Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1969, n. 2815
CASS
Sentenza 24 luglio 1969

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Massime3

La Determinazione della Competenza deve essere effettuata in base alla domanda proposta, prescindendo dalla sua fondatezza o meno, ed avendo riguardo al 'quid disputatum' e non al 'quid decisum'. (Conf. 1897-67, massima n. 328845).*

La mancata indicazione del rappresentante di un ente da luogo ad inammissibilita del ricorso per Cassazione solo qualora produca incertezza assoluta sull'identita della parte ricorrente. La medesima regola trova applicazione anche nel caso del regolamento di Competenza. ( nella specie e stato ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento essendo l'ente che aveva proposto l'istanza esattamente individuato con la medesima denominazione con la quale era indicato nel processo di merito). ( V. 2355-67, massima n. 329605 390-67, massima n. 326292).*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie ha non soltanto carattere giurisdizionale 'ratione materiae' ma e anche territorialmente inderogabile, ed e prevalente rispetto alla Competenza del foro dello stato, presupponendo la definizione delle controversie ad esse devolute una particolare esperienza delle situazioni locali. ( V. 205-69, massima n. 338136).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1969, n. 2815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2815
    Data del deposito : 24 luglio 1969

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