Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 550 / 2025 R. Vol.
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile
Il Giudice designato,
nel procedimento promosso da
KS GI S.R.L., con sede legale in (21057) Olgiate Olona, via Goito 9/11, C.F. e
P.Iva 02742370121, REA VA - 283276, PEC: eptainksdigital@altapec.it rappresentata e difesa, dall'Avv. Barbara Schiavo
per la conferma o la modifica delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII
visti gli atti e i documenti di causa ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, la società KS GI S.R.L. ha chiesto all'intestato Tribunale la conferma delle misure protettive del patrimonio previste dall'art. 18 CCII per la durata di centoventi giorni.
A fondamento del proprio ricorso parte ricorrente ha dedotto:
- che a partire dall'esercizio 2023 si è trovata in una situazione iniziata quale tensione finanziaria, poi rapidamente aggravatasi nel corso del 2024. Le cause determinanti della crisi sono individuabili nella perdita di fatturato nel mercato tessile per l'andamento del mercato del settore, nel disequilibrio tra la struttura dei costi e la dimensione del business, nella situazione di crisi del gruppo Eptanova, che sino al 19 novembre 2023 era titolare del 60% del capitale sociale della ricorrente;
- di aver predisposto un piano di risanamento che si basa:
a) sulla riduzione dei costi operativi;
1
Brasile e USA;
c) sul sostegno dei soci;
d) sulle moratorie dei finanziamenti in essere e sulla conferma delle linee di anticipo dei crediti.
Sulla base di tali premesse parte ricorrente ha chiesto quindi la conferma delle seguenti misure protettive nei confronti di tutti i creditori per un tempo di centoventi giorni:
- disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La ricorrente intende, altresì, avvantaggiarsi di quanto previsto dall'art. 18 CCII comma 5 per cui i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.
All'udienza del 19.3.2025, alla quale hanno presenziato solo la società ricorrente e l'esperto, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, il Tribunale, previa verifica dell'avvenuta notificazione del provvedimento di fissazione udienza secondo le modalità prescritte, si è riservato la decisione.
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La richiesta di convalida delle misure protettive è fondata per i motivi che seguono.
Giova preliminarmente osservare che parte ricorrente ha provveduto a pubblicare nel registro imprese l'istanza di applicazione delle misure protettive e a richiedere all'intestato Tribunale, entro il giorno successivo, la conferma e la modifica delle predette misure (cfr. al riguardo quanto già indicato nel provvedimento di fissazione dell'udienza tenutasi in data 19 marzo 2025).
2 KS GI S.R.L., ha altresì provveduto ad allegare al ricorso la documentazione prescritta dall'art. 19, secondo comma CCII.
Ricorrono dunque tutti i presupposti di ammissibilità dell'istanza.
Quanto al merito si osserva, preliminarmente, che possono accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi gli imprenditori commerciali o agricoli che si trovano in stato di crisi o di insolvenza, oppure gli imprenditori che si trovano anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12 CCII).
Ora, è pacifico che la società ricorrente sia un imprenditore commerciale, svolgendo la medesima l'attività di produzione e vendita di inchiostri digitali per la stampa inkjet e la distribuzione di materiali consumabili, macchine da stampa e servizio di assistenza.
Sussiste altresì il presupposto oggettivo richiesto dalla normativa in parola, infatti, i bilanci prodotti comprovano una significativa diminuzione nel 2023 del valore della produzione (passato nell'esercizio 2023 da euro 4.734.359,00 a euro 3.617.664) ciò ha comportato una perdita di esercizio nel 2023 di euro 823.641,00 e un patrimonio netto negativo.
Quanto al requisito della ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa1 si osserva che PT
TA RL ha depositato un progetto di piano di risanamento basato sulla continuità diretta che prevede:
a) la riduzione dei costi fissi, in particolare il costo da lavoro dipendente;
b) l'incremento previsto dei ricavi sia mediante la stipula di nuovi accordi commerciali sia mediante la selezione dei clienti ritenuti più strategici;
c) l'apporto di finanza esterna.
Dalle relazione dell'esperto e dai documenti acquisiti emerge come tutti i gli elementi del piano siano effettivamente in corso di attuazione. Quanto al punto a) si osserva che la riduzione dei costi risulta essere già stata attuata dalla società che, nel 2024, è passata da 15 ad 8 unità. Inoltre, a fine febbraio 2025, ha cessato la propria attività una customer service e ad aprile terminerà il periodo di preavviso un tecnico addetto all'assistenza clienti. La documentazione contabile depositata attesta una progressiva riduzione dei costi operativi.
Quanto ai nuovi clienti sono stati conclusi nuovi accordi commerciali con l'America ed il Brasile.
Al riguardo l'esperto ha sottolineato come risulti fondamentale per il proseguo della composizione negoziata che la società ricorrente perfezioni gli accordi commerciali con i clienti esteri indicati nel piano e che tali accordi abbiano, poi, effettiva realizzazione.
Allo stato emerge un ritardo nel perfezionamento degli accordi con il cliente brasiliano che ha, comunque, sottoscritto un contratto di utilizzo del marchio Manoukian, accordo da ultimo prodotto in giudizio. L'esperto ha sottolineato come la società istante, che sta progressivamente riducendo i propri costi, ancora non riesca a conseguire ricavi sufficienti. Tuttavia, il fatturato previsto ma non realizzato nei primi mesi dell'anno dovrebbe concretizzarsi già dal mese di marzo, e questo dovrebbe portare i valori di bilancio effettivi più vicini a quelli previsti nel Piano.
In ordine al punto c) si osserva che è stata versata la finanza esterna indicata nel piano. In particolare, in sede di udienza la società ricorrente ha evidenziato come “oltre ai 500.000,00 indicati in ricorso sono stati stanziati altre risorse pari a circa 80.000,00”.
Lo stesso esperto, infine, a seguito delle integrazioni documentali fornite nulla ha osservato rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria - così come indicata dalla ricorrente - e ha confermato le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio indicate, il tutto subordinatamente all'effettiva instaurazione di tutti i rapporti commerciali prospettati con i clienti esteri e all'esito delle verifiche relative alla transazione fiscale.
***
Secondo quanto previsto dall'art. 19, quarto comma, CCII, il Tribunale è altresì tenuto ad effettuare un bilanciamento fra l'interesse del debitore al buon esito della composizione negoziata e quello dei creditori a non subire un pregiudizio eccessivo dall'applicazione delle misure protettive.
Al riguardo giova premettere che nessun creditore ha formulato osservazioni.
In assenza, dunque, di specifiche contestazioni sul punto il giudizio di bilanciamento non può che porsi favorevolmente rispetto alla richiesta di conferma delle misure protettive, atteso che l'integrità del patrimonio societario appare essenziale al fine di garantire il buon esito del piano presentato.
4 Neppure i creditori che hanno preannunciato azioni di recupero dei propri crediti, ai quali il ricorso risulta essere stato notificato, hanno formulato specifiche contestazioni, sicché non è possibile valutare in concreto il pregiudizio che tali creditori risentirebbero dall'applicazione delle misure protettive richieste.
Occorre infine valutare l'idoneità delle misure concesse a consentire l'esito favorevole delle trattive in corso.
Giova premettere che la sussistenza di trattative emerge sia dai documenti versati in atti dalla società ricorrente sia da quanto indicato sul punto dall'esperto ed in particolare dai verbali degli incontri che si sono svolti nei giorni 19, 21 e 25 febbraio. Ai creditori è stato prospettato che sarà necessario lo stralcio di alcune categorie di debiti, e che, allo scopo, sarà formulata anche una proposta di transazione fiscale. Con riferimento agli istituti di credito, la Società ha in corso di predisposizione una proposta che prevede:
- la conferma delle moratorie, che risultano già essere state concesse dalle banche prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto, anzitutto per la durata della negoziazione in corso;
- il mantenimento delle linee di credito per anticipazione dei crediti che ad oggi risultano esistenti;
- una proposta di pagamento a saldo e stralcio del debito per finanziamenti a medio/lungo termine.
Gli ulteriori incontri con i creditori sono stati calendarizzati.
Circa l'idoneità delle misure protettive si richiama quanto condivisibilmente indicato al riguardo dall'esperto: “si ritiene comunque che la conferma delle misure protettive richieste, impedendo sia
l'avvio di esecuzioni coattive sia vietando alle controparti di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli, possa da un lato agevolare la società nel percorso di risanamento intrapreso, sia consentire all'impresa, in alternativa individuare lo strumento più idoneo per la risoluzione della crisi ai sensi dell'art. 23 CCII, salvaguardando così, nell'interesse degli stessi creditori, la continuità aziendale e il buon esito del percorso di regolazione della crisi oggi avviato”.
Infine, l'ammissibilità di un'applicazione generalizzata delle misure protettive va rapportata alla tipologia di piano di risanamento presentato dalla società ricorrente cosicchè, laddove il piano preveda l'impiego, come nel caso di specie, di tutte le risorse aziendali, solo un provvedimento di protezione generalizzata appare idoneo a rendere possibile l'adempimento del piano medesimo.
5 È stato condivisibilmente affermato che quando le misure protettive vengono richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, ritenuta l'assenza di controindicazioni da parte dell'esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (erga omnes). In caso contrario, infatti, le trattative sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti precludendo così il piano di risanamento dell'impresa (cfr.
Trib. Padova 25 febbraio 2022).
Per tutte le ragioni che precedono sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive in capo alla società per il termine massimo di sospensione così come richiesto. Tale termine decorre dall'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese atteso che sin da quel momento essa ha prodotto provvisoriamente i suoi effetti.
Rispetto alla conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente si osserva che l''applicazione delle misure protettive tipiche (divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, divieto di emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza) comporta anche l'operatività di alcuni effetti legali disciplinati dall'art. 18 commi 5 e 5bis CCII senza bisogno di ulteriore conferma (divieto di rifiutare l'adempimento di contratti pendenti per cui i creditori, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1).
Analogamente quanto alla richiesta di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484 e 2545 duodecies c.c. si evidenzia che non risulta necessaria una espressa conferma atteso che secondo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma,
CCII se l'imprenditore ha chiesto anche la pubblicazione di misure protettive la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'art. 19 comma 3 o ne dispone la revoca.
Nulla sulle spese non essendo state sollevate contestazioni.
PQM
6 Conferma in favore di KS GI RL in persona del legale rappresentante pro tempore le seguenti misure protettive, disponendo per il termine di centoventi giorni decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese della relativa istanza:
- il divieto per creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- il divieto per creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- divieto di emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti ex lege.
Nulla sulla spese.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, all'esperto e al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.
Busto Arsizio, 9.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Maria Elena Ballarini
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È condivisibile l'orientamento secondo cui non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all'esito delle trattative con i creditori condotte con l'ausilio dell'esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e segg. del d.lgs.14/2019 finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell'impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori (si veda anche il disposto di cui all'art. 23 che fa riferimento alla conclusione delle trattative), purché appaia delineato un progetto di massima che delinei in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento (in tal senso si vedano Trib. Roma 6-10-2022;
Trib. Treviso 4-10-2022 e Trib. Pescara 5-5-2022). 3