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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 717/2022 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Roberta Randellini appellante contro
CP_1
con gli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli, Marco Fallaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il
8.11.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti oggetto della materia del contendere come dedotti nel ricorso di primo grado e documentati in atti:
-l'odierno appellante, nato in [...] il [...], aveva fatto ingresso in Italia il 26.7.2008, avendo ottenuto un regolare permesso di soggiorno per il ricongiungimento con la madre CP_2
-come da regolari attestati aveva frequentato le scuole italiane dall'a.s. 2008/2009 al 2012/2013, prendendo la licenza media nel 2013 e conseguendo il diploma della scuola secondaria nell'anno
2018;
1 -a seguito di matrimonio della madre con cittadino italiano, conseguiva la cittadinanza italiana (nel
2012 la madre aveva fatto richiesta al giudice tutelare per il rilascio della carta di identità e del passaporto);
-il 5.7.2012 veniva iscritto come residente nel Comune di Sansepolcro;
-in data 21.3.2019, già cittadino italiano, aveva fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza
(domanda rinnovata il 22.10.2020), con erogazione complessivamente della prestazione per il periodo aprile 2019-gennaio 2022, per l'importo di € 22.188,74;
-in data 8.2.2022 riceveva la notifica del verbale della Guardia di Finanza con cui gli si comunicava una indebita percezione del reddito di cittadinanza perché risultante come residente in Italia solo a far data dal 5.7.2012 (data dell'iscrizione anagrafica), mancando quindi il requisito della residenza decennale;
CP_
-conseguentemente a tali accertamenti, l gli richiedeva quanto indebitamente percepito a tale titolo.
L'appellante - sul presupposto che il requisito della residenza decennale dovesse essere interpretato in senso sostanziale e non in senso formale (con riferimento all'iscrizione anagrafica), dal momento che lo stesso risiedeva in Italia sin dall'anno 2008 - proponeva ricorso al Tribunale di Arezzo.
Il Tribunale respingeva il ricorso, nulla essendo dovuto per spese, stante la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc sulla situazione reddituale.
Il primo giudice - premesso di decidere la causa secondo la “ragione più liquida” - richiamava l'art
2, comma 1, del DL n. 4/2019, secondo cui il richiedente il reddito doveva essere residente in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due, dal momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo;
rilevava come, a prescindere dal requisito della residenza in Italia della cui prova era onerato, il ricorrente non aveva neppure dato dimostrazione di avere sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e di avere aderito ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevedeva attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale, adempimenti tutti previsti dall'art 4 del DL n. 4/2019, quali condizioni per l'erogazione della prestazione. In sostanza, non erano stati provati i presupposti del diritto ad ottenere la prestazione richiesta (in merito, citava giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda per ottenere la prestazione non era una domanda di impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma soltanto di accertamento dei presupposti per ottenere la prestazione).
2 La sentenza viene impugnata dall'appellante che chiede di accertare la legittima percezione di quanto riscosso nel periodo aprile 2019-gennaio 2022 a titolo di reddito di cittadinanza e che nulla è CP_ dovuto in sua restituzione;
che pertanto sia condannato l' a pagare al ricorrente l'importo dovuto sino al momento della revoca e dalla revoca per i tre mesi successivi a completamento del
CP_ periodo di 18 mesi, anche a titolo di risarcimento danni;
che sia ordinato all' di ammettere l'interessato alla prestazione anche per le eventuali domande successive alla data della decisione, ferma la verifica dei requisiti di legge, salvo quello della residenza decennale:
-la decisione era errata, poiché il Tribunale non era entrato nel merito della questione principale, ossia la qualificazione del requisito della residenza decennale (in senso formale o sostanziale), preferendo liquidare il contenzioso sulla mancata prova in giudizio degli adempimenti previsti dall'art 4 del DL n. 4/2019;
-la medesima sentenza era anche da censurare sul fatto che non aveva ammesso le prove richieste sull'unico motivo contestato, ossia le richieste di esibizione ex art 210 cpc e le prove orali;
-nonostante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale non aveva verificato la sussistenza dei requisiti della residenza decennale al momento della domanda, residenza che doveva intendersi come “effettiva”: in proposito, con la documentazione prodotta (proveniente dalla
Questura e dalle istituzioni scolastiche) era stato provato detto requisito. Andava poi considerato che la Corte di Appello di Milano, con ordinanza 31.5.2022, aveva sollevato la questione di costituzionalità dell'art 2, comma 1, del DL n. 4/2019, con riferimento agli artt. 3,11,117, primo comma, questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE e all'art..24, comma 1 direttiva
2004/38/CE e all'art.7, par.2 del Regolamento 492/11, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del RDC debba essere residente in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo.
CP_ Si è costituito l' che ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante sia con riferimento agli ordini di esibizione, trattandosi di documentazione che la parte poteva produrre direttamente in causa. L'appellante aveva affermato, ma non aveva provato di avere provveduto agli incombenti imposti ai percettori della provvidenza ex art 4 della legge istitutiva, nonostante l'espressa contestazione dell' . Quanto alla dichiarazione di CP_3
residenza decennale era stata resa nella domanda di prestazione una dichiarazione non conforme a verità, con conseguente necessità di applicazione delle disposizioni sanzionatorie. Inoltre, a norma di legge, nessuna ulteriore prestazione di reddito di cittadinanza poteva essere concessa se non decorsi diciotto mesi dal provvedimento di revoca. Era infine inammissibile la condanna per la
3 prestazione “in futuro”, non essendo state presentate altre domande ed essendo stata la prestazione in esame abrogata dal 1.1.2024.
*******
In merito ai requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza l'art 2, comma 1, del DL n. 4/2019 ha previsto: “ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente
il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere……:
c) con riferimento al godimento di beni durevoli……”
CP_ Nella specie, l' aveva contestato specificamente quale requisito necessario per potere ottenere la prestazione il requisito della residenza decennale, in conseguenza di accertamenti effettuati dalla
Guardia di Finanza, revocando il beneficio concesso a seguito della presentazione di due distinte domande.
Da tale accertamento era conseguito anche un procedimento penale per false dichiarazioni sulla residenza decennale in Italia e sulla residenza continuativa da almeno due anni dalla data della domanda.
La contestazione del requisito della residenza è infondata, per le seguenti ragioni:
-l'appellante al momento della presentazione delle domande del 2019 e del 2020 era cittadino italiano, in conseguenza di matrimonio della madre;
tuttavia la verifica della residenza afferiva ad un periodo antecedente all'acquisizione della cittadinanza;
-il requisito della residenza decennale era sussistente nella specie, dal momento che il richiedente aveva documentato di essere entrato in Italia nel 2008 e di avere un permesso di soggiorno per motivi familiari, quale minore che si ricongiungeva alla madre in Italia. Inoltre, con attestati provenienti dalle Amministrazioni scolastiche aveva dimostrato di avere preso il diploma di scuola media nel 2013 e il diploma di liceo artistico nel 2018, con conseguente prova di frequentazione dei
4 relativi corsi scolastici (frequentazione peraltro oggetto di ulteriore documentazione in atti). E ciò,
a prescindere dal fatto che lo stesso risultasse iscritto nel registro dei residenti del Comune di
Sansepolcro solo in data 5.7.2012.
In proposito, ritiene il Collegio che debba aderirsi ad una nozione di “residenza” che prescinda da dati formali in favore di una nozione sostanziale, per cui deve aversi riguardo ad una residenza accertata in concreto piuttosto che alle risultanze dei certificati anagrafici: sul punto, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3803/2020, secondo cui - ai fini dell'accertamento della residenza - i servizi comunali dovevano fare riferimento alla residenza effettiva mediante oggettivi e univoci elementi di riscontro in un'ottica propria della prestazione che mirava a non escludere i soggetti bisognosi di assistenza.
E la documentazione con cui si ritiene provata la residenza effettiva è stata considerata come di rilievo significativo anche dal GUP del Tribunale di Arezzo che con sentenza (passata in giudicato il 22.12.2022) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del per Parte_1
insussistenza del fatto;
-peraltro, in corso di causa è intervenuta la sentenza della CGUE 29.7.2024 (nelle cause C-
112/2022 e C/223/2022), secondo cui occorre verificare se un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, comporti una disparità di trattamento costitutiva di una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro interessato: con la precisazione che “occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi”.
La Corte ha quindi affermato che “…..la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta……”, concludendo nel senso che “…..l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina
l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”;
-pertanto, nella specie, non solo il requisito è provato nella sua effettività, ma esso sarebbe pure discriminatorio alla luce della suindicata pronuncia;
5 -quanto alla questione relativa alla mancanza delle dichiarazioni di cui all'art 4 DL n. 4/2019, si
CP_ osserva che in primo grado la difesa dell' si era fondata essenzialmente sulla carenza del requisito della residenza quale requisito costitutivo;
così come in sede amministrativa la revoca era stata giustificata essenzialmente sul presupposto di avere rilasciato false dichiarazioni nella richiesta della prestazione in ordine ai presupposti costitutivi, sulla base degli accertamenti della Guardia di
Finanza che aveva acclarato la mancanza del requisito della residenza, senza ulteriori contestazioni.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi che l'appellante ha legittimamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza quanto corrisposto da CP_ a detto titolo nel periodo aprile 2019-gennaio 2022 (in udienza l'appellante ha precisato che CP_ l' non ha provveduto ancora ad alcun recupero). CP_ Inoltre, va condannato l alla corresponsione di quanto spettante a titolo di reddito di cittadinanza per gli ulteriori tre mesi successivi alla revoca a completamento dei 18 mesi, oltre interessi.
Nulla deve pronunciarsi sulla domanda di reddito di cittadinanza in relazione alle domande future, dal momento che in udienza la parte ha rinunciato alla medesima istanza per non avere più interesse a presentare ulteriori domande in sede amministrativa, con cessazione della materia del contendere. CP_ Le spese di lite sono a carico di soccombente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute;
con la precisazione che in questo grado, l'appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio e quindi la CP_ condanna di va effettuata in favore dello Stato.
In proposito e in relazione alla quantificazione delle spese, si rammenta che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II
N. 22017 DEL 11/09/2018; Conforme Cass. sez. VI – L n. 11590/2019).
Pertanto, si liquidano: € 1.776,00, per spese del primo grado oltre 15% per spese generali, oltre Iva
e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante;
€ 849,00, per spese
6 del presente grado oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge (spese quest'ultime
CP_ da corrispondersi da parte in favore dello Stato).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che l'appellante ha CP_ legittimamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza quanto corrisposto da a detto titolo nel periodo aprile 2019-gennaio 2022;
CP_
-condanna l' alla corresponsione di quanto spettante a titolo di reddito di cittadinanza per gli ulteriori tre mesi successivi, oltre interessi;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 1.776,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante;
CP_
-condanna l' al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado per l'importo di
€ 849,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, 22 ottobre 2024.
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
7
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 717/2022 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Roberta Randellini appellante contro
CP_1
con gli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli, Marco Fallaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il
8.11.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti oggetto della materia del contendere come dedotti nel ricorso di primo grado e documentati in atti:
-l'odierno appellante, nato in [...] il [...], aveva fatto ingresso in Italia il 26.7.2008, avendo ottenuto un regolare permesso di soggiorno per il ricongiungimento con la madre CP_2
-come da regolari attestati aveva frequentato le scuole italiane dall'a.s. 2008/2009 al 2012/2013, prendendo la licenza media nel 2013 e conseguendo il diploma della scuola secondaria nell'anno
2018;
1 -a seguito di matrimonio della madre con cittadino italiano, conseguiva la cittadinanza italiana (nel
2012 la madre aveva fatto richiesta al giudice tutelare per il rilascio della carta di identità e del passaporto);
-il 5.7.2012 veniva iscritto come residente nel Comune di Sansepolcro;
-in data 21.3.2019, già cittadino italiano, aveva fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza
(domanda rinnovata il 22.10.2020), con erogazione complessivamente della prestazione per il periodo aprile 2019-gennaio 2022, per l'importo di € 22.188,74;
-in data 8.2.2022 riceveva la notifica del verbale della Guardia di Finanza con cui gli si comunicava una indebita percezione del reddito di cittadinanza perché risultante come residente in Italia solo a far data dal 5.7.2012 (data dell'iscrizione anagrafica), mancando quindi il requisito della residenza decennale;
CP_
-conseguentemente a tali accertamenti, l gli richiedeva quanto indebitamente percepito a tale titolo.
L'appellante - sul presupposto che il requisito della residenza decennale dovesse essere interpretato in senso sostanziale e non in senso formale (con riferimento all'iscrizione anagrafica), dal momento che lo stesso risiedeva in Italia sin dall'anno 2008 - proponeva ricorso al Tribunale di Arezzo.
Il Tribunale respingeva il ricorso, nulla essendo dovuto per spese, stante la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc sulla situazione reddituale.
Il primo giudice - premesso di decidere la causa secondo la “ragione più liquida” - richiamava l'art
2, comma 1, del DL n. 4/2019, secondo cui il richiedente il reddito doveva essere residente in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due, dal momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo;
rilevava come, a prescindere dal requisito della residenza in Italia della cui prova era onerato, il ricorrente non aveva neppure dato dimostrazione di avere sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e di avere aderito ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevedeva attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale, adempimenti tutti previsti dall'art 4 del DL n. 4/2019, quali condizioni per l'erogazione della prestazione. In sostanza, non erano stati provati i presupposti del diritto ad ottenere la prestazione richiesta (in merito, citava giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda per ottenere la prestazione non era una domanda di impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma soltanto di accertamento dei presupposti per ottenere la prestazione).
2 La sentenza viene impugnata dall'appellante che chiede di accertare la legittima percezione di quanto riscosso nel periodo aprile 2019-gennaio 2022 a titolo di reddito di cittadinanza e che nulla è CP_ dovuto in sua restituzione;
che pertanto sia condannato l' a pagare al ricorrente l'importo dovuto sino al momento della revoca e dalla revoca per i tre mesi successivi a completamento del
CP_ periodo di 18 mesi, anche a titolo di risarcimento danni;
che sia ordinato all' di ammettere l'interessato alla prestazione anche per le eventuali domande successive alla data della decisione, ferma la verifica dei requisiti di legge, salvo quello della residenza decennale:
-la decisione era errata, poiché il Tribunale non era entrato nel merito della questione principale, ossia la qualificazione del requisito della residenza decennale (in senso formale o sostanziale), preferendo liquidare il contenzioso sulla mancata prova in giudizio degli adempimenti previsti dall'art 4 del DL n. 4/2019;
-la medesima sentenza era anche da censurare sul fatto che non aveva ammesso le prove richieste sull'unico motivo contestato, ossia le richieste di esibizione ex art 210 cpc e le prove orali;
-nonostante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale non aveva verificato la sussistenza dei requisiti della residenza decennale al momento della domanda, residenza che doveva intendersi come “effettiva”: in proposito, con la documentazione prodotta (proveniente dalla
Questura e dalle istituzioni scolastiche) era stato provato detto requisito. Andava poi considerato che la Corte di Appello di Milano, con ordinanza 31.5.2022, aveva sollevato la questione di costituzionalità dell'art 2, comma 1, del DL n. 4/2019, con riferimento agli artt. 3,11,117, primo comma, questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CDFUE e all'art..24, comma 1 direttiva
2004/38/CE e all'art.7, par.2 del Regolamento 492/11, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del RDC debba essere residente in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in modo continuativo.
CP_ Si è costituito l' che ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante sia con riferimento agli ordini di esibizione, trattandosi di documentazione che la parte poteva produrre direttamente in causa. L'appellante aveva affermato, ma non aveva provato di avere provveduto agli incombenti imposti ai percettori della provvidenza ex art 4 della legge istitutiva, nonostante l'espressa contestazione dell' . Quanto alla dichiarazione di CP_3
residenza decennale era stata resa nella domanda di prestazione una dichiarazione non conforme a verità, con conseguente necessità di applicazione delle disposizioni sanzionatorie. Inoltre, a norma di legge, nessuna ulteriore prestazione di reddito di cittadinanza poteva essere concessa se non decorsi diciotto mesi dal provvedimento di revoca. Era infine inammissibile la condanna per la
3 prestazione “in futuro”, non essendo state presentate altre domande ed essendo stata la prestazione in esame abrogata dal 1.1.2024.
*******
In merito ai requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza l'art 2, comma 1, del DL n. 4/2019 ha previsto: “ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente
il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere……:
c) con riferimento al godimento di beni durevoli……”
CP_ Nella specie, l' aveva contestato specificamente quale requisito necessario per potere ottenere la prestazione il requisito della residenza decennale, in conseguenza di accertamenti effettuati dalla
Guardia di Finanza, revocando il beneficio concesso a seguito della presentazione di due distinte domande.
Da tale accertamento era conseguito anche un procedimento penale per false dichiarazioni sulla residenza decennale in Italia e sulla residenza continuativa da almeno due anni dalla data della domanda.
La contestazione del requisito della residenza è infondata, per le seguenti ragioni:
-l'appellante al momento della presentazione delle domande del 2019 e del 2020 era cittadino italiano, in conseguenza di matrimonio della madre;
tuttavia la verifica della residenza afferiva ad un periodo antecedente all'acquisizione della cittadinanza;
-il requisito della residenza decennale era sussistente nella specie, dal momento che il richiedente aveva documentato di essere entrato in Italia nel 2008 e di avere un permesso di soggiorno per motivi familiari, quale minore che si ricongiungeva alla madre in Italia. Inoltre, con attestati provenienti dalle Amministrazioni scolastiche aveva dimostrato di avere preso il diploma di scuola media nel 2013 e il diploma di liceo artistico nel 2018, con conseguente prova di frequentazione dei
4 relativi corsi scolastici (frequentazione peraltro oggetto di ulteriore documentazione in atti). E ciò,
a prescindere dal fatto che lo stesso risultasse iscritto nel registro dei residenti del Comune di
Sansepolcro solo in data 5.7.2012.
In proposito, ritiene il Collegio che debba aderirsi ad una nozione di “residenza” che prescinda da dati formali in favore di una nozione sostanziale, per cui deve aversi riguardo ad una residenza accertata in concreto piuttosto che alle risultanze dei certificati anagrafici: sul punto, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3803/2020, secondo cui - ai fini dell'accertamento della residenza - i servizi comunali dovevano fare riferimento alla residenza effettiva mediante oggettivi e univoci elementi di riscontro in un'ottica propria della prestazione che mirava a non escludere i soggetti bisognosi di assistenza.
E la documentazione con cui si ritiene provata la residenza effettiva è stata considerata come di rilievo significativo anche dal GUP del Tribunale di Arezzo che con sentenza (passata in giudicato il 22.12.2022) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del per Parte_1
insussistenza del fatto;
-peraltro, in corso di causa è intervenuta la sentenza della CGUE 29.7.2024 (nelle cause C-
112/2022 e C/223/2022), secondo cui occorre verificare se un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, comporti una disparità di trattamento costitutiva di una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro interessato: con la precisazione che “occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi”.
La Corte ha quindi affermato che “…..la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta……”, concludendo nel senso che “…..l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina
l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”;
-pertanto, nella specie, non solo il requisito è provato nella sua effettività, ma esso sarebbe pure discriminatorio alla luce della suindicata pronuncia;
5 -quanto alla questione relativa alla mancanza delle dichiarazioni di cui all'art 4 DL n. 4/2019, si
CP_ osserva che in primo grado la difesa dell' si era fondata essenzialmente sulla carenza del requisito della residenza quale requisito costitutivo;
così come in sede amministrativa la revoca era stata giustificata essenzialmente sul presupposto di avere rilasciato false dichiarazioni nella richiesta della prestazione in ordine ai presupposti costitutivi, sulla base degli accertamenti della Guardia di
Finanza che aveva acclarato la mancanza del requisito della residenza, senza ulteriori contestazioni.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi che l'appellante ha legittimamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza quanto corrisposto da CP_ a detto titolo nel periodo aprile 2019-gennaio 2022 (in udienza l'appellante ha precisato che CP_ l' non ha provveduto ancora ad alcun recupero). CP_ Inoltre, va condannato l alla corresponsione di quanto spettante a titolo di reddito di cittadinanza per gli ulteriori tre mesi successivi alla revoca a completamento dei 18 mesi, oltre interessi.
Nulla deve pronunciarsi sulla domanda di reddito di cittadinanza in relazione alle domande future, dal momento che in udienza la parte ha rinunciato alla medesima istanza per non avere più interesse a presentare ulteriori domande in sede amministrativa, con cessazione della materia del contendere. CP_ Le spese di lite sono a carico di soccombente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute;
con la precisazione che in questo grado, l'appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio e quindi la CP_ condanna di va effettuata in favore dello Stato.
In proposito e in relazione alla quantificazione delle spese, si rammenta che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II
N. 22017 DEL 11/09/2018; Conforme Cass. sez. VI – L n. 11590/2019).
Pertanto, si liquidano: € 1.776,00, per spese del primo grado oltre 15% per spese generali, oltre Iva
e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante;
€ 849,00, per spese
6 del presente grado oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge (spese quest'ultime
CP_ da corrispondersi da parte in favore dello Stato).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che l'appellante ha CP_ legittimamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza quanto corrisposto da a detto titolo nel periodo aprile 2019-gennaio 2022;
CP_
-condanna l' alla corresponsione di quanto spettante a titolo di reddito di cittadinanza per gli ulteriori tre mesi successivi, oltre interessi;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 1.776,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante;
CP_
-condanna l' al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado per l'importo di
€ 849,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, 22 ottobre 2024.
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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