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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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20 agosto 2022
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28 settembre 2024
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Art. 18. (Misure protettive) (( 1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. )) 2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).
(( 3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa.
Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. )) 4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti gia' concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.
(( 5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito gia' concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario. )) (( 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione e' determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario. ))
(( 3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa.
Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. )) 4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti gia' concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.
(( 5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito gia' concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario. )) (( 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione e' determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario. ))
Commentari • 37
- 1. Azienda Che Non Riesce A Pagare I Decreti Ingiuntivi: Le Misure Protettive Della Composizione Negoziata Fermano I Pignoramenti?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 7 ottobre 2026 · 4.619459
[…] Che cosa sono le misure protettive e perché non coincidono con la sospensione dell'esecuzione Sul piano normativo, le misure protettive sono disciplinate dall'art. 18 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi e, da ultimo, dal D.Lgs. 136/2024), mentre il procedimento che le conferma, le modifica o le revoca è regolato dall'art. 19 CCII. […]
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Giurisprudenza • 308
- 1. Trib. Cassino, ordinanza 03/07/2023Provvedimento: TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Procedimento R.G.V.G. n. 1076/2023 per la conferma delle misure protettive ex art. 18 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, proposto dalla ricorrente Parte_1 [...] (c.f. P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., con sede legale in Cassino (Fr), via Casilina Nord Km 136,500.Leggi di più...
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