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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.03.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 24092 /2022 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
VALENTI CRISTIAN, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. BISCEGLIA MICHELE, presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento subordinazione e differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, l'istante di cui in epigrafe ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della soc. dal 03/06/2022 Controparte_1
fino al 02/10/2022, svolgendo mansioni di assistente senior di direzione presso l'unità commerciale di Napoli alla Via Petrarca n. 1/B, denominata “XBross Burger” ed in particolare: 1) gestione della sala e coordinamento degli altri camerieri;
2) compilazione e trasmissione degli ordini dei tavoli e del successivo servizio ai tavoli;
3) gestione del bar con preparazione di bevande, cocktail ed aperitivi;
4) allestimento del bancone;
5) riordino e deposito materie prime del bar e della cucina;
6) gestione della cassa e degli ordini;
7) riapprovvigionamento dei prodotti ed osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 17:30 alle ore 03:00, senza alcun giorno di riposo
1 settimanale.
Deduceva di aver percepito la retribuzione giornaliera pari ad € 40,00, per i mesi di giugno e luglio, ed € 50,00 per il mese di agosto;
mentre nulla aveva percepito per il mese di settembre e per i primi giorni di ottobre.
Tanto dedotto in fatto ha concluso chiedendo al Giudice adito di: “a) accertare e dichiarare l'intercorrenza, tra il ricorrente e la società resistente di un unico rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., per l'intero periodo dedotto in ricorso con conseguente accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto nonché dai prospetti paga allegati;
b) per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €.
17.707,39= (euro diciassettemilasettecentosette/39) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, come da allegato elaborato contabile, od a quella somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. contabile la cui ammissione – per mero scrupolo difensivo – sin d'ora si richiede, nonché alla regolarizzazione ed adeguamento della relativa posizione contributiva;
c) emettere medesima pronunzia di condanna generica – nella ipotesi di avversa formulazione della eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale - in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all' art. n. 36 e dell'art. 2099 del codice civile”; con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione si costituiva la società resistente la quale, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso, ne chiedeva il rigetto contestando l'esistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente e ammettendo esclusivamente una mera collaborazione occasionale svolta, in ogni caso, dalle ore 19.00 alle ore 00.00, mediamente una volta alla settimana e tendenzialmente il sabato. Avanzava altresì domanda riconvenzionale, mediante la quale chiedeva accertarsi e quantificarsi il danno all'immagine arrecatole dal ricorrente allorquando “si presentava in sede in stato visibilmente alterato, arrecando notevole fastidio e disturbo ai clienti, che, sovente, lasciavano il locale delusi ed arrabbiati, dichiarando che non vi avrebbero fatto più ritorno”.
Le parti aderivano in primo tempo alla proposta conciliativa dichiarando all'udienza del
9.01.2024 di aver deciso di transigere la lite a fronte del versamento della somma di €
3.500,00 in favore del ricorrente ed in seguito, all'udienza del 18.01.2024, parte resistente
2 dichiarava di non avere la disponibilità della somma predetta, dovendo far fronte al versamento di somme dovute ad un altro dipendente.
La causa, istruita quindi mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito e della prova testimoniale, è stata decisa all'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare deve essere espunta dagli atti del giudizio la documentazione allegata dalla parte ricorrente alle note di discussione del 29.11.2024, in quanto costituita da messaggistica WhatsApp intercorsa asseritamente tra il ricorrente e e Controparte_2
in epoca tutta precedente al deposito del ricorso e quindi tardivamente Parte_2
depositata.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
La Corte di Cassazione (cfr. da ultimo sent.n.14296/2017) in relazione alla distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato ha da tempo chiarito che
“oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto la primigenia simplicitas del tipo legale e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà l'attuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi”.
Al fine, quindi, di delineare i criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato la
Suprema Corte ha richiamato il costante “insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata.
È noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un
3 accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; e più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013).
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente – Cass. 7796/1/1993: 4131/1984).
Nel caso che occupa parte ricorrente ha dedotto di aver svolto in regime di subordinazione le seguenti mansioni “1) gestione della sala e coordinamento degli altri camerieri;
2) compilazione e trasmissione degli ordini dei tavoli e del successivo servizio ai tavoli;
3) gestione del bar con preparazione di bevande, cocktail ed aperitivi;
4) allestimento del bancone;
5) riordino e deposito materie prime del bar e della cucina;
6) gestione della cassa e degli ordini;
7) riapprovvigionamento dei prodotti” ed ha chiesto il riconoscimento del livello I dell'art. 173 del CCNL di categoria, a mente del quale
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
4 superintendente catering – capo servizio catering – assistente senior di direzione”.
Parte resistente ha invece sostenuto che il avrebbe solo in alcune rare occasioni Pt_1
ed in virtù di un rapporto amicale con il legale rappresentante della società svolto semplici mansioni relative al servizio ai tavoli e alla preparazione di bevande.
Occorre quindi esaminare le risultanze delle prove orali espletate nel giudizio al fine di operare il riscontro in ordine alla asserita esistenza – o meno – di elementi univoci di una eterodeterminazione nel rapporto di lavoro dedotto in causa.
Il ST , escusso all'udienza del 4.06.2024, dipendente della Testimone_1 CP_3
resistente dal maggio all'agosto 2022 con mansioni di cuoco assunto con contratto a tempo determinato ha dichiarato: “ho conosciuto il ricorrente che ha cominciato a lavorare presso la società circa un mese dopo di me. All'inizio si occupava del bar, poi ha cominciato anche ad occuparsi del servizio ai tavoli, prendeva gli ordini dai clienti;
ADR: il locale ere denominato Box Burger poi la denominazione è cambiata in XBros. Nel locale all'ingresso vi era un bancone bar e poi sulla destra vi era una scala che conduceva al secondo piano dove c'erano i tavoli. Il locale aveva uno spazio anche all'esterno con dei tavoli. ADR: la cucina era sopra dove era la sala;
era una cucina a vista;
ADR: io lavoravo dalle 17.00 sino alla chiusura di solito verso le 2.00 – 2.30 del mattino, l'orario poteva anche essere prolungato se vi erano clienti;
ADR: io lavoravo dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo, di solito il mercoledì; quando sono arrivato vi era anche un altro dipendente addetto alla preparazione dei panini, nonché un altro dipendente addetto alla cucina che svolgeva questa stessa attività; il primo ricordo che era uno straniero di nazionalità srilanchese, mentre l'altro di cui non ricordo il nome era italiano;
ADR: il locale era sempre aperto dal lunedì alla domenica senza giorno di chiusura;
ADR: ricordo che quando io arrivavo alle 17.00 il ricorrente di solito era già presente nel locale;
ADR: il locale aveva aperto poco prima che io cominciassi a lavorare, pertanto la mattina era aperto ma solo per valutare la risposta della clientela pertanto di mattina lavorava prevalentemente come bar e solo occasionalmente si poteva preparare qualcosa da mangiare;
ricordo infatti che di mattina era presente nel locale anche la madre del sig. che provvedeva a preparare qualcosa da mangiare all'occorrenza; ADR: Parte_3
conosco questa circostanza sia per essere passato io stesso di mattina qualche volta , sia perché ne parlavamo tra noi e con il sig. per valutare lo sviluppo del locale ed il Parte_3
suo andamento;
ADR: ricordo che il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica;
per quello che so non aveva un giorno di riposo;
ADR. Nei mesi in cui ho lavorato per il locale si sono avvicendati tanti ragazzi e ragazze che servivano ai tavoli o
5 come lavapiatti;
di solito lavoravano nel fine settimana;
ADR: quando io sono andato via ricordo che il ricorrente ancora lavorava per la società; io avevo un contratto a termine , poi dopo una prima proroga ho deciso di non continuare a lavorare per la società; ADR: non ricordo che il ricorrente si sia assentato nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme;
ADR: ricordo che quando ha cominciato a lavorare il ricorrente mi fu presentato dal sig. che mi disse che il ricorrente era una persona che ci avrebbe dato una mano al Parte_3
bar; so che si conoscevano già da prima tra loro;
erano conoscenti di lunga data;
ciò ho appreso sentendo poi i discorsi sul luogo di lavoro;
ADR: non so da chi era stato assunto il ricorrente;
non so quanto percepisse il ricorrente;
ADR: io sono stato pagato a mezzo bonifico bancario;
poi non sono stato più pagato;
avevo intentato un giudizio nei confronti della società conclusosi con una conciliazione;
ADR: siccome ci siamo trovati a volte ad avere carenza di personale di sala era il sig. a dire al ricorrente di dare una Parte_3
mano in sala;
ADR: si poteva pagare sia ai tavoli che in cassa;
ricordo che in cassa vi era il sig. o suo fratello;
ma è accaduto che il ricorrente abbia incassato dai clienti Parte_3
ai tavoli e talvolta in assenza del sig. anche alla cassa;
ADR: lavoravamo anche Parte_3
con consegne esterne di solito ci servivamo di Uber;
in caso di consegne da effettuare in tarda notte invece se ne occupavano il sig. ovvero il cameriere che era di turno;
Parte_3
qualche volta ricordo che lo abbia fatto anche il ricorrente o il fratello del signor
[...]
ADR: quando io andavo via ricordo che il ricorrente era ancora presente nel Pt_3
locale; in genere so che aspettava la chiusura del locale;
ADR: il sig. o Parte_4
il fratello predisponevano i turni su base settimanale sia per me che per gli altri dipendenti;
anche se io avevo sempre lo stesso orario;
ricordo che questo planning era attaccato al frigorifero e comprendeva i turni di tutti i dipendenti;
ricordo che tra questi vi era anche il nominativo del sig. ; ADR: la sala al piano superiore avendo l'aria Pt_1
condizionata funzionava anche nel periodo estivo;
ADR: non sono a conoscenza della circostanza relativa al regolare inquadramento degli altri dipendenti della società; io ero stato regolarmente assunto con contratto a tempo determinato;
”.
Alla medesima udienza è stato escusso il ST , amico da lunga data del Testimone_2
sig. e cliente del locale sito alla via Petrarca n. 1; questi ha riferito: Parte_4
“ADR: ricordo di aver frequentato il locale sia dall'inizio ovvero, per quanto ricordo dal settembre 2021; a quell'epoca il locale era in costruzione;
ricordo che vi furono dei lavori di costruzione nel locale;
ricordo che era denominato Box Burger;
se ben ricordo ha poi aperto in primavera, fine aprile del 2022; ADR: mi recavo al locale ogni giorno poiché si trova vicino casa e soprattutto nel periodo estivo mi è capitato di recarmi molte volte a
6 mangiare presso il locale a cena;
il locale è chiuso a pranzo durante l'estate; ADR: normalmente vedevo presente nel locale la zia del sig. era al Parte_3 Persona_1
bancone del bar;
ricordo che la incontravo anche di mattina quando il locale era chiuso proprio perché era di famiglia;
ugualmente ricordo nel locale anche la madre del sig. ed il fratello di quest'ultimo; ADR: di solito era il sig. Parte_4 Parte_4
a servirmi al tavolo;
ricordo inoltre che d'estate la sala interna non era molto usata
[...]
poiché gli avventori preferivano stare all'esterno; ADR: ricordo che di sabato ho visto il sig. presente nel locale il quale sparecchiava i tavoli;
non l'ho visto portare le Pt_1
ER ordinazioni in tavola poiché erano o ad occuparsi di questo;
ADR: non l'ho Pt_4
mai visto incassare dai clienti;
ricordo di averlo visto al bancone del bar;
ADR: escludo che il sig. avesse lavorato anche in altri giorni diversi dal sabato o a volte la Pt_1
domenica, poiché io mi recavo tutti i giorni dopo il lavoro al locale;
io sono odontoiatra ed alla chiusura dello studio, verso le 18.15, circa tornavo a casa;
posso dire che sino alle
19.00 il locale era chiuso;
io sono partito per le vacanze un paio di settimane nel mese di agosto;
ADR: il locale era chiuso di lunedì , posso dire ciò poiché andavo al mare con il sig. d'estate in quella giornata;
ADR: ricordo poi di aver visto il sig. in Parte_3 Tes_1
cucina; ADR: ricordo poi altri dipendenti che svolgevano mansioni di cameriere ma non ne ricordo il nome;
ricordo una ragazza ma non ne ricordo il nome, posso dire che quelli che ho visto svolgere mansioni di cameriere erano tutti di nazionalità italiana;
ADR: ricordo che in cucina vi era oltre al sig. anche il sig. come Tes_1 Parte_5 piastrista;
ADR: ricordo che dopo l'estate, cioè da settembre non ho più visto il Pt_1 al locale, era l'anno in cui il locale è stato aperto, credo il 2022. Ricordo questa circostanza poiché i lavori erano rimasti bloccati nel periodo covid;
ADR: ricordo che in una occasione una persona si lamentò con il sig. dicendogli che il ricorrente Parte_3
aveva somministrato una bevanda alcolica al figlio minorenne;
io era presente quando questa persona si è lamentata con il ricordo che il nome di questa persona è Parte_3
; ADR: so che il ha poi parlato con il che gli avrebbe detto ER2 Parte_3 Pt_1
che non lo avrebbe fatto più; conosco questa circostanza poiché mi fu riferita dal
[...]
ADR: ricordo poi che vi fu un litigio tra i dipendenti per le mance che non erano Pt_3
state divise;
posso riferire la circostanza poiché ero presente;
era circa mezzanotte;
ricordo che gli altri dipendenti si lamentavano che il prendesse le mance lasciate Pt_1
sul tavolo dagli avventori senza riporle nel posto dove poi sarebbero state divise tra loro;
ADR: li ho visti discutere tra loro con toni alti ma non aggressivi;
ADR: ricordo che è accaduto a chiusura locale non erano presenti clienti oltre a me e ai familiari del
[...]
[...
[...] [...]
ADR: posso dire che il ricorrente l'ho conosciuto come rappresentante di detersivi Pt_6 nel 2021 e successivamente all'apertura del locale ha dato consigli ai titolari in quanto conoscenti;
ADR: posso riferire che nel suo lavoro è capitato che si rivolgesse in modo non garbato con ragazzi presenti all'esterno del locale;
ricordo che aveva dei modi sgradevoli nel fare ciò; ADR: non ha mai litigato con clienti davanti a me;
ricordo però delle risposte poco educate nei confronti di clienti;
posso riferire ciò poiché è accaduto in mia presenza;
ricordo per esempio che a fronte di un cliente che si lamentava del conto ha risposto in modo poco educato”.
All'udienza del 17.10.2024 sono state escusse compagna del ricorrente, Testimone_3
e zia del sig. legale rappresentante della società Persona_1 Controparte_2
resistente.
La ST ha dichiarato: “conosco il ricorrente sin da quanto eravamo bambini;
Tes_3
ricordo che dopo un periodo di inoccupazione, ha svolto attività di commercializzazione di prodotti sanificanti di tipo professionale e ciò per molti anni – se ben ricordo dal 2014 sino al marzo 2020, epoca dell'emergenza pandemica;
successivamente non ha lavorato fino a quando ha cominciato a lavorare presso la XBros, un pub ristorante;
ricordo che il locale è stato aperto nell'aprile del 2022 ma ricordo che il ricorrente aveva dato al titolare sig. alcune indicazioni già prima dell'apertura del locale, avendo il Controparte_2
ricorrente una pregressa esperienza nel settore poiché la famiglia del ricorrente aveva gestito per lungo tempo un bar ristorante;
ricordo inoltre che il ricorrente era amico di famiglia del ADR: Ricordo che fu lo stesso sig. a chiamare al telefono Parte_3 Pt_4
il ricorrente per chiedergli di andare ad aiutare al locale;
conosco questa circostanza poiché ero presenta al momento della telefonata;
ADR: posso dire per averlo visto io stessa che il ricorrente si recava al locale intorno alle 17.30 e provvedeva insieme ad altri a montare gli arredi esterni preparare i tavoli, sistemare la merce consegnata dai fornitori ed apparecchiare i tavoli interni;
posso riferire che poi all'arrivo dei clienti serviva ai tavoli e prendeva le ordinazioni, gestiva i ragazzi che si alternavano e sostituiva il titolare quando era assente;
ricordo che non vi era una persona fissa alla cassa e pertanto anche lui provvedeva ad incassare;
ADR: ricordo che nel locale erano presenti anche il fratello del sig. IC, il quale ugualmente serviva ai tavoli e se non ricordo male CP_2
Testi per un periodo è stato anche in cucina;
mi ricordo anche di una tale che dava una mano a servire i tavoli;
in cucina c'era uno srilankese di cui non ricordo il nome e anche ER la zia del sig. tale che aiutava a fare le pulizie;
ADR: io al ritorno dal CP_2
lavoro un paio di volte a settimana mi fermavo al locale anche per incontrare il ricorrente
8 che appunto vi lavorava dalle 17.30 sino a tarda notte, ciò in tutti i giorni della settimana;
solo qualche volta è rientrato verso le due ma più spesso rientrava più tardi;
ADR: per quanto ricordo il ricorrente ha lavorato sino a settembre del 2022; durante il periodo in cui ha lavorato non ha avuto ferie, ricordo al massimo qualche giorno di riposo;
lavorava dal lunedì alla domenica senza pausa;
ricordo che anche il giorno di ferragosto ha lavorato poiché io ero lì con lui;
ADR: per quello che ricordo all'inizio veniva pagato settimanalmente ma non so quanto abbia percepito;
conosco la circostanza poiché me l'ha riferita il ricorrente;
è capitato che abbia visto che era tornato a casa con dei soldi che mi disse erano della paga ricevuta in contanti;
ricordo che successivamente i pagamenti erano avvenuti con ritardo;
poi a settembre è capitato che invece il pagamento non sia stato più effettuato;
posso dire che in alcune occasioni ero presente e nonostante l'appuntamento preso con il sig. per il pagamento non si è presentato;
ciò è CP_2
accaduto anche in altre occasioni con appuntamenti presi sia con il padre del CP_2
che con il fratello IC;
per questo motivo poi dopo due tre settimane in cui non era pagato, a seguito di una discussione con il non si è più recato a lavorare, anzi CP_2
non ricordo se fu lui a non voler più lavorare o se fu il a dirgli di non tornare al CP_2
lavoro; comunque non ho assistito alla discussione tra i due. ADR: nel periodo che ho indicato non si è mai assentato dal lavoro;
ADR; posso riferire che il ricorrente non ha mai lavorato di mattina;
per quello che ricordo il locale non apriva al pubblico, almeno all'inizio, di mattina;
ADR: il locale - si trova alla fine di via Petrarca - ha una parte esterna con tavolini sul marciapiedi;
all'interno ha un bancone bar proprio di fronte all'ingresso; poi ci sono delle scale dalle quali si accede ad una sala interna con cucina a vista, se non ricordo male, e poi il bagno;
ADR: ho frequentato il locale dopo il lavoro o a cena quindi arrivavo al locale non prima delle 19.00 quando ero al lavoro a;
nei CP_4
periodi in cui ero in ferie invece mi sono recata al locale anche più tardi e mi sono trattenuta sino a tardi. Non ho mai aspettato sino alla fine del turno di lavoro del ricorrente;
è capitato che mi sono trattenuta un'ora, un'ora e mezza;
sia che mi sia trattenuta per più tempo dall'aperitivo sino al dopo cena”.
La ST , escussa nella stessa udienza ed indicata da parte resistente ha riferito: ER1
“ADR: posso riferire che mio TE nell'aprile 2022 ha aperto un locale a Napoli presso via Petrarca insieme al fratello;
ricordo la circostanza poiché ero presente all'inaugurazione; sia io che la madre dei miei nipoti abbiamo dato una mano nel locale;
io mi occupavo del bar;
ero comunque presente anche per altre mansioni per esempio ero presente quando arrivavano i fornitori, per sistemare la merce e per gli ordini , come me
9 anche mia sorella;
ADR: io arrivavo al locale di mattina verso le 9.30-10.00 per essere presente quando arrivavano i fornitori;
mi trattenevo sino a quando era arrivata tutta la merce;
nel pomeriggio arrivavo dalle 18.30-19.00 e mi trattenevo sino alla chiusura verso l'una; lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica anche perché essendo casalinga potevo aiutarli;
insieme a mia sorella ci occupavamo anche delle pulizie del locale;
ADR: conosco il ricorrente poiché si era proposto nel tempo quale venditore di prodotti di detergenza;
era comunque un conoscente già da prima, ricordo che anche la famiglia del ricorrente aveva una attività di ristorazione in zona , il bar “la Bussola”; ADR: mi ricordo che mio TE acquistò da lui alcuni prodotti per la lavastoviglie;
comunque posso dire che passava ogni giorno o quasi al locale;
ADR: ricordo che mio TE – a fronte delle richieste del – gli disse che avrebbe potuto aiutarlo a sparecchiare di sabato Pt_1 quanto l'affluenza di clienti era maggiore;
per un periodo breve, credo da metà giugno del
2022 sino all'inizio di settembre del 2022, il ricorrente ha lavorato di sabato dalle 19.00 alle 24.00 occupandosi solo di sparecchiare i tavoli;
ADR: non prendeva gli ordini dai CP_ clienti;
si occupava di ciò mio TE , io stessa qualche volta ed una ragazza Pt_4
ma non ne ricordo il cognome;
ADR: di mattina non è stato mai presente nel locale;
non ha mai fatto ordini, né ha avuto contatti con i fornitori del locale;
ADR: so che veniva pagato a giornata, vedevo mio TE che lo pagava;
ricordo che gli consegnava 40-50 euro;
ADR: ricordo che in una circostanza in cui mi ero allontanata dal bar , il ricorrente servì un alcolico ad un minore e comunque aveva un carattere irascibile;
mi accorsi che il ricorrente spesso arrivava al locale già in stato di alterazione da alcool;
ADR: in un'altra occasione ricordo che allontanò in malo modo dei ragazzini che si trovavano all'esterno del locale;
ADR: sia io che la madre del rappresentammo queste circostanze ai Parte_3 miei nipoti e quindi so che mio TE poi l'ha chiamato;
ma noi non siamo stati Pt_4 presenti all'incontro tra i due;
posso dire che poi non l'ho più visto al locale;
ADR: sono stata presente nel locale anche nel mese di agosto del 2022”.
Le risultanze istruttorie e specificamente le dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti consentono di ritenere adeguatamente provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata essendosi accertato, per avere tutti i testi riferito tale circostanza, che il ricorrente ha lavorato in modo continuativo, seppure per un periodo limitato di tempo, alle dipendenze della società resistente, recandosi in giornate prefissate al lavoro ed osservando come gli altri dipendenti un orario indicato dal datore di lavoro
(vedi specificamente sul punto il ST , che ha riferito di un turno affisso in cucina Tes_1
ove vi era inserito anche il ricorrente). La ST pur avendo riferito che la presenza ER1
10 del ricorrente nei locali era dovuta solo a motivi legati ad una pregressa amicizia con il non ha potuto negare che il ricorrente abbia lavorato di sabato dalle 19.00 alle CP_2
24.00, occupandosi di sparecchiare i tavoli, e la medesima circostanza è stata riferita anche dal ST sempre indicato da parte resistente. Tes_2
Le deposizioni rese dai testi e risultano, al contrario, poco credibili, Tes_1 Tes_3
avendo uno ragioni di risentimento nei confronti della resistente, avverso la quale aveva introdotto un giudizio per mancato pagamento di spettanze lavorative, poi transatto;
l'altra per essere convivente da lungo tempo del ricorrente e quindi, in qualche modo, coinvolta nelle vicende anche patrimoniali che interessano la parte.
Per questo motivo non è possibile far rientrare – come richiesto in ricorso – nel livello I del CCNL le mansioni svolte dalla parte ricorrente, al quale, più correttamente, spetta l'inquadramento nel livello IV del CCNL, ovvero cameriere di ristorante, livello attribuito ai lavoratori che “in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Non è possibile riconoscere il livello immediatamente superiore, in quanto manca la prova sia della “responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori”, sia di “particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” in capo al ricorrente il quale, per quanto invece emerso dalla prova testimoniale, aveva svolto sino ad allora tutt'altra attività occupandosi della vendita di prodotti detergenti.
Quanto all'orario di lavoro osservato, deve invece ritenersi adeguatamente provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro per sei giorni a settimana dalle 17.30 alle 02.00.
Tale articolazione dell'orario di lavoro risulta sostenuta dalle dichiarazioni rese dal ST
, che ha dichiarato di aver lavorato per sei giorni a settimana osservando il Tes_1
medesimo orario e vedendo presente anche il ricorrente, e, parzialmente, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, che hanno entrambi riferito che il locale osservava un giorno di chiusura, circostanza peraltro confermata indirettamente anche dal ST , contrariamente a quanto sostenuto dal in ricorso, il quale ha asserito Tes_1 Pt_1
di aver lavorato per sette giorni.
Risulta confermata anche la circostanza della mancata fruizione delle ferie maturate nel periodo, in quanto risulta che il locale nei mesi estivi, nei quali ha lavorato il ricorrente, non ha chiuso;
né risulta che il ricorrente abbia goduto di ferire in periodi successivi.
Coerentemente con la individuazione del suddetto inquadramento la parte ricorrente è
11 stata onerata del deposito di nuovi conteggi ed all'esito degli stessi, considerata pacificamente corrisposta una retribuzione giornaliera pari ad € 40,00=(quaranta/00) per i mesi di giugno e luglio ed €. 50,00=(cinquanta/00) per il mese di agosto.
Con note di deposito del 7.03.2025, la difesa di parte ricorrente ha provveduto alla riformulazione degli originari conteggi, cui il giudice può senz'altro aderire – espunta la voce relativa al lavoro straordinario, per la quale non è stata raggiunta la prova – in quanto sviluppati in modo analitico, correttamente elaborati sulla base delle indicazioni fornite e delle previsioni del CCNL di settore e privi di errori contabili.
Risultano invero in parte infondate le eccezioni della convenuta circa la correttezza dei nuovi conteggi. In particolare, come osservato dal ricorrente con note di trattazione del
20.03.2025, laddove nella tabella denominata “Dettaglio delle differenze retributive” si legge, in corrispondenza della voce “minimo contrattuale”, l'importo di euro 1.249,10 non si fa riferimento, come erroneamente sostenuto dalla società, alla paga base prevista dal CCNL, bensì alla differenza tra la retribuzione ordinaria dovuta e quella percepita. A conferma di tale assunto, si consideri che nelle tabelle di dettaglio delle singole mensilità il minimo contrattuale viene individuato nell'importo di euro 865,62 per il mese di giugno e di euro 937,75 per i restanti mesi.
Parimenti, risulta priva di pregio la contestazione circa la mancata detrazione delle somme percepite, atteso che dai conteggi depositati dal ricorrente emerge in maniera palmare la differenza tra il dovuto ed il percepito;
ciò per ogni singola voce o periodo considerato.
Alla luce di quanto esposto, la società resistente è risultata ancora debitrice della complessiva somma di € 4.320,20 – ottenuta espungendo dalla somma indicata dal ricorrente la voce relativa al lavoro straordinario – di cui € 419,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per come indicati dal ricorrente.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per il danno all'immagine arrecatole dal ricorrente.
La domanda è infondata e, come tale, va rigettata.
Invero, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. ord. n. 19551/2023). Nel caso di specie, non può dirsi adempiuto l'onere di
12 allegazione né di prova gravante sulla parte che intenda far valere il proprio diritto al risarcimento, non avendo la società individuato né provato specificatamente le condotte lesive poste in essere dal dipendente, il danno cagionatole, ossia le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate in termini di lesione dell'immagine, ed il nesso sussistente tra condotta ed evento.
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 di , dell'importo di € 4.320,20, di cui € 419,75 a titolo di TFR, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria per come indicati dal ricorrente.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza anche di parte ricorrente, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la restante parte poste a carico della società resistente, in persona del legale rappresentante p.t, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato dal 3.06.2022 al
2.10.2022, con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
2. condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di dell'importo di € 4.320,20, di cui €
419,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per come indicati dal ricorrente;
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
3. compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e pone la restante parte, che liquida in
€ 876,00, oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario, a carico della società resistente.
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.03.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 24092 /2022 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
VALENTI CRISTIAN, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. BISCEGLIA MICHELE, presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento subordinazione e differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, l'istante di cui in epigrafe ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della soc. dal 03/06/2022 Controparte_1
fino al 02/10/2022, svolgendo mansioni di assistente senior di direzione presso l'unità commerciale di Napoli alla Via Petrarca n. 1/B, denominata “XBross Burger” ed in particolare: 1) gestione della sala e coordinamento degli altri camerieri;
2) compilazione e trasmissione degli ordini dei tavoli e del successivo servizio ai tavoli;
3) gestione del bar con preparazione di bevande, cocktail ed aperitivi;
4) allestimento del bancone;
5) riordino e deposito materie prime del bar e della cucina;
6) gestione della cassa e degli ordini;
7) riapprovvigionamento dei prodotti ed osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 17:30 alle ore 03:00, senza alcun giorno di riposo
1 settimanale.
Deduceva di aver percepito la retribuzione giornaliera pari ad € 40,00, per i mesi di giugno e luglio, ed € 50,00 per il mese di agosto;
mentre nulla aveva percepito per il mese di settembre e per i primi giorni di ottobre.
Tanto dedotto in fatto ha concluso chiedendo al Giudice adito di: “a) accertare e dichiarare l'intercorrenza, tra il ricorrente e la società resistente di un unico rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., per l'intero periodo dedotto in ricorso con conseguente accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto nonché dai prospetti paga allegati;
b) per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €.
17.707,39= (euro diciassettemilasettecentosette/39) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, come da allegato elaborato contabile, od a quella somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. contabile la cui ammissione – per mero scrupolo difensivo – sin d'ora si richiede, nonché alla regolarizzazione ed adeguamento della relativa posizione contributiva;
c) emettere medesima pronunzia di condanna generica – nella ipotesi di avversa formulazione della eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale - in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all' art. n. 36 e dell'art. 2099 del codice civile”; con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione si costituiva la società resistente la quale, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso, ne chiedeva il rigetto contestando l'esistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente e ammettendo esclusivamente una mera collaborazione occasionale svolta, in ogni caso, dalle ore 19.00 alle ore 00.00, mediamente una volta alla settimana e tendenzialmente il sabato. Avanzava altresì domanda riconvenzionale, mediante la quale chiedeva accertarsi e quantificarsi il danno all'immagine arrecatole dal ricorrente allorquando “si presentava in sede in stato visibilmente alterato, arrecando notevole fastidio e disturbo ai clienti, che, sovente, lasciavano il locale delusi ed arrabbiati, dichiarando che non vi avrebbero fatto più ritorno”.
Le parti aderivano in primo tempo alla proposta conciliativa dichiarando all'udienza del
9.01.2024 di aver deciso di transigere la lite a fronte del versamento della somma di €
3.500,00 in favore del ricorrente ed in seguito, all'udienza del 18.01.2024, parte resistente
2 dichiarava di non avere la disponibilità della somma predetta, dovendo far fronte al versamento di somme dovute ad un altro dipendente.
La causa, istruita quindi mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito e della prova testimoniale, è stata decisa all'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare deve essere espunta dagli atti del giudizio la documentazione allegata dalla parte ricorrente alle note di discussione del 29.11.2024, in quanto costituita da messaggistica WhatsApp intercorsa asseritamente tra il ricorrente e e Controparte_2
in epoca tutta precedente al deposito del ricorso e quindi tardivamente Parte_2
depositata.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
La Corte di Cassazione (cfr. da ultimo sent.n.14296/2017) in relazione alla distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato ha da tempo chiarito che
“oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto la primigenia simplicitas del tipo legale e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà l'attuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi”.
Al fine, quindi, di delineare i criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato la
Suprema Corte ha richiamato il costante “insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata.
È noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un
3 accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; e più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013).
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente – Cass. 7796/1/1993: 4131/1984).
Nel caso che occupa parte ricorrente ha dedotto di aver svolto in regime di subordinazione le seguenti mansioni “1) gestione della sala e coordinamento degli altri camerieri;
2) compilazione e trasmissione degli ordini dei tavoli e del successivo servizio ai tavoli;
3) gestione del bar con preparazione di bevande, cocktail ed aperitivi;
4) allestimento del bancone;
5) riordino e deposito materie prime del bar e della cucina;
6) gestione della cassa e degli ordini;
7) riapprovvigionamento dei prodotti” ed ha chiesto il riconoscimento del livello I dell'art. 173 del CCNL di categoria, a mente del quale
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
4 superintendente catering – capo servizio catering – assistente senior di direzione”.
Parte resistente ha invece sostenuto che il avrebbe solo in alcune rare occasioni Pt_1
ed in virtù di un rapporto amicale con il legale rappresentante della società svolto semplici mansioni relative al servizio ai tavoli e alla preparazione di bevande.
Occorre quindi esaminare le risultanze delle prove orali espletate nel giudizio al fine di operare il riscontro in ordine alla asserita esistenza – o meno – di elementi univoci di una eterodeterminazione nel rapporto di lavoro dedotto in causa.
Il ST , escusso all'udienza del 4.06.2024, dipendente della Testimone_1 CP_3
resistente dal maggio all'agosto 2022 con mansioni di cuoco assunto con contratto a tempo determinato ha dichiarato: “ho conosciuto il ricorrente che ha cominciato a lavorare presso la società circa un mese dopo di me. All'inizio si occupava del bar, poi ha cominciato anche ad occuparsi del servizio ai tavoli, prendeva gli ordini dai clienti;
ADR: il locale ere denominato Box Burger poi la denominazione è cambiata in XBros. Nel locale all'ingresso vi era un bancone bar e poi sulla destra vi era una scala che conduceva al secondo piano dove c'erano i tavoli. Il locale aveva uno spazio anche all'esterno con dei tavoli. ADR: la cucina era sopra dove era la sala;
era una cucina a vista;
ADR: io lavoravo dalle 17.00 sino alla chiusura di solito verso le 2.00 – 2.30 del mattino, l'orario poteva anche essere prolungato se vi erano clienti;
ADR: io lavoravo dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo, di solito il mercoledì; quando sono arrivato vi era anche un altro dipendente addetto alla preparazione dei panini, nonché un altro dipendente addetto alla cucina che svolgeva questa stessa attività; il primo ricordo che era uno straniero di nazionalità srilanchese, mentre l'altro di cui non ricordo il nome era italiano;
ADR: il locale era sempre aperto dal lunedì alla domenica senza giorno di chiusura;
ADR: ricordo che quando io arrivavo alle 17.00 il ricorrente di solito era già presente nel locale;
ADR: il locale aveva aperto poco prima che io cominciassi a lavorare, pertanto la mattina era aperto ma solo per valutare la risposta della clientela pertanto di mattina lavorava prevalentemente come bar e solo occasionalmente si poteva preparare qualcosa da mangiare;
ricordo infatti che di mattina era presente nel locale anche la madre del sig. che provvedeva a preparare qualcosa da mangiare all'occorrenza; ADR: Parte_3
conosco questa circostanza sia per essere passato io stesso di mattina qualche volta , sia perché ne parlavamo tra noi e con il sig. per valutare lo sviluppo del locale ed il Parte_3
suo andamento;
ADR: ricordo che il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica;
per quello che so non aveva un giorno di riposo;
ADR. Nei mesi in cui ho lavorato per il locale si sono avvicendati tanti ragazzi e ragazze che servivano ai tavoli o
5 come lavapiatti;
di solito lavoravano nel fine settimana;
ADR: quando io sono andato via ricordo che il ricorrente ancora lavorava per la società; io avevo un contratto a termine , poi dopo una prima proroga ho deciso di non continuare a lavorare per la società; ADR: non ricordo che il ricorrente si sia assentato nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme;
ADR: ricordo che quando ha cominciato a lavorare il ricorrente mi fu presentato dal sig. che mi disse che il ricorrente era una persona che ci avrebbe dato una mano al Parte_3
bar; so che si conoscevano già da prima tra loro;
erano conoscenti di lunga data;
ciò ho appreso sentendo poi i discorsi sul luogo di lavoro;
ADR: non so da chi era stato assunto il ricorrente;
non so quanto percepisse il ricorrente;
ADR: io sono stato pagato a mezzo bonifico bancario;
poi non sono stato più pagato;
avevo intentato un giudizio nei confronti della società conclusosi con una conciliazione;
ADR: siccome ci siamo trovati a volte ad avere carenza di personale di sala era il sig. a dire al ricorrente di dare una Parte_3
mano in sala;
ADR: si poteva pagare sia ai tavoli che in cassa;
ricordo che in cassa vi era il sig. o suo fratello;
ma è accaduto che il ricorrente abbia incassato dai clienti Parte_3
ai tavoli e talvolta in assenza del sig. anche alla cassa;
ADR: lavoravamo anche Parte_3
con consegne esterne di solito ci servivamo di Uber;
in caso di consegne da effettuare in tarda notte invece se ne occupavano il sig. ovvero il cameriere che era di turno;
Parte_3
qualche volta ricordo che lo abbia fatto anche il ricorrente o il fratello del signor
[...]
ADR: quando io andavo via ricordo che il ricorrente era ancora presente nel Pt_3
locale; in genere so che aspettava la chiusura del locale;
ADR: il sig. o Parte_4
il fratello predisponevano i turni su base settimanale sia per me che per gli altri dipendenti;
anche se io avevo sempre lo stesso orario;
ricordo che questo planning era attaccato al frigorifero e comprendeva i turni di tutti i dipendenti;
ricordo che tra questi vi era anche il nominativo del sig. ; ADR: la sala al piano superiore avendo l'aria Pt_1
condizionata funzionava anche nel periodo estivo;
ADR: non sono a conoscenza della circostanza relativa al regolare inquadramento degli altri dipendenti della società; io ero stato regolarmente assunto con contratto a tempo determinato;
”.
Alla medesima udienza è stato escusso il ST , amico da lunga data del Testimone_2
sig. e cliente del locale sito alla via Petrarca n. 1; questi ha riferito: Parte_4
“ADR: ricordo di aver frequentato il locale sia dall'inizio ovvero, per quanto ricordo dal settembre 2021; a quell'epoca il locale era in costruzione;
ricordo che vi furono dei lavori di costruzione nel locale;
ricordo che era denominato Box Burger;
se ben ricordo ha poi aperto in primavera, fine aprile del 2022; ADR: mi recavo al locale ogni giorno poiché si trova vicino casa e soprattutto nel periodo estivo mi è capitato di recarmi molte volte a
6 mangiare presso il locale a cena;
il locale è chiuso a pranzo durante l'estate; ADR: normalmente vedevo presente nel locale la zia del sig. era al Parte_3 Persona_1
bancone del bar;
ricordo che la incontravo anche di mattina quando il locale era chiuso proprio perché era di famiglia;
ugualmente ricordo nel locale anche la madre del sig. ed il fratello di quest'ultimo; ADR: di solito era il sig. Parte_4 Parte_4
a servirmi al tavolo;
ricordo inoltre che d'estate la sala interna non era molto usata
[...]
poiché gli avventori preferivano stare all'esterno; ADR: ricordo che di sabato ho visto il sig. presente nel locale il quale sparecchiava i tavoli;
non l'ho visto portare le Pt_1
ER ordinazioni in tavola poiché erano o ad occuparsi di questo;
ADR: non l'ho Pt_4
mai visto incassare dai clienti;
ricordo di averlo visto al bancone del bar;
ADR: escludo che il sig. avesse lavorato anche in altri giorni diversi dal sabato o a volte la Pt_1
domenica, poiché io mi recavo tutti i giorni dopo il lavoro al locale;
io sono odontoiatra ed alla chiusura dello studio, verso le 18.15, circa tornavo a casa;
posso dire che sino alle
19.00 il locale era chiuso;
io sono partito per le vacanze un paio di settimane nel mese di agosto;
ADR: il locale era chiuso di lunedì , posso dire ciò poiché andavo al mare con il sig. d'estate in quella giornata;
ADR: ricordo poi di aver visto il sig. in Parte_3 Tes_1
cucina; ADR: ricordo poi altri dipendenti che svolgevano mansioni di cameriere ma non ne ricordo il nome;
ricordo una ragazza ma non ne ricordo il nome, posso dire che quelli che ho visto svolgere mansioni di cameriere erano tutti di nazionalità italiana;
ADR: ricordo che in cucina vi era oltre al sig. anche il sig. come Tes_1 Parte_5 piastrista;
ADR: ricordo che dopo l'estate, cioè da settembre non ho più visto il Pt_1 al locale, era l'anno in cui il locale è stato aperto, credo il 2022. Ricordo questa circostanza poiché i lavori erano rimasti bloccati nel periodo covid;
ADR: ricordo che in una occasione una persona si lamentò con il sig. dicendogli che il ricorrente Parte_3
aveva somministrato una bevanda alcolica al figlio minorenne;
io era presente quando questa persona si è lamentata con il ricordo che il nome di questa persona è Parte_3
; ADR: so che il ha poi parlato con il che gli avrebbe detto ER2 Parte_3 Pt_1
che non lo avrebbe fatto più; conosco questa circostanza poiché mi fu riferita dal
[...]
ADR: ricordo poi che vi fu un litigio tra i dipendenti per le mance che non erano Pt_3
state divise;
posso riferire la circostanza poiché ero presente;
era circa mezzanotte;
ricordo che gli altri dipendenti si lamentavano che il prendesse le mance lasciate Pt_1
sul tavolo dagli avventori senza riporle nel posto dove poi sarebbero state divise tra loro;
ADR: li ho visti discutere tra loro con toni alti ma non aggressivi;
ADR: ricordo che è accaduto a chiusura locale non erano presenti clienti oltre a me e ai familiari del
[...]
[...
[...] [...]
ADR: posso dire che il ricorrente l'ho conosciuto come rappresentante di detersivi Pt_6 nel 2021 e successivamente all'apertura del locale ha dato consigli ai titolari in quanto conoscenti;
ADR: posso riferire che nel suo lavoro è capitato che si rivolgesse in modo non garbato con ragazzi presenti all'esterno del locale;
ricordo che aveva dei modi sgradevoli nel fare ciò; ADR: non ha mai litigato con clienti davanti a me;
ricordo però delle risposte poco educate nei confronti di clienti;
posso riferire ciò poiché è accaduto in mia presenza;
ricordo per esempio che a fronte di un cliente che si lamentava del conto ha risposto in modo poco educato”.
All'udienza del 17.10.2024 sono state escusse compagna del ricorrente, Testimone_3
e zia del sig. legale rappresentante della società Persona_1 Controparte_2
resistente.
La ST ha dichiarato: “conosco il ricorrente sin da quanto eravamo bambini;
Tes_3
ricordo che dopo un periodo di inoccupazione, ha svolto attività di commercializzazione di prodotti sanificanti di tipo professionale e ciò per molti anni – se ben ricordo dal 2014 sino al marzo 2020, epoca dell'emergenza pandemica;
successivamente non ha lavorato fino a quando ha cominciato a lavorare presso la XBros, un pub ristorante;
ricordo che il locale è stato aperto nell'aprile del 2022 ma ricordo che il ricorrente aveva dato al titolare sig. alcune indicazioni già prima dell'apertura del locale, avendo il Controparte_2
ricorrente una pregressa esperienza nel settore poiché la famiglia del ricorrente aveva gestito per lungo tempo un bar ristorante;
ricordo inoltre che il ricorrente era amico di famiglia del ADR: Ricordo che fu lo stesso sig. a chiamare al telefono Parte_3 Pt_4
il ricorrente per chiedergli di andare ad aiutare al locale;
conosco questa circostanza poiché ero presenta al momento della telefonata;
ADR: posso dire per averlo visto io stessa che il ricorrente si recava al locale intorno alle 17.30 e provvedeva insieme ad altri a montare gli arredi esterni preparare i tavoli, sistemare la merce consegnata dai fornitori ed apparecchiare i tavoli interni;
posso riferire che poi all'arrivo dei clienti serviva ai tavoli e prendeva le ordinazioni, gestiva i ragazzi che si alternavano e sostituiva il titolare quando era assente;
ricordo che non vi era una persona fissa alla cassa e pertanto anche lui provvedeva ad incassare;
ADR: ricordo che nel locale erano presenti anche il fratello del sig. IC, il quale ugualmente serviva ai tavoli e se non ricordo male CP_2
Testi per un periodo è stato anche in cucina;
mi ricordo anche di una tale che dava una mano a servire i tavoli;
in cucina c'era uno srilankese di cui non ricordo il nome e anche ER la zia del sig. tale che aiutava a fare le pulizie;
ADR: io al ritorno dal CP_2
lavoro un paio di volte a settimana mi fermavo al locale anche per incontrare il ricorrente
8 che appunto vi lavorava dalle 17.30 sino a tarda notte, ciò in tutti i giorni della settimana;
solo qualche volta è rientrato verso le due ma più spesso rientrava più tardi;
ADR: per quanto ricordo il ricorrente ha lavorato sino a settembre del 2022; durante il periodo in cui ha lavorato non ha avuto ferie, ricordo al massimo qualche giorno di riposo;
lavorava dal lunedì alla domenica senza pausa;
ricordo che anche il giorno di ferragosto ha lavorato poiché io ero lì con lui;
ADR: per quello che ricordo all'inizio veniva pagato settimanalmente ma non so quanto abbia percepito;
conosco la circostanza poiché me l'ha riferita il ricorrente;
è capitato che abbia visto che era tornato a casa con dei soldi che mi disse erano della paga ricevuta in contanti;
ricordo che successivamente i pagamenti erano avvenuti con ritardo;
poi a settembre è capitato che invece il pagamento non sia stato più effettuato;
posso dire che in alcune occasioni ero presente e nonostante l'appuntamento preso con il sig. per il pagamento non si è presentato;
ciò è CP_2
accaduto anche in altre occasioni con appuntamenti presi sia con il padre del CP_2
che con il fratello IC;
per questo motivo poi dopo due tre settimane in cui non era pagato, a seguito di una discussione con il non si è più recato a lavorare, anzi CP_2
non ricordo se fu lui a non voler più lavorare o se fu il a dirgli di non tornare al CP_2
lavoro; comunque non ho assistito alla discussione tra i due. ADR: nel periodo che ho indicato non si è mai assentato dal lavoro;
ADR; posso riferire che il ricorrente non ha mai lavorato di mattina;
per quello che ricordo il locale non apriva al pubblico, almeno all'inizio, di mattina;
ADR: il locale - si trova alla fine di via Petrarca - ha una parte esterna con tavolini sul marciapiedi;
all'interno ha un bancone bar proprio di fronte all'ingresso; poi ci sono delle scale dalle quali si accede ad una sala interna con cucina a vista, se non ricordo male, e poi il bagno;
ADR: ho frequentato il locale dopo il lavoro o a cena quindi arrivavo al locale non prima delle 19.00 quando ero al lavoro a;
nei CP_4
periodi in cui ero in ferie invece mi sono recata al locale anche più tardi e mi sono trattenuta sino a tardi. Non ho mai aspettato sino alla fine del turno di lavoro del ricorrente;
è capitato che mi sono trattenuta un'ora, un'ora e mezza;
sia che mi sia trattenuta per più tempo dall'aperitivo sino al dopo cena”.
La ST , escussa nella stessa udienza ed indicata da parte resistente ha riferito: ER1
“ADR: posso riferire che mio TE nell'aprile 2022 ha aperto un locale a Napoli presso via Petrarca insieme al fratello;
ricordo la circostanza poiché ero presente all'inaugurazione; sia io che la madre dei miei nipoti abbiamo dato una mano nel locale;
io mi occupavo del bar;
ero comunque presente anche per altre mansioni per esempio ero presente quando arrivavano i fornitori, per sistemare la merce e per gli ordini , come me
9 anche mia sorella;
ADR: io arrivavo al locale di mattina verso le 9.30-10.00 per essere presente quando arrivavano i fornitori;
mi trattenevo sino a quando era arrivata tutta la merce;
nel pomeriggio arrivavo dalle 18.30-19.00 e mi trattenevo sino alla chiusura verso l'una; lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica anche perché essendo casalinga potevo aiutarli;
insieme a mia sorella ci occupavamo anche delle pulizie del locale;
ADR: conosco il ricorrente poiché si era proposto nel tempo quale venditore di prodotti di detergenza;
era comunque un conoscente già da prima, ricordo che anche la famiglia del ricorrente aveva una attività di ristorazione in zona , il bar “la Bussola”; ADR: mi ricordo che mio TE acquistò da lui alcuni prodotti per la lavastoviglie;
comunque posso dire che passava ogni giorno o quasi al locale;
ADR: ricordo che mio TE – a fronte delle richieste del – gli disse che avrebbe potuto aiutarlo a sparecchiare di sabato Pt_1 quanto l'affluenza di clienti era maggiore;
per un periodo breve, credo da metà giugno del
2022 sino all'inizio di settembre del 2022, il ricorrente ha lavorato di sabato dalle 19.00 alle 24.00 occupandosi solo di sparecchiare i tavoli;
ADR: non prendeva gli ordini dai CP_ clienti;
si occupava di ciò mio TE , io stessa qualche volta ed una ragazza Pt_4
ma non ne ricordo il cognome;
ADR: di mattina non è stato mai presente nel locale;
non ha mai fatto ordini, né ha avuto contatti con i fornitori del locale;
ADR: so che veniva pagato a giornata, vedevo mio TE che lo pagava;
ricordo che gli consegnava 40-50 euro;
ADR: ricordo che in una circostanza in cui mi ero allontanata dal bar , il ricorrente servì un alcolico ad un minore e comunque aveva un carattere irascibile;
mi accorsi che il ricorrente spesso arrivava al locale già in stato di alterazione da alcool;
ADR: in un'altra occasione ricordo che allontanò in malo modo dei ragazzini che si trovavano all'esterno del locale;
ADR: sia io che la madre del rappresentammo queste circostanze ai Parte_3 miei nipoti e quindi so che mio TE poi l'ha chiamato;
ma noi non siamo stati Pt_4 presenti all'incontro tra i due;
posso dire che poi non l'ho più visto al locale;
ADR: sono stata presente nel locale anche nel mese di agosto del 2022”.
Le risultanze istruttorie e specificamente le dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti consentono di ritenere adeguatamente provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata essendosi accertato, per avere tutti i testi riferito tale circostanza, che il ricorrente ha lavorato in modo continuativo, seppure per un periodo limitato di tempo, alle dipendenze della società resistente, recandosi in giornate prefissate al lavoro ed osservando come gli altri dipendenti un orario indicato dal datore di lavoro
(vedi specificamente sul punto il ST , che ha riferito di un turno affisso in cucina Tes_1
ove vi era inserito anche il ricorrente). La ST pur avendo riferito che la presenza ER1
10 del ricorrente nei locali era dovuta solo a motivi legati ad una pregressa amicizia con il non ha potuto negare che il ricorrente abbia lavorato di sabato dalle 19.00 alle CP_2
24.00, occupandosi di sparecchiare i tavoli, e la medesima circostanza è stata riferita anche dal ST sempre indicato da parte resistente. Tes_2
Le deposizioni rese dai testi e risultano, al contrario, poco credibili, Tes_1 Tes_3
avendo uno ragioni di risentimento nei confronti della resistente, avverso la quale aveva introdotto un giudizio per mancato pagamento di spettanze lavorative, poi transatto;
l'altra per essere convivente da lungo tempo del ricorrente e quindi, in qualche modo, coinvolta nelle vicende anche patrimoniali che interessano la parte.
Per questo motivo non è possibile far rientrare – come richiesto in ricorso – nel livello I del CCNL le mansioni svolte dalla parte ricorrente, al quale, più correttamente, spetta l'inquadramento nel livello IV del CCNL, ovvero cameriere di ristorante, livello attribuito ai lavoratori che “in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Non è possibile riconoscere il livello immediatamente superiore, in quanto manca la prova sia della “responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori”, sia di “particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” in capo al ricorrente il quale, per quanto invece emerso dalla prova testimoniale, aveva svolto sino ad allora tutt'altra attività occupandosi della vendita di prodotti detergenti.
Quanto all'orario di lavoro osservato, deve invece ritenersi adeguatamente provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro per sei giorni a settimana dalle 17.30 alle 02.00.
Tale articolazione dell'orario di lavoro risulta sostenuta dalle dichiarazioni rese dal ST
, che ha dichiarato di aver lavorato per sei giorni a settimana osservando il Tes_1
medesimo orario e vedendo presente anche il ricorrente, e, parzialmente, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, che hanno entrambi riferito che il locale osservava un giorno di chiusura, circostanza peraltro confermata indirettamente anche dal ST , contrariamente a quanto sostenuto dal in ricorso, il quale ha asserito Tes_1 Pt_1
di aver lavorato per sette giorni.
Risulta confermata anche la circostanza della mancata fruizione delle ferie maturate nel periodo, in quanto risulta che il locale nei mesi estivi, nei quali ha lavorato il ricorrente, non ha chiuso;
né risulta che il ricorrente abbia goduto di ferire in periodi successivi.
Coerentemente con la individuazione del suddetto inquadramento la parte ricorrente è
11 stata onerata del deposito di nuovi conteggi ed all'esito degli stessi, considerata pacificamente corrisposta una retribuzione giornaliera pari ad € 40,00=(quaranta/00) per i mesi di giugno e luglio ed €. 50,00=(cinquanta/00) per il mese di agosto.
Con note di deposito del 7.03.2025, la difesa di parte ricorrente ha provveduto alla riformulazione degli originari conteggi, cui il giudice può senz'altro aderire – espunta la voce relativa al lavoro straordinario, per la quale non è stata raggiunta la prova – in quanto sviluppati in modo analitico, correttamente elaborati sulla base delle indicazioni fornite e delle previsioni del CCNL di settore e privi di errori contabili.
Risultano invero in parte infondate le eccezioni della convenuta circa la correttezza dei nuovi conteggi. In particolare, come osservato dal ricorrente con note di trattazione del
20.03.2025, laddove nella tabella denominata “Dettaglio delle differenze retributive” si legge, in corrispondenza della voce “minimo contrattuale”, l'importo di euro 1.249,10 non si fa riferimento, come erroneamente sostenuto dalla società, alla paga base prevista dal CCNL, bensì alla differenza tra la retribuzione ordinaria dovuta e quella percepita. A conferma di tale assunto, si consideri che nelle tabelle di dettaglio delle singole mensilità il minimo contrattuale viene individuato nell'importo di euro 865,62 per il mese di giugno e di euro 937,75 per i restanti mesi.
Parimenti, risulta priva di pregio la contestazione circa la mancata detrazione delle somme percepite, atteso che dai conteggi depositati dal ricorrente emerge in maniera palmare la differenza tra il dovuto ed il percepito;
ciò per ogni singola voce o periodo considerato.
Alla luce di quanto esposto, la società resistente è risultata ancora debitrice della complessiva somma di € 4.320,20 – ottenuta espungendo dalla somma indicata dal ricorrente la voce relativa al lavoro straordinario – di cui € 419,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per come indicati dal ricorrente.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per il danno all'immagine arrecatole dal ricorrente.
La domanda è infondata e, come tale, va rigettata.
Invero, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. ord. n. 19551/2023). Nel caso di specie, non può dirsi adempiuto l'onere di
12 allegazione né di prova gravante sulla parte che intenda far valere il proprio diritto al risarcimento, non avendo la società individuato né provato specificatamente le condotte lesive poste in essere dal dipendente, il danno cagionatole, ossia le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate in termini di lesione dell'immagine, ed il nesso sussistente tra condotta ed evento.
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 di , dell'importo di € 4.320,20, di cui € 419,75 a titolo di TFR, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria per come indicati dal ricorrente.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza anche di parte ricorrente, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la restante parte poste a carico della società resistente, in persona del legale rappresentante p.t, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato dal 3.06.2022 al
2.10.2022, con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
2. condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di dell'importo di € 4.320,20, di cui €
419,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per come indicati dal ricorrente;
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
3. compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e pone la restante parte, che liquida in
€ 876,00, oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario, a carico della società resistente.
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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