Sentenza 6 giugno 1950
Massime • 1
In tesi generale, ai fini della applicabilità dei decreti di proroga, il contratto di pascolo ove non sia accompagnato dall'assunzione di obblighi particolari da parte del concessionario, in cui si concretino, almeno parzialmente, quei doveri e quelle cure culturali che caratterizzino la normale figura dell'affittanza di fondi rustici, deve definirsi una vendita di erbe e non una locazione. È incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito il quale, interpretando con esatti criteri giuridici la volontà delle parti e gli elementi di fatto, ritenga che il contratto in contestazione concreti una vendita di erbe, trattandosi di concessione di terre incolte per pascolo stagionale, non accompagnato da oneri di mantenimento e di cure culturali. La proroga legale di un anno concessa con il R.d.l. 3 giugno 1944 n.146 per i contratti agrari d'affitto di fondi rustici con scadenza entro il 3 1 dicembre 1944, non si riferisce esclusivamente alle locazioni di terreni adibiti alla coltivazione, ma anche a quelli di terreni adibiti a pascoli; tuttavia il contratto avente per oggetto il pascolo stagionale di un terreno per la durata minore di un anno (nella specie: dal 1' dicembre 1943 al 31 luglio 1944), e che debba essere alla scadenza, con l'inizio della nuova annata agraria, adibito alla coltivazione secondo il normale ciclo di rotazione agraria, non può essere compreso tra quelli soggetti alla proroga annuale predetta (nella specie: la la proroga legale di un anno concessa con il R.d.l. 3 giugno 1944 n. 146 per i contratti agrari d'affitto di fondi rustici con scadenza entro il 31 dicembre 1944, non si riferisce esclusivamente alle locazioni di terreni adibiti alla coltivazione, ma anche a quelli di terreni adibiti a pascoli; tuttavia il contratto avente per oggetto il pascolo stagionale di un terreno per la durata minore di un anno (nella specie: dal 1' dicembre 1943 al 31 luglio 1944) e che debba essere alla scadenza, con l'inizio della nuova annata agraria, adibito alla coltivazione secondo il normale ciclo di rotazione agraria, non può essere compreso tra quelli soggetti alla proroga annuale predetta (nella specie: la suprema Corte ha attribuito valore interpretativo delle Disposizioni del R.d.l. 3 giugno 1944 n.146 all'art. 3 del successivo d.l. 1 aprile 1 947 n.273 che esclude dalla proroga il contratto di pascolo stipulato per un periodo inferiore ad un anno agrario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1950, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 6 giugno 1950 |
Testo completo
In tesi generale, ai fini della applicabilità dei decreti di proroga, il contratto di pascolo ove non sia accompagnato dall'assunzione di obblighi particolari da parte del concessionario, in cui si concretino, almeno parzialmente, quei doveri e quelle cure culturali che caratterizzino la normale figura dell'affittanza di fondi rustici, deve definirsi una vendita di erbe e non una locazione. È incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito il quale, interpretando con esatti criteri giuridici la volontà delle parti e gli elementi di fatto, ritenga che il contratto in contestazione concreti una vendita di erbe, trattandosi di concessione di terre incolte per pascolo stagionale, non accompagnato da oneri di mantenimento e di cure culturali. La proroga legale di un anno concessa con il R.d.l. 3 giugno 1944 n.146 per i contratti agrari d'affitto di fondi rustici con scadenza entro il 3 1 dicembre 1944, non si riferisce esclusivamente alle locazioni di terreni adibiti alla coltivazione, ma anche a quelli di terreni adibiti a pascoli;
tuttavia il contratto avente per oggetto il pascolo stagionale di un terreno per la durata minore di un anno (nella specie: dal 1' dicembre 1943 al 31 luglio 1944), e che debba essere alla scadenza, con l'inizio della nuova annata agraria, adibito alla coltivazione secondo il normale ciclo di rotazione agraria, non può essere compreso tra quelli soggetti alla proroga annuale predetta (nella specie: la la proroga legale di un anno concessa con il R.d.l. 3 giugno 1944 n. 146 per i contratti agrari d'affitto di fondi rustici con scadenza entro il 31 dicembre 1944, non si riferisce esclusivamente alle locazioni di terreni adibiti alla coltivazione, ma anche a quelli di terreni adibiti a pascoli;
tuttavia il contratto avente per oggetto il pascolo stagionale di un terreno per la durata minore di un anno (nella specie: dal 1' dicembre 1943 al 31 luglio 1944) e che debba essere alla scadenza, con l'inizio della nuova annata agraria, adibito alla coltivazione secondo il normale ciclo di rotazione agraria, non può essere compreso tra quelli soggetti alla proroga annuale predetta (nella specie: la suprema Corte ha attribuito valore interpretativo delle Disposizioni del R.d.l. 3 giugno 1944 n.146 all'art. 3 del successivo d.l. 1 aprile 1 947 n.273 che esclude dalla proroga il contratto di pascolo stipulato per un periodo inferiore ad un anno agrario).