Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4422/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 26.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente alla contrada Bucaletto P. Montano n. 18/B, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO LAURITA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via N. Sauro I° Traversa presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO LAPENNA (C.F.: ), giusta procura C.F._4
in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via F. Crispi n. 37 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 26.2.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1
coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in Anzi CP_1
(PZ) il 14.9.1977.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che «nel corso degli ultimi tempi la convivenza era divenuta insopportabile ed era venuta meno l'affectio coniugalis, non sussistendo più la comunione materiale e spirituale dei coniugi».
Per l'effetto, ha domandato pronunciarsi la separazione personale dalla moglie alle seguenti condizioni:
«a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Con compensazione delle spese, diritti e onorari di causa fra le parti».
II Alla prima udienza dell'8.3.2024, esaminata la documentazione notificatoria esibita dalla difesa del ricorrente, dalla quale risultava che alla resistente era stato notificato esclusivamente il ricorso senza il decreto di fissazione udienza, è stata dichiarata la nullità della notificazione ed è stata fissata nuova udienza per il dì
7.6.2024, assegnando al ricorrente termine sino al 5.4.2024 per eseguire la notificazione alla resistente.
Disposto un rinvio d'ufficio per impossibilità del Giudice relatore a celebrare l'udienza fissata, all'udienza del 5.7.2024, esaminata la documentazione notificatoria come da ultimo depositata nel fascicolo telematico da parte ricorrente, dalla quale risultava che il procedimento notificatorio era stato attivato il 4.4.2024, ma si era perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. oltre il termine assegnato, è stata dichiarata la nullità della detta notificazione. Sicché è stata fissata l'udienza del 13.11.2024, assegnando al ricorrente nuovo termine sino al 6.9.2024 per eseguire la notificazione alla resistente.
2 R.G. N. 4422/2023
III , costituitasi in giudizio depositando comparsa di CP_1
costituzione e risposta in data 15.10.2024, ha sostenuto che era già stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 557/1987 del Tribunale di Potenza, sicché ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda di separazione personale proposta nel il ricorso introduttivo.
IV All'udienza del 13.11.2024 è stato sentito solo il ricorrente, attesa la volontà della resistente di non comparire in udienza, il quale ha dichiarato quanto segue: «Io mi sono sposato il 14.9.1977 e dall'unione coniugale sono nati due figli, che ora hanno 47 e 44 anni e si chiamano e . Io non ricordo di essere stato in Tribunale per Per_1 Per_2
la separazione. Ricordo solo che mia moglie inizialmente chiese la separazione, ma poi non continuò in tale suo intento». Talché, il Giudice relatore ha onerato le parti di di depositare l'atto di matrimonio aggiornato, nonché -ove esistente- la sentenza di separazione personale n. 557/1987, rinviando la causa ad altra udienza per il prosieguo.
All'udienza del 5.2.2025, la quale è stata celebrata in forma cartolare, a fronte del deposito della sentenza n. 557/1987 in data 18.12.2024 e ritenuta la causa matura per la decisione non necessitando assumersi mezzi di prova, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa per il dì 26.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V Orbene, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di separazione personale formulata dalla difesa della resistente, la quale va disattesa. Invero, dalla lettura della sentenza n. 486/1987 presente in atti (vedasi quanto depositato nel fascicolo telematico il 18.12.2024 dalla difesa del ricorrente) risulta che la domanda di separazione personale formulata dalla moglie nel lontano
1982 fu rigettata. Conseguentemente, non è mai stata pronunciata la separazione personale tra le parti in causa.
Ciò posto, la domanda di separazione personale, l'unica -come si dirà- ammissibile e sin dall'origine appartenente al patrimonio processuale, deve essere accolta. A tanto non è di ostacolo la circostanza che la domanda di separazione personale sia già stata proposta e rigettata con sentenza n. 486/1987. Invero, è possibile
3 R.G. N. 4422/2023 riproporre la domanda di separazione personale alla presenza di nuove ragioni di fatto o di diritto.
Nel caso di specie, risulta che la domanda di separazione personale -nel 1982- fu proposta dalla moglie sulla base del disinteressamento del marito alle esigenze della famiglia, atteso che quest'ultimo era dedito allo sperpero di denaro per comperare auto sportive e a intrattenere relazioni extraconiugali, e che nel relativo giudizio il marito rimase contumace. La domanda in disamina, invece, formulata dopo 41 anni, è stata presentata dal marito a causa dell'impossibilità di continuare nella coabitazione, di fatto già cessata da molto tempo, e della mancanza dell'affectio coniugalis. Alcuna contestazione, in merito, è stata sollevata dalla resistente, la quale si è limitata ad eccepire l'inammissibilità della relativa domanda credendo che già fosse stata pronunciata la separazione personale. Contegno difensivo, quest'ultimo, dal quale può presumersi che i coniugi non convivano più ormai da molteplici anni. Sicché, la domanda di separazione personale deve essere accolta.
Circa la domanda di divorzio avanzata dalla difesa del ricorrente nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si ritiene che la detta domanda sia inammissibile in quanto avanzata per la prima volta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. Invero, sebbene il ricorso introduttivo sia stato intitolato “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio”, nelle conclusioni dello stesso non è stata avanzata domanda di divorzio, né questa può ritenersi formulata dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo, poiché non vi è nella parte motiva del ricorso alcun elemento che possa far ritenere che la volontà del ricorrente sia stata anche quella di avanzare domanda divorzile cumulandola a quella di separazione personale. A ciò si aggiunga che all'assunzione della detta decisione non è di ostacolo il dettato normativo di cui all'art. 473 bis.19, comma 1, c.p.c., che prevede la facoltà di proporre nei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglia le domande attinenti a diritti indisponibili anche allorquando le preclusioni già sono maturate, poiché il comma 1 dell'art. 473 bis.19 c.p.c. deve essere letto in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo, nonché a ragione del fatto che il cumulo di domande di separazione e divorzio rinviene il referente normativo suo proprio nell'art. 473 bis. 49 c.p.c., che consente alle parti di effettuare il detto cumulo solo all'interno degli atti introduttivi («Negli atti introduttivi del procedimento di
4 R.G. N. 4422/2023 separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse […]»).
Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di divorzio.
Non essendo state proposte altre domande, accessorie rispetto a quella di separazione personale, ed essendo incontestato che i due figli nati dal rapporto coniugale attualmente hanno ben oltre 40 anni d'età, sicché non deve essere adottata alcuna pronuncia d'ufficio non essendovi figli minorenni, non resta che regolamentare le spese di lite.
Si ritiene, alla luce delle motivazioni sopra esposte con riguardo alle difese espletate dalle parti e alla circostanza che la pronuncia -in sostanza- ha riguardato il solo status, che le spese di lite debbano essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4422 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in Anzi (PZ) il 14.9.1977;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Anzi in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, atto
N. 18, P. II, S. A);
3) dichiara inammissibile la domanda divorzile;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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