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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3262/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE Con ordinanza del 4 aprile 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche, mediante il deposito di note scritte, dell'udienza relativa alla presente causa di cui al R.G. n. 3262/2017, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti costituite, i quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3262/2017, promossa da ( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cagliari, viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'avvocato Stefano Casti, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Illotto in forza di procura resa a margine dell'atto di citazione;
attore contro ( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante Alighieri n. 33, presso lo studio dell'avvocato Massimo Ledda e dell'avvocato Valentina Manca, che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto conclusioni Nell'interesse dell'attore Parte_1
“Il Tribunale Ill.mo, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione voglia:
1) Dichiarare che è proprietario, per intervenuta usucapione, Parte_1 della porzione rettangolare di terreno sita nel Comune di Assemini dell'estensione di mq. 2.790, attualmente censita al Catasto Terreni al Foglio 40 Mappale 1024, che insiste su un'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Assemini al Foglio 40 Mappale 134 e che è posta a servizio della adiacente azienda agricola e della casa colonica gestita dal in località Pt_1
pagina 1 di 9 “S' Arriu” in agro di Assemini e censita al Catasto Terreni al Foglio 40 Mappale 136; 2) ordinare la trascrizione del relativo provvedimento al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Cagliari esonerando il medesimo da qualunque responsabilità; 3) con vittoria di spese e competenze professionali.”. Nell'interesse del convenuto CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento delle eccezioni svolte e per i motivi fatti valere nel presente giudizio dalla parte convenuta, nell'interesse della si assumono, nei confronti di CP_1 Pt_1
) le seguenti conclusioni:
[...] C.F._1
- rigettare ogni domanda proposta da siccome improponibile Parte_1 ovvero infondata in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, esaminati i titoli di provenienza e dichiarato che la
è proprietaria esclusiva del terreno sito in agro di Assemini, CP_1 distinta in catasto al F. 40 mapp.le 134 della superficie di Ha 1.56.75, ordinare al sig. il rilascio in favore della in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante dell'area di circa 500 mq. limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga circa 40 mt facente parte del terreno distinto al C.T. al F. 40 mapp.le 134 del Comune di Assemini di proprietà della CP_1
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio la società esponendo quanto segue: CP_1
- l'attore è proprietario di una porzione rettangolare di terreno di 2.790 mq, che insiste su una più ampia area sita in Assemini e distinta al Catasto Terreni al foglio 14, mappale 134 (orto irriguo) della superficie complessiva di ha
1.56.75, per averne esercitato il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuativo quanto meno dal 1980;
- detta area è sempre stata al possesso dell'attore in quanto costituiva la via d'accesso alla casa colonica posta a servizio della confinante azienda agricola sita in Assemini, loc. “S'Arriu”, censita al Catasto Terreni al foglio 40, mappale 136, gestita dall'attore fin dal 1980;
- intestataria formale del terreno in cui è compresa la porzione in contestazione è la che non ha mai esercitato il possesso sulla CP_2 predetta striscia di terreno posta a servizio dell'azienda agricola, da sempre utilizzata dall'attore e dai suoi familiari per l'uso sopra descritto.
1.1 Tanto premesso, l'attore ha chiesto che venga accertato il suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale della porzione rettangolare di terreno della superficie di 2.790 mq insistente su area distinta nel catasto del Comune di Assemini al foglio 14, mappale 134 e che venga disposto il frazionamento della porzione di terreno con separazione anche materiale, a mezzo di idonea delimitazione, dalla restante parte dell'area.
2. Con comparsa depositata in data 20 giugno 2017, si è costituita in giudizio la la quale ha in primo luogo eccepito: CP_1
a) l'erronea individuazione del legittimato passivo, che non è la CP_2 con sede in Olbia, come indicato in citazione, ma la con sede in CP_1
Roma;
pagina 2 di 9 b) l'erronea individuazione del terreno, identificato in citazione come porzione del terreno distinto in catasto al foglio 14 mappale 134, sebbene i documenti prodotti si riferiscano al terreno di cui al foglio 40 mappale 134.
2.1. Nel merito ha replicato come segue:
- l'attore non ha mai posseduto, tanto meno in modo esclusivo, continuativo ed ininterrotto per oltre un ventennio, alcuna porzione dell'area di proprietà della censita al foglio 40, mappale 134; CP_1
- il possesso sull'intera area è invece stato esercitato dalla convenuta, che ne
è proprietaria, fin dall'atto di acquisto risalente all'anno 1986;
- l'attore non è nemmeno mai transito nella striscia di terreno in questione;
- in ogni caso l'uso ai fini del mero transito integrerebbe al più l'esercizio di una servitù di passaggio, che l'attore non può rivendicare in quanto non è proprietario del preteso fondo dominante, di cui ai mappali 136 e 135;
- peraltro, l'accesso alla casa colonica asservita all'azienda condotta dall'attore è posizionato lungo la strada vicinale che costeggia sia la proprietà della sia il terreno ove è situata la casa colonica in questione;
CP_1
- in realtà all'attore, in virtù dei rapporti di vicinato, è stato semplicemente concesso di posizionare temporaneamente alcuni materiali necessari alla sua attività di allevamento di ovini (es. parcheggio automezzi, deposito attrezzi) su un'area limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, di circa 500 mq, larga circa 12 m e lunga 40 m;
- l'esponente, stante l'iniziativa intrapresa dall'attore, non è più disposta a consentire detto utilizzo.
2.1. La ha quindi concluso per il rigetto della domanda di CP_1 usucapione proposta dall'attore e, in via riconvenzionale, ha chiesto che, previo accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno sito in Assemini, distinto in catasto al foglio 40 mappale 134, venga ordinato a il rilascio Parte_1 dell'area di 500 mq limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga circa 40 metri facente parte del terreno di sua proprietà.
3. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15 gennaio 2018 l'attore ha precisato che l'indicazione del terreno come distinto in catasto al foglio 14, in luogo di foglio 40, e della convenuta come in luogo di CP_2 devono intendersi quali meri refusi, come desumibile dalla CP_1 documentazione allegata all'atto introduttivo.
4. Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1, l'attore ha aggiunto che:
- la striscia di terreno oggetto di causa negli anni compresi tra il 1985 e il 1993 è stata utilizzata anche per feste private, in particolare per l'effettuazione di gare di equitazione in occasione delle feste patronali e per altre ricorrenze;
- la striscia di terreno era stata destinata dai precedenti proprietari,
e a servizio della loro azienda Controparte_3 Controparte_4 agricola sita in Assemini, località “S'Arriu”, concessa in affitto all'attore fin dal 1980, che insiste sul terreno censito in catasto al foglio 40, mappale 136 e;
- anche le condotte idriche e fognarie poste al servizio della predetta azienda transitano nell'area in commento, ove è pure collocata la scala di accesso – risalente almeno agli anni sessanta – a un immobile che è stato ristrutturato dall'attore e poi destinato, con il consenso degli a sua attuale dimora;
CP_3
- i precedenti proprietari ( avevano anche materialmente delimitato CP_3 mediante filari di alberi ed una recinzione in ferro la striscia di terreno in commento rispetto alla restante proprietà, poi venduta alla società convenuta;
pagina 3 di 9 - al momento della cessione, tuttavia, gli non avevano provveduto a CP_3 frazionare l'area, che per l'effetto risulta erroneamente intestata alla società acquirente, odierna convenuta.
4.1. La società convenuta ha negato che l'attore abbia svolto le attività indicate e ribadito le proprie difese.
5. Con note sostitutive di udienza depositate il 28 febbraio 2024 l'attore ha dato atto di aver provveduto a presentare domandata di frazionamento della porzione di terreno oggetto di causa, attualmente distinta in catasto al foglio 40 mappale 1024.
6. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
7. I chiarimenti resi dall'attore all'udienza di prima comparizione e la costituzione del convenuto consentono di ritenere superate le eccezioni preliminari concernenti l'inesatta identificazione catastale dell'immobile (foglio 40 mappale 134 e non foglio 14 mappale 134) e del convenuto ( e CP_1 non . CP_2
8. La domanda di usucapione proposta dall'attore non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione è gravato dall'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata (corpus) e di averla posseduta in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508). L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto di quest'ultimo. Ciò implica che il bene sia materialmente individuato, che la disponibilità materiale del bene non sia riconducibile ad altro titolo (detenzione, tolleranza) e che sia preclusa ai terzi la possibilità di utilizzo, dovendo il rapporto con la res estrinsecarsi anche all'esterno come dominio esclusivo. Con specifico riguardo ai terreni destinati a uso agricolo, i requisiti dell'univocità ed esclusività precludono che l'esercizio di semplici attività materiali di utilizzo, quali la coltivazione, possano condurre all'acquisto per usucapione. Esse sono infatti inidonee ad esprimere in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus se non accompagnate da ulteriori elementi indiziari da cui poter dedurre l'esercizio di una signoria di fatto esclusiva sul bene.
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che a) la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios); b) che il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione;
c) che la recinzione del fondo pagina 4 di 9 costituisce la più rilevante dimostrazione del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di 'jus excludendi alios', e dunque di possederlo come proprietario, impendendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del fondo (Cass. civ., sez. II, ord. 22 agosto 2023, n.
24991).
8.1. Nel caso in esame difetta la prova dell'esercizio del possesso utile all'usucapione. Secondo la stessa prospettazione dell'attore il possesso si sarebbe estrinsecato nell'utilizzo di una superficie di 2.790 mq del più ampio terreno distinto in catasto al foglio 40 mappale 134 per l'accesso all'azienda agricola di proprietà di terzi, azienda di cui l'attore aveva, per sua stessa ammissione, la mera detenzione. L'attore non ha specificato l'attività materiale in concreto posta in essere su tale striscia di terreno e deve dunque presumersi che la stessa sia consistita nel semplice passaggio, il che – come anche rilevato dalla società convenuta – sarebbe al più compatibile con l'esercizio di una servitù, piuttosto che di un diritto di proprietà (nell'atto di citazione, e nelle successive difese, egli infatti si è limitato a sostenere che “il predetto immobile è sempre stato posseduto pacificamente dal in quanto costituiva la via d'accesso alla casa colonica Pt_1 posta a servizio della confinante azienda agricola sita in Assemini località S'arriu gestita dal sempre dal 1980 e censita al Catasto Terreni al Foglio Pt_1 40 Mappale 136”). Ciò comporta in primo luogo l'assenza del requisito della inequivocità del potere di fatto esercitato.
Per altro verso, l'utilizzo dell'area quale sede per feste patronali, oltre che evidentemente sporadico, è stato circoscritto a un arco temporale – dal 1985 al 1993 – inferiore al ventennio.
Nessuna delle attività indicate integra dunque una signoria di fatto equiparabile a quella del titolare del diritto di proprietà. Inoltre, difetta l'ulteriore requisito dell'esclusività del possesso, stante l'assenza di materiale delimitazione del fondo mediante recinzione. L'attore ha invero sostenuto che la striscia di terreno in commento sarebbe stata posta 'a servizio' dell'azienda agricola sita in località S'arriu dai proprietari di quest'ultima, e ), i Controparte_3 Controparte_4 quali l'avrebbero anche materialmente delimitata mediante filari di alberi e recinzione in ferro. In realtà dalle immagini fotografiche presenti in atti si evince chiaramente come la porzione di area non sia affatto delimitata nella sua intera estensione (cfr. immagine 3 allegata all'atto di citazione, immagine 11 allegata alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), se non in una minima parte (immagini 4, 5, 6 allegate alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.). comunque non individuata con certezza.
Nemmeno la prova testimoniale ha consentito di colmare dette carenze probatorie.
In primo luogo, nessuno dei testi ha riferito circa l'esistenza di una recinzione o di altri segni di delimitazione atti a circoscrivere la porzione oggetto di asserito possesso rispetto alla più ampia area di cui fa parte. In realtà la circostanza non è stata neanche dedotta nei capi di prova, ma solo genericamente allegata dall'attore e risulta contraddetta dalla richiesta,
pagina 5 di 9 formulata nell'atto introduttivo e reiterata nelle successive difese, volta alla materiale delimitazione dell'area. Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo l'attore ha infatti espressamente chiesto che “il frazionamento della suddetta porzione rettangolare e la sua separazione anche materiale, a mezzo di idonea delimitazione, dalla restante parte dell'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Assemini al Foglio 14 Mappale 134 della superficie complessiva di Ha 1.56.75, di proprietà della . All'udienza Controparte_2 del 3 ottobre 2019 l'attore ha poi sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio “volta a individuare e delimitare, sia materialmente sia catastalmente, la porzione del terreno oggetto della domanda di usucapione e che insiste su una più vasta area distinta al Catasto Terreni del Comune di Assemini al Foglio 40 Mappale 134”. Il frazionamento della porzione in questione mediante attribuzione di uno specifico identificativo catastale è invece con ogni evidenza irrilevante, in quanto successivo all'introduzione del giudizio ed inidoneo a connotare a posteriori l'affermato uso dell'area in termini di possesso. I testimoni invero si sono limitati a riferire circa la mera presenza sul fondo in questione da parte dell'attore nonché a confermare l'esistenza di una strada che consente di raggiungere l'azienda e l'utilizzo dell'area, per un arco temporale limitato, per lo svolgimento di gare di equitazione e feste patronali. In ordine al primo profilo – presenza sul terreno dell'attore – la circostanza, oltre che generica, non può ritenersi decisiva, anche considerato che l'attore detiene l'azienda agricola di proprietà di modo che la sua mera CP_3 presenza in loco può essere ricondotta a tale titolo, anche alla luce del fatto che egli stesso ha definito l'area oggetto di causa come 'pertinenza' dell'azienda che egli conduce in affitto. Significativa al riguardo la testimonianza resa da
, il quale, dopo aver riferito in merito a trattative intercorse tra lui Testimone_1
e gli per la locazione del terreno per cui è causa - non andate a buon CP_3 fine per mancato raggiungimento di un accordo - ha aggiunto “Dopo ho visto sul terreno il (che tutt'ora vedo sul terreno), ma non so a quale Parte_1 titolo)”. Il teste invece ha dichiarato di aver seminato il terreno per Testimone_2 conto dell'attore, mentre ha affermato come lo stesso venisse Testimone_3 adibito al pascolo delle pecore e capre: in realtà l'attore non ha mai sostenuto di aver svolto tali attività sul fondo, ragione per la quale non è nemmeno certo che i testi si riferissero effettivamente alla porzione di area per cui è causa. Quanto al passaggio sull'area per raggiungere l'azienda e la sua destinazione allo svolgimento di feste patronali si è già detto che detto utilizzo di per sé solo
– al pari della mera coltivazione – non può condurre a un acquisto per usucapione per assenza dei caratteri della univocità, continuità e esclusività del possesso.
I testi poi non possono certamente esprimere giudizi o valutazioni in ordine qualificazione del rapporto materiale, ma unicamente riferire in merito all'utilizzo in concreto espletato (in tal senso Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2014, n. 22720: “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”).
pagina 6 di 9 Per tutte le ragioni sopra esposte, difettano i requisiti richiesti ai fini del perfezionamento dell'acquisto in virtù di usucapione ventennale di cui all'art. 1158 c.c.
9. È invece fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta. Essa, nella misura in cui presuppone l'accertamento della proprietà del terreno e la condanna al rilascio della porzione occupata, è qualificabile come azione di rivendica.
Secondo il noto insegnamento, chi agisce in rivendica deve provare la sussistenza del suo diritto di proprietà anche attraverso i suoi danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario, oppure dimostrare di avere a sua volta maturato i requisiti per un acquisto a titolo originario, mediante il possesso per il tempo necessario all'usucapione. Non è dunque sufficiente, in linea di principio, l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, in quanto inidoneo a conferire certezza al trasferimento della proprietà poiché il rivendicante potrebbe anche aver acquistato a non domino. In tal caso il rivendicante, secondo il noto brocardo per cui nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non avrebbe infatti acquisito alcunché. È altresì ormai condiviso l'avviso secondo cui il rigore dell'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica non subisca limitazione alcuna della mera proposizione, ad opera dalla controparte, di una domanda o eccezione di usucapione, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore, che consente di avvalersi del principio possideo quia possideo senza avere l'onere di fornire alcuna prova.
A tale riguardo di recente è stato nondimeno chiarito che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso
i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti casa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (orientamento richiamato da Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2022, n. 29848). In questo contesto la Cassazione ha individuato nello specifico i casi in cui l'onere probatorio dell'attore in rivendica può subire delle attenuazioni in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto, accomunati dal pagina 7 di 9 riconoscimento, diretto o implicito, ad opera della controparte della titolarità del diritto di proprietà in capo al rivendicante, così rendendo superflua la necessità di risalire ad un acquisto a titolo originario.
In via esemplificativa detta attenuazione può essere riconosciuta quando:
a) il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo punto, il bene conteso era di proprietà dell'attore in rivendica o dei suoi danti causa, potendo in tal caso il rivendicante provare soltanto la continuità dei passaggi di proprietà fino a quello in suo favore;
b) l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti;
c) il convenuto in rivendica ammetta che il bene conteso appartenga al rivendicante ed opponga un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante, dovendo in tal caso quest'ultimo provare soltanto come il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto poiché la controversia si risolve, in buona sostanza, nella verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei contendenti;
d) le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà della res, si basino su asserzioni che presuppongono l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda del rivendicante e ne deducano la sopravvenuta caducazione;
e) il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso a un comune dante causa o a uno dei danti causa del rivendicante e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo che abbia come presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto, poiché la controversia si risolve sulla base della prevalenza di un titolo rispetto all'altro; f) colui che sia nel possesso del bene proponga azione di accertamento della proprietà, poiché in tal caso egli non agisce in rivendicazione, per ottenere la modifica dello stato di fatto relativo alla disponibilità della res, ma mira ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui egli ha già la disponibilità.
9.1 Per quel che concerne il caso specifico, la società ha CP_1 provato di avere acquistato la proprietà del terreno sito in Assemini, censito in catasto al foglio 40 mappale 134 mediante atto di compravendita stipulato in data 4 aprile 1986.
La produzione del titolo di acquisto può in questo caso ritenersi sufficiente in quanto l'attore, convenuto in via riconvenzionale, non solo non ha contestato la proprietà in capo ai danti causa della e CP_1 Controparte_4
ma l'ha espressamente riconosciuta nelle sue difese (v. Controparte_3 in particolare memorie depositate in data 14 febbraio 2018). Ricorre dunque l'ipotesi di cui ai superiori punti a) e b).
9.2. L'occupazione di una parte dell'area di circa 500 mq da parte dell'attore, invece, oltre che non contestata in modo specifico, ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_4 Tes_5 i quali hanno riferito che l'attore, su passata concessione della società
[...]
utilizza una piccola parte del terreno adiacente alla casa colonica CP_1 come deposito attrezzi o per il pascolo del bestiame.
è dunque tenuto al rilascio della porzione di circa 500 mq Parte_1 limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga pagina 8 di 9 circa 40 metri facente parte del terreno sito in Assemini distinto in catasto al foglio 40 mappale 134.
10. In ragione della soccombenza, è tenuto al rimborso delle Parte_1 spese processuali in favore della in misura pari a 6.164,00 euro, CP_1 oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate prendendo come riferimento gli importi medi (ad eccezione della fase decisionale) previsti per le cause di valore indeterminabile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
DICHIARA che la società è proprietaria dell'immobile sito in CP_1
Assemini, censito al catasto terreni al foglio 40, mappale 134;
CONDANNA al rilascio della porzione di circa 500 mq limitrofa Parte_1 alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga circa 40 metri facente parte del terreno sito in Assemini distinto in catasto al foglio 40 mappale 134.
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_1 società in misura pari a 6.164,00 euro, oltre spese generali, CP_1 accessori e spese vive.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE Monica Mascia
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE Con ordinanza del 4 aprile 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche, mediante il deposito di note scritte, dell'udienza relativa alla presente causa di cui al R.G. n. 3262/2017, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti costituite, i quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3262/2017, promossa da ( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cagliari, viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'avvocato Stefano Casti, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Illotto in forza di procura resa a margine dell'atto di citazione;
attore contro ( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante Alighieri n. 33, presso lo studio dell'avvocato Massimo Ledda e dell'avvocato Valentina Manca, che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto conclusioni Nell'interesse dell'attore Parte_1
“Il Tribunale Ill.mo, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione voglia:
1) Dichiarare che è proprietario, per intervenuta usucapione, Parte_1 della porzione rettangolare di terreno sita nel Comune di Assemini dell'estensione di mq. 2.790, attualmente censita al Catasto Terreni al Foglio 40 Mappale 1024, che insiste su un'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Assemini al Foglio 40 Mappale 134 e che è posta a servizio della adiacente azienda agricola e della casa colonica gestita dal in località Pt_1
pagina 1 di 9 “S' Arriu” in agro di Assemini e censita al Catasto Terreni al Foglio 40 Mappale 136; 2) ordinare la trascrizione del relativo provvedimento al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Cagliari esonerando il medesimo da qualunque responsabilità; 3) con vittoria di spese e competenze professionali.”. Nell'interesse del convenuto CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento delle eccezioni svolte e per i motivi fatti valere nel presente giudizio dalla parte convenuta, nell'interesse della si assumono, nei confronti di CP_1 Pt_1
) le seguenti conclusioni:
[...] C.F._1
- rigettare ogni domanda proposta da siccome improponibile Parte_1 ovvero infondata in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, esaminati i titoli di provenienza e dichiarato che la
è proprietaria esclusiva del terreno sito in agro di Assemini, CP_1 distinta in catasto al F. 40 mapp.le 134 della superficie di Ha 1.56.75, ordinare al sig. il rilascio in favore della in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante dell'area di circa 500 mq. limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga circa 40 mt facente parte del terreno distinto al C.T. al F. 40 mapp.le 134 del Comune di Assemini di proprietà della CP_1
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio la società esponendo quanto segue: CP_1
- l'attore è proprietario di una porzione rettangolare di terreno di 2.790 mq, che insiste su una più ampia area sita in Assemini e distinta al Catasto Terreni al foglio 14, mappale 134 (orto irriguo) della superficie complessiva di ha
1.56.75, per averne esercitato il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuativo quanto meno dal 1980;
- detta area è sempre stata al possesso dell'attore in quanto costituiva la via d'accesso alla casa colonica posta a servizio della confinante azienda agricola sita in Assemini, loc. “S'Arriu”, censita al Catasto Terreni al foglio 40, mappale 136, gestita dall'attore fin dal 1980;
- intestataria formale del terreno in cui è compresa la porzione in contestazione è la che non ha mai esercitato il possesso sulla CP_2 predetta striscia di terreno posta a servizio dell'azienda agricola, da sempre utilizzata dall'attore e dai suoi familiari per l'uso sopra descritto.
1.1 Tanto premesso, l'attore ha chiesto che venga accertato il suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale della porzione rettangolare di terreno della superficie di 2.790 mq insistente su area distinta nel catasto del Comune di Assemini al foglio 14, mappale 134 e che venga disposto il frazionamento della porzione di terreno con separazione anche materiale, a mezzo di idonea delimitazione, dalla restante parte dell'area.
2. Con comparsa depositata in data 20 giugno 2017, si è costituita in giudizio la la quale ha in primo luogo eccepito: CP_1
a) l'erronea individuazione del legittimato passivo, che non è la CP_2 con sede in Olbia, come indicato in citazione, ma la con sede in CP_1
Roma;
pagina 2 di 9 b) l'erronea individuazione del terreno, identificato in citazione come porzione del terreno distinto in catasto al foglio 14 mappale 134, sebbene i documenti prodotti si riferiscano al terreno di cui al foglio 40 mappale 134.
2.1. Nel merito ha replicato come segue:
- l'attore non ha mai posseduto, tanto meno in modo esclusivo, continuativo ed ininterrotto per oltre un ventennio, alcuna porzione dell'area di proprietà della censita al foglio 40, mappale 134; CP_1
- il possesso sull'intera area è invece stato esercitato dalla convenuta, che ne
è proprietaria, fin dall'atto di acquisto risalente all'anno 1986;
- l'attore non è nemmeno mai transito nella striscia di terreno in questione;
- in ogni caso l'uso ai fini del mero transito integrerebbe al più l'esercizio di una servitù di passaggio, che l'attore non può rivendicare in quanto non è proprietario del preteso fondo dominante, di cui ai mappali 136 e 135;
- peraltro, l'accesso alla casa colonica asservita all'azienda condotta dall'attore è posizionato lungo la strada vicinale che costeggia sia la proprietà della sia il terreno ove è situata la casa colonica in questione;
CP_1
- in realtà all'attore, in virtù dei rapporti di vicinato, è stato semplicemente concesso di posizionare temporaneamente alcuni materiali necessari alla sua attività di allevamento di ovini (es. parcheggio automezzi, deposito attrezzi) su un'area limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, di circa 500 mq, larga circa 12 m e lunga 40 m;
- l'esponente, stante l'iniziativa intrapresa dall'attore, non è più disposta a consentire detto utilizzo.
2.1. La ha quindi concluso per il rigetto della domanda di CP_1 usucapione proposta dall'attore e, in via riconvenzionale, ha chiesto che, previo accertamento del suo diritto di proprietà sul terreno sito in Assemini, distinto in catasto al foglio 40 mappale 134, venga ordinato a il rilascio Parte_1 dell'area di 500 mq limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga circa 40 metri facente parte del terreno di sua proprietà.
3. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15 gennaio 2018 l'attore ha precisato che l'indicazione del terreno come distinto in catasto al foglio 14, in luogo di foglio 40, e della convenuta come in luogo di CP_2 devono intendersi quali meri refusi, come desumibile dalla CP_1 documentazione allegata all'atto introduttivo.
4. Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1, l'attore ha aggiunto che:
- la striscia di terreno oggetto di causa negli anni compresi tra il 1985 e il 1993 è stata utilizzata anche per feste private, in particolare per l'effettuazione di gare di equitazione in occasione delle feste patronali e per altre ricorrenze;
- la striscia di terreno era stata destinata dai precedenti proprietari,
e a servizio della loro azienda Controparte_3 Controparte_4 agricola sita in Assemini, località “S'Arriu”, concessa in affitto all'attore fin dal 1980, che insiste sul terreno censito in catasto al foglio 40, mappale 136 e;
- anche le condotte idriche e fognarie poste al servizio della predetta azienda transitano nell'area in commento, ove è pure collocata la scala di accesso – risalente almeno agli anni sessanta – a un immobile che è stato ristrutturato dall'attore e poi destinato, con il consenso degli a sua attuale dimora;
CP_3
- i precedenti proprietari ( avevano anche materialmente delimitato CP_3 mediante filari di alberi ed una recinzione in ferro la striscia di terreno in commento rispetto alla restante proprietà, poi venduta alla società convenuta;
pagina 3 di 9 - al momento della cessione, tuttavia, gli non avevano provveduto a CP_3 frazionare l'area, che per l'effetto risulta erroneamente intestata alla società acquirente, odierna convenuta.
4.1. La società convenuta ha negato che l'attore abbia svolto le attività indicate e ribadito le proprie difese.
5. Con note sostitutive di udienza depositate il 28 febbraio 2024 l'attore ha dato atto di aver provveduto a presentare domandata di frazionamento della porzione di terreno oggetto di causa, attualmente distinta in catasto al foglio 40 mappale 1024.
6. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
7. I chiarimenti resi dall'attore all'udienza di prima comparizione e la costituzione del convenuto consentono di ritenere superate le eccezioni preliminari concernenti l'inesatta identificazione catastale dell'immobile (foglio 40 mappale 134 e non foglio 14 mappale 134) e del convenuto ( e CP_1 non . CP_2
8. La domanda di usucapione proposta dall'attore non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione è gravato dall'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata (corpus) e di averla posseduta in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508). L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto di quest'ultimo. Ciò implica che il bene sia materialmente individuato, che la disponibilità materiale del bene non sia riconducibile ad altro titolo (detenzione, tolleranza) e che sia preclusa ai terzi la possibilità di utilizzo, dovendo il rapporto con la res estrinsecarsi anche all'esterno come dominio esclusivo. Con specifico riguardo ai terreni destinati a uso agricolo, i requisiti dell'univocità ed esclusività precludono che l'esercizio di semplici attività materiali di utilizzo, quali la coltivazione, possano condurre all'acquisto per usucapione. Esse sono infatti inidonee ad esprimere in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus se non accompagnate da ulteriori elementi indiziari da cui poter dedurre l'esercizio di una signoria di fatto esclusiva sul bene.
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che a) la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios); b) che il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione;
c) che la recinzione del fondo pagina 4 di 9 costituisce la più rilevante dimostrazione del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di 'jus excludendi alios', e dunque di possederlo come proprietario, impendendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del fondo (Cass. civ., sez. II, ord. 22 agosto 2023, n.
24991).
8.1. Nel caso in esame difetta la prova dell'esercizio del possesso utile all'usucapione. Secondo la stessa prospettazione dell'attore il possesso si sarebbe estrinsecato nell'utilizzo di una superficie di 2.790 mq del più ampio terreno distinto in catasto al foglio 40 mappale 134 per l'accesso all'azienda agricola di proprietà di terzi, azienda di cui l'attore aveva, per sua stessa ammissione, la mera detenzione. L'attore non ha specificato l'attività materiale in concreto posta in essere su tale striscia di terreno e deve dunque presumersi che la stessa sia consistita nel semplice passaggio, il che – come anche rilevato dalla società convenuta – sarebbe al più compatibile con l'esercizio di una servitù, piuttosto che di un diritto di proprietà (nell'atto di citazione, e nelle successive difese, egli infatti si è limitato a sostenere che “il predetto immobile è sempre stato posseduto pacificamente dal in quanto costituiva la via d'accesso alla casa colonica Pt_1 posta a servizio della confinante azienda agricola sita in Assemini località S'arriu gestita dal sempre dal 1980 e censita al Catasto Terreni al Foglio Pt_1 40 Mappale 136”). Ciò comporta in primo luogo l'assenza del requisito della inequivocità del potere di fatto esercitato.
Per altro verso, l'utilizzo dell'area quale sede per feste patronali, oltre che evidentemente sporadico, è stato circoscritto a un arco temporale – dal 1985 al 1993 – inferiore al ventennio.
Nessuna delle attività indicate integra dunque una signoria di fatto equiparabile a quella del titolare del diritto di proprietà. Inoltre, difetta l'ulteriore requisito dell'esclusività del possesso, stante l'assenza di materiale delimitazione del fondo mediante recinzione. L'attore ha invero sostenuto che la striscia di terreno in commento sarebbe stata posta 'a servizio' dell'azienda agricola sita in località S'arriu dai proprietari di quest'ultima, e ), i Controparte_3 Controparte_4 quali l'avrebbero anche materialmente delimitata mediante filari di alberi e recinzione in ferro. In realtà dalle immagini fotografiche presenti in atti si evince chiaramente come la porzione di area non sia affatto delimitata nella sua intera estensione (cfr. immagine 3 allegata all'atto di citazione, immagine 11 allegata alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), se non in una minima parte (immagini 4, 5, 6 allegate alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.). comunque non individuata con certezza.
Nemmeno la prova testimoniale ha consentito di colmare dette carenze probatorie.
In primo luogo, nessuno dei testi ha riferito circa l'esistenza di una recinzione o di altri segni di delimitazione atti a circoscrivere la porzione oggetto di asserito possesso rispetto alla più ampia area di cui fa parte. In realtà la circostanza non è stata neanche dedotta nei capi di prova, ma solo genericamente allegata dall'attore e risulta contraddetta dalla richiesta,
pagina 5 di 9 formulata nell'atto introduttivo e reiterata nelle successive difese, volta alla materiale delimitazione dell'area. Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo l'attore ha infatti espressamente chiesto che “il frazionamento della suddetta porzione rettangolare e la sua separazione anche materiale, a mezzo di idonea delimitazione, dalla restante parte dell'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Assemini al Foglio 14 Mappale 134 della superficie complessiva di Ha 1.56.75, di proprietà della . All'udienza Controparte_2 del 3 ottobre 2019 l'attore ha poi sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio “volta a individuare e delimitare, sia materialmente sia catastalmente, la porzione del terreno oggetto della domanda di usucapione e che insiste su una più vasta area distinta al Catasto Terreni del Comune di Assemini al Foglio 40 Mappale 134”. Il frazionamento della porzione in questione mediante attribuzione di uno specifico identificativo catastale è invece con ogni evidenza irrilevante, in quanto successivo all'introduzione del giudizio ed inidoneo a connotare a posteriori l'affermato uso dell'area in termini di possesso. I testimoni invero si sono limitati a riferire circa la mera presenza sul fondo in questione da parte dell'attore nonché a confermare l'esistenza di una strada che consente di raggiungere l'azienda e l'utilizzo dell'area, per un arco temporale limitato, per lo svolgimento di gare di equitazione e feste patronali. In ordine al primo profilo – presenza sul terreno dell'attore – la circostanza, oltre che generica, non può ritenersi decisiva, anche considerato che l'attore detiene l'azienda agricola di proprietà di modo che la sua mera CP_3 presenza in loco può essere ricondotta a tale titolo, anche alla luce del fatto che egli stesso ha definito l'area oggetto di causa come 'pertinenza' dell'azienda che egli conduce in affitto. Significativa al riguardo la testimonianza resa da
, il quale, dopo aver riferito in merito a trattative intercorse tra lui Testimone_1
e gli per la locazione del terreno per cui è causa - non andate a buon CP_3 fine per mancato raggiungimento di un accordo - ha aggiunto “Dopo ho visto sul terreno il (che tutt'ora vedo sul terreno), ma non so a quale Parte_1 titolo)”. Il teste invece ha dichiarato di aver seminato il terreno per Testimone_2 conto dell'attore, mentre ha affermato come lo stesso venisse Testimone_3 adibito al pascolo delle pecore e capre: in realtà l'attore non ha mai sostenuto di aver svolto tali attività sul fondo, ragione per la quale non è nemmeno certo che i testi si riferissero effettivamente alla porzione di area per cui è causa. Quanto al passaggio sull'area per raggiungere l'azienda e la sua destinazione allo svolgimento di feste patronali si è già detto che detto utilizzo di per sé solo
– al pari della mera coltivazione – non può condurre a un acquisto per usucapione per assenza dei caratteri della univocità, continuità e esclusività del possesso.
I testi poi non possono certamente esprimere giudizi o valutazioni in ordine qualificazione del rapporto materiale, ma unicamente riferire in merito all'utilizzo in concreto espletato (in tal senso Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2014, n. 22720: “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”).
pagina 6 di 9 Per tutte le ragioni sopra esposte, difettano i requisiti richiesti ai fini del perfezionamento dell'acquisto in virtù di usucapione ventennale di cui all'art. 1158 c.c.
9. È invece fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta. Essa, nella misura in cui presuppone l'accertamento della proprietà del terreno e la condanna al rilascio della porzione occupata, è qualificabile come azione di rivendica.
Secondo il noto insegnamento, chi agisce in rivendica deve provare la sussistenza del suo diritto di proprietà anche attraverso i suoi danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario, oppure dimostrare di avere a sua volta maturato i requisiti per un acquisto a titolo originario, mediante il possesso per il tempo necessario all'usucapione. Non è dunque sufficiente, in linea di principio, l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, in quanto inidoneo a conferire certezza al trasferimento della proprietà poiché il rivendicante potrebbe anche aver acquistato a non domino. In tal caso il rivendicante, secondo il noto brocardo per cui nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non avrebbe infatti acquisito alcunché. È altresì ormai condiviso l'avviso secondo cui il rigore dell'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica non subisca limitazione alcuna della mera proposizione, ad opera dalla controparte, di una domanda o eccezione di usucapione, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore, che consente di avvalersi del principio possideo quia possideo senza avere l'onere di fornire alcuna prova.
A tale riguardo di recente è stato nondimeno chiarito che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso
i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti casa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (orientamento richiamato da Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2022, n. 29848). In questo contesto la Cassazione ha individuato nello specifico i casi in cui l'onere probatorio dell'attore in rivendica può subire delle attenuazioni in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto, accomunati dal pagina 7 di 9 riconoscimento, diretto o implicito, ad opera della controparte della titolarità del diritto di proprietà in capo al rivendicante, così rendendo superflua la necessità di risalire ad un acquisto a titolo originario.
In via esemplificativa detta attenuazione può essere riconosciuta quando:
a) il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo punto, il bene conteso era di proprietà dell'attore in rivendica o dei suoi danti causa, potendo in tal caso il rivendicante provare soltanto la continuità dei passaggi di proprietà fino a quello in suo favore;
b) l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti;
c) il convenuto in rivendica ammetta che il bene conteso appartenga al rivendicante ed opponga un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante, dovendo in tal caso quest'ultimo provare soltanto come il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto poiché la controversia si risolve, in buona sostanza, nella verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei contendenti;
d) le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà della res, si basino su asserzioni che presuppongono l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda del rivendicante e ne deducano la sopravvenuta caducazione;
e) il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso a un comune dante causa o a uno dei danti causa del rivendicante e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo che abbia come presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto, poiché la controversia si risolve sulla base della prevalenza di un titolo rispetto all'altro; f) colui che sia nel possesso del bene proponga azione di accertamento della proprietà, poiché in tal caso egli non agisce in rivendicazione, per ottenere la modifica dello stato di fatto relativo alla disponibilità della res, ma mira ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui egli ha già la disponibilità.
9.1 Per quel che concerne il caso specifico, la società ha CP_1 provato di avere acquistato la proprietà del terreno sito in Assemini, censito in catasto al foglio 40 mappale 134 mediante atto di compravendita stipulato in data 4 aprile 1986.
La produzione del titolo di acquisto può in questo caso ritenersi sufficiente in quanto l'attore, convenuto in via riconvenzionale, non solo non ha contestato la proprietà in capo ai danti causa della e CP_1 Controparte_4
ma l'ha espressamente riconosciuta nelle sue difese (v. Controparte_3 in particolare memorie depositate in data 14 febbraio 2018). Ricorre dunque l'ipotesi di cui ai superiori punti a) e b).
9.2. L'occupazione di una parte dell'area di circa 500 mq da parte dell'attore, invece, oltre che non contestata in modo specifico, ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_4 Tes_5 i quali hanno riferito che l'attore, su passata concessione della società
[...]
utilizza una piccola parte del terreno adiacente alla casa colonica CP_1 come deposito attrezzi o per il pascolo del bestiame.
è dunque tenuto al rilascio della porzione di circa 500 mq Parte_1 limitrofa alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga pagina 8 di 9 circa 40 metri facente parte del terreno sito in Assemini distinto in catasto al foglio 40 mappale 134.
10. In ragione della soccombenza, è tenuto al rimborso delle Parte_1 spese processuali in favore della in misura pari a 6.164,00 euro, CP_1 oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate prendendo come riferimento gli importi medi (ad eccezione della fase decisionale) previsti per le cause di valore indeterminabile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
DICHIARA che la società è proprietaria dell'immobile sito in CP_1
Assemini, censito al catasto terreni al foglio 40, mappale 134;
CONDANNA al rilascio della porzione di circa 500 mq limitrofa Parte_1 alla casa colonica e alla strada vicinale, larga circa 12 metri e lunga circa 40 metri facente parte del terreno sito in Assemini distinto in catasto al foglio 40 mappale 134.
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_1 società in misura pari a 6.164,00 euro, oltre spese generali, CP_1 accessori e spese vive.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE Monica Mascia
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