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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 1257 del 2023 R.G.;
letto il ricorso con cui (C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), hanno consensualmente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la C.F._2 pronuncia della separazione e poi quella dello scioglimento del matrimonio del matrimonio civile celebrato in Olbia l'11.5.2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 27,
Parte 1, anno 2013, dal quale il 23.2.2011 è nata la figlia;
Per_1
rilevato che il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 115 del 2024, pubblicata il 7.2.2024, passata in giudicato il 10.9.2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni richieste;
rilevato che, come da note di udienza in atti, le parti hanno insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, che di seguito si riportano:
“La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la di lei madre con diritto del padre di vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della minore;
nei week-end alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della minore e con gli impegni lavorativi del padre, dal sabato mattina alle h.
09.00 fino alla domenica sera alle h. 20.00.
1 Durante le festività natalizie, la bambina passerà la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro, alternandosi annualmente, con diritto del padre di tenerla consecutivamente con sé per tre giorni, previo accordo con la madre.
Durante le festività pasquali, sempre in via alternata, la minore passerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere la bambina per 15 giorni consecutivi, in periodo da concordarsi previamente con la madre e durante detto periodo la signora potrà vedere la Parte_2 figlia quando vorrà, previo preavviso.
Il Sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 125,00 Pt_1 mensili per la figlia, a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Part gli assegni familiari verranno incassati dalla sig.ra
Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia (quali cure mediche, esigenze di studio e di svago etc.) verranno preventivamente concordate e suddivise tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno”;
sentiti i coniugi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
ritenuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Olbia l'11.5.2013 tra ed Parte_1 [...]
trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 27, Parte 1, anno 2013, Pt_2 alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 27.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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