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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2181/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, via Pietro Giannone 30, Parte_1 presso lo studio degli avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, Via Lubich 6 e rappresentato Controparte_2
e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del come docente con Controparte_1 contratto a tempo determinato negli anni dal 2017/2018 al 2019/2020,
1 svolgendo tutte le mansioni proprie della qualifica allo stesso modo dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1,
c. 121, l. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “Carta docente”), pari ad € 500,00 annui, per ciascun anno di insegnamento in forza di contratto a tempo determinato.
A fondamento della propria pretesa, richiamando l'obbligo formativo posto dalle norme del contratto collettivo a carico di tutto il personale docente senza distinzioni, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo.
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la Direttiva
1990/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato.
In virtù di tali argomenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via principale: accertare e riconoscere, ANCHE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DI NON DISCRIMINAZIONE, in favore di parte ricorrente il diritto al
BENEFICIO ECONOMICO della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 e il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
2 Legge n. 107/2015», (ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato) , mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 o, in subordine, dalla data che sarà ritenuta di giustizia, anche previa disapplicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 107/2015, nonché nel successivo DPCM 23.09.2015
(pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il successivo DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del
01.12.2016) (e di qualsivoglia disposizione a tanto ostativa, ancorché non conosciuta) anche perché in contrasto con la Clausola 4 della Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE e, conseguentemente condannare il
[...]
ALL'ADEMPIMENTO E all'adozione di ogni attività Controparte_1 necessaria finalizzata a consentire a parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo E QUINDI ASSEGNARE E METTERE A DISPOSIZIONE
ALLA RICORRENTE LA CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA
FORMAZIONE DEL DOCENTE O ALTRO EQUIPOLLENTE PER GLI ANNI
SCOLASTICI PER CUI VI è CAUSA , (SALVO, OVE OCCORRER POSSA E OVE
RITENUTO LA CONDANNA al pagamento delle somme maturate per gli anni pregressi , pari all'importo di euro 500,00, (PER OGNI ANNO DI MANCATO
RICONOSCIMENTO DEL SUDDETTO BENEFICIO) o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
2. In via SOLO subordinata condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno
ANCHE per equivalente, per effetto dell'ingiustificato diniego/ inadempimento della convenuta all'obbligo di formazione del docente per le ragioni esposte nel presente ricorso , danno conseguente alla impossibilità di parte ricorrente di poter usufruire del beneficio di cui è causa per poter accrescere il suo bagaglio professionale a causa del mancato riconoscimento del suddetto bonus da quantificarsi in euro 500,00 euro per ogni anno di mancata corresponsione pari ad Euro 1500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all 'effettivo pagamento e/o nella maggiore e/o minore somma che l'ecc.mo Tribunale riterrà opportuna anche con determinazione equitativa ex art. 1256 c.c. ;
3. In via ulteriormente
3 subordinata ove ritenuto sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121,
122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio
2015, n. 162, per violazione degli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non prevedono la devoluzione al personale non di ruolo, della indennità di € 500,00 annui per
l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme per il personale di ruolo , per violazione dell'art. 3 Cost.per violazione del principio di uguaglianza, dell'art. 35, per violazione del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego e dell'art. 97 Cost., per violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. nella parte in cui le citate disposizioni violano i Trattati e il diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla
Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, prevedono
e stutuiscono, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato ad essi comparabile.18 4. In ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio ed accessori di legge di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti difensori oltre al pagamento del contributo unificato, se dovuto.”.
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare la prescrizione quinquennale del credito e contestando nel merito la fondatezza della pretesa, sulla base della normativa nazionale speciale che esclude chiaramente la concessione del beneficio al personale a tempo determinato.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata istruita in via documentale e a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
4 La domanda è fondata e va accolta, nella misura di seguito specificata.
In virtù del generale criterio di riparto conseguente alla contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 63 del medesimo decreto).
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica riconnessa al contratto di lavoro intercorso tra le parti, avente carattere di diritto soggettivo di credito da questo derivante, e non comporta l'esame né coinvolge alcun atto organizzativo generale adottato dalla P.A. nell'ambito della gestione del rapporto, ma esclusivamente le condizioni di impiego conseguenti all'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, dei poteri del datore di lavoro privato.
Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. (cfr.
Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), già condiviso dalla giurisprudenza di merito e anche dal Tribunale di Cassino (che pure si è pronunciato in più occasioni su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsi dai principi enunciati in tale giurisprudenza.
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e agli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma
121, la previsione per cui è istituita la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre
5 specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente.
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato.
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).
L'effettiva permanenza degli obblighi di formazione in capo a tutto il personale docente (conseguente anche all'assenza di una vera portata derogatoria della norma di cui alla l. 107/2015 rispetto alla contrattazione collettiva, dovendosi la previsione piuttosto interpretare in termini di
6 complementarità, cfr. Cons. Stato 16.3.2022, n. 1842), e la contestuale limitazione dell'attribuzione della Carta docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive.
Sul punto la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (nella già citata pronuncia del 2023) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l.149/1999 e dunque con supplenza annuale o “fino al termine delle attività didattiche”.
Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'Accordo quadro recepito con la Direttiva 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 8 novembre 2011, C-177/10, Rosado Santana).
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in
7 cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili.
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile").
Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e la particolare modalità di erogazione attraverso le forme indicate nei decreti attuativi contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”.
Ciò considerato, prosegue la Corte, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della discriminazione, a tutela delle posizioni pregiudicate il giudice adito può emettere una pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”.
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla
Corte di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della Carta anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo la disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una
“fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto
8 valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente.
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella
9 misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, come emerge dai contratti di lavoro prodotti dalla stessa parte ricorrente, con incarichi di supplenza dal
09.10.2017 al 30.6.2018, dal 2.10.2018 fino al 30.6.2019 e dal 18.9.2019 fino al 30.6.2020, con incarichi fino al termine delle attività didattiche.
Sono dunque provati i fatti alla base della pretesa azionata e l'effettiva sussistenza della discriminazione illegittima.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dal , CP_1 questa dev'essere parzialmente accolta. Infatti, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte nel punto 4) sopra citato, la prescrizione quinquennale del diritto a far valere l'adempimento in forma specifica relativo alla carta docente inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale è domandata la carta e, pertanto, nel caso di specie il diritto risulta prescritto con riferimento all'anno scolastico
2017/2018, potendosi individuare il primo atto interruttivo nella comunicazione inoltrata il 12 maggio 2023 a mezzo PEC, mentre il diritto
10 all'attribuzione della carta per l'a.s. 2017/2018 deve intendersi prescritto al 9.10.2022.
Va chiarito, con riferimento a quanto argomentato dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'udienza di discussione, che la “registrazione sul portale” deve intendersi come “l'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, e non può certo identificarsi con la concreta attribuzione dell'accesso al portale alla parte istante, a cui il non CP_1 ha riconosciuto il beneficio.
Per quanto attiene poi alla permanenza dell'interesse ad agire rispetto alla percezione del beneficio in forma specifica, risulta dalla documentazione in atti che allo stato la parte ricorrente è ancora dipendente del , confermata in ruolo come emerge da busta paga allegata (cfr. CP_1 doc. 1d all. fasc. ric.) attestante rapporto a tempo indeterminato tra le parti e dunque tale interesse emerge chiaramente, non essendosi prodotta quella
“fuoriuscita” dal sistema scolastico a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio, va pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020 con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico. Per l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente CP_1 nella erogazione del bonus Carta Docente alla parte ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore fino a euro 1.100,00 in relazione al decisum fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri
11 minimi in considerazione della serialità della controversia), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− accerta e dichiara il diritto di all'attribuzione della Parte_1
Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020,
e per l'effetto condanna il alla Controparte_1 corresponsione in suo favore del beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari a € 500,00 annui e dunque a € 1.000,00 complessivi;
− condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 258,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato, in favore della parte ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 20/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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