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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.4197/2017
Verbale di udienza del 28.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 28.03.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott. Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n.
4197/2017 avente ad oggetto: lesione personale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, n.q di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Sessa Persona_1 C.F._1
Aurunca alla Via G. Garibaldi, 35 presso lo studio dell'avv.to Giancarlo Filippelli che lo rappresenta e difende come da procura in calce ,
ATTORE E
in persona del legale presidente p.t., sig. , CP_1 Controparte_2
(C.F. ) cons con sede in Sessa Aurunca alla Via XXI Luglio, 133 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Castel Morrone alla Via Torone,4 presso lo studio dell'avv. Alessandra Villano che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
, Controparte_3
CONVENUTA-CONTUMACE
C O N C LU S IO N I DE L LE PA R T I
rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.04.2024:
- P er l'a tto r e: co n clu d e p er l' ac co g lim en to d ella d o m an d a co n v itto ria d i sp ese. C h ied e trat ten er si l a cau sa in d eci sio n e
- P er la co n v en u ta co n clu d e rip o rtan d o si ag li a tti d el CP_4
g iu d izio . S i o pp on e a tu tto q u an to ex ad v erso d ed o tto , p rod o tto ed eccep ito e ch ied e ch e la cau sa sia in tro itat a a se n ten za co n la co n cessio n e d ei term in i d i cu i all' a rt. 1 9 0 cp c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 02.05.2017, il sig. , n.q di Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore conveniva innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale presidente p.t., sig. CP_1
, (C.F. ) al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_2 P.IVA_1
dei danni per le lesioni fisiche subite dal minore quale tesserato, a seguito del Per_1
sinistro avvenuto in data 26.10.2015 mentre partecipava ad un incontro calcistico causato da uno scontro fortuito con un calciatore della formazione avversaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale presidente p.t., sig. CP_1
, a mezzo dell'avv. Alessandra Villano, la quale in via preliminare Controparte_2 chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della società assicurativa e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto.
Autorizzata la chiamata del terzo , la stessa rimaneva contumace. Controparte_3
Espletata l'istruttoria, nel corso della quale non veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, ritenuta superflua non essendo stata contestata la dinamica dell'evento e non ammessa la Ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.04.2024 ove veniva rinviata, ex art. 281 sexties, alla udienza del 28.03.2025 cpc previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e del termine per il deposito di note scritte in luogo della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta per i motivi che seguono.
E' pacifico tra le parti che, durante la partita di calcio, tenutasi il 26.10.2015, valida per il Campionato Dilettantistico, sul campo sportivo di Mondragone – tra le rappresentative della la si verificò uno scontro fisico tra il minore CP_4 CP_5
ed un giocatore della squadra avversaria mentre entrambi erano impegnati Persona_1 in un'azione di gioco, all'esito del quale il primo venne colpito con un calcio alla bocca.
L'assunto non è stato contestato da controparte la quale tra l'altro ha dimostrato documentalmente di avere denunciato l'evento alla società assicuratrice.
E' principio consolidato quello per cui, nell'ipotesi di lesione personale inferta nel corso di una competizione sportiva, occorre innanzitutto verificare, al fine di valutare l'antigiuridicità del comportamento dell'autore, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato (tra le altre, Cass. 7247/2011).
Nel caso di specie, si ritiene accertata l'assoluta involontarietà dello scontro, verificatosi durante una concitata azione di contrasto, presumibilmente in conseguenza della spinta impressa dall'avversario sulla persona del al quel punto nell'impossibilità di Pt_1
governare i propri movimenti corporei. Né è stato dimostrato che il convenuto abbia violato le regole del gioco ovvero abbia riversato nel suo intervento una violenza e/o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato. Se così è, l'infortunio subito dal rimane coperto dal c.d. rischio consentito, Pt_1 rientrando nell'alea normale che caratterizza la partecipazione ad attività sportive connotate da un certo grado di contrasto fisico, senza superamento dei limiti consentiti della competizione agonistica (Cass. 12012/2002).
Difettando il requisito dell'ingiustizia del danno patito, la domanda di risarcimento avanzata dal nei confronti della non può che essere respinta. Pt_1 CP_4
Queste le ragioni.
Non risulta poi che l' abbia posto in essere alcuna violazione delle regole CP_6
federali stabilite in relazione al campionato ed alla categoria di appartenenza [cfr. rapporto arbitrale, doc. 2 . Né è emerso l'obbligo delle società che partecipano CP_7
alle attività indette da Lega Nazionale Dilettanti di assicurare la presenza, durante l'evento sportivo, del medico sociale [argom. doc. 6 . CP_7
Ad ogni modo, l'attore non ha dimostrato se la presenza in campo del professionista e/o di un'ambulanza e/o di mezzi primari di soccorso avrebbe seriamente potuto evitare l'evento dannoso ovvero attenuarne le conseguenze. Senza contare che la società è comunque intervenuta, per prestare prime cure al calciatore.
Quanto alla tutela assicurativa, che copre anche i calciatori tesserati, risulta che la
[...] sia attivata per conto dell'attore, cosicché nessun rimprovero può esserle mosso. CP_4
Sennonché la descrizione del sinistro, contenuta nella denuncia, è assolutamente asettica e comunque pienamente compatibile con quella emersa nel corso del processo. Senza contare che sfugge la concreta rilevanza della censura, non essendo stato neppure dedotto in causa quale sia stato l'esito – positivo o negativo – della pratica assicurativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi indicati nel DM 55/2014, ratione temporis applicabile – vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del gop dr. Raffaelina Chioccarelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA integralmente la domanda dell'attore; CONDANNA l'attore a rifondere alla in persona del Parte_1 CP_4
Presidente legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.906,55 oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 28.03.2025
Il gop
Dr. Raffaelina Chioccarelli
Terza sezione civile
R.G.4197/2017
Verbale di udienza del 28.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 28.03.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott. Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n.
4197/2017 avente ad oggetto: lesione personale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, n.q di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Sessa Persona_1 C.F._1
Aurunca alla Via G. Garibaldi, 35 presso lo studio dell'avv.to Giancarlo Filippelli che lo rappresenta e difende come da procura in calce ,
ATTORE E
in persona del legale presidente p.t., sig. , CP_1 Controparte_2
(C.F. ) cons con sede in Sessa Aurunca alla Via XXI Luglio, 133 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Castel Morrone alla Via Torone,4 presso lo studio dell'avv. Alessandra Villano che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
, Controparte_3
CONVENUTA-CONTUMACE
C O N C LU S IO N I DE L LE PA R T I
rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.04.2024:
- P er l'a tto r e: co n clu d e p er l' ac co g lim en to d ella d o m an d a co n v itto ria d i sp ese. C h ied e trat ten er si l a cau sa in d eci sio n e
- P er la co n v en u ta co n clu d e rip o rtan d o si ag li a tti d el CP_4
g iu d izio . S i o pp on e a tu tto q u an to ex ad v erso d ed o tto , p rod o tto ed eccep ito e ch ied e ch e la cau sa sia in tro itat a a se n ten za co n la co n cessio n e d ei term in i d i cu i all' a rt. 1 9 0 cp c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 02.05.2017, il sig. , n.q di Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore conveniva innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale presidente p.t., sig. CP_1
, (C.F. ) al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_2 P.IVA_1
dei danni per le lesioni fisiche subite dal minore quale tesserato, a seguito del Per_1
sinistro avvenuto in data 26.10.2015 mentre partecipava ad un incontro calcistico causato da uno scontro fortuito con un calciatore della formazione avversaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale presidente p.t., sig. CP_1
, a mezzo dell'avv. Alessandra Villano, la quale in via preliminare Controparte_2 chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della società assicurativa e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto.
Autorizzata la chiamata del terzo , la stessa rimaneva contumace. Controparte_3
Espletata l'istruttoria, nel corso della quale non veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, ritenuta superflua non essendo stata contestata la dinamica dell'evento e non ammessa la Ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.04.2024 ove veniva rinviata, ex art. 281 sexties, alla udienza del 28.03.2025 cpc previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e del termine per il deposito di note scritte in luogo della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta per i motivi che seguono.
E' pacifico tra le parti che, durante la partita di calcio, tenutasi il 26.10.2015, valida per il Campionato Dilettantistico, sul campo sportivo di Mondragone – tra le rappresentative della la si verificò uno scontro fisico tra il minore CP_4 CP_5
ed un giocatore della squadra avversaria mentre entrambi erano impegnati Persona_1 in un'azione di gioco, all'esito del quale il primo venne colpito con un calcio alla bocca.
L'assunto non è stato contestato da controparte la quale tra l'altro ha dimostrato documentalmente di avere denunciato l'evento alla società assicuratrice.
E' principio consolidato quello per cui, nell'ipotesi di lesione personale inferta nel corso di una competizione sportiva, occorre innanzitutto verificare, al fine di valutare l'antigiuridicità del comportamento dell'autore, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato (tra le altre, Cass. 7247/2011).
Nel caso di specie, si ritiene accertata l'assoluta involontarietà dello scontro, verificatosi durante una concitata azione di contrasto, presumibilmente in conseguenza della spinta impressa dall'avversario sulla persona del al quel punto nell'impossibilità di Pt_1
governare i propri movimenti corporei. Né è stato dimostrato che il convenuto abbia violato le regole del gioco ovvero abbia riversato nel suo intervento una violenza e/o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato. Se così è, l'infortunio subito dal rimane coperto dal c.d. rischio consentito, Pt_1 rientrando nell'alea normale che caratterizza la partecipazione ad attività sportive connotate da un certo grado di contrasto fisico, senza superamento dei limiti consentiti della competizione agonistica (Cass. 12012/2002).
Difettando il requisito dell'ingiustizia del danno patito, la domanda di risarcimento avanzata dal nei confronti della non può che essere respinta. Pt_1 CP_4
Queste le ragioni.
Non risulta poi che l' abbia posto in essere alcuna violazione delle regole CP_6
federali stabilite in relazione al campionato ed alla categoria di appartenenza [cfr. rapporto arbitrale, doc. 2 . Né è emerso l'obbligo delle società che partecipano CP_7
alle attività indette da Lega Nazionale Dilettanti di assicurare la presenza, durante l'evento sportivo, del medico sociale [argom. doc. 6 . CP_7
Ad ogni modo, l'attore non ha dimostrato se la presenza in campo del professionista e/o di un'ambulanza e/o di mezzi primari di soccorso avrebbe seriamente potuto evitare l'evento dannoso ovvero attenuarne le conseguenze. Senza contare che la società è comunque intervenuta, per prestare prime cure al calciatore.
Quanto alla tutela assicurativa, che copre anche i calciatori tesserati, risulta che la
[...] sia attivata per conto dell'attore, cosicché nessun rimprovero può esserle mosso. CP_4
Sennonché la descrizione del sinistro, contenuta nella denuncia, è assolutamente asettica e comunque pienamente compatibile con quella emersa nel corso del processo. Senza contare che sfugge la concreta rilevanza della censura, non essendo stato neppure dedotto in causa quale sia stato l'esito – positivo o negativo – della pratica assicurativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi indicati nel DM 55/2014, ratione temporis applicabile – vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del gop dr. Raffaelina Chioccarelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA integralmente la domanda dell'attore; CONDANNA l'attore a rifondere alla in persona del Parte_1 CP_4
Presidente legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.906,55 oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 28.03.2025
Il gop
Dr. Raffaelina Chioccarelli