Versione
11 maggio 1966
11 maggio 1966
Art. 32.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).