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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/12/2024, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1654/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentante e difesa dall'avv. Mirko Benedetti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Prato, via G. Garibaldi n. 58 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , nato a [...]. Pop. Cinese) il CP_1 C.F._2
27706/1982, contumace;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Ricorrente: a) pronunciare la separazione giudiziale fra i Sig.ri , nata a [...] Parte_1
(RPC) il 20.02.1983 (C.F. , cittadinanza cinese e , C.F._1 CP_1
nato a [...]. Pop. Cinese) il 27.06.1982 (C.F. ), cittadinanza C.F._2 cinese, ordinare altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle conseguenti ulteriori incombenze con ogni ulteriore eventuale conseguente provvedimento da parte del Tribunale di Prato;
b) disporre l'affidamento condiviso del figli minori nata a [...] in data [...] e PE [...]
, nato a [...] in data [...] con collocazione prevalente degli stessi presso Per_2
l'abitazione della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 [...]
e presso la propria abitazione secondo le seguenti modalità: due giorni PE Per_2
la settimana, da concordare con il coniuge, nonché, a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica. I coniugi, inoltre, terranno con loro i figli per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nonché per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno, e per le vacanze Pasqua;
c) statuire che il Sig.
[...]
debba corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli CP_1
minori e , la somma di € 400,00 mensili, ovvero la maggiore o PE Per_2
minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il marito provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie, delle spese scolastiche, nonché delle spese relative ad attività ludiche e/o sportive che saranno eventualmente intraprese dai figli minori. d) con ogni ulteriore consequenziale provvedimento e pronunzia;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 7/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/08/2024, ha proposto ricorso per la separazione Parte_1
giudiziale dal marito , sposato a Prato il 30/10/2008, unione dalla quale, prima CP_1
del matrimonio, erano nati in Cina i figli il 17/05/2007 ed il 5/06/2008, nonché, Per_3 Per_4
pagina 2 di 7 in costanza di matrimonio, a Prato, la figlia il 16/03/2011 e il figlio il PE Per_2
17/12/2020.
Sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha (tra l'altro) allegato che i coniugi sono da tempo separati di fatto, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro;
che i figli ed vivono stabilmente in Cina dai nonni materni e non hanno il permesso di Per_3 Per_4
soggiorno per dimorare in Italia;
che i figli e sono domiciliati insieme alla PE Per_2
madre a Prato, via Enrico Toti n. 4.
Il convenuto, malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato il quale, sentita la ricorrente, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria.
***
Separazione personale dei coniugi
In base alle allegazioni della ricorrente e tenuto conto che i coniugi vivono già separati di fatto – la moglie in via Toti n. 4 e il marito nella casa coniugale di via Serchio n. 4, dove ha preso in consegna la notificazione del ricorso -, in mancanza di prova contraria, si può presumere che la convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile e che pertanto sussista il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale.
Esercizio della responsabilità genitoriale
Poiché è allegato che i minori e sono residenti in [...], ai sensi dell'art. 7, Per_4 Per_3
Regolamento (UE) n. 1111/2019, non sussiste la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale italiana in materia di responsabilità genitoriale su tali figli, rispetto ai quali, peraltro, la ricorrente non ha formulato domande.
Quanto a e , non essendo emersi fatti tali da far ritenere che l'affidamento PE Per_2
condiviso dei figli a entrambi i genitori sia contrario al loro interesse, può essere disposto che i minori siano affidati sia al padre che alla madre, secondo il regime ritenuto preferenziale dal legislatore per garantire il diritto dei minori alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e consentire loro di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art. 337-ter, commi 1 e 2, c.c.).
Tenuto conto della tenera età di e delle dichiarazioni della ricorrente secondo cui è la Per_2
madre ad occuparsi maggiormente dei figli, questi ultimi possono essere collocati in via prevalente presso di lei.
pagina 3 di 7 Quanto alla frequentazione del padre, può essere recepito il palinsesto proposto dalla ricorrente.
Assegnazione della casa coniugale
In mancanza di domande sul punto e considerato che i figli risultano abitare con la madre in un immobile diverso dalla casa familiare, dove sembrerebbe vivere il padre, non si provvede all'assegnazione ai sensi dell'art. 337-sexies c.c..
Mantenimento dei figli
Nonostante la residenza di e in Cina, potrebbe sussistere la competenza Per_4 Per_3
giurisdizionale del giudice italiano, in materia di mantenimento, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) n. 4/2009, ma la ricorrente non ha formulato domande sul punto e non sussistono i presupposti per provvedere d'ufficio nell'interesse dei bambini perché non
Part risulta che la sig.ra provveda a somministrare ai nonni materni i mezzi di sostentamento per i minori.
Quanto al mantenimento di e , tenuto conto dei parametri previsti dal quarto PE Per_2
comma dell'art. 337-ter c.c., dev'essere previsto un assegno perequativo a carico del padre.
In primo luogo, i figli trascorreranno la maggior parte del loro tempo con la madre la quale, pertanto, assolverà in via prevalente i compiti domestici e di cura in favore della prole e provvederà al loro mantenimento in via diretta.
In secondo luogo, si devono considerare le diverse e maggiori esigenze sociali e materiali di che ha tredici anni, rispetto a , che ha solo quattro anni. PE Per_2
Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori non è elevato perché la moglie ha percepito redditi da lavoro dipendente, al lordo delle imposte, di circa € 18.000,00 nel 2021, di circa € 22.000,00 nel 2022 e di circa € 15.000,00 nel 2024, mentre il marito non aveva un'occupazione stabile, dovendo inoltre corrispondere un canone di locazione di € 750,00 mensili.
Le condizioni economiche dei coniugi sono quelle che risultano dalle informazioni sopra
Part riportate, in parte documentate quanto ai redditi della sig.ra I coniugi non risultano proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo porre a carico del marito, per il mantenimento die figli, un contributo di € 200,00 ciascuno, importo annualmente rivalutabili in base agli indici Istat.
pagina 4 di 7 Le spese straordinarie per i figli, disciplinate come in dispositivo secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa per i procedimenti in materia di famiglia di questo Tribunale, sono poste per una quota del 50% a carico di ciascun genitore.
Spese processuali
In base alla soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da €
26.000,01 a 52.000,00), con riduzione del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto, mentre non sono dovuti per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , sposati a Parte_1 CP_1
Prato il 30/10/2008 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 372, parte I, anno 2008;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i genitori, PE Per_2
con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e CP_1 PE
, presso la propria abitazione, secondo le seguenti modalità: due giorni la Per_2
settimana, da concordare con la moglie, nonché, a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica;
4) dispone che i coniugi terranno con loro i figli, salvo diverso accordo tra loro:
- per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina;
- per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno;
- per un periodo di tre giorni le vacanze pasquali, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua oppure del Lunedì dell'Angelo;
5) dispone che corrisponda a per il mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
e , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di € 200,00 per ciascun PE Per_2 figlio (€ 400,00 in totale), importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
pagina 5 di 7 6) dispone che le spese straordinarie per i figli e siano ripartite al 50% tra i PE Per_2
genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
pagina 6 di 7 iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
8) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1654/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentante e difesa dall'avv. Mirko Benedetti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Prato, via G. Garibaldi n. 58 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , nato a [...]. Pop. Cinese) il CP_1 C.F._2
27706/1982, contumace;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Ricorrente: a) pronunciare la separazione giudiziale fra i Sig.ri , nata a [...] Parte_1
(RPC) il 20.02.1983 (C.F. , cittadinanza cinese e , C.F._1 CP_1
nato a [...]. Pop. Cinese) il 27.06.1982 (C.F. ), cittadinanza C.F._2 cinese, ordinare altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle conseguenti ulteriori incombenze con ogni ulteriore eventuale conseguente provvedimento da parte del Tribunale di Prato;
b) disporre l'affidamento condiviso del figli minori nata a [...] in data [...] e PE [...]
, nato a [...] in data [...] con collocazione prevalente degli stessi presso Per_2
l'abitazione della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 [...]
e presso la propria abitazione secondo le seguenti modalità: due giorni PE Per_2
la settimana, da concordare con il coniuge, nonché, a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica. I coniugi, inoltre, terranno con loro i figli per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nonché per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno, e per le vacanze Pasqua;
c) statuire che il Sig.
[...]
debba corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli CP_1
minori e , la somma di € 400,00 mensili, ovvero la maggiore o PE Per_2
minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il marito provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie, delle spese scolastiche, nonché delle spese relative ad attività ludiche e/o sportive che saranno eventualmente intraprese dai figli minori. d) con ogni ulteriore consequenziale provvedimento e pronunzia;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 7/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/08/2024, ha proposto ricorso per la separazione Parte_1
giudiziale dal marito , sposato a Prato il 30/10/2008, unione dalla quale, prima CP_1
del matrimonio, erano nati in Cina i figli il 17/05/2007 ed il 5/06/2008, nonché, Per_3 Per_4
pagina 2 di 7 in costanza di matrimonio, a Prato, la figlia il 16/03/2011 e il figlio il PE Per_2
17/12/2020.
Sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha (tra l'altro) allegato che i coniugi sono da tempo separati di fatto, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro;
che i figli ed vivono stabilmente in Cina dai nonni materni e non hanno il permesso di Per_3 Per_4
soggiorno per dimorare in Italia;
che i figli e sono domiciliati insieme alla PE Per_2
madre a Prato, via Enrico Toti n. 4.
Il convenuto, malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato il quale, sentita la ricorrente, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria.
***
Separazione personale dei coniugi
In base alle allegazioni della ricorrente e tenuto conto che i coniugi vivono già separati di fatto – la moglie in via Toti n. 4 e il marito nella casa coniugale di via Serchio n. 4, dove ha preso in consegna la notificazione del ricorso -, in mancanza di prova contraria, si può presumere che la convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile e che pertanto sussista il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per dichiarare la separazione personale.
Esercizio della responsabilità genitoriale
Poiché è allegato che i minori e sono residenti in [...], ai sensi dell'art. 7, Per_4 Per_3
Regolamento (UE) n. 1111/2019, non sussiste la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale italiana in materia di responsabilità genitoriale su tali figli, rispetto ai quali, peraltro, la ricorrente non ha formulato domande.
Quanto a e , non essendo emersi fatti tali da far ritenere che l'affidamento PE Per_2
condiviso dei figli a entrambi i genitori sia contrario al loro interesse, può essere disposto che i minori siano affidati sia al padre che alla madre, secondo il regime ritenuto preferenziale dal legislatore per garantire il diritto dei minori alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e consentire loro di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art. 337-ter, commi 1 e 2, c.c.).
Tenuto conto della tenera età di e delle dichiarazioni della ricorrente secondo cui è la Per_2
madre ad occuparsi maggiormente dei figli, questi ultimi possono essere collocati in via prevalente presso di lei.
pagina 3 di 7 Quanto alla frequentazione del padre, può essere recepito il palinsesto proposto dalla ricorrente.
Assegnazione della casa coniugale
In mancanza di domande sul punto e considerato che i figli risultano abitare con la madre in un immobile diverso dalla casa familiare, dove sembrerebbe vivere il padre, non si provvede all'assegnazione ai sensi dell'art. 337-sexies c.c..
Mantenimento dei figli
Nonostante la residenza di e in Cina, potrebbe sussistere la competenza Per_4 Per_3
giurisdizionale del giudice italiano, in materia di mantenimento, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) n. 4/2009, ma la ricorrente non ha formulato domande sul punto e non sussistono i presupposti per provvedere d'ufficio nell'interesse dei bambini perché non
Part risulta che la sig.ra provveda a somministrare ai nonni materni i mezzi di sostentamento per i minori.
Quanto al mantenimento di e , tenuto conto dei parametri previsti dal quarto PE Per_2
comma dell'art. 337-ter c.c., dev'essere previsto un assegno perequativo a carico del padre.
In primo luogo, i figli trascorreranno la maggior parte del loro tempo con la madre la quale, pertanto, assolverà in via prevalente i compiti domestici e di cura in favore della prole e provvederà al loro mantenimento in via diretta.
In secondo luogo, si devono considerare le diverse e maggiori esigenze sociali e materiali di che ha tredici anni, rispetto a , che ha solo quattro anni. PE Per_2
Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori non è elevato perché la moglie ha percepito redditi da lavoro dipendente, al lordo delle imposte, di circa € 18.000,00 nel 2021, di circa € 22.000,00 nel 2022 e di circa € 15.000,00 nel 2024, mentre il marito non aveva un'occupazione stabile, dovendo inoltre corrispondere un canone di locazione di € 750,00 mensili.
Le condizioni economiche dei coniugi sono quelle che risultano dalle informazioni sopra
Part riportate, in parte documentate quanto ai redditi della sig.ra I coniugi non risultano proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo porre a carico del marito, per il mantenimento die figli, un contributo di € 200,00 ciascuno, importo annualmente rivalutabili in base agli indici Istat.
pagina 4 di 7 Le spese straordinarie per i figli, disciplinate come in dispositivo secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa per i procedimenti in materia di famiglia di questo Tribunale, sono poste per una quota del 50% a carico di ciascun genitore.
Spese processuali
In base alla soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da €
26.000,01 a 52.000,00), con riduzione del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto, mentre non sono dovuti per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , sposati a Parte_1 CP_1
Prato il 30/10/2008 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 372, parte I, anno 2008;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i genitori, PE Per_2
con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e CP_1 PE
, presso la propria abitazione, secondo le seguenti modalità: due giorni la Per_2
settimana, da concordare con la moglie, nonché, a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica;
4) dispone che i coniugi terranno con loro i figli, salvo diverso accordo tra loro:
- per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina;
- per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno;
- per un periodo di tre giorni le vacanze pasquali, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua oppure del Lunedì dell'Angelo;
5) dispone che corrisponda a per il mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
e , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di € 200,00 per ciascun PE Per_2 figlio (€ 400,00 in totale), importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
pagina 5 di 7 6) dispone che le spese straordinarie per i figli e siano ripartite al 50% tra i PE Per_2
genitori e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
pagina 6 di 7 iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
8) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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