Articolo 35 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 34Articolo 36
Versione
15 ottobre 1950
Art. 35. (Appellabilita' delle sentenze)

Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
"E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
"Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza".
"Art. 340 (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
"Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
"La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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