CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato dott. Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 1500/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 82, 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 281 decies c.p.c. promosso da
AVV. (C.F. ), in giudizio personalmente ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato come in atti (pec: ) Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. ha assistito come difensore il sig. nel procedimento penale Parte_1 Persona_1
n. 6976/2013 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 672/2019 R.G.
App., n. 31876/2021 del Registro Generale della Corte Suprema di Cassazione;
è stato Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso dal Tribunale di Ravenna in data
08.08.2018 e il giudizio d'appello è stato definito con la sentenza n. 3254/20 del 17.07.2020, con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha confermato la sentenza impugnata.
L'avv. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di appello e la Suprema Parte_1
Corte, con la sentenza n. 2094/2023 del 07.10.2022, ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio.
Con istanza dell'1.1.2024 l'avv. ha domandato alla Seconda Sezione Penale dell'intestata Corte di Pt_1
liquidare spese e compensi relativi al giudizio innanzi alla Corte di cassazione per un importo pari a pagina 1 di 3 euro 4.623,00 oltre alle spese generali IVA e CPA, ove dovute, già al netto delle riduzioni ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Con decreto del 03.09.2024, notificato il 10.09.2024, la Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto di liquidare euro 6.030,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 2520,00 per la fase introduttiva, euro 2610,00 per la fase decisoria e, applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, ha infine liquidato all'avv. la somma complessiva di Parte_1
euro 2010,00 oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
Avverso il decreto di liquidazione del compenso l'avv. in data 09.10.2024, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002, censurando il provvedimento per avere la
Seconda Sezione Penale liquidato, senza indicare i criteri di valutazione seguiti, una somma complessiva che decurta notevolmente l'importo richiesto, discostandosi dai valori medi vigenti previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, per i giudizi penali avanti alla Corte di Cassazione, da considerarsi, inoltre, inadeguata e inidonea a compensare il lavoro svolto;
ha pertanto chiesto al Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 4.623,00 oltre IVA e CPA.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Nel caso di specie, l'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nell'esame e studio della controversia, nella redazione del ricorso per cassazione basato su quattro motivi di doglianza, nella richiesta di discussione orale del procedimento penale, nella partecipazione all'udienza del 07.10.2022 avanti alla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione
Penale, nella discussione orale e nell'esame e studio della sentenza della Corte Suprema di Cassazione,
Seconda Sezione Penale, n. 2094/2023.
Il ricorso è fondato.
Nel decreto impugnato la Corte d'appello non ha correttamente applicato la riduzione di 1/3 del compenso totale spettante al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, avendo la stessa liquidato una cifra corrispondente a 1/3 del totale (euro
2.010,00), anziché detrarre il valore corrispondente ad 1/3 del compenso e liquidare la restante somma pari ai 2/3 del compenso totale (euro 4.020,00).
Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, va liquidata a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 4.020,00 già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della mancata costituzione del , che non si è opposto al ricorso, Controparte_1
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione e in conseguente riforma del decreto, opposto liquida a titolo di onorario in favore del ricorrente avv. la somma complessiva di euro 4.020,00, oltre Parte_1
spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge;
spese compensate.
Si comunichi.
Bologna, 13 marzo 2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato dott. Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 1500/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 82, 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 281 decies c.p.c. promosso da
AVV. (C.F. ), in giudizio personalmente ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato come in atti (pec: ) Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. ha assistito come difensore il sig. nel procedimento penale Parte_1 Persona_1
n. 6976/2013 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 672/2019 R.G.
App., n. 31876/2021 del Registro Generale della Corte Suprema di Cassazione;
è stato Persona_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso dal Tribunale di Ravenna in data
08.08.2018 e il giudizio d'appello è stato definito con la sentenza n. 3254/20 del 17.07.2020, con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha confermato la sentenza impugnata.
L'avv. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di appello e la Suprema Parte_1
Corte, con la sentenza n. 2094/2023 del 07.10.2022, ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio.
Con istanza dell'1.1.2024 l'avv. ha domandato alla Seconda Sezione Penale dell'intestata Corte di Pt_1
liquidare spese e compensi relativi al giudizio innanzi alla Corte di cassazione per un importo pari a pagina 1 di 3 euro 4.623,00 oltre alle spese generali IVA e CPA, ove dovute, già al netto delle riduzioni ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Con decreto del 03.09.2024, notificato il 10.09.2024, la Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto di liquidare euro 6.030,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 2520,00 per la fase introduttiva, euro 2610,00 per la fase decisoria e, applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, ha infine liquidato all'avv. la somma complessiva di Parte_1
euro 2010,00 oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
Avverso il decreto di liquidazione del compenso l'avv. in data 09.10.2024, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002, censurando il provvedimento per avere la
Seconda Sezione Penale liquidato, senza indicare i criteri di valutazione seguiti, una somma complessiva che decurta notevolmente l'importo richiesto, discostandosi dai valori medi vigenti previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, per i giudizi penali avanti alla Corte di Cassazione, da considerarsi, inoltre, inadeguata e inidonea a compensare il lavoro svolto;
ha pertanto chiesto al Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 4.623,00 oltre IVA e CPA.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Nel caso di specie, l'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nell'esame e studio della controversia, nella redazione del ricorso per cassazione basato su quattro motivi di doglianza, nella richiesta di discussione orale del procedimento penale, nella partecipazione all'udienza del 07.10.2022 avanti alla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione
Penale, nella discussione orale e nell'esame e studio della sentenza della Corte Suprema di Cassazione,
Seconda Sezione Penale, n. 2094/2023.
Il ricorso è fondato.
Nel decreto impugnato la Corte d'appello non ha correttamente applicato la riduzione di 1/3 del compenso totale spettante al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, avendo la stessa liquidato una cifra corrispondente a 1/3 del totale (euro
2.010,00), anziché detrarre il valore corrispondente ad 1/3 del compenso e liquidare la restante somma pari ai 2/3 del compenso totale (euro 4.020,00).
Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, va liquidata a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 4.020,00 già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della mancata costituzione del , che non si è opposto al ricorso, Controparte_1
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione e in conseguente riforma del decreto, opposto liquida a titolo di onorario in favore del ricorrente avv. la somma complessiva di euro 4.020,00, oltre Parte_1
spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge;
spese compensate.
Si comunichi.
Bologna, 13 marzo 2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3