumibile anche dal testamento prodotto in giudizio dalla stessa parte appellante (doc. 14 allegato all'atto di citazione).
Oltre al possesso del testamento di da parte di che -di per sè- CP_17 Parte_5
costituisce elemento indiziario del profondo rapporto fiduciario tra i due, le parole utilizzate dal testatore che nomina l'appellante quale proprio esecutore testamentario
“conoscendo egli bene le (sue) volontà” (cfr. testamento), non lascia dubbi sullo stretto legame tra i due soggetti;
legame, si ripete, negato dal sacerdote in sede di intervista.
Infine, nel servizio è riportata una dichiarazione del “Io ho detto senti CP_17 Pt_1
ti nomino mio erede ti do il mio testamento a te, e lui mi ha detto hai ragione CP_17
allora anche io ti faccio il testamento anche a tuo nome” (minuto 00:07:15 del video prodotto in atti). La dichiarazione di OR è inequivocabile.
In conclusione, è verosimile ritenere tra l'odierno appellante e il ci fossero CP_17
rapporti personali molto stretti e la trasmissione ha correttamente riportato quanto dichiarato da CP_17
b) Con riferimento alla cessione di un appartamento sito nel centro di CP_11
avvenuta ad un prezzo significativamente inferiore al valore di mercato (€ 35.000,00),
pagina 27 di 39 non si ravvisano nel servizio giornalistico alterazioni o travisamenti dei fatti. Il
Tribunale ha correttamente valutato la questione.
È pacifico che l'acquirente fosse una congiunta dell'appellante (la moglie del nipote), circostanza non contestata da né durante l'intervista né nel corso del Parte_5
giudizio. Alla domanda dell'inviato, egli si è limitato a rispondere: “questo non interessa alla gente (…) interessa a voi, non a me” (minuto 00:08:30). Parimenti, non è stata contestata la discrepanza tra la metratura e il piano dell'immobile indicati nel servizio da in 30 mq piano terra e quelli risultanti dai documenti ufficiali (mq Parte_5
48, primo piano).
Parte Va evidenziato che nel corso dell'intervista rilasciata alla Parte_1
trasmissione “Le Iene”, non ha mai rivendicato una posizione di estraneità rispetto alla vicenda oggetto di contestazione, né ha negato di aver avuto un ruolo attivo nella gestione dell'operazione immobiliare. Al contrario, ha dichiarato testualmente:
“Abbiamo avuto tre offerte, c'è un'offerta da 30.000,00 poi un'altra persona, è arrivata la terza persona e mi dice 35” (minuto 00:08:20), confermando implicitamente di aver partecipato alla valutazione delle proposte di acquisto e alla selezione dell'offerta finale.
Tale dichiarazione, come correttamente rilevato dal Giudice monocratico, costituisce ammissione implicita della gestione dell'operazione anche da parte dell'attuale appellante.
In risposta poi alle osservazioni formulate dal giornalista circa gli Parte_2
impedimenti ad una vendita siffatta, ha verbalmente negato che vi possano Parte_5
essere motivi ostativi. Il giornalista ha puntualmente richiamato nella trasmissione il canone 1298 del Codice di Diritto Canonico, disposizione che vieta la cessione di beni ecclesiastici a soggetti legati da vincoli di parentela o affinità. Sulla questione il sacerdote ha risposto con modalità evasiva qualificandola come “buffonata” e aggiungendo: “Lei vuole insegnare a me ad amministrare un ente? … Faccia il suo pagina 28 di 39 lavoro io faccio il mio” (minuto 00:09:00). Tali affermazioni confermano che il sacerdote ha avuto verosimilmente un ruolo nella vicenda.
Con riferimento ad ulteriori anomalie emerse nell'ambito della gestione della il Pt_3
servizio ha evidenziato, sulla base di documentazione acquisita e non contestata da
[...]
che le somme derivanti dalla vendita dell'immobile, una volta incassate dal Pt_5
Seminario, sono state immediatamente trasferite a soggetti terzi. In particolare, è stato rilevato che € 10.000,00 sono stati destinati ad una società di cui risultava Parte_5
consigliere, altri € 10.000,00 ad una società di cui era legale rappresentante, e ulteriori €
6.000,00 direttamente a sé stesso. Interrogato al riguardo dal giornalista, l'appellante non ha smentito i fatti, limitandosi a replicare: “E m'ha prestato e io dovevo restituirli” e “Il marito m'ha dato altri 10.000,00 per cui se lei va a vedere nella contabilità del seminario vedrà 45.000,00 di entrata” (minuto 00:10:49), ammettendo così di aver ricevuto somme non tracciate, tra cui € 10.000,00 dal nipote.
Ne consegue che il servizio giornalistico non ha formulato ricostruzioni arbitrarie, false e inveritiere, ma si è limitato a riportare quanto emerso dalle fonti documentali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Parte_5
c) In relazione all'immobile sito nel centro storico di successivamente CP_11
adibito a ristorante, della superficie di circa 158 mq, concesso in locazione ad un soggetto privato per un canone annuo pari ad appena € 100,00, l'attuale appellante, non negando il proprio coinvolgimento sostanziale nella gestione dell'operazione, ha cercato di giustificarne la convenienza economica nel corso dell'intervista, affermando: “quelli erano locali disastrati … i lavori, se li è fatti tutti lui”.
Tale dichiarazione conferma la consapevolezza e la partecipazione di nella Parte_5
stipulazione del contratto di locazione. L'inviato della trasmissione ha correttamente replicato: “questo non possiamo smentirlo”, e ha sollevato dubbi circa la congruità dell'operazione. Infatti, ha spiegato l'inviato, nei contratti di locazione, che venivano pagina 29 di 39 mostrati nel servizio, non vi era alcuna clausola relativa alla necessità di effettuare lavori, e soprattutto, dagli estratti conti, anch'essi mostrati nel servizio, emergeva che “il seminario bonifica milletrecentosettantacinque euro alla società che gestisce il ristorante come rimborso spese imbiancatura”.
Appaiono perciò legittimi gli interrogativi, pur provocatori, sulla trasparenza della gestione, posti dalla trasmissione nell'ambito del diritto di critica giornalistica, esercitato in modo conforme ai limiti della verità, pertinenza e continenza.
d) Analoghe risposte evasive sono state fornite da anche in relazione ad un Parte_5
ulteriore immobile, costituito da una struttura alberghiera articolata su due piani di una palazzina storica, ubicata a soli 50 metri dal Duomo di dotata di CP_11
parcheggio interno, sale ricevimento e circa 40 camere. Tale bene risulta concesso in locazione dal Seminario ad un soggetto privato per un canone annuo pari a € 12.000,00, corrispondente ad appena € 1.000,00 mensili.
La sproporzione evidente tra il valore locativo del bene e il canone pattuito, unitamente alla posizione centrale e alle caratteristiche strutturali dell'immobile, ha portato Pt_2
legittimamente a sollevare dubbi circa la razionalità economica e la trasparenza dell'operazione, anche in questo caso non smentita dall'appellante, che non ha ritenuto di fornire chiarimenti in sede di intervista.
La conduzione dell'intervista da parte del giornalista sebbene Parte_2
caratterizzata da toni incalzanti e marcatamente critici, non si ritiene abbia travalicato i confini della lecita dialettica giornalistica, né si è tradotta in un concreto dileggio dell'intervistato.
In particolare, i reiterati richiami del conduttore alle presunte “bugie” attribuite a
[...]
sono sempre stati correlati a circostanze di fatto emerse nella fase Parte_5
istruttoria e preparatoria della trasmissione, nonché alle informazioni fornite nel corso pagina 30 di 39 del programma dai professionisti e CP_2 Controparte_2 CP_1
Informazioni e documentazioni che appaiono verosimilmente vere.
Come è noto in tema di dichiarazioni (anche ipoteticamente) diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un'intervista, la sentenza n. 37140/2001 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione ha statuito che “l'interesse sociale della notizia, può acquistare un'importanza tale da comportare anche la prevalenza – nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca – sugli altri due”. Per la Corte di legittimità “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate” ovvero “dalla intrinseca offensività delle espressioni utilizzate”, che “non possono influire sulla responsabilità perale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni”.
In ipotesi siffatte è perciò indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in sé della dichiarazione della persona intervistata, risultando l'interesse pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate (così, sempre, Cass. Pen., Sez. Unite, 37140/20011 ). Tali conclusioni, peraltro, come noto, sono state ribadite anche dalla giurisprudenza successiva al 2001 (si veda inter alia Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 17259 del 6.3.2020; Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n. 22861 del 13.9.2019).
SASSI E CP_2
Valutata la posizioni di occorre passare ad analizzare la posizione di e Pt_2 CP_1
CP_2
Con particolare riferimento alle dichiarazioni manifestate dal Comunicatore si CP_2
rileva che quest'ultimo non ha mai manifestato alcuna notizia falsa in sede di intervista, né tantomeno alcuna valutazione lesiva della reputazione del TE ON Pt_1
[...] pagina 31 di 39 Si riportano per esemplificazione le dichiarazioni manifestate dal Comunicatore
[...]
nel corso del servizio in questione: • domanda “una Diocesi Controparte_2 Pt_2
come quella di quanto può banalmente incassare all'anno?”- risposta CP_11
(minuto 2, secondi 05) “E' una Diocesi medio – grande che ha in essere diverse CP_2
attività commerciali e quindi parliamo di milioni di euro oltre ovviamente all' “8 x
1000” che ogni Diocesi riceve dai contributi degli italiani”; • domanda “I debiti Pt_2
che oggi si ritrova la sono stati accumulati negli anni anche a causa di Pt_3
operazioni finanziarie molto discutibili come ad esempio Villa IA” – risposta
(minuto 3, secondi 00) “Quando ho chiesto a S.E. il ES che cosa era, lui CP_2
mi ha detto che doveva essere il ritiro spirituale estivo dei seminaristi dei sacerdoti”; • domanda “E' difficile pensare che l'attuale ES non si sia reso conto di che Pt_2
cosa in realtà si trattasse?” – risposta (minuto 4, secondi 26) “Questa domanda CP_2
gliela la posi nel 2011 e mi disse che si fidava di quello che gli diceva l'economo del
Seminario”; • domanda “Questi soldi (riferendosi all'8 X 1000) in passato sono Pt_2
stati gestiti male ed oggi continuano ad essere spesi per pagare i debiti” – risposta
(minuto 17, secondi 52) “Questa è la ragione che ci ha mosso oltre al nostro CP_2
impegno personale e professionale, quello di vedere una realtà come è la Chiesa che è campione del mondo nelle opere di bene in tutte le parti del pianeta e che poi in alcune
Diocesi invece arretra per degli egoismi di una parte, grazie a Dio, del clero locale che realizza più atti che forse benedizioni”; • domanda “Quanto può costare un pasto Pt_2
che un Ente caritatevole mette a disposizione di chi ne ha bisogno?” – risposta CP_2
(minuto 18, secondi 50) “Dai 3 ai 5 euro”; • domanda IV “Quanto può costare dare un letto ad una persona che non sa dove dormire?” – risposta (minuto 18, CP_2
secondi 55) “Non supera i 30 euro”; • domanda IV “Quanto può costare invece che ne so adottare un bambino a distanza, al mese?” – risposta (minuto 19, secondi CP_2
01) “25 euro”; • domanda “Quante cose in tutti questi anni si sarebbero potute Pt_2
fare con tutti questi soldi che invece nella realtà non sono state fatte?” – risposta pagina 32 di 39 (minuto 19, secondi 09) “Tante e questa è una risposta che pesa sulla CP_2
coscienza”; • domanda IV “La coscienza di chi?” – risposta (minuto 19, CP_2
secondi 14) “Di tutti”; • domanda , pier e gli altri Pt_2 CP_1 CP_2
professionisti presentano una soluzione, ma….?” – risposta (minuto 19, secondi CP_2
36) “Perché quando il ES è ritornato dagli incontri con la Santa DE a capodanno c'è stata una ribellione di 38 sacerdoti e quindi tutto è rimasto come era prima”.
Con riferimento poi alle limitate dichiarazioni di sempre in sede di intervista, con CP_1
valenza estremamente marginale, lo stesso si è limitato a confermare il lavoro svolto
(insieme ad altri professionisti) su incarico del ES e l'esito della due diligence.
In ogni caso, l'appello sulle dichiarazioni allegate “false” di e risulta CP_1 CP_2
generico, poiché neppure allega in cosa consistano.
FALSITA'
Analizzata la trasmissione per quanto ascoltato da questa Corte e ricostruito documentalmente, occorre passare ad esaminare gli elementi che secondo l'appellante renderebbero FALSI gli argomenti sopra trattati
Il servizio in questione evidenziava come l'esposizione debitoria della Diocesi CP_14
fosse dovuta “anche a causa di operazioni finanziarie molto discutibili come ad
[...]
esempio Villa IA”: quindi, non solo a causa di quelle portate avanti dal seminario.
Ed invero l'inviato ha descritto, oltre a quella di Villa IA, anche altre discutibili operazioni economiche, come ad esempio quella relativa al finanziamento di circa
2.500.000 € che l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero aveva concesso alla
Società Immobiliare Norimberga.
Parte appellante richiama poi il doc. 7 dall'esame del quale emergerebbe che il debito di oltre 4.000.000 € della diocesi fosse dovuto al “progetto prima e all'appalto poi delle faraoniche opere di ristrutturazione del ricreatorio ossia da attività compiute da un ente pagina 33 di 39 diverso, con riferimento alle quali, quanto consultato, l'odierno [appellante avrebbe] sempre espresso parere contrario”.
Nell'appello non è neppure illustrato in alcun modo da quali elementi del doc. 7 dovrebbe desumersi quanto sostenuto, mentre il doc. 37 (provvedimento CEDU) risulta inconferente sul punto.
In secondo luogo, l'appellante lamenta che dal doc. 21 (richiesta di archiviazione nei confronti (anche) di da parte del PM del Marzo 2015), dal doc. 22 (opposizione Pt_1
all'archiviazione da parte della persona offesa, cioè il ES per i reati di Per_3
truffa e appropriazione indebita, ottobre 2015) e dal doc 29 (archiviazione nei confronti di del marzo 2016, motivata anche dalla revoca da pare del ES Pt_1
dell'opposizione all'archiviazione), si evince che non era emerso alcun comportamento irregolare in capo all'appellante.
Questa Corte rileva che tali documenti se da una parte escludono che il sacerdote abbia commesso reati di truffa e/o appropriazione indebita, dall'altra ben poco hanno a che vedere con l'oggetto della trasmissione. Infatti, in quest'ultima, mai si è sostenuto che il religioso fosse colpevole dei reati oggetto di archiviazione.
In conclusione, quanto sul punto richiamato dall'appellante appare inconferente.
Medesimo discorso vale per il lamentato mancato esame da parte del Tribunale della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino (documento n° 34 del fascicolo di parte attrice in primo grado), dalla quale emergerebbe che le “notizie di stampa afferenti a
Villa IA erano illegittime”.
Preliminarmente questa Corte rileva che l'appello sul punto appare alquanto generico e per nulla analitico. In altri termini, né in primo grado, né in appello viene spiegato il contenuto della sentenza prodotta, o per quali motivi la fattispecie potrebbe avere qualche incidenza sulla presente questione.
pagina 34 di 39 In ogni caso, la sentenza richiamata parla di una “campagna diffamatoria” di un quotidiano nei confronti del sacerdote. Campagna che è stata caratterizzata da molteplici
“uscite” giornalistiche, neppure descritte dalla difesa dell'appellante. Uscite che non paiono confrontabili con la trasmissione oggetto di causa, sia per modalità, che per quantità, che per oggetto, che per linguaggio. poi richiama la nota della Guardia di Finanza 15 dicembre 2015, che il signor Pt_1
avrebbe dovuto conoscere, “che alcuna anomalia o irregolarità era (ed è) Pt_2
rilevabile nei movimenti bancari riferibili o connessi al reverendo don .”. Pt_1
Per quanto qui interessa, la Nota chiarisce che dai documenti bancari riferibili al sacerdote non emergeva alcuna iniziativa fraudolenta ai danni del ES, cui veniva richiesta dalla Guardia di Finanza ulteriore documentazione per poter approfondire quanto dallo stesso denunciato.
Questa Corte, come sopra, rileva che l'intervista non aveva ad oggetto l'attività criminosa di un soggetto truffatore ma si limitava ad evidenziare le criticità di una gestione non del tutto trasparente della che -in ogni caso- aveva accumulato Pt_3
debiti ingentissimi, con modalità anomale, che lo stesso ES aveva denunciato.
Criticità emerse in un periodo nel quale rivestiva la carica di “economo” Parte_8
del Seminario della Diocesi di e, come tale, gestiva alcuni beni mobili e CP_11
immobili della Diocesi.
Dalla comunicazione interamente olografa del 22.11.2017 del ES Per_3
(documento n° 33 del fascicolo di parte attrice), e dai fatti ivi riferiti, secondo l'appellante emergerebbe l'assoluta infondatezza delle contestazioni formulate dai signori e Pt_2 CP_2 CP_1
Questa Corte ritiene il suddetto documento, sul quale ha speso poche parole in Pt_1
sede di appello e nessuna in primo grado, irrilevante ai fini della decisione.
pagina 35 di 39 Infatti, oltre ad essere risalente ad epoca ben successiva alla trasmissione da una parte il
ES si dispiace della campagna denigratoria in essere a carico del sacerdote dall'altra, comunque, gli rimprovera il metodo utilizzato nel suo lavoro, caratterizzato da
“scarso contatto con i preposti uffici diocesani di controllo ed il riferimento personale a
(Lui) soltanto”.
La lettera poi prosegue parlando di “sbagli reciproci” e “perdono reciproco”, nell'ottica di una visione di fratellanza cristiana.
Anche in questo caso, quanto lamentato in appello risulta generico, irrilevante e -in parte- non pertinente.
Si ribadisce che il particolare riferimento del ES, nella suddetta lettera olografa, all'assenza di malversazioni e truffe da parte del sacerdote, esula dal contesto della trasmissione. In altri termini, aver attribuito al sacerdote alcune “bugie”, ben circostanziate e illustrate, come ha fatto non significa aver additato il sacerdote Pt_2
come truffatore.
Infine, parte appellante richiama l'atto di nomina da parte del ES dei funzionari dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero del 16 dicembre 2015 (il documento n° 23 di parte attrice), la petizione sottoscritta da trentotto sacerdoti il 17 dicembre 2015 (documento n° 27 di parte attrice), il provvedimento di revoca del
ES del 31 dicembre 2015 e la diffida del 31 ottobre 2016 formulata dai signori e nei confronti dei predetti. CP_2 CP_1
Anche in questo caso l'appellante non spiega in alcun modo, neppure in primo grado, perché questi documenti dovrebbero essere rilevanti nel presente procedimento.
Comunque, dall'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante, si ribadisce neppure analiticamente richiamata, ne spiegata, emerge una lunga storia di “malcontento del clero diocesano” per le scelte del ES e, nello stesso tempo, di una ricerca da parte pagina 36 di 39 di quest'ultimo di una verità che giustificasse quanto accertato nella due diligence: tale background esula completamente dall'oggetto della trasmissione e, perciò, la documentazione risulta irrilevante.
SECONDA QUESTIONE: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA LICEITÀ DEL
SERVIZIO TELEVISIVO: L'(IN)CONTINENZA (secondo motivo di appello)
In conclusione, secondo questa Corte, sussiste nella fattispecie il requisito della continenza formale, la cui valutazione deve essere effettuata in relazione all'impostazione complessiva e al taglio critico della trasmissione televisiva oggetto di causa.
Sussiste anche il legittimo diritto di critica che si configura quale valutazione di opinioni, comportamenti o condotte altrui, e si estrinseca nella formulazione di un giudizio intrinsecamente soggettivo.
Tale diritto può legittimamente comportare una contrapposizione di idee, anche dai toni aspri o polemici, purché riferita a fatti realmente avvenuti o a giudizi già espressi da altri soggetti.
Pertanto, rispetto al diritto di cronaca, il limite della continenza formale risulta attenuato dall'esigenza di consentire all'autore la libera manifestazione della propria opinione e dell'interpretazione personale dei fatti, anche quando queste risultino potenzialmente offensive o sgradite ai soggetti cui si riferiscono, purché non trascendano nella gratuità dell'offesa.
Nel caso di specie, non emerge l'utilizzo di alcuna espressione connotata da gratuità offensiva nei confronti dell'appellante.
Il conduttore seppure mediante espressioni fortemente critiche, ha Parte_2
sempre fondato le proprie osservazioni su circostanze fattuali specifiche, coerenti con la pagina 37 di 39 finalità informativa e di approfondimento dell'inchiesta giornalistica, senza mai travalicare nel vilipendio personale.
Infine, il profilo realmente dirimente ai fini della presente controversia attiene alla veridicità dei fatti oggetto di diffusione.
È principio pacifico che, nell'esercizio del diritto di critica, l'illecito diffamatorio risulta scriminato qualora sussista la verità oggettiva dei fatti o, quantomeno, la verità putativa, purché quest'ultima derivi da un'attività di indagine seria, diligente e rispettosa dei canoni della deontologia professionale.
Nel caso di specie, le informazioni divulgate nel corso della trasmissione televisiva – pur veicolate mediante un linguaggio e uno stile comunicativo finalizzati a catturare l'attenzione di un pubblico generalista – risultano provenienti da fonti documentali e testimoniali attendibili, idonee a integrare quanto meno il requisito della verità putativa.
Merita specifica considerazione la memoria del 21 ottobre 2021, con la quale il ES di Monsignor si era formalmente opposto alla CP_11 Persona_3
richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Alessandria nei confronti di e di Tale memoria, poi CP_17 Parte_1
superata dalla sua revoca e successivamente dall'archiviazione, consente ragionevolmente di ritenere che vi fossero delle oggettive criticità nella gestione dei beni della come rappresentato nella trasmissione. Pt_3
LA TERZA QUESTIONE, relativa ai DANNI, risulta assorbita da quanto sopra statuito.
SPESE
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM
147/2022, tenuto conto del valore indeterminato di media complessità della controversia, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non svolta nel presente grado).
pagina 38 di 39 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2526/2025 Parte_1
pronunciata e depositata in data 23 marzo 2025 dal Tribunale Civile di Milano, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del grado in Parte_1
favore di ciascuna parte appellata costituita, liquidate (per ciascuna parte) in Euro
8.470,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 19.11.2025
Il Presidente est.
MA LE AT
pagina 39 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA LE AT Presidente rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1619/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MODICA AMORE Parte_1 C.F._1
MARA e dell'avv. FERRARA PAOLO GIUSEPPE LUIGI ( VIA C.F._2
CARROCCIO, 6 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA CARROCCIO, 6 20123
MILANO presso il difensore avv. MODICA AMORE MARA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._3
pagina 1 di 39 (C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO, 11 88068 SOVERATO presso lo studio dell'avv. CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in VIA VALADIER 53 ROMA presso lo studio dell'avv. LEPRI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MERLO
AL ( ) VIA ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO;
C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._6
ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MERLO AL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARTINEZ
LO ER ( Indirizzo Telematico;
C.F._7
APPELLATI
avente ad oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e con ogni miglior formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado dal medesimo odierno appellante, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che gli appellati, signor e Parte_2 [...]
mediante la confezione e la messa in onda, in data 25 ottobre 2016, nel Controparte_3
corso della trasmissione televisiva della rete “Italia 1”, “le Iene”, del servizio titolato “... gli affari della Chiesa con i soldi per la carità ...”, hanno diffuso notizie false e lesive pagina 2 di 39 della reputazione del reverendo don descrivendolo come un prete che sarebbe Pt_1
uso propalare “. una bugia dopo l'altra .”, attribuendogli quattro specifiche “. bugie .” che il medesimo avrebbe proferito al fine di negare responsabilità per “. operazioni finanziarie . molto discutibili .” individuate nell'asseritamente scandaloso affidamento di una proprietà ecclesiastica di grande valore (Villa IA) ad un laico, che avrebbe ricambiato l'illecito favore nominando don proprio erede, sia nella conseguente Pt_1
creazione di un buco nel bilancio della Diocesi di Acqui Terme di oltre quattro milioni a copertura del quale sarebbe stato necessario distrarre enormi fondi destinati ad opere di carità, incolpandolo di ulteriori “robe strane.” costituite da operazioni immobiliari cui il medesimo avrebbe dato corso in violazione del codice canonico ed in pregiudizio del patrimonio ecclesiastico, creando antagonismo tra il medesimo don e Pt_1 [...]
, desideroso di una Chiesa cattolica attenta ai poveri ed economicamente CP_4
trasparente;
2) accertare e dichiarare che i convenuti signor e signor CP_1 CP_2
mediante le dichiarazioni dai medesimi rese in un'intervista congiunta e
[...]
riportate nel predetto servizio, hanno diffuso notizie false e lesive della reputazione del reverendo don descrivendolo come cattivo consigliere del vescovo della cui Pt_1
fiducia avrebbe abusato nell'ambito dell'amministrazione di Villa IA, nonché trattando tale amministrazione quale unica causa dell'esposizione debitoria di oltre quattro milioni di euro della per la copertura della quale sarebbe stato necessario Pt_3
distrarre fondi dell'8 per mille destinati ad opere di carità, nonché conseguentemente indicando don quale persona responsabile di operazioni ingiustamente dirette a Pt_1
favorire singoli privati in pregiudizio della collettività;
3) per l'effetto, condannare, ex articoli 2043 e seguenti cc ed ex articolo 30 della legge n° 223/1990, i convenuti, signor signor signor Parte_2 CP_1 [...]
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in solido tra loro o subordinatamente in proporzione alle pagina 3 di 39 rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni da quantificarsi in € 100.000, oltre rivalutazione ed interessi ex articolo 1284 cc dalla domanda al saldo;
4) ordinare, ex articolo 120 cpc, ai convenuti, signor signor Parte_2 CP_1
signor e in
[...] Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro o subordinatamente in proporzione alle rispettive responsabilità, di procedere a cura e spese dei medesimi alla pubblicazione integrale ed in caratteri doppi del normale dell'emananda sentenza sulle
[... testate giornalistiche , , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, edizioni di Genova e Savona, e CP_9
sul settimanale diocesano L di nonché sulla home page del sito CP_10 CP_11
internet “Le Iene”, stabilendo che, se l'inserzione non avverrà entro trenta giorni dal deposito dell'emananda sentenza stessa, l'attore potrà procedervi con diritto a ripetere le spese dagli obbligati, ferma la responsabilità penale dei convenuti;
5) condannare i convenuti signor signor signor Parte_2 CP_1 [...]
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in solido tra loro o subordinatamente in proporzione alle rispettive responsabilità, al rimborso delle anticipazioni e competenze legali, nonché al rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 15% delle competenze), oltre oneri previdenziali e fiscali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, il reverendo don solo per l'ipotesi in cui, nonostante gli Pt_1
elementi già acquisiti anche dalle avverse difese, codesta Corte ne ritenga la necessità e, comunque, senza alcuna inversione degli oneri istruttori, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la propria memoria ex articolo 183 VI comma n° 2 cpc e quindi per
(i) l'ammissione della prova per interrogatorio formale sia del legale rappresentante di sia del signor sia del signor Controparte_3 Parte_2
sia del signor CP_1 Controparte_2
pagina 4 di 39 (ii) l'ammissione della prova per testimoni, sui seguenti capitoli:
1) vero è che il 25 ottobre 2016, alle ore 21,10, ha posto Controparte_3
in onda sul proprio canale nazionale “. Italia1 .” il programma “. le Iene .” contenente il servizio intitolato “... gli affari della Chiesa con i soldi per la carità ...” che mi viene mostrato quale documento n° 1 del fascicolo di parte attrice;
2) vero è che il servizio indicato nel capitolo precedente è tutt'oggi visibile all'indirizzo internet web http://www.iene.mediaset.it/video/viviani-gli-affari-della-chiesa-con-i- soldi-della-carita-_70142.shtml;
3) vero è che, in conformità a quanto indicato nel prospetto che mi viene mostrato quale documento n° 7 di parte attrice, dal 2009 al 2016 la Diocesi di Acqui Terme ha corrisposto cinque milioni e settecentomila euro alla società Codelfa del gruppo CP_12
per un intervento diretto a modificare il ricreatorio (Ricre) destinandolo a social housing;
4) vero è che, in conformità a quanto indicato nel prospetto che mi viene mostrato quale documento n° 7 di parte attrice, dal 2009 al 2016, la Diocesi di ha inoltre CP_11
corrisposto ottocentomila euro per oneri professionali afferenti all'intervento indicato nel capitolo precedente;
5) vero è che don pur in difetto di poteri/doveri sul punto, aveva Parte_1
espresso parere contrario all'intervento indicato nei capitoli 3) e 4), segnalando che l'attività di social housing avrebbe potuto essere perseguita con costi molto più limitati;
6) vero è che nel 1999 il gruppo aveva inoltre espresso interesse all'acquisto di CP_12
(alias Villa IA) al prezzo di un miliardo di lire, evidenziandone lo Persona_1
stato di degrado;
7) vero è che, a seguito della manifestazione d'interesse di cui al capitolo precedente, don aveva suggerito al ES di effettuare una procedura Parte_1
competitiva, raccogliendo offerte anche dall'estero, per la vendita (alias Persona_1
pagina 5 di 39 Villa IA), dopo le iniziative di valorizzazione della proprietà cui il ES stava dando impulso;
8) vero è che il gruppo aveva quale referente nel mondo bancario il signor CP_12
, vice-presidente Unicredit sino al 2017, effigiato unitamente al Persona_2
signor nella fotografia del 2011 che mi viene mostrata quale Controparte_2
documento n° 42 del fascicolo di parte attrice;
9) vero è che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione del 2011, le condizioni di (alias Villa IA) erano quelle effigiate nel catalogo Persona_1
fotografico che mi viene mostrato quale documento n° 13 del fascicolo di parte attrice;
10) vero è che, al momento della sottoscrizione dei contratti di locazione del 2011 che mi vengono mostrati quali documenti n° 11 e n° 12 del fascicolo del convenuto signor le condizioni dei relativi immobili erano quelle effigiate nel catalogo CP_2
fotografico che mi viene mostrato quale documento n° 13 del fascicolo di parte attrice;
11) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'appartamento oggetto dell'atto di compravendita in data
16 novembre 2010 che mi viene mostrato quale documento n° 11 del predetto fascicolo ha una superficie di trentadue metri quadri ed un affaccio penalizzante;
12) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, infissi, pavimenti ed impianti dell'appartamento di cui al capitolo precedente, al momento della compravendita, necessitavano di interventi;
13) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'appartamento di cui al capitolo precedente è stato pagato
€ 1.100 (millecento) al metro quadro cui si è aggiunta un'offerta libera di € 10.000;
14) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, il valore di mercato dell'appartamento di cui al capitolo precedente era di € 600 (seicento) al metro quadro;
pagina 6 di 39 15) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'acquirente dell'appartamento di cui al capitolo precedente, dopo aver ristrutturato l'immobile, l'ha concesso in comodato gratuito ad una madre sfrattata con i propri bambini;
16) vero è che, come emerge dal verbale che mi viene mostrato quale documento n° 32 del fascicolo di parte attrice, l'acquirente dell'appartamento di cui al capitolo precedente, ha quindi compiuto il gesto caritatevole di pagare alla il doppio del Pt_3
reale valore dell'appartamento, di versare alla un ulteriore importo € 10.000 e di Pt_3
destinare gratuitamente l'immobile a bisognosi;
17) vero è che ha la disponibilità della versione integrale Controparte_3
delle riprese eseguite in occasione dell'intervista effettuata dal signor al Parte_2
reverendo don Parte_1
18) vero è che, dall'esame della versione integrale delle riprese di cui al capitolo precedente, emerge che il reverendo don aveva specificato che i pretesi fatti Pt_1
contestati dal signor non rientravano nelle proprie competenze;
Pt_2
19) vero è che, dall'esame della versione integrale delle riprese di cui al capitolo precedente, emerge che il reverendo don aveva segnalato al signor Pt_1 Pt_2
l'incompletezza della prospettazione di fatto sulla base della quale egli aveva formulato le proprie contestazioni;
20) vero è che ha la disponibilità della versione integrale Controparte_3
delle riprese eseguite dalla signora presso Villa IA;
Pt_4
21) vero è che, successivamente alla messa in onda del servizio indicato nel capitolo 1), il reverendo don è uscito di casa solo per le funzioni del proprio Parte_1
ministero;
22) vero è che, successivamente alla messa in onda del servizio indicato nel capitolo 1), il reverendo don ha recitato Messa solo a Castelletto d'Erro. Parte_1
L'odierno appellante conferma l'indicazione quali testimoni: pagina 7 di 39 - su tutti i predetti capitoli, Monsignor vescovo emerito di Persona_3 CP_11
(2000/2018) residente a [...](To) - Parrocchia Santi GI BA e
[...]
Remigio;
- sui capitoli 1), 2) e da 17) a 20), del signor con domicilio a Cologno Testimone_1
Monzese;
- sui capitoli da 3) a 8), del signor , con domicilio a Tortona, e del Testimone_2
signor , con domicilio a Novi Ligure;
Persona_2
- sui capitoli 9) e 10), della signora e della signora CP_13 Persona_4
entrambi con domicilio ad CP_11
(iii) emissione dell'ordine ex articolo 210 cpc ai convenuti, signor e Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_3
esibizione delle registrazioni, nelle versioni integrali, eseguite in occasione dell'intervista effettuata dal signor al medesimo attore, nonché in occasione del Pt_2
sopralluogo effettuato dalla collega presso Villa IA. Pt_4
Inoltre, l'attore conferma le eccezioni formulate con la propria memoria ex articolo 183
VI comma n° 3 cpc di inammissibilità delle avverse istanze istruttorie e, solo per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale di esse, chiede di essere ammesso alla prova contraria, sugli stessi capitoli
(i) a mezzo dell'interrogatorio formale sia del legale rappresentante di
[...]
sia del signor sia del signor sia del Controparte_3 Parte_2 CP_1
signor Controparte_2
(ii) nonché a mezzo di prova per testimoni, con tutti i testimoni indicati dal medesimo appellante per la propria prova diretta.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto dal perché Parte_5
pagina 8 di 39 inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente sotto il profilo probatorio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2526/2025 pronunciata e depositata in data 23 marzo 2025 dal Tribunale Civile di Milano, G.I.
Dott. Ricciardi, all'esito del giudizio contraddistinto con R.G.N. 48630/2023. Con vittoria di spese e compensi professionali
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda: -in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello di -nel Parte_5
merito, nel caso denegato di ritenuta sua ammissibilità, rigettare l'appello di
[...]
in quanto infondato, confermando la sentenza appellata;
-condannare Parte_5
in ogni caso l'appellante alle spese del grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria, si insiste, altresì, per il rigetto delle istanze articolate da parte appellante, per le ragioni esposte nella nostra comparsa di costituzione, Firmato
Da: LEPRI FABIO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
29c3772d1a167666 2 con abilitazione subordinata -per il davvero non creduto caso di ammissione della prova testimoniale avversaria- alla prova contraria richiesta da
[...]
nella comparsa di costituzione Controparte_3
Per Parte_2
In via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello avversario venisse ritenuto ammissibile, rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. Parte_5
2526/2025, repert. n. 2708/2025 del 21.3.2025, pubblicata in pari data e comunicata in data 26.3.2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Dott. Angelo Claudio
Ricciardi, al termine del giudizio contrassegnato dal numero di R.G. 48630/2021. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre gli altri accessori di legge, del presente grado di giudizio pagina 9 di 39 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO allegava, avanti al Tribunale di Milano, che il servizio televisivo, trasmesso il 25 Pt_1
ottobre 2016 su Italia 1, all'interno del programma “Le Iene”, dal titolo “Gli affari della
Chiesa con i soldi per la carità” attribuiva al sacerdote Parte_5
o La diffusione di “una bugia dopo l'altra”; o Il ruolo di cattivo consigliere del ES;
o La responsabilità per il dissesto finanziario della Diocesi di CP_11 o La gestione opaca di Villa IA;
o Il compimento di “robe strane” e operazioni immobiliari in violazione del diritto canonico.
In particolare, tali dichiarazioni, ritenute diffamatorie, venivano rilasciate da Pt_2
(autore), e (intervistati), e sono state
[...] CP_1 Controparte_2
ritenute dall'appellante false, tendenziose e lesive della propria onorabilità.
Ciò premesso, ha proposto azione civile ex art. 2043 c.c. e art. 30 L. Parte_5
223/1990 e ha richiesto al Tribunale:
L'accertamento della falsità delle notizie;
La condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno (€ 100.000, oltre rivalutazione e interessi);
La pubblicazione della sentenza su quotidiani e siti web;
Il rimborso delle spese legali.
Si sono costituiti R.T.I., e è stato dichiarato contumace. Pt_2 CP_2 CP_1
pagina 10 di 39 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2526/2025 ha deciso la causa, ex art. 281-sexies c.p.c., rigettando le domande attoree e condannando l'attore alle spese.
Il Tribunale ha ritenuto il servizio espressione del diritto di cronaca e critica, fondato su fonti attendibili e con toni ritenuti contenuti, anche in considerazione del taglio ironico del programma. Ha richiamato la motivazione dell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale ed ha ritenuto le dichiarazioni degli intervistati equilibrate e prive di contenuto valutativo.
Appella la sentenza lamentando: Pt_6
1) Omessa/erronea valutazione della falsità dei fatti
• Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'accertamento della falsità delle notizie.
• Ha erroneamente ritenuto le notizie verosimili, sulla base dell'archiviazione penale, senza valutare le prove documentali contrarie.
• Ha autorizzato una comunicazione pubblica basata su suggestioni e insinuazioni, in violazione dei principi costituzionali e civilistici a tutela dell'onore e della reputazione.
2) Erronea valutazione della liceità del servizio
• I toni utilizzati sono stati lesivi e non giustificabili dal taglio giornalistico del programma.
• L'attribuzione di “bugie” e “robe strane” è stata deliberatamente demolitoria della reputazione dell'appellante.
• L'impostazione del Tribunale ha introdotto una scriminante non prevista dall'ordinamento, in contrasto con il principio di uguaglianza.
3) Omessa considerazione sui danni pagina 11 di 39 • Il Tribunale ha omesso di valutare il danno non patrimoniale subito, quantificato in euro 100.000, oltre rivalutazione e interessi.
• Il danno è qualificabile come di eccezionale gravità, secondo i criteri dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, per: o notorietà dei diffamanti;
o natura religiosa del diffamato;
o lesione della sfera personale e professionale;
o assenza di rettifica;
o diffusione su canale nazionale e online;
o impatto sulla vita privata dell'appellante.
Ciò premesso, l'appellante conclude, come sopra indicato, chiedendo:
• Accertamento della falsità e della natura diffamatoria delle notizie diffuse.
• Condanna solidale degli appellati al risarcimento del danno.
• Ordine di pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche e sito web.
• Condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce il Comunicatore che ricostruisce i fatti allegando Controparte_2
che l'appellante cela la propria responsabilità gestionale quale economo del Seminario
Vescovile di Acqui Terme (2010–2015), periodo in cui si è verificata un'esposizione debitoria di circa 4 milioni di euro. Il ES Mons. a fronte della crisi Per_3
finanziaria, aveva incaricato un'equipe di professionisti (tra cui per una due CP_2
diligence e un piano di ristrutturazione del debito.
La relazione finale ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione patrimoniale, tra cui: o Locazioni a canoni irrisori di immobili di pregio (es. Villa IA); pagina 12 di 39 o Vendita sottocosto di immobili a soggetti legati all'economo; o Prelievi ingiustificati da conti correnti del Seminario. allega di avere operato esclusivamente in ambito comunicativo, senza CP_2
formulare accuse personali. Infatti, le sue dichiarazioni nel servizio televisivo sono state neutrali, documentate e non diffamatorie, come confermato dalla registrazione integrale del servizio. Ha ricevuto pubblici elogi e attestazioni di stima dal Parte_7
per l'attività svolta.
Sulla pretesa falsità delle notizie l'appellato evidenzia che il Tribunale ha valutato la veridicità putativa delle notizie, fondandosi su documentazione attendibile e sull'ordinanza di archiviazione del GUP di Alessandria.
La verità putativa è stata ritenuta sussistente in quanto le fonti erano documentali e orali,
e l'interesse pubblico alla vicenda era evidente.
Sulla continenza formale, il servizio televisivo è stato ritenuto non offensivo, pur con toni critici e pungenti, in linea con lo stile del programma. Il diritto di critica è stato esercitato nei limiti della liceità, secondo i criteri giurisprudenziali consolidati: verità
(anche putativa), pertinenza e continenza.
Sull'assenza di danno risarcibile, ritiene che l'attore in primo grado non abbia CP_2
fornito prova concreta del danno non patrimoniale subito, tenuto conto delle allegazioni generiche e non supportate da elementi oggettivi.
Inoltre, la tardività dell'azione civile (a distanza di 5 anni dalla trasmissione) e la richiesta di pubblicazione della sentenza sono ritenute inconferenti e prive di efficacia riparatoria.
Ciò premesso, il sig. chiede: Controparte_2
• Il rigetto dell'appello proposto da Parte_5
pagina 13 di 39 • La conferma integrale della sentenza n. 2526/2025 del Tribunale di Milano;
• La condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Contr i costituisce eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito allega che il servizio televisivo è stato correttamente valutato dal Tribunale come esercizio del diritto di critica, non di cronaca, con applicazione dei relativi limiti giurisprudenziali;
• I fatti narrati nel servizio risultano documentati e non contestati dall'appellante, che ha fornito risposte elusive o confermative;
• Le dichiarazioni di terzi ( e sono state riportate fedelmente, senza CP_1 CP_2
interpolazioni, e provengono da soggetti qualificati incaricati dal ES;
• Il diritto di critica consente l'uso di espressioni forti, pungenti e soggettive, purché non gratuite o immotivatamente offensive;
• Il tono del servizio è coerente con lo stile giornalistico della trasmissione “Le
Iene”, noto per la sua impostazione sferzante e ironica.
Contr Inoltre, l'appellata eccepisce la mancata allegazione specifica del danno non patrimoniale, l'assenza di nesso causale tra il servizio e il pregiudizio lamentato,
l'inapplicabilità della liquidazione equitativa in assenza di prova, la richiesta di risarcimento sproporzionata e non supportata da elementi concreti e l'applicabilità dell'art. 1227, comma II, c.c. per mancata richiesta di rettifica.
Contr hiede:
• In via pregiudiziale, dichiarazione di inammissibilità dell'appello;
• In via subordinata, rigetto dell'appello per infondatezza;
• Condanna dell'appellante alle spese del grado;
pagina 14 di 39 • Rigetto della richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. per inattualità e mancanza di interesse.
Si costituisce che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 Pt_2
c.p.c., dell'appello proposto.
Nel merito allega che il servizio oggetto di causa, trasmesso da “Le Iene” il Pt_2
25.10.2016, ha trattato la gestione economico-finanziaria della , Controparte_14
con particolare riferimento a: o Villa IA, trasformata da luogo di ritiro spirituale in resort di lusso;
o Vendita di immobili ecclesiastici a familiari del sacerdote appellante;
o Locazioni antieconomiche di beni ecclesiastici;
o Distrazione di fondi verso società riconducibili a Parte_5
L'appellato richiama l'ordinanza di archiviazione del GUP di Alessandria Pt_2
(27.7.2020) ed allega che il servizio è stato realizzato nel rispetto dei canoni del diritto di critica, con: verità putativa dei fatti, fondata su documentazione e interviste;
continenza espressiva, compatibile con il tono sferzante della trasmissione;
interesse pubblico alla notizia, relativo alla gestione di fondi ecclesiastici.
Inoltre, invoca la scriminante dell'intervista, secondo cui il giornalista non è Pt_2
responsabile per dichiarazioni rese da terzi, se riportate fedelmente e in presenza di interesse pubblico (Cass. pen. SS.UU. n. 37140/2001; Cass. civ. n. 22861/2019) precisa che il linguaggio utilizzato è stato critico ma non offensivo, conforme ai Pt_2
limiti del diritto di critica.
Infine, l'appellato eccepisce che non abbia provato il danno lamentato, né Parte_8
allegato elementi idonei alla liquidazione equitativa.
L'appellato chiede: pagina 15 di 39 • In via preliminare, dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348-bis c.p.c.;
• In via principale, rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado;
• Condanna dell'appellante alle spese del grado.
Nessuno si costituisce per che rimane contumace. CP_1
La causa all'udienza del 28.10.2025, viene rinviata – ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. - all'udienza del 11 novembre 2025, specificando che detta udienza si svolgerà in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con rinuncia a termini per note conclusive da parte dei procuratori;
assegnando, altresì, termine perentorio alle parti per il deposito di note scritte dell'udienza sino all'11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Nel caso oggetto del presente giudizio, il giornalista Sig. inviato della Parte_2
trasmissione televisiva, ha condotto un'indagine giornalistica approfondita su una questione di interesse pubblico, concernente la gestione e l'impiego dei beni temporali appartenenti alla Chiesa Cattolica.
In particolare, l'odierno appellato ha realizzato e diffuso, in data 25 ottobre 2016, un servizio dal titolo “Gli affari della Chiesa con i soldi della carità?”, nel quale ha esposto una serie di circostanze relative alla Diocesi di Tali circostanze sono CP_11
emerse a seguito dell'esame di documentazione trasmessa alla redazione da un soggetto qualificatosi come “fedele che ha ancora speranze”. Dall'analisi di detta documentazione è risultato che, negli anni antecedenti alla trasmissione del servizio, la in questione aveva maturato un'esposizione debitoria superiore a quattro milioni Pt_3
di euro, riconducibile a una pluralità di operazioni finanziarie e immobiliari la cui liceità
e opportunità risultano quantomeno opinabili. pagina 16 di 39 Alcune di tali operazioni sarebbero state poste in essere nel periodo in cui l'odierno appellante, rivestiva l'incarico di economo del Seminario della Parte_5
medesima Diocesi, circostanza che ha determinato la sua menzione all'interno del servizio giornalistico.
ON ha convenuto in giudizio (conduttore) e Parte_1 Parte_2 CP_3
concessionaria ex legge n° 223/90, per aver posto in onda, in prima serata, sul
[...]
proprio canale nazionale “… Italia1 …”, il programma “le Iene”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali che assume di aver subito per il contenuto diffamatorio della trasmissione de “Le iene” del 25 ottobre 2016; la domanda è stata proposta anche nei confronti di e di intervistati Controparte_2 CP_1
nel corso della trasmissione, perché a suo tempo incaricati dal ES di CP_11
di redigere un piano di ristrutturazione economico-gestionale- Persona_3
finanziario del patrimonio della Diocesi.
PREMESSA GIURISPRUDENZIALE
Come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo statuito che: “per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri
i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false;
il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto pagina 17 di 39 allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza (ex multis: Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 5146/2001); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca e critica è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.” (sintesi dei principi così espressa in
Cass. 21404/14).
Ora, in tema di diritto di critica “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione” (Cass.
2357/18). pagina 18 di 39 Quindi “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/17 ord.).
La Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della
Carta costituzionale e dall'articolo 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'articolo 51 del Codice penale, rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
In particolare, la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'articolo 2 della
Costituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
pagina 19 di 39 La Corte procederà all'analisi degli elementi in fatto e delle caratteristiche della specifica trasmissione, per poi analizzare i singoli primi due motivi di appello proposti, con particolare riferimento ai documenti che -secondo l'appellante- comproverebbero la falsità delle notizie trasmesse.
INTERESSE PUBBLICO e PERTINENZA
In concreto, non può dubitarsi l'interesse dei soggetti cui si rivolge il programma a conoscere qualsiasi notizia concernente la gestione economica e finanziaria di una diocesi di medie (non piccole) dimensioni come quella di nonché sulle CP_11
scelte di investimento della stessa.
Interesse di credenti e non, sollecitato, notoriamente, dal Pontefice dell'epoca
[...]
che -per primo- chiedeva alla Chiesa di amministrare i propri beni con Per_5
trasparenza, incoraggiando le istituzioni diocesane a offrire spazi per le persone in difficoltà e a concentrarsi su una Chiesa povera, che sia essa stessa povera e al servizio dei poveri.
Non risulta contestato che il denaro in entrata venisse utilizzato dalla Controparte_14
“per pagare i propri debiti” che, ad avviso dei consulenti intervistati ( e
[...] CP_1
, ammontavano ad “oltre quattro milioni di euro”. CP_2
Ecco allora che l'interesse della generalità delle persone a tale tema è diventato particolarmente rilevante, tanto da giustificare una trasmissione avente ad oggetto le vicende per cui è causa: nessun dubbio, perciò, sulla pertinenza dell'intervista all'interesse generale.
Risulta altresì pacifico in atti che la gestione della aveva presentato nel tempo Pt_3
gravi profili critici, tanto da indurre il ES alla nomina dei menzionati professionisti
( e al fine di verificare lo stato patrimoniale e finanziario della e CP_1 CP_2 Pt_3
proporre un adeguato piano di ristrutturazione, nonché a presentare una querela in data pagina 20 di 39 26.6.2014 anche nei confronti dell'odierno appellante per fatti di malversazione, truffa, etc. e di ben tre opposizioni all'archiviazione (come si evince dal doc. 32 di parte attrice in primo grado).
PRIMA QUESTIONE: OMESSA/ERRONEA VALUTAZIONE DELLA FALSITÀ
DEI (PRETESI) FATTI (primo motivo di appello)
Secondo l'appellante, in relazione al servizio oggetto del presente procedimento, i signori e hanno divulgato informazioni mendaci, lesive della Pt_2 CP_1 CP_2
reputazione del reverendo don pur essendo consapevoli – o quantomeno Pt_1
dovendo esserlo in virtù dell'incarico conferito e retribuito dalla Diocesi – della natura fallace delle notizie diffuse. Lamenta Roveda che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda volta all'accertamento della falsità delle affermazioni contenute nel servizio in questione, concernenti: la presunta responsabilità di in ordine all'indebitamento della Diocesi;
i supposti consigli egoistici Parte_5
forniti al ES in pregiudizio della Chiesa;
le quattro asserite menzogne pronunciate dall'appellante durante l'intervista; le cosiddette “robe strane” e ulteriori condotte illecite. Tali circostanze -secondo tesi- risultano documentalmente smentite, mentre il
Tribunale ha, erroneamente, disatteso ogni rilievo concernente la falsità delle notizie, fondando il proprio convincimento sulla motivazione del provvedimento di archiviazione del procedimento penale, ritenendo – in modo giuridicamente non corretto
– la presunta veridicità putativa, ossia la mera verosimiglianza delle informazioni divulgate.
Ritiene l'appellante che basando la decisione su una verosimiglianza artificiosamente costruita, su suggestioni retoriche e insinuazioni efficaci, finalizzate quantomeno ad amplificare l'impatto emotivo sul pubblico si consente di subordinare la dignità personale all'effetto mediatico, in violazione dei principi costituzionali e civilistici che tutelano l'onore, la reputazione e la verità. pagina 21 di 39 Inoltre, il Giudice di prime cure -secondo tesi- ha omesso o errato nel considerare che la falsità delle notizie e la loro natura lesiva nei confronti della reputazione del reverendo don costituiscono elementi autonomamente idonei a fondare il giudizio di Pt_1
illiceità del servizio trasmesso, e che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal medesimo.
Il Tribunale di Milano, secondo l'appellante, in particolare, ha omesso di valutare:
• che dall'analisi della memoria difensiva del ES esibita dal Per_3
signor nel corso del servizio (doc. n. 22 fascicolo di primo grado), nonché Pt_2
dal raffronto tra tale documento, la richiesta di archiviazione e il relativo decreto
(doc. nn. 21 e 29 parte attrice), emerge che l'autore era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo, avendo svolto gli approfondimenti indicati nel servizio e riconosciuti dalla convenuta – che il Controparte_3
procedimento penale a carico di era stato archiviato per insussistenza Parte_5
di condotte irregolari, come peraltro confermato dalla persona offesa che aveva successivamente revocato l'opposizione all'archiviazione;
• che dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino (doc. n. 34 parte attrice) risulta che il signor era consapevole – o avrebbe dovuto esserlo, in forza degli Pt_2
Contr approfondimenti svolti e riconosciuti da – dell'illegittimità delle notizie di stampa relative a Villa IA e del fatto che un'indagine obiettiva avrebbe condotto a tale conclusione;
• che dalla nota della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2015 emerge che il signor era consapevole – o avrebbe dovuto esserlo – dell'assenza di anomalie o Pt_2
irregolarità nei movimenti bancari riferibili o riconducibili al reverendo don
Pt_1
pagina 22 di 39 • che dalla comunicazione olografa del ES (doc. n. 33 parte Per_3
attrice) e dai fatti ivi riportati risulta l'assoluta infondatezza delle contestazioni mosse dai signori e Pt_2 CP_2 CP_1
• che dall'atto di nomina dei funzionari dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero del 16 dicembre 2015 (doc. n. 23 parte attrice), dalla petizione sottoscritta da trentotto sacerdoti il 17 dicembre 2015 (doc. n. 27 parte attrice), dal provvedimento di revoca del ES del 31 dicembre 2015 e dalla diffida del 31 ottobre 2016 formulata dai signori e nei confronti dei suddetti CP_2 CP_1
sacerdoti (doc. n. 30 parte attrice), si evince che tale ultima iniziativa, pur riferendosi a fatti risalenti a quasi un anno prima, coincide temporalmente con l'intervista rilasciata al signor dai soggetti diffidanti;
Pt_2
• che dal testamento olografo (doc. n. 14 allegato all'atto di citazione) risulta che l'amministratore di Villa IA ha designato quale proprio erede il Seminario
Vescovile di favorendo dunque l'ente ecclesiastico e, per CP_11
estensione, la Diocesi di appartenenza;
pertanto, è parimenti mendace l'affermazione secondo cui i soggetti coinvolti si sarebbero “scambiati il testamento” (cfr. minuto 7,00 del doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
La Corte osserva
In primo luogo, risulta provato in atti che, all'epoca dei fatti in questione (anni 2010 -
2015), l'odierno appellante ricopriva la carica di “economo” del Seminario CP_15
e, come tale, gestiva alcuni beni mobili e immobili della Diocesi.
[...]
In secondo luogo, risulta pacifico che S.E. Mons. conferiva Persona_3
apposito incarico professionale ad una equipe di professionisti di indiscussa competenza ed indipendenza, nonchè esperienza in materia di ristrutturazione del debito (doc. 3 fascicolo di 1 grado).
pagina 23 di 39 In particolare, S.E. Mons. conferiva l'incarico professionale a: a. Taurus Per_3
S.r.l., con sede in Torino, Corso Unione Sovietica n. 211, società operante nel settore del recupero dei crediti;
b. Avv. Franco Grillo del Foro di Alessandria;
c. Dott. Per_6
, Dottore Commercialista di Asti;
d. Dott. esperto in materia di
[...] CP_1
ristrutturazione del debito.
I professionisti accertavano, all'inizio dell'anno 2015, una esorbitante esposizione debitoria della per un importo complessivo pari a circa 4 Controparte_14
milioni di euro, ravvisando gravissime responsabilità in capo agli organi gestionali
(docc. 4 – 7 fascicolo di 1 grado).
Dall'indagine economica – amministrativa effettuata dai professionisti e dal piano di ristrutturazione del debito (docc. 8 e 9 fascicolo di 1 grado) è emerso che la menzionata esposizione debitoria del Seminario Vescovile veniva determinata: a. dalla concessione in locazione di beni immobili di prestigio di proprietà del Seminario, ubicati in zone dall'elevato valore paesaggistico (come ad esempio, “Villa IA” ubicata nel
Comune di Varazze, in provincia di Savona - doc. 10) ovvero nel centro storico del
Comune di (Piazza Duomo) in favore di soggetti privati ed al fine di CP_11
consentire a questi ultimi lo svolgimento di remunerative attività commerciali/ricettizie, dietro canoni di locazione irrisori e, comunque, fuori da ogni logica di mercato
(ovviamente in difetto) cfr. docc. 11 – 20 fascicolo di 1 grado;
b. dalla vendita di un immobile ubicato nel centro storico di ad un prezzo fuori mercato alla CP_11
moglie del nipote dell'economo (doc. 21 fascicolo di 1 grado); c. da una serie di prelievi effettuati su conti correnti del Seminario senza che fossero giustificati da una comprovata loro destinazione in favore del medesimo Seminario (doc. 22 fascicolo di 1 grado).
In occasione del servizio giornalistico oggetto di esame, il giornalista sulla base Pt_2
della documentazione acquisita e già disponibile al pubblico (quali, a titolo pagina 24 di 39 esemplificativo, contratti di locazione, visure catastali e altri atti pubblici), ha proceduto, in assenza di artificiosi artifici retorici o suggestioni narrative, e con l'intento di fornire una rappresentazione verosimile dei fatti, anche se critica, a svolgere attività di intervista nei confronti di diversi soggetti.
In particolare, da un lato, sono stati intervistati il Sig. e il Comunicatore CP_1
entrambi facenti parte del gruppo di professionisti che avevano Controparte_2
evidenziato profili di mala gestio nella conduzione e amministrazione dei beni appartenenti alla dall'altro lato, sono stati sentiti i soggetti che, all'epoca dei Pt_3
fatti, rivestivano ruoli gestionali in relazione al patrimonio diocesano, e segnatamente: il
TE ON nella sua qualità di economo del Seminario Vescovile;
Parte_1
il TE , in quanto Presidente dell'Istituto Diocesano per il Controparte_16
Sostentamento del Clero;
nonché S.E. Mons. ES pro tempore della Per_3
Diocesi e pertanto responsabile in ordine alla gestione e CP_14
amministrazione dell'intero patrimonio ecclesiastico diocesano.
ANALISI DEL SERVIZIO TELEVISIVO
a) La prima tematica oggetto di trattazione nel servizio giornalistico ha riguardato la gestione dell'immobile denominato “Villa IA”. Tale operazione non è stata rappresentata come unica causa dell'indebitamento della come allegato Pt_3
dall'appellante, essendo stata analizzata nel contesto di una più ampia serie di operazioni finanziarie e patrimoniali. In merito alla gestione di detto bene, risultano essere state avviate indagini da parte dell'autorità giudiziaria, come già riportato da numerosi organi di stampa nel gennaio 2016. In particolare, le testate “Il Secolo XIX” e “La Stampa” hanno pubblicato articoli che riferivano dell'apertura di procedimenti investigativi in relazione a operazioni immobiliari controverse, tra cui quella avente ad oggetto Villa
IA, immobile ecclesiastico originariamente destinato ad attività seminariali, ma pagina 25 di 39 successivamente affidato in gestione al privato sig. e trasformato in una CP_17
struttura ricettiva di lusso.
Dalle fonti giornalistiche e dai documenti prodotti in atti emerge che il bene era stato concesso in locazione dal Seminario ad un soggetto privato per un canone annuo pari a soli € 15.000,00, cifra manifestamente incongrua rispetto al valore commerciale e alla redditività potenziale dell'immobile (la cui bellezza e sontuosità è ben rappresentata nelle immagini del video prodotto in atti). La trasmissione ha documentato, mediante sopralluoghi effettuati in forma anonima, che la struttura era dotata di servizi di lusso
(piscina riscaldata, vasca idromassaggio, campo da golf, apparecchiature estetiche), e che il sig. ignaro di essere ripreso, ha rilasciato dichiarazioni inequivoche circa CP_17
la clientela facoltosa e l'utilizzo esclusivo della struttura, affermando: “Abbiamo dei clienti che vengono dagli Stati Uniti, atterrano con l'elicottero e noleggiano tutta la casa.
Si giocano 10.000,00 dollari a buca…”.
È opportuno precisare che, nel servizio, non è stato indicato quale Parte_5
responsabile diretto dell'indebitamento della né quale soggetto che avrebbe Pt_3
autorizzato la modifica della destinazione d'uso dell'immobile. Egli è stato presentato nella trasmissione come economo del Seminario, con competenze gestionali sui beni ecclesiastici sotto l'autorità del ES, tra cui rientrava anche Villa IA. Tale qualifica è confermata dal fatto che ha interloquito con l'inviato non in Parte_5
qualità di privato cittadino, ma quale rappresentante istituzionale.
Inoltre, la circostanza secondo cui la gestione dell'immobile sarebbe avvenuta “su iniziativa di non costituisce una deduzione arbitraria, bensì una citazione Parte_5
testuale della nota del ES, letta nel corso del servizio: “occorre precisare che su iniziativa dell'allora Economo del seminario, l'immobile venne Parte_5
dato in gestione a (minuto 00:05:01). Pertanto, le argomentazioni CP_17
difensive contenute nell'atto di appello, che richiamano documentazione attestante la pagina 26 di 39 formale approvazione da parte di altri soggetti ecclesiastici, non escludono il ruolo svolto da nella vicenda. Parte_5
Quanto al sig. il servizio ha dato conto di movimentazioni bancarie CP_17
documentate (estratti conto) tra il Seminario e lo stesso Le dichiarazioni rese dal CP_17
nel corso del servizio, registrate dalle telecamere, confermano la destinazione CP_17
commerciale dell'immobile e il suo successo presso una clientela di fascia alta.
In merito al rapporto personale tra il sig. e negato da quest'ultimo CP_17 Parte_5
in sede di intervista, il servizio ha legittimamente dato atto dell'esistenza di un forte legame, desumibile anche dal testamento prodotto in giudizio dalla stessa parte appellante (doc. 14 allegato all'atto di citazione).
Oltre al possesso del testamento di da parte di che -di per sè- CP_17 Parte_5
costituisce elemento indiziario del profondo rapporto fiduciario tra i due, le parole utilizzate dal testatore che nomina l'appellante quale proprio esecutore testamentario
“conoscendo egli bene le (sue) volontà” (cfr. testamento), non lascia dubbi sullo stretto legame tra i due soggetti;
legame, si ripete, negato dal sacerdote in sede di intervista.
Infine, nel servizio è riportata una dichiarazione del “Io ho detto senti CP_17 Pt_1
ti nomino mio erede ti do il mio testamento a te, e lui mi ha detto hai ragione CP_17
allora anche io ti faccio il testamento anche a tuo nome” (minuto 00:07:15 del video prodotto in atti). La dichiarazione di OR è inequivocabile.
In conclusione, è verosimile ritenere tra l'odierno appellante e il ci fossero CP_17
rapporti personali molto stretti e la trasmissione ha correttamente riportato quanto dichiarato da CP_17
b) Con riferimento alla cessione di un appartamento sito nel centro di CP_11
avvenuta ad un prezzo significativamente inferiore al valore di mercato (€ 35.000,00),
pagina 27 di 39 non si ravvisano nel servizio giornalistico alterazioni o travisamenti dei fatti. Il
Tribunale ha correttamente valutato la questione.
È pacifico che l'acquirente fosse una congiunta dell'appellante (la moglie del nipote), circostanza non contestata da né durante l'intervista né nel corso del Parte_5
giudizio. Alla domanda dell'inviato, egli si è limitato a rispondere: “questo non interessa alla gente (…) interessa a voi, non a me” (minuto 00:08:30). Parimenti, non è stata contestata la discrepanza tra la metratura e il piano dell'immobile indicati nel servizio da in 30 mq piano terra e quelli risultanti dai documenti ufficiali (mq Parte_5
48, primo piano).
Parte Va evidenziato che nel corso dell'intervista rilasciata alla Parte_1
trasmissione “Le Iene”, non ha mai rivendicato una posizione di estraneità rispetto alla vicenda oggetto di contestazione, né ha negato di aver avuto un ruolo attivo nella gestione dell'operazione immobiliare. Al contrario, ha dichiarato testualmente:
“Abbiamo avuto tre offerte, c'è un'offerta da 30.000,00 poi un'altra persona, è arrivata la terza persona e mi dice 35” (minuto 00:08:20), confermando implicitamente di aver partecipato alla valutazione delle proposte di acquisto e alla selezione dell'offerta finale.
Tale dichiarazione, come correttamente rilevato dal Giudice monocratico, costituisce ammissione implicita della gestione dell'operazione anche da parte dell'attuale appellante.
In risposta poi alle osservazioni formulate dal giornalista circa gli Parte_2
impedimenti ad una vendita siffatta, ha verbalmente negato che vi possano Parte_5
essere motivi ostativi. Il giornalista ha puntualmente richiamato nella trasmissione il canone 1298 del Codice di Diritto Canonico, disposizione che vieta la cessione di beni ecclesiastici a soggetti legati da vincoli di parentela o affinità. Sulla questione il sacerdote ha risposto con modalità evasiva qualificandola come “buffonata” e aggiungendo: “Lei vuole insegnare a me ad amministrare un ente? … Faccia il suo pagina 28 di 39 lavoro io faccio il mio” (minuto 00:09:00). Tali affermazioni confermano che il sacerdote ha avuto verosimilmente un ruolo nella vicenda.
Con riferimento ad ulteriori anomalie emerse nell'ambito della gestione della il Pt_3
servizio ha evidenziato, sulla base di documentazione acquisita e non contestata da
[...]
che le somme derivanti dalla vendita dell'immobile, una volta incassate dal Pt_5
Seminario, sono state immediatamente trasferite a soggetti terzi. In particolare, è stato rilevato che € 10.000,00 sono stati destinati ad una società di cui risultava Parte_5
consigliere, altri € 10.000,00 ad una società di cui era legale rappresentante, e ulteriori €
6.000,00 direttamente a sé stesso. Interrogato al riguardo dal giornalista, l'appellante non ha smentito i fatti, limitandosi a replicare: “E m'ha prestato e io dovevo restituirli” e “Il marito m'ha dato altri 10.000,00 per cui se lei va a vedere nella contabilità del seminario vedrà 45.000,00 di entrata” (minuto 00:10:49), ammettendo così di aver ricevuto somme non tracciate, tra cui € 10.000,00 dal nipote.
Ne consegue che il servizio giornalistico non ha formulato ricostruzioni arbitrarie, false e inveritiere, ma si è limitato a riportare quanto emerso dalle fonti documentali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Parte_5
c) In relazione all'immobile sito nel centro storico di successivamente CP_11
adibito a ristorante, della superficie di circa 158 mq, concesso in locazione ad un soggetto privato per un canone annuo pari ad appena € 100,00, l'attuale appellante, non negando il proprio coinvolgimento sostanziale nella gestione dell'operazione, ha cercato di giustificarne la convenienza economica nel corso dell'intervista, affermando: “quelli erano locali disastrati … i lavori, se li è fatti tutti lui”.
Tale dichiarazione conferma la consapevolezza e la partecipazione di nella Parte_5
stipulazione del contratto di locazione. L'inviato della trasmissione ha correttamente replicato: “questo non possiamo smentirlo”, e ha sollevato dubbi circa la congruità dell'operazione. Infatti, ha spiegato l'inviato, nei contratti di locazione, che venivano pagina 29 di 39 mostrati nel servizio, non vi era alcuna clausola relativa alla necessità di effettuare lavori, e soprattutto, dagli estratti conti, anch'essi mostrati nel servizio, emergeva che “il seminario bonifica milletrecentosettantacinque euro alla società che gestisce il ristorante come rimborso spese imbiancatura”.
Appaiono perciò legittimi gli interrogativi, pur provocatori, sulla trasparenza della gestione, posti dalla trasmissione nell'ambito del diritto di critica giornalistica, esercitato in modo conforme ai limiti della verità, pertinenza e continenza.
d) Analoghe risposte evasive sono state fornite da anche in relazione ad un Parte_5
ulteriore immobile, costituito da una struttura alberghiera articolata su due piani di una palazzina storica, ubicata a soli 50 metri dal Duomo di dotata di CP_11
parcheggio interno, sale ricevimento e circa 40 camere. Tale bene risulta concesso in locazione dal Seminario ad un soggetto privato per un canone annuo pari a € 12.000,00, corrispondente ad appena € 1.000,00 mensili.
La sproporzione evidente tra il valore locativo del bene e il canone pattuito, unitamente alla posizione centrale e alle caratteristiche strutturali dell'immobile, ha portato Pt_2
legittimamente a sollevare dubbi circa la razionalità economica e la trasparenza dell'operazione, anche in questo caso non smentita dall'appellante, che non ha ritenuto di fornire chiarimenti in sede di intervista.
La conduzione dell'intervista da parte del giornalista sebbene Parte_2
caratterizzata da toni incalzanti e marcatamente critici, non si ritiene abbia travalicato i confini della lecita dialettica giornalistica, né si è tradotta in un concreto dileggio dell'intervistato.
In particolare, i reiterati richiami del conduttore alle presunte “bugie” attribuite a
[...]
sono sempre stati correlati a circostanze di fatto emerse nella fase Parte_5
istruttoria e preparatoria della trasmissione, nonché alle informazioni fornite nel corso pagina 30 di 39 del programma dai professionisti e CP_2 Controparte_2 CP_1
Informazioni e documentazioni che appaiono verosimilmente vere.
Come è noto in tema di dichiarazioni (anche ipoteticamente) diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un'intervista, la sentenza n. 37140/2001 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione ha statuito che “l'interesse sociale della notizia, può acquistare un'importanza tale da comportare anche la prevalenza – nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca – sugli altri due”. Per la Corte di legittimità “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate” ovvero “dalla intrinseca offensività delle espressioni utilizzate”, che “non possono influire sulla responsabilità perale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni”.
In ipotesi siffatte è perciò indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in sé della dichiarazione della persona intervistata, risultando l'interesse pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate (così, sempre, Cass. Pen., Sez. Unite, 37140/20011 ). Tali conclusioni, peraltro, come noto, sono state ribadite anche dalla giurisprudenza successiva al 2001 (si veda inter alia Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 17259 del 6.3.2020; Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n. 22861 del 13.9.2019).
SASSI E CP_2
Valutata la posizioni di occorre passare ad analizzare la posizione di e Pt_2 CP_1
CP_2
Con particolare riferimento alle dichiarazioni manifestate dal Comunicatore si CP_2
rileva che quest'ultimo non ha mai manifestato alcuna notizia falsa in sede di intervista, né tantomeno alcuna valutazione lesiva della reputazione del TE ON Pt_1
[...] pagina 31 di 39 Si riportano per esemplificazione le dichiarazioni manifestate dal Comunicatore
[...]
nel corso del servizio in questione: • domanda “una Diocesi Controparte_2 Pt_2
come quella di quanto può banalmente incassare all'anno?”- risposta CP_11
(minuto 2, secondi 05) “E' una Diocesi medio – grande che ha in essere diverse CP_2
attività commerciali e quindi parliamo di milioni di euro oltre ovviamente all' “8 x
1000” che ogni Diocesi riceve dai contributi degli italiani”; • domanda “I debiti Pt_2
che oggi si ritrova la sono stati accumulati negli anni anche a causa di Pt_3
operazioni finanziarie molto discutibili come ad esempio Villa IA” – risposta
(minuto 3, secondi 00) “Quando ho chiesto a S.E. il ES che cosa era, lui CP_2
mi ha detto che doveva essere il ritiro spirituale estivo dei seminaristi dei sacerdoti”; • domanda “E' difficile pensare che l'attuale ES non si sia reso conto di che Pt_2
cosa in realtà si trattasse?” – risposta (minuto 4, secondi 26) “Questa domanda CP_2
gliela la posi nel 2011 e mi disse che si fidava di quello che gli diceva l'economo del
Seminario”; • domanda “Questi soldi (riferendosi all'8 X 1000) in passato sono Pt_2
stati gestiti male ed oggi continuano ad essere spesi per pagare i debiti” – risposta
(minuto 17, secondi 52) “Questa è la ragione che ci ha mosso oltre al nostro CP_2
impegno personale e professionale, quello di vedere una realtà come è la Chiesa che è campione del mondo nelle opere di bene in tutte le parti del pianeta e che poi in alcune
Diocesi invece arretra per degli egoismi di una parte, grazie a Dio, del clero locale che realizza più atti che forse benedizioni”; • domanda “Quanto può costare un pasto Pt_2
che un Ente caritatevole mette a disposizione di chi ne ha bisogno?” – risposta CP_2
(minuto 18, secondi 50) “Dai 3 ai 5 euro”; • domanda IV “Quanto può costare dare un letto ad una persona che non sa dove dormire?” – risposta (minuto 18, CP_2
secondi 55) “Non supera i 30 euro”; • domanda IV “Quanto può costare invece che ne so adottare un bambino a distanza, al mese?” – risposta (minuto 19, secondi CP_2
01) “25 euro”; • domanda “Quante cose in tutti questi anni si sarebbero potute Pt_2
fare con tutti questi soldi che invece nella realtà non sono state fatte?” – risposta pagina 32 di 39 (minuto 19, secondi 09) “Tante e questa è una risposta che pesa sulla CP_2
coscienza”; • domanda IV “La coscienza di chi?” – risposta (minuto 19, CP_2
secondi 14) “Di tutti”; • domanda , pier e gli altri Pt_2 CP_1 CP_2
professionisti presentano una soluzione, ma….?” – risposta (minuto 19, secondi CP_2
36) “Perché quando il ES è ritornato dagli incontri con la Santa DE a capodanno c'è stata una ribellione di 38 sacerdoti e quindi tutto è rimasto come era prima”.
Con riferimento poi alle limitate dichiarazioni di sempre in sede di intervista, con CP_1
valenza estremamente marginale, lo stesso si è limitato a confermare il lavoro svolto
(insieme ad altri professionisti) su incarico del ES e l'esito della due diligence.
In ogni caso, l'appello sulle dichiarazioni allegate “false” di e risulta CP_1 CP_2
generico, poiché neppure allega in cosa consistano.
FALSITA'
Analizzata la trasmissione per quanto ascoltato da questa Corte e ricostruito documentalmente, occorre passare ad esaminare gli elementi che secondo l'appellante renderebbero FALSI gli argomenti sopra trattati
Il servizio in questione evidenziava come l'esposizione debitoria della Diocesi CP_14
fosse dovuta “anche a causa di operazioni finanziarie molto discutibili come ad
[...]
esempio Villa IA”: quindi, non solo a causa di quelle portate avanti dal seminario.
Ed invero l'inviato ha descritto, oltre a quella di Villa IA, anche altre discutibili operazioni economiche, come ad esempio quella relativa al finanziamento di circa
2.500.000 € che l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero aveva concesso alla
Società Immobiliare Norimberga.
Parte appellante richiama poi il doc. 7 dall'esame del quale emergerebbe che il debito di oltre 4.000.000 € della diocesi fosse dovuto al “progetto prima e all'appalto poi delle faraoniche opere di ristrutturazione del ricreatorio ossia da attività compiute da un ente pagina 33 di 39 diverso, con riferimento alle quali, quanto consultato, l'odierno [appellante avrebbe] sempre espresso parere contrario”.
Nell'appello non è neppure illustrato in alcun modo da quali elementi del doc. 7 dovrebbe desumersi quanto sostenuto, mentre il doc. 37 (provvedimento CEDU) risulta inconferente sul punto.
In secondo luogo, l'appellante lamenta che dal doc. 21 (richiesta di archiviazione nei confronti (anche) di da parte del PM del Marzo 2015), dal doc. 22 (opposizione Pt_1
all'archiviazione da parte della persona offesa, cioè il ES per i reati di Per_3
truffa e appropriazione indebita, ottobre 2015) e dal doc 29 (archiviazione nei confronti di del marzo 2016, motivata anche dalla revoca da pare del ES Pt_1
dell'opposizione all'archiviazione), si evince che non era emerso alcun comportamento irregolare in capo all'appellante.
Questa Corte rileva che tali documenti se da una parte escludono che il sacerdote abbia commesso reati di truffa e/o appropriazione indebita, dall'altra ben poco hanno a che vedere con l'oggetto della trasmissione. Infatti, in quest'ultima, mai si è sostenuto che il religioso fosse colpevole dei reati oggetto di archiviazione.
In conclusione, quanto sul punto richiamato dall'appellante appare inconferente.
Medesimo discorso vale per il lamentato mancato esame da parte del Tribunale della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino (documento n° 34 del fascicolo di parte attrice in primo grado), dalla quale emergerebbe che le “notizie di stampa afferenti a
Villa IA erano illegittime”.
Preliminarmente questa Corte rileva che l'appello sul punto appare alquanto generico e per nulla analitico. In altri termini, né in primo grado, né in appello viene spiegato il contenuto della sentenza prodotta, o per quali motivi la fattispecie potrebbe avere qualche incidenza sulla presente questione.
pagina 34 di 39 In ogni caso, la sentenza richiamata parla di una “campagna diffamatoria” di un quotidiano nei confronti del sacerdote. Campagna che è stata caratterizzata da molteplici
“uscite” giornalistiche, neppure descritte dalla difesa dell'appellante. Uscite che non paiono confrontabili con la trasmissione oggetto di causa, sia per modalità, che per quantità, che per oggetto, che per linguaggio. poi richiama la nota della Guardia di Finanza 15 dicembre 2015, che il signor Pt_1
avrebbe dovuto conoscere, “che alcuna anomalia o irregolarità era (ed è) Pt_2
rilevabile nei movimenti bancari riferibili o connessi al reverendo don .”. Pt_1
Per quanto qui interessa, la Nota chiarisce che dai documenti bancari riferibili al sacerdote non emergeva alcuna iniziativa fraudolenta ai danni del ES, cui veniva richiesta dalla Guardia di Finanza ulteriore documentazione per poter approfondire quanto dallo stesso denunciato.
Questa Corte, come sopra, rileva che l'intervista non aveva ad oggetto l'attività criminosa di un soggetto truffatore ma si limitava ad evidenziare le criticità di una gestione non del tutto trasparente della che -in ogni caso- aveva accumulato Pt_3
debiti ingentissimi, con modalità anomale, che lo stesso ES aveva denunciato.
Criticità emerse in un periodo nel quale rivestiva la carica di “economo” Parte_8
del Seminario della Diocesi di e, come tale, gestiva alcuni beni mobili e CP_11
immobili della Diocesi.
Dalla comunicazione interamente olografa del 22.11.2017 del ES Per_3
(documento n° 33 del fascicolo di parte attrice), e dai fatti ivi riferiti, secondo l'appellante emergerebbe l'assoluta infondatezza delle contestazioni formulate dai signori e Pt_2 CP_2 CP_1
Questa Corte ritiene il suddetto documento, sul quale ha speso poche parole in Pt_1
sede di appello e nessuna in primo grado, irrilevante ai fini della decisione.
pagina 35 di 39 Infatti, oltre ad essere risalente ad epoca ben successiva alla trasmissione da una parte il
ES si dispiace della campagna denigratoria in essere a carico del sacerdote dall'altra, comunque, gli rimprovera il metodo utilizzato nel suo lavoro, caratterizzato da
“scarso contatto con i preposti uffici diocesani di controllo ed il riferimento personale a
(Lui) soltanto”.
La lettera poi prosegue parlando di “sbagli reciproci” e “perdono reciproco”, nell'ottica di una visione di fratellanza cristiana.
Anche in questo caso, quanto lamentato in appello risulta generico, irrilevante e -in parte- non pertinente.
Si ribadisce che il particolare riferimento del ES, nella suddetta lettera olografa, all'assenza di malversazioni e truffe da parte del sacerdote, esula dal contesto della trasmissione. In altri termini, aver attribuito al sacerdote alcune “bugie”, ben circostanziate e illustrate, come ha fatto non significa aver additato il sacerdote Pt_2
come truffatore.
Infine, parte appellante richiama l'atto di nomina da parte del ES dei funzionari dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero del 16 dicembre 2015 (il documento n° 23 di parte attrice), la petizione sottoscritta da trentotto sacerdoti il 17 dicembre 2015 (documento n° 27 di parte attrice), il provvedimento di revoca del
ES del 31 dicembre 2015 e la diffida del 31 ottobre 2016 formulata dai signori e nei confronti dei predetti. CP_2 CP_1
Anche in questo caso l'appellante non spiega in alcun modo, neppure in primo grado, perché questi documenti dovrebbero essere rilevanti nel presente procedimento.
Comunque, dall'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante, si ribadisce neppure analiticamente richiamata, ne spiegata, emerge una lunga storia di “malcontento del clero diocesano” per le scelte del ES e, nello stesso tempo, di una ricerca da parte pagina 36 di 39 di quest'ultimo di una verità che giustificasse quanto accertato nella due diligence: tale background esula completamente dall'oggetto della trasmissione e, perciò, la documentazione risulta irrilevante.
SECONDA QUESTIONE: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA LICEITÀ DEL
SERVIZIO TELEVISIVO: L'(IN)CONTINENZA (secondo motivo di appello)
In conclusione, secondo questa Corte, sussiste nella fattispecie il requisito della continenza formale, la cui valutazione deve essere effettuata in relazione all'impostazione complessiva e al taglio critico della trasmissione televisiva oggetto di causa.
Sussiste anche il legittimo diritto di critica che si configura quale valutazione di opinioni, comportamenti o condotte altrui, e si estrinseca nella formulazione di un giudizio intrinsecamente soggettivo.
Tale diritto può legittimamente comportare una contrapposizione di idee, anche dai toni aspri o polemici, purché riferita a fatti realmente avvenuti o a giudizi già espressi da altri soggetti.
Pertanto, rispetto al diritto di cronaca, il limite della continenza formale risulta attenuato dall'esigenza di consentire all'autore la libera manifestazione della propria opinione e dell'interpretazione personale dei fatti, anche quando queste risultino potenzialmente offensive o sgradite ai soggetti cui si riferiscono, purché non trascendano nella gratuità dell'offesa.
Nel caso di specie, non emerge l'utilizzo di alcuna espressione connotata da gratuità offensiva nei confronti dell'appellante.
Il conduttore seppure mediante espressioni fortemente critiche, ha Parte_2
sempre fondato le proprie osservazioni su circostanze fattuali specifiche, coerenti con la pagina 37 di 39 finalità informativa e di approfondimento dell'inchiesta giornalistica, senza mai travalicare nel vilipendio personale.
Infine, il profilo realmente dirimente ai fini della presente controversia attiene alla veridicità dei fatti oggetto di diffusione.
È principio pacifico che, nell'esercizio del diritto di critica, l'illecito diffamatorio risulta scriminato qualora sussista la verità oggettiva dei fatti o, quantomeno, la verità putativa, purché quest'ultima derivi da un'attività di indagine seria, diligente e rispettosa dei canoni della deontologia professionale.
Nel caso di specie, le informazioni divulgate nel corso della trasmissione televisiva – pur veicolate mediante un linguaggio e uno stile comunicativo finalizzati a catturare l'attenzione di un pubblico generalista – risultano provenienti da fonti documentali e testimoniali attendibili, idonee a integrare quanto meno il requisito della verità putativa.
Merita specifica considerazione la memoria del 21 ottobre 2021, con la quale il ES di Monsignor si era formalmente opposto alla CP_11 Persona_3
richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Alessandria nei confronti di e di Tale memoria, poi CP_17 Parte_1
superata dalla sua revoca e successivamente dall'archiviazione, consente ragionevolmente di ritenere che vi fossero delle oggettive criticità nella gestione dei beni della come rappresentato nella trasmissione. Pt_3
LA TERZA QUESTIONE, relativa ai DANNI, risulta assorbita da quanto sopra statuito.
SPESE
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM
147/2022, tenuto conto del valore indeterminato di media complessità della controversia, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non svolta nel presente grado).
pagina 38 di 39 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2526/2025 Parte_1
pronunciata e depositata in data 23 marzo 2025 dal Tribunale Civile di Milano, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del grado in Parte_1
favore di ciascuna parte appellata costituita, liquidate (per ciascuna parte) in Euro
8.470,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 19.11.2025
Il Presidente est.
MA LE AT
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