Art. 5.
Alle merci ammesse alla temporanea esportazione per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le metalline povere (residuate dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri), per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti.
Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in un anno.
La concessione prevista nel primo comma, e' valevole fino al 30 giugno 1949.
Alle merci ammesse alla temporanea esportazione per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le metalline povere (residuate dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri), per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti.
Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in un anno.
La concessione prevista nel primo comma, e' valevole fino al 30 giugno 1949.