Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.7354/ 2023
tra (C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTRICE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 27/03/2025 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per 'avv. MENIN CLAUDIA Parte_1
Per i convenuti nessuno. Il Giudice invita la parte presente parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da propria memoria integrativa del 31 ottobre 2024, precisando che la richiesta di liquidazione delle spese di lite è limitata alla fase di merito successiva alla conversione e che è stato versato per la stessa un contributo unificato di € 237,00 oltre a marca da bollo per € 27,00. Dichiara che l'immobile è ancora occupato dai convenuti e chiede che sia disposto il rilascio immediato dell'immobile. Esaurita la discussione orale, alle ore 17.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7354/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENIN CLAUDIA, dell'Avv. PIZZORNO CHIARA e dell'Avv. NOGHEROT KAREN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Giussano (MB) via Prealpi 8
ATTRICE/INTIMANTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI/INTIMATI CONTUMACI CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da propria memoria integrativa e così come di seguito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
- per tutti i motivi dedotti in narrativa, previi gli opportuni accertamenti: i) risolvere il contratto di locazione e condannare i signori (c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 CP_1 (c.f. ) al rilascio dell'immobile sito in Cinisello Balsamo (MI), via
[...] C.F._2 Remigi n. 1, piano 7°, composta da ingresso, soggiorno, due camere più servizi con l'accessorio di balconi e una cantina, dati catastali: A3, CL. 3, Foglio 31, Mappale 249, Sub 36, libero e sgombro da persone o cose;
ii) condannare i signori al pagamento della somma di euro 164,44;
- condannare i signori (c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_1
) alla rifusione delle spese di lite, confermando la liquidazione delle spese C.F._2 disposta per la fase del procedimento di sfratto per morosità, del procedimento di mediazione, e della presente fase di merito.
Si conferma il valore indicato in atto di intimazione e si dichiara che è dovuto un CU di euro 237,00.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la sig.ra denunciava la morosità dei signori Parte_1 [...]
e , conduttori dell'immobile ad uso CP_1 Controparte_2 abitativo in Cinisello Balsamo (MI), via Remigi n. 1, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione nonché degli oneri accessori per l'importo complessivo di € 7.105,00. Contestualmente, conveniva in giudizio i medesimi conduttori avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. All'udienza del 21 dicembre 2023 parte intimata chiedeva termine di grazia, che veniva concesso sino al 21 aprile 2024. All'udienza di verifica parte intimante insisteva per la convalida dello sfratto avendo parte intimata pagato in data successiva alla scadenza del termine di grazia e comunque non avendo pagato gli interessi. Quindi, con ordinanza riservata in data 27 giugno 2024, rilevata, da un lato, la mancata sanatoria della morosità e, dall'altro, l'assenza del presupposto della persistenza della morosità, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio. Ritualmente notificata anche l'ordinanza di mutamento del rito, all'odierna udienza, presente il solo procuratore della parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 cpc.
* * * Va riaffermata l'impossibilità -nel caso concreto- di convalidare lo sfratto, posto che "in caso di procedimento sommario per convalida di sfratto, qualora all'udienza di convalida il locatore dia atto, senza rinunciare alla domanda, che dopo la notifica della citazione per convalida, il conduttore ha provveduto a pagare il canone senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, viene meno il presupposto della persistenza della morosità che legittima l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 c.p.c. mentre ben può il giudice emettere l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponendo, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale - previo mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. - in ordine agli interessi legali e alle spese di giudizio" (rif. Cass. n. 17738/2002). (v. Trib. Monza, Sez. II, n. 2524/2013). Ciò doverosamente premesso, la domanda attorea può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato. Costituiva pertanto onere dei conduttori dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni a loro carico (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01) ma ciò non è avvenuto. In particolare non solo non hanno provato l'adempimento dell'obbligo di pagamento degli interessi legali, che incombeva sugli intimati ai sensi dell'art. 55 legge 392/78 (secondo cui nel termine di grazia il conduttore in mora deve pagare i canoni scaduti e gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorati degli interessi legali, nonché le spese processuali liquidate dal giudice) ma è documentale che il pagamento di capitale e spese sia intervenuto dopo il termine di grazia. Ora, Il termine per sanare la morosità, concesso ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 392/78 è perentorio [Cass. n. 23751/08, n. 9370/06, n. 1336/06] … Se dunque il conduttore non ha provveduto entro il termine di grazia a sanare la mora, al giudice non è concessa la possibilità di valutare la gravità o meno dell'inadempimento a norma dell'articolo 1455 c.c. (così come avviene in tema di termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 c.c.: cfr. Cass. n. 9370/06, n. 8195/93). La norma esclude la risoluzione del contratto di locazione solo ove il pagamento avvenga nei termini previsti [Cass. n. 9370/06] e va letta in correlazione con la disposizione di cui all'articolo 5 la quale prevede che il pagamento anche di una sola mensilità oltre i venti giorni costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile: cioè non può essere considerato di scarsa importanza tale da impedire la pronuncia di risoluzione. (Trib. S, Maria Capua Vetere n. 1381/2020). Pertanto la domanda attorea di risoluzione per inadempimento è meritevole di accoglimento. I convenuti vanno dunque condannati all'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attore, libero da persone e cose, nonché al pagamento degli interessi legali rimasti impagati e quantificati come pari ad € 164,00.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore quanto alla presente fase di merito ed alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per morosità dei conduttori il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna i conduttori a rilasciare immediatamente l'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose;
Condanna altresì i conduttori in solido a pagare la somma di € 164,00 a titolo di interessi impagati e a rimborsare alla parte attrice le spese di lite della presente fase di merito, che si liquidano in € 567,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre 500,00 euro per esborsi (comprese le spese sostenute per la mediazione) oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 27/03/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi