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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Francesca Coccoli Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel.
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in di appello iscritta al n. 466 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
( c.f. ) residente in [...], Frazione Parte_1 C.F._1
Collegilesco, elettivamente domiciliata in Teramo, Via Noè Lucidi n. 51, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Villani del Foro di Teramo ( c.f ), che la rappresenta e C.F._2
difende come in atti;
Appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore , c.f. Controparte_1 Persona_1
, con sede in Cortino, Frazione Pagliaroli, elettivamente domiciliato in Teramo P.IVA_1
al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Vanessa Melozzi, c.f.
, che lo rappresenta e difende come in atti;
C.F._3
Appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 231/2023 del Tribunale Civile di Teramo, pubblicata il 15/03/2023 notificata il 24 marzo 2023.
- 2 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata trattenuta a decisione, decorso il termine assegnato sino al 25.3.2025 ai sensi del penultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti abbiano depositato le rispettive note di trattazione scritta.
Poiché il giudizio è stato instaurato, in primo grado, con atto di citazione notificato dopo il
25.06.2008, deve trovare applicazione nella specie l'art. 181, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, in tali ipotesi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio debba essere dichiarato estinto senza necessità di apposita eccezione di parte.
A ciò il Collegio deve provvedere con sentenza.
L'attribuibilità a tutte le parti della causa di estinzione impone la compensazione tra le stesse delle spese del grado.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.p.r. 115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli