Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 18.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3775/17 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
[...]
C.F , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Piccininno Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
OPPONENTE
e avv. , C.F. , rappresentata e difesa all'avv. Grazia CP_1 CP_2 C.F._2
Iannone come da procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2017, l'Avv. Federica Giordano chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere al sig. il pagamento della somma di € 8.549,84, per prestazioni Parte_1
professionali svolte in suo favore.
A sostegno della domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di una serie di attività professionali svolte in favore del proprio cliente Parte_1
monitorio.
Par Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.4.2017, il sig. proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca. In particolare, eccepiva che le attività professionali svolte dall'Avv. Giordano Federica sono state tutte svolte in favore della società
in persona del suo legale rapp.te p.t e non anche in favore della persona Controparte_3
fisica sig. e, pertanto, l'ingiunzione di pagamento andava chiesta solo ed Parte_1
esclusivamente nei confronti della in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_3
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
In assenza di richieste istruttorie la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note.
In via generale deve ricordarsi che nel giudizio di opposizione l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale laddove all'opponente va riconosciuta la qualità di convenuto con la conseguenza che in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. rimane a carico dell'attore/opposto l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche provare il mancato pagamento in quanto quest'ultimo integra fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi a diverso credito.
Ciò detto l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente i mandati rilasciati all'avv. CP_1
per l'espletamento dell'attività professionale, sono sempre stati conferiti e sottoscritti da n proprio e non già in qualità di socio della (v. prod. opposta Parte_1 Controparte_3
fol. 4 e 13), così come tutte le missive, diffide o attività compiute sono state poste in essere solo ed esclusivamente a favore del debitore personalmente, che ha anche sottoscritto le stesse (v. prod. opposta fol. 5 e 6). La stessa revoca dell'incarico professionale veniva inviata dallo stesso in proprio e non nella qualità; la stessa reca in oggetto: Parte_1 [...]
CONTRO e nel corpo della stessa si legge “Con Pt_3 Controparte_4
riferimento all'oggetto, Il sottoscritto con la presente le comunica revoca Parte_3
del mandato conferito a suo tempo. …. firmato (v. prod. opposta fol. 11). Parte_3
Per quanto concerne le attività svolte dall'avv. a favore del sig. nel CP_1 Pt_3
procedimento penale n. 17282/16/44 va rilevato che non è intervenuta alcuna revoca da Par parte del sig. e che l'Avv. ha, pertanto, assolto il proprio obbligo professionale CP_1
Par di assistere per l'intero procedimento penale il sig. , fino all'emanazione del provvedimento di archiviazione, di cui è stata data tempestiva notizia a mezzo Racc. A.R. al debitore (v. prod. opposta fol. 17). In detto procedimento risulta, inoltre, che l'opponente si
è limitato esclusivamente a nominare un altro difensore e depositare una revoca riguardante la sola pratica del sinistro contro la compagnia assicuratrice . CP_4
Quanto sopra, la prova da parte dell'opposta del rapporto professionale intercorso, delle attività espletate e del titolo dal quale deriva il suo diritto all'ottenimento del compenso professionale, unitamente alla infondatezza dei motivi di opposizione, comporta il rigetto della stessa e la conferma dell'opposto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate ex dm Giustizia
55/14 nella misura di cui in dispositivo.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ.
21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n.
3775/17, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1141 emesso dal
Tribunale di Salerno il 27.3.2017, opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e nella misura di legge, e con attribuzione al
Difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 18.4.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi