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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12198/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCE MARZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCE MARZIA
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 16-10-2024 le parti, dando atto della cessazione della loro convivenza more uxorio, chiedevano che il Tribunale regolasse l'affidamento, il collocamento, le visite con genitore non collocatario e la contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie dei figli minori nato in data [...] e nata in data [...]. All'udienza Per_1 Per_2
dell'11.2.2025, tenutasi mediante scambio di note scritte, confermavano il contenuto del ricorso. Il PM esprimeva parere favorevole.
Il Tribunale, ritenute le condizioni concordate conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni, le recepisce integralmente col presente provvedimento.
Sulle spese legali nulla va disposto, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, non essendovi pertanto domande contrapposte sulle quali decidere e non essendo quindi nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e;
ciascun genitore potrà Per_1 Per_2
prendere in autonomia le decisioni riguardanti l' ordinaria amministrazione e gestione delle esigenze dei figli per il tempo in cui si trovano presso di sè; le decisioni di maggiore interesse ed importanza per i figli, relative alla salute, istruzione, educazione, saranno prese congiuntamente e di comune accordo tra i genitori;
2) i figli minori e manterranno la residenza e rimarranno collocati prevalentemente Per_2 Per_1
presso la madre;
3) i genitori concordano che il tempo di permanenza dei figli minori con il padre sarà così organizzato, su base bisettimanale:
- settimana 1: il lunedì e mercoledì permarrà con il padre dalle 14, con pernottamento, e sarà Per_1
poi accompagnato a scuola il mattino seguente;
al venerdì dall' uscita di scuola fino al successivo lunedì mattina entrambi i figli staranno presso l'abitazione paterna, e saranno riaccompagnati a scuola il lunedì mattina. pernotterà presso il padre anche il mercoledì, con riaccompagnamento a Per_1
scuola il mattino dopo;
- settimana 2: il mercoledì ed il giovedì sarà prelevato da scuola alle 14 fino al mattino dopo in Per_1
cui il padre lo riaccompagnerà a scuola. Il giovedì il padre preleverà anche per tenerla con sé Per_2
e riaccompagnarla a scuola il mattino dopo.
pagina 2 di 3 Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, nel preminente interesse dei figli minori, e tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative.
I genitori concordano di osservare il calendario di cui sopra anche durante le festività Pasquali e
Natalizie, salvo diversi accordi.
Periodo estivo: poichè la figlia minore ha scelto, ormai da anni, di praticare, quale sport, la Per_2
vela, i genitori concordano, in continuità con quanto avveniva in costanza di convivenza, che Per_2 durante l'estate si trasferisca presso l'abitazione al mare dei nonni materni, sita in Lido Adriano (RA), ove i genitori si alterneranno per andarla a trovare secondo il calendario ordinario già descritto ovvero secondo diversi accordi sulla base delle esigenze lavorative;
Per quanto riguarda bisognoso di attenzioni e cure particolari, i genitori concorderanno di anno Per_1
in anno le settimane di centri estivi ai quali potrà partecipare, sulla base della disponibilità del Comune, nonchè i periodi di ferie durante i quali se ne prenderanno cura in via esclusiva.
4) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e Per_1 Per_2 la somma di € 450,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT come per legge ( € 225,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo spese extra del Tribunale di Bologna
n. 7367/2017;
5) le parti concordano che l' Assegno Unico figli minori sia integralmente percepito dalla madre;
6) le parti concordano che l'assegno di invalidità di pari ad € 531,76, sia versato sul libretto Per_1
postale intestato a n. 000003668104 ed utilizzato per far fronte alle spese e necessità di cura del Per_1
figlio;
7) quanto ai due libretti COOP intestati ai genitori con l'intento di conservare piccole somme regalate ai figli, le parti concordano di non effettuare prelievi di denaro dai suddetti libretti se non per esigenze straordinarie (quali studio e/o salute) e che potrà usufruirne direttamente al compimento del Per_2
18esimo compleanno.
8) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12198/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCE MARZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PECCE MARZIA
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 16-10-2024 le parti, dando atto della cessazione della loro convivenza more uxorio, chiedevano che il Tribunale regolasse l'affidamento, il collocamento, le visite con genitore non collocatario e la contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie dei figli minori nato in data [...] e nata in data [...]. All'udienza Per_1 Per_2
dell'11.2.2025, tenutasi mediante scambio di note scritte, confermavano il contenuto del ricorso. Il PM esprimeva parere favorevole.
Il Tribunale, ritenute le condizioni concordate conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni, le recepisce integralmente col presente provvedimento.
Sulle spese legali nulla va disposto, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, non essendovi pertanto domande contrapposte sulle quali decidere e non essendo quindi nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e;
ciascun genitore potrà Per_1 Per_2
prendere in autonomia le decisioni riguardanti l' ordinaria amministrazione e gestione delle esigenze dei figli per il tempo in cui si trovano presso di sè; le decisioni di maggiore interesse ed importanza per i figli, relative alla salute, istruzione, educazione, saranno prese congiuntamente e di comune accordo tra i genitori;
2) i figli minori e manterranno la residenza e rimarranno collocati prevalentemente Per_2 Per_1
presso la madre;
3) i genitori concordano che il tempo di permanenza dei figli minori con il padre sarà così organizzato, su base bisettimanale:
- settimana 1: il lunedì e mercoledì permarrà con il padre dalle 14, con pernottamento, e sarà Per_1
poi accompagnato a scuola il mattino seguente;
al venerdì dall' uscita di scuola fino al successivo lunedì mattina entrambi i figli staranno presso l'abitazione paterna, e saranno riaccompagnati a scuola il lunedì mattina. pernotterà presso il padre anche il mercoledì, con riaccompagnamento a Per_1
scuola il mattino dopo;
- settimana 2: il mercoledì ed il giovedì sarà prelevato da scuola alle 14 fino al mattino dopo in Per_1
cui il padre lo riaccompagnerà a scuola. Il giovedì il padre preleverà anche per tenerla con sé Per_2
e riaccompagnarla a scuola il mattino dopo.
pagina 2 di 3 Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, nel preminente interesse dei figli minori, e tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative.
I genitori concordano di osservare il calendario di cui sopra anche durante le festività Pasquali e
Natalizie, salvo diversi accordi.
Periodo estivo: poichè la figlia minore ha scelto, ormai da anni, di praticare, quale sport, la Per_2
vela, i genitori concordano, in continuità con quanto avveniva in costanza di convivenza, che Per_2 durante l'estate si trasferisca presso l'abitazione al mare dei nonni materni, sita in Lido Adriano (RA), ove i genitori si alterneranno per andarla a trovare secondo il calendario ordinario già descritto ovvero secondo diversi accordi sulla base delle esigenze lavorative;
Per quanto riguarda bisognoso di attenzioni e cure particolari, i genitori concorderanno di anno Per_1
in anno le settimane di centri estivi ai quali potrà partecipare, sulla base della disponibilità del Comune, nonchè i periodi di ferie durante i quali se ne prenderanno cura in via esclusiva.
4) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e Per_1 Per_2 la somma di € 450,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT come per legge ( € 225,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo spese extra del Tribunale di Bologna
n. 7367/2017;
5) le parti concordano che l' Assegno Unico figli minori sia integralmente percepito dalla madre;
6) le parti concordano che l'assegno di invalidità di pari ad € 531,76, sia versato sul libretto Per_1
postale intestato a n. 000003668104 ed utilizzato per far fronte alle spese e necessità di cura del Per_1
figlio;
7) quanto ai due libretti COOP intestati ai genitori con l'intento di conservare piccole somme regalate ai figli, le parti concordano di non effettuare prelievi di denaro dai suddetti libretti se non per esigenze straordinarie (quali studio e/o salute) e che potrà usufruirne direttamente al compimento del Per_2
18esimo compleanno.
8) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3