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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/11/2024, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale e in persona dei magistrati:
Dr.ssa Laura Petitti Presidente rel.
Dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
Dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2817 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(già , nata a [...]- Parte_1 Parte_2
lù (PA) il 15/04/2001 (c.f. ), rappre- C.F._1
sentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Nicola Rig- gio;
– attrice –
CONTRO
nato a [...] l'[...] (cf: Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato C.F._2
in atti, dagli avv.ti Marialuisa Rocca e Pecoraro Antonio;
– convenuto –
E
PUBBLICO MINISTERO – interveniente ex lege –
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
CONCLUSIONI DEL P.M.: il P.M. non si è opposto all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_3
ha citato , al fine di sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “- Accertare e pronunciare con sentenza che la sig.ra nata a [...] il [...] è figlia del con- Parte_2
venuto sig. , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
; CodiceFiscale_3
- Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello stato civile com- petente di provvedere alla relativa annotazione dell'emananda sen- tenza ed alla rettifica dell'atto di nascita, attribuendo alla minore il cognome del padre”.
A tali conclusioni l'attrice ha premesso che: a) con senten- za n. 317/2022, pubblicata il 19/04/2022, il Tribunale di
Termini Imerese, a definizione della causa iscritta al n. R.G.
3328/2017, ha accertato e dichiarato che essa attrice non è figlia di , marito della di lei madre, Persona_1 Parte_1
(classe 1979), nel periodo compreso tra il trecentesimo
[...]
ed il centottantesimo giorno prima della sua nascita;
b) che
- 2 - nel corso del procedimento è intervenuto volontariamente
, il quale ha riconosciuto di aver avuto una Controparte_1
relazione con (classe 1979) nel periodo com- Parte_1
preso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita di essa attrice e si è volontariamente sottoposto all'esame del DNA disposto dal Tribunale in sede di CTU;
c)
l'esito dell'esame, riportato nella CTU a firma del dott.
[...]
del 25/03/2019, depositata nella causa iscritta Persona_2
al n. R.G. 3328/2017, ha confermato che è Controparte_1
il proprio padre naturale.
Si è costituito , aderendo alla domanda. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in trat- tazione scritta del 15/2/2024 e quindi rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 14-28 maggio 2024, per assu- mere chiarimenti in ordine al cognome dell'attrice ( Pt_4
), atteso che con sentenza n. 317/2022, passata in giudicato il 22/11/2022, il Tribunale di Termini Imerese, accertato che non è figlia di , ha disposto Parte_2 Persona_1
che “l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cefalù provveda alla rettifica dell'atto di nascita dell'attrice , Parte_2
nata a [...] il [...], con la sostituzione del cognome
» con il cognome materno »”. Parte_2 Parte_1
Con note depositate il 21/10/2024 la parte attrice ha chia- rito che alla data dell'introduzione del giudizio il CP_2
non aveva ancora provveduto alla rettifica dell'atto di
[...]
- 3 - nascita nei termini disposti dal Tribunale. Alle note è stata al- legata l'attestazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cefalù del 22/6/2023, da cui risulta che “a seguito di sen- tenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.04.2022 la Sig.ra nata a [...] il [...] ha assunto Parte_2
il nuovo cognome: ” e pertanto “si tratta della stessa Parte_1
persona le cui esatte generalità sono le seguenti: nata Parte_1
a Cefalù il 15.04.2001”.
L'attrice, inoltre, ha prodotto il certificato di nascita ag- giornato alla data del 22/6/2023, da cui risulta che il co- gnome dell'attrice è “ ” e non più “ ”. Parte_1 Parte_2
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Come premesso, con sentenza n. 317/2022, passata in giudicato, questo Tribunale ha accertato, sulla base della
CTU espletata nel corso del giudizio n. RG 3328/2017, che non è figlia di , disponendo la Parte_2 Persona_1
rettifica dell'atto di nascita di e l'assunzione, Parte_2
da parte della stessa, del cognome materno (“ ”). Parte_1
Con la medesima sentenza il Tribunale ha invece dichiara- to improcedibile la domanda di accertamento della paternità spiegata da (intervenuto nel giudizio), stante Controparte_1
il difetto, in quella sede, del consenso della figlia.
Va osservato che ai sensi dell'art. 269 c.c. “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della maternità e della mater-
- 4 - nità può essere data con ogni mezzo”.
La norma in commento non pone alcuna limitazione con riguardo ai mezzi attraverso cui può essere provata la pater- nità naturale;
è infatti consentita anche la prova indiretta e indiziaria, nonché la valorizzazione di elementi presuntivi che risultino idonei – secondo l'id quod plerumque accidit – a fornire la dimostrazione della paternità.
Nel caso di specie, la CTU espletata nel giudizio n. RG
3328/2017, versata in atti da , ha consentito di Parte_1
accertare la fondatezza della domanda attrice.
Ed invero, sulla base di accertamenti muniti di pregio scientifico, il CTU nominato ha evidenziato: < I dati a di- sposizione, verificabili tramite analisi dei dati genetici eseguiti e alle- gati agli atti, mostrano senza possibilità di dubbio la certezza della paternità di un altro individuo, e cioè del signor;
Controparte_1
con i dati che abbiamo trovato e provato, tale dato è incontrovertibi- le>> (cfr. relazione di CTU a firma del dr. nonché Per_2
esame del DNA allegato alla relazione, entrambi prodotti all'attrice).
Ciò premesso, va accertato e dichiarato che Parte_1
(già ), nata a [...] il [...], è figlia di Parte_2
, nato a [...] l'[...]. Controparte_1
In accoglimento, poi, della concorde richiesta delle parti, va disposto che l'attrice assuma il cognome paterno (“Cala- brese”), in luogo del cognome materno (“ ”). Parte_1
- 5 - In considerazione della natura del giudizio e delle posizio- ni processuali assunte, le spese di lite vanno dichiarate inte- ramente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o di- fesa, così provvede:
− accerta e dichiara che (già ), Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], è figlia di , Controparte_1
nato a [...] l'[...];
− dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di Cefalù provve- da alla rettifica dell'atto di nascita di (già Parte_1
), nata a [...] il [...], con la sostitu- Parte_2
zione del cognome materno « » con il cognome Parte_1
del padre « ; CP_1
− dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Petitti
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale e in persona dei magistrati:
Dr.ssa Laura Petitti Presidente rel.
Dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
Dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2817 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(già , nata a [...]- Parte_1 Parte_2
lù (PA) il 15/04/2001 (c.f. ), rappre- C.F._1
sentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Nicola Rig- gio;
– attrice –
CONTRO
nato a [...] l'[...] (cf: Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato C.F._2
in atti, dagli avv.ti Marialuisa Rocca e Pecoraro Antonio;
– convenuto –
E
PUBBLICO MINISTERO – interveniente ex lege –
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
CONCLUSIONI DEL P.M.: il P.M. non si è opposto all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_3
ha citato , al fine di sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “- Accertare e pronunciare con sentenza che la sig.ra nata a [...] il [...] è figlia del con- Parte_2
venuto sig. , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
; CodiceFiscale_3
- Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello stato civile com- petente di provvedere alla relativa annotazione dell'emananda sen- tenza ed alla rettifica dell'atto di nascita, attribuendo alla minore il cognome del padre”.
A tali conclusioni l'attrice ha premesso che: a) con senten- za n. 317/2022, pubblicata il 19/04/2022, il Tribunale di
Termini Imerese, a definizione della causa iscritta al n. R.G.
3328/2017, ha accertato e dichiarato che essa attrice non è figlia di , marito della di lei madre, Persona_1 Parte_1
(classe 1979), nel periodo compreso tra il trecentesimo
[...]
ed il centottantesimo giorno prima della sua nascita;
b) che
- 2 - nel corso del procedimento è intervenuto volontariamente
, il quale ha riconosciuto di aver avuto una Controparte_1
relazione con (classe 1979) nel periodo com- Parte_1
preso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita di essa attrice e si è volontariamente sottoposto all'esame del DNA disposto dal Tribunale in sede di CTU;
c)
l'esito dell'esame, riportato nella CTU a firma del dott.
[...]
del 25/03/2019, depositata nella causa iscritta Persona_2
al n. R.G. 3328/2017, ha confermato che è Controparte_1
il proprio padre naturale.
Si è costituito , aderendo alla domanda. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in trat- tazione scritta del 15/2/2024 e quindi rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 14-28 maggio 2024, per assu- mere chiarimenti in ordine al cognome dell'attrice ( Pt_4
), atteso che con sentenza n. 317/2022, passata in giudicato il 22/11/2022, il Tribunale di Termini Imerese, accertato che non è figlia di , ha disposto Parte_2 Persona_1
che “l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cefalù provveda alla rettifica dell'atto di nascita dell'attrice , Parte_2
nata a [...] il [...], con la sostituzione del cognome
» con il cognome materno »”. Parte_2 Parte_1
Con note depositate il 21/10/2024 la parte attrice ha chia- rito che alla data dell'introduzione del giudizio il CP_2
non aveva ancora provveduto alla rettifica dell'atto di
[...]
- 3 - nascita nei termini disposti dal Tribunale. Alle note è stata al- legata l'attestazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cefalù del 22/6/2023, da cui risulta che “a seguito di sen- tenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.04.2022 la Sig.ra nata a [...] il [...] ha assunto Parte_2
il nuovo cognome: ” e pertanto “si tratta della stessa Parte_1
persona le cui esatte generalità sono le seguenti: nata Parte_1
a Cefalù il 15.04.2001”.
L'attrice, inoltre, ha prodotto il certificato di nascita ag- giornato alla data del 22/6/2023, da cui risulta che il co- gnome dell'attrice è “ ” e non più “ ”. Parte_1 Parte_2
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Come premesso, con sentenza n. 317/2022, passata in giudicato, questo Tribunale ha accertato, sulla base della
CTU espletata nel corso del giudizio n. RG 3328/2017, che non è figlia di , disponendo la Parte_2 Persona_1
rettifica dell'atto di nascita di e l'assunzione, Parte_2
da parte della stessa, del cognome materno (“ ”). Parte_1
Con la medesima sentenza il Tribunale ha invece dichiara- to improcedibile la domanda di accertamento della paternità spiegata da (intervenuto nel giudizio), stante Controparte_1
il difetto, in quella sede, del consenso della figlia.
Va osservato che ai sensi dell'art. 269 c.c. “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della maternità e della mater-
- 4 - nità può essere data con ogni mezzo”.
La norma in commento non pone alcuna limitazione con riguardo ai mezzi attraverso cui può essere provata la pater- nità naturale;
è infatti consentita anche la prova indiretta e indiziaria, nonché la valorizzazione di elementi presuntivi che risultino idonei – secondo l'id quod plerumque accidit – a fornire la dimostrazione della paternità.
Nel caso di specie, la CTU espletata nel giudizio n. RG
3328/2017, versata in atti da , ha consentito di Parte_1
accertare la fondatezza della domanda attrice.
Ed invero, sulla base di accertamenti muniti di pregio scientifico, il CTU nominato ha evidenziato: < I dati a di- sposizione, verificabili tramite analisi dei dati genetici eseguiti e alle- gati agli atti, mostrano senza possibilità di dubbio la certezza della paternità di un altro individuo, e cioè del signor;
Controparte_1
con i dati che abbiamo trovato e provato, tale dato è incontrovertibi- le>> (cfr. relazione di CTU a firma del dr. nonché Per_2
esame del DNA allegato alla relazione, entrambi prodotti all'attrice).
Ciò premesso, va accertato e dichiarato che Parte_1
(già ), nata a [...] il [...], è figlia di Parte_2
, nato a [...] l'[...]. Controparte_1
In accoglimento, poi, della concorde richiesta delle parti, va disposto che l'attrice assuma il cognome paterno (“Cala- brese”), in luogo del cognome materno (“ ”). Parte_1
- 5 - In considerazione della natura del giudizio e delle posizio- ni processuali assunte, le spese di lite vanno dichiarate inte- ramente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o di- fesa, così provvede:
− accerta e dichiara che (già ), Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], è figlia di , Controparte_1
nato a [...] l'[...];
− dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di Cefalù provve- da alla rettifica dell'atto di nascita di (già Parte_1
), nata a [...] il [...], con la sostitu- Parte_2
zione del cognome materno « » con il cognome Parte_1
del padre « ; CP_1
− dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Petitti
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