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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3873/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giovanni Gabellone,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Tommaso Cappello,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3873/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 28/09/2023, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Gallipoli, Per_1
13/10/1996), (Gallipoli, 10/02/1998), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti, e (Abano Terme, Persona_3
09/05/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare in una gelateria e di percepire un reddito annuo pari ad € 8.000,00 circa.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della LI Per_3
pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria
[...] di spese e competenze di lite, con distrazione (ricorso depositato il
05/06/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status e aderendo alla domanda volta all'ottenimento di un contributo economico per la LI . Persona_3
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della LI Persona_3 pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione (comparsa di risposta depositata il 03/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
2 R.G. 3873/2024
1) nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi, poiché economicamente autosufficienti;
2) il sig. verserà alla moglie per il mantenimento Controparte_1 della LI , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_3 autosufficiente e convivente con la madre, un assegno mensile anticipato
(per dodici mensilità), da versarsi entro il cinque di ogni mese, nella misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00), assegno rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
3) le spese straordinarie per la LI , da intendersi per tali Persona_3 quelle scolastiche, mediche, ludico-ricreative ed in ogni caso quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Lecce del 21/05/2018, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
le suddette spese saranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro la fine dello stesso mese in cui è avvenuto l'esborso, previa esibizione delle relative ricevute e fatture fiscali;
4) compensazione integrale delle spese di lite.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 17/02/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
28/09/2023, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 27/06/2023, sostituita dal deposito di note di note scritte;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
3 R.G. 3873/2024
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 06/12/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3873/2024 introdotto con ricorso del
05/06/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Gallipoli in data
26/06/1996 tra (Milano (MI), 19/09/1976) e Parte_1
(Gallipoli (LE), 13/06/1975) ed iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 1996;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
06/12/2024 e dianzi trascritte;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3873/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giovanni Gabellone,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Tommaso Cappello,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3873/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 28/09/2023, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Gallipoli, Per_1
13/10/1996), (Gallipoli, 10/02/1998), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti, e (Abano Terme, Persona_3
09/05/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare in una gelateria e di percepire un reddito annuo pari ad € 8.000,00 circa.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della LI Per_3
pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria
[...] di spese e competenze di lite, con distrazione (ricorso depositato il
05/06/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status e aderendo alla domanda volta all'ottenimento di un contributo economico per la LI . Persona_3
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della LI Persona_3 pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione (comparsa di risposta depositata il 03/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
2 R.G. 3873/2024
1) nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi, poiché economicamente autosufficienti;
2) il sig. verserà alla moglie per il mantenimento Controparte_1 della LI , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_3 autosufficiente e convivente con la madre, un assegno mensile anticipato
(per dodici mensilità), da versarsi entro il cinque di ogni mese, nella misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00), assegno rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
3) le spese straordinarie per la LI , da intendersi per tali Persona_3 quelle scolastiche, mediche, ludico-ricreative ed in ogni caso quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Lecce del 21/05/2018, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
le suddette spese saranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro la fine dello stesso mese in cui è avvenuto l'esborso, previa esibizione delle relative ricevute e fatture fiscali;
4) compensazione integrale delle spese di lite.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 17/02/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
28/09/2023, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 27/06/2023, sostituita dal deposito di note di note scritte;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
3 R.G. 3873/2024
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 06/12/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3873/2024 introdotto con ricorso del
05/06/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Gallipoli in data
26/06/1996 tra (Milano (MI), 19/09/1976) e Parte_1
(Gallipoli (LE), 13/06/1975) ed iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 1996;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
06/12/2024 e dianzi trascritte;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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