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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9916/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui Uffici in Bari, Via Melo, 97
è domiciliata
-opponente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
-opposta contumace-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. pagina 1 di 5 1101/24 emesso dal Tribunale di Bari con cui era stato ingiunto all' il pagamento della somma di € 29.405,20 in Parte_1 favore della società oltre interessi e spese della Controparte_2 procedura, in relazione al contratto di appalto per la esecuzione dei lavori concernenti l'apertura della mensa ufficiali presso Galatina, in provincia di Lecce, distinto al numero CIG 83383239; eccepiva il difetto di legittimazione passiva e/o di capacità processuale e/o della titolarità sostanziale dal lato passivo del rapporto obbligatorio del 3°
Reparto Genio dell' per essere soltanto il Parte_1
l'unico soggetto giuridico dotato di Parte_1 legittimazione sostanziale e processuale nella controversia;
assumeva, in ogni caso, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto prima del deposito del ricorso monitorio.
Concludeva chiedendo in via principale e in rito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria proposta nei confronti di un ufficio (3° Reparto Genio dell' ) privo di autonoma soggettività giuridica e/o Parte_1 legittimazione a contraddire;
in via subordinata e nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale e non dovuta ogni ulteriore somma richiesta in sede monitoria a titolo di accessori o interessi;
infine, e in ogni caso di condannare parte opposta al pagamento delle spese di giudizio.
La società non si costituiva nonostante la regolare Controparte_1 notifica dell'atto di opposizione.
La causa, stante la natura documentale, veniva rinviata all'udienza del 28.5.2025 per la rimessione in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte opposta, che non risulta costituita nonostante la regolare notifica dell'atto di opposizione.
pagina 2 di 5 Deve inoltre dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione proposta dal ex art. 650 c.p.c. Parte_1
Invero il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato irregolarmente al solo 3° Reparto Genio dell' e non anche, come Parte_1 dovuto, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ossequio alla previsione dell'art. 11 R.D. 1611 del 1933.
Invero la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità (cfr. Cass.
24032/20).
In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (Cass. 2608/18) che, nel caso di specie, risulta osservato.
L'Amministrazione ha infatti avuto conoscenza dell'atto in data
23.9.2024 (cfr. prot. in entrata di pari data n. 62112/2024) allorché è stato trasmesso il relativo carteggio, con nota prot. n. 12690 del
19.9.2024.
In applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero l'opponente ha dimostrato di aver pagato il credito oggetto dell'ingiunzione e ha prodotto documentazione proveniente dalla parte dell'opposta con cui quest'ultima dà atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto e della volontà di rinunciare al decreto ingiuntivo emesso.
Come emerge dagli atti, la società opposta ha emesso la nota di credito n. 30/2024 del 2 agosto 2024 in relazione alla fattura per cui ha agito in sede monitoria, per errori tecnico-contabili, emettendo una pagina 3 di 5 nuova fattura n. 797/2024 in data 31 luglio 2024, avente il medesimo oggetto che è stata pagata in data 27 agosto 2024.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
– e presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass.
5390/00).
La cessazione della materia del contendere costituisce pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06).
Nel caso di specie, l'intervenuto pagamento – come attestato dalla stessa parte opposta nella documentazione depositata - comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Per quanto concerne le spese di lite va considerato che le parti hanno concordato sulla loro compensazione: volontà che va recepita in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1
pagina 4 di 5 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 28.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui Uffici in Bari, Via Melo, 97
è domiciliata
-opponente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
-opposta contumace-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. pagina 1 di 5 1101/24 emesso dal Tribunale di Bari con cui era stato ingiunto all' il pagamento della somma di € 29.405,20 in Parte_1 favore della società oltre interessi e spese della Controparte_2 procedura, in relazione al contratto di appalto per la esecuzione dei lavori concernenti l'apertura della mensa ufficiali presso Galatina, in provincia di Lecce, distinto al numero CIG 83383239; eccepiva il difetto di legittimazione passiva e/o di capacità processuale e/o della titolarità sostanziale dal lato passivo del rapporto obbligatorio del 3°
Reparto Genio dell' per essere soltanto il Parte_1
l'unico soggetto giuridico dotato di Parte_1 legittimazione sostanziale e processuale nella controversia;
assumeva, in ogni caso, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto prima del deposito del ricorso monitorio.
Concludeva chiedendo in via principale e in rito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria proposta nei confronti di un ufficio (3° Reparto Genio dell' ) privo di autonoma soggettività giuridica e/o Parte_1 legittimazione a contraddire;
in via subordinata e nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale e non dovuta ogni ulteriore somma richiesta in sede monitoria a titolo di accessori o interessi;
infine, e in ogni caso di condannare parte opposta al pagamento delle spese di giudizio.
La società non si costituiva nonostante la regolare Controparte_1 notifica dell'atto di opposizione.
La causa, stante la natura documentale, veniva rinviata all'udienza del 28.5.2025 per la rimessione in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte opposta, che non risulta costituita nonostante la regolare notifica dell'atto di opposizione.
pagina 2 di 5 Deve inoltre dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione proposta dal ex art. 650 c.p.c. Parte_1
Invero il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato irregolarmente al solo 3° Reparto Genio dell' e non anche, come Parte_1 dovuto, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ossequio alla previsione dell'art. 11 R.D. 1611 del 1933.
Invero la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità (cfr. Cass.
24032/20).
In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (Cass. 2608/18) che, nel caso di specie, risulta osservato.
L'Amministrazione ha infatti avuto conoscenza dell'atto in data
23.9.2024 (cfr. prot. in entrata di pari data n. 62112/2024) allorché è stato trasmesso il relativo carteggio, con nota prot. n. 12690 del
19.9.2024.
In applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero l'opponente ha dimostrato di aver pagato il credito oggetto dell'ingiunzione e ha prodotto documentazione proveniente dalla parte dell'opposta con cui quest'ultima dà atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto e della volontà di rinunciare al decreto ingiuntivo emesso.
Come emerge dagli atti, la società opposta ha emesso la nota di credito n. 30/2024 del 2 agosto 2024 in relazione alla fattura per cui ha agito in sede monitoria, per errori tecnico-contabili, emettendo una pagina 3 di 5 nuova fattura n. 797/2024 in data 31 luglio 2024, avente il medesimo oggetto che è stata pagata in data 27 agosto 2024.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
– e presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass.
5390/00).
La cessazione della materia del contendere costituisce pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06).
Nel caso di specie, l'intervenuto pagamento – come attestato dalla stessa parte opposta nella documentazione depositata - comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Per quanto concerne le spese di lite va considerato che le parti hanno concordato sulla loro compensazione: volontà che va recepita in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1
pagina 4 di 5 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 28.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5