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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 6567/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
e
cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. LUCIANI FRANCESCA e dall' Avv. PAOLA STORATO, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 10/07/2025 le parti, con nota di deposito del 07/07/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. Pt_1
nato a [...] il [...], e la sig.ra nata a [...], il [...], in
[...] Parte_2
data 28.04.2001 in Sant'Ambrogio di VA (VR), in regime patrimoniale di separazione dei
beni, come da atto trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio
di VA (VR), Atto N. 13 parte II serie A - anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
di annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale sita in Verona, Via Penazzi n.1, rimane assegnata al signor con Parte_1
ogni arredo e corredo, che l'abiterà con le figlie. La signora si è già trasferita a vivere in altro Pt_2
appartamento.
3) Il Signor verserà direttamente alle figlie e la somma Parte_1 Persona_1 Persona_2
mensile di € 200,00 ciascuna, come contributo al mantenimento fino alla loro indipendenza economica.
Il signor verserà inoltre alla signora la somma di € 10,00 per ogni notte in cui la alla Pt_1 Pt_2
figlia non risiederà dal padre, fino ad un massimo di € 150,00 mensili, a titolo di rimborso spese Per_2
di vitto e alloggio della ragazza.
Le spese accessorie, previamente concordate per abbigliamento, vacanze cellulari ecc, per le figlie,
rimangono suddivise al 50%, tra i genitori.
Tutte le altre spese accessorie: mediche, scolastiche, parascolastiche e sportive saranno a carico del
padre per il 70% e della madre per il 30%.
Il tutto in conformità al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona siglato il 17.09.2020, che si
intende qui integralmente trascritto, anche con riguardo alle modalità di accordo e rimborso della
spesa. pagina 2 di 5 4) Di comune accordo le parti attribuiscono al signor la facoltà di beneficiare per intero della Pt_1
detrazione fiscale delle spese accessorie detraibili sostenute per le figlie.
L'assegno unico a favore delle figlie verrà invece ripartito al 50% tra i genitori.
5) A definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio ed in relazione
all'apporto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare, il signor Parte_1
continuerà a versare alla signora la rata di € 200,00 mensili, fino a concorrenza Parte_2
della somma di € 40.000,00 (quarantamila//00), senza interessi e rivalutazione monetaria dal mese di
aprile 2024.
6) I risparmi e i titoli collegati al conto comune sono già stati già divisi tra i coniugi.
7) I signori e sono entrambi autonomi economicamente e Parte_1 Parte_2
rinunciano pertanto rispettivamente ad ogni reciproco contributo di mantenimento.
8) Con l'esatto adempimento degli accordi di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolamentato
ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro intercorso e di non avere quindi più nulla
reciprocamente a pretendere a qualunque titolo o ragione in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal
matrimonio.
9) Le spese di causa ed i compensi professionali dei difensori delle parti, così come identificati in
mandato, saranno sostenute dai coniugi al 50%.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 5 Che con sentenza dep. il 10/10/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio tra Pt_1
con ordinanza contestuale è stato assegnato alle parti termine
[...] Parte_2
perentorio fino al 10.7.2025 per il deposito telematico di note scritte nelle quali vengono precisate le conclusioni sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 07/07/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - nata Persona_1
a Verona il 14.08.2003 (cod. fisc.: e nata a [...] il C.F._3 Persona_2
07.03.2006 (cod. fisc.: ) - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa C.F._4
alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sant'Ambrogio di VA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
07/07/2025 e richiamate all'udienza del 10/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in il 28/04/2001 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Sant'Ambrogio di VA (VR), (Atto N. 13 parte II serie A - anno
2001), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 07/07/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di
VA (VR), perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15/07/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 6567/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
e
cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. LUCIANI FRANCESCA e dall' Avv. PAOLA STORATO, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 10/07/2025 le parti, con nota di deposito del 07/07/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. Pt_1
nato a [...] il [...], e la sig.ra nata a [...], il [...], in
[...] Parte_2
data 28.04.2001 in Sant'Ambrogio di VA (VR), in regime patrimoniale di separazione dei
beni, come da atto trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio
di VA (VR), Atto N. 13 parte II serie A - anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
di annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale sita in Verona, Via Penazzi n.1, rimane assegnata al signor con Parte_1
ogni arredo e corredo, che l'abiterà con le figlie. La signora si è già trasferita a vivere in altro Pt_2
appartamento.
3) Il Signor verserà direttamente alle figlie e la somma Parte_1 Persona_1 Persona_2
mensile di € 200,00 ciascuna, come contributo al mantenimento fino alla loro indipendenza economica.
Il signor verserà inoltre alla signora la somma di € 10,00 per ogni notte in cui la alla Pt_1 Pt_2
figlia non risiederà dal padre, fino ad un massimo di € 150,00 mensili, a titolo di rimborso spese Per_2
di vitto e alloggio della ragazza.
Le spese accessorie, previamente concordate per abbigliamento, vacanze cellulari ecc, per le figlie,
rimangono suddivise al 50%, tra i genitori.
Tutte le altre spese accessorie: mediche, scolastiche, parascolastiche e sportive saranno a carico del
padre per il 70% e della madre per il 30%.
Il tutto in conformità al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona siglato il 17.09.2020, che si
intende qui integralmente trascritto, anche con riguardo alle modalità di accordo e rimborso della
spesa. pagina 2 di 5 4) Di comune accordo le parti attribuiscono al signor la facoltà di beneficiare per intero della Pt_1
detrazione fiscale delle spese accessorie detraibili sostenute per le figlie.
L'assegno unico a favore delle figlie verrà invece ripartito al 50% tra i genitori.
5) A definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio ed in relazione
all'apporto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare, il signor Parte_1
continuerà a versare alla signora la rata di € 200,00 mensili, fino a concorrenza Parte_2
della somma di € 40.000,00 (quarantamila//00), senza interessi e rivalutazione monetaria dal mese di
aprile 2024.
6) I risparmi e i titoli collegati al conto comune sono già stati già divisi tra i coniugi.
7) I signori e sono entrambi autonomi economicamente e Parte_1 Parte_2
rinunciano pertanto rispettivamente ad ogni reciproco contributo di mantenimento.
8) Con l'esatto adempimento degli accordi di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolamentato
ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro intercorso e di non avere quindi più nulla
reciprocamente a pretendere a qualunque titolo o ragione in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal
matrimonio.
9) Le spese di causa ed i compensi professionali dei difensori delle parti, così come identificati in
mandato, saranno sostenute dai coniugi al 50%.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 5 Che con sentenza dep. il 10/10/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio tra Pt_1
con ordinanza contestuale è stato assegnato alle parti termine
[...] Parte_2
perentorio fino al 10.7.2025 per il deposito telematico di note scritte nelle quali vengono precisate le conclusioni sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 07/07/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - nata Persona_1
a Verona il 14.08.2003 (cod. fisc.: e nata a [...] il C.F._3 Persona_2
07.03.2006 (cod. fisc.: ) - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa C.F._4
alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sant'Ambrogio di VA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
07/07/2025 e richiamate all'udienza del 10/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in il 28/04/2001 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Sant'Ambrogio di VA (VR), (Atto N. 13 parte II serie A - anno
2001), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 07/07/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di
VA (VR), perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15/07/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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