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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1531/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8042/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 13.9.2019 nel procedimento n.
8373/2016 R.G. - vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giuseppe Russo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Largo F. Torraca, n. 71; appellante
e
(P.I. , quale società incorporante CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'Avvocato Marco Giuseppe Binetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Lima, 5/A; appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da verbale del 12.6.2025; per l'appellata: come da verbale del 12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli opposizione all'esecuzione Parte_1 minacciata in forza di decreto ingiuntivo notificato dalla società IN Games NE PA (ora il 12 febbraio 2016, con cui si era chiesto il pagamento della somma CP_1
pagina 1 di 10 di € 37.475,07.
In particolare, l'opponente deduceva vari vizi e comunque l'inesistenza della notificazione nei propri confronti dei predetti atti, in quanto notificatigli in un momento nel quale non rivestiva più la carica di amministratore della società Plate Slot di AN ZO & C.
s.n.c., e sosteneva dunque la propria carenza di legittimazione passiva in conseguenza della cessazione, il 9.6.2015, dalla sua qualità di amministratore e legale rappresentante p.t., oltre che di socio, a seguito della cessione delle proprie quote della compagine societaria.
L'istante precisava, altresì, che il ricorso e il decreto ingiuntivo non erano stati mai notificati presso la sede della società e che la formula esecutiva, dunque, era stata erroneamente apposta;
in subordine, eccepiva il mancato esperimento del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, ex art. 2304 c.c.
L'opponente chiedeva: “previa sospensione del titolo sul quale si fonda il precetto notificato all'odierno opponente, ad istanza della in data Controparte_2
19.02.2016: 1) accertare che non ha diritto di procedere Controparte_2 esecutivamente in danno del sig. per le ragioni esposte in narrativa e Parte_1 dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 10.02.2016; 2) accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia del precetto notificato in data 19.02.2016; 3) dichiararsi la carenza di legittimazione e/o di poteri del sig. per le ragioni Pt_1 sopraesposte, alla ricezione delle notificazioni così come effettuate da parte opposta, dichiarando altresì: - l'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo
Tribunale di Roma – n. 9029/2015 – così come munito di formula esecutiva in data
01.12.2015, per le ragioni esposte in narrativa;
- che il sig. nulla deve Parte_1 alla società opposta in forza del predetto titolo;
e per l'effetto dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.02.2016…”.
Si costituiva contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Controparte_2 rigetto della richiesta cautelare di sospensione oltre che dell'opposizione.
In data 15.5.2019 (già , depositava CP_1 CP_2 Controparte_2 rinuncia al precetto.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la rinuncia avesse fatto venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
Il Giudice di prime cure, nondimeno, nel regolare la soccombenza virtuale, ha ritenuto fondati i motivi di opposizione, valutando in primo luogo l'inesistenza della notificazione:
“nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo n. 9029/15 deve ritenersi inesistente in quanto effettuata in data 27.8.15 ex art. 145 cpc nei confronti di , in un Parte_1
pagina 2 di 10 momento nel quale costui non era più amministratore della Plate Slot snc, come da atto iscritto nel registro delle imprese sin dal 15.7.15, in forza della cessione di quote a Per_1
e della nomina di quest'ultimo alla carica di amministratore.
[...]
Anche il secondo motivo di opposizione, concernente la mancata preventiva escussione del patrimonio della società debitrice, Plate Slot di ZO AN snc, appare fondato sulla scorta dell'art.2304 c.c., non avendo la società opposta provato, ma invero neanche allegato, di aver tentato preventivamente l'esecuzione nei confronti della società. Infatti, secondo l'orientamento prevalente della S.C., che si ritiene di condividere, “l'inosservanza dell'art. 2304 cod. civ. può essere eccepita dal socio, anche quando l'azione esecutiva sia soltanto minacciata nei suoi confronti con la notificazione del precetto (cfr. Cass. n.
15036/05 cit.) e comunque quando sia iniziata, mediante opposizione a norma dell'art. 615
c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 3399/94, in motivazione).” (così Cass.23749/11)”.
In ragione poi del deposito della rinuncia, il Tribunale ha scritto: “stante l'intervenuta rinuncia all'atto di precetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti, in conseguenza di un fatto sopravvenuto durante la pendenza della lite, alla pronuncia giudiziale. La Corte Suprema (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure
i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
Né impedisce una pronuncia di tal fatta la circostanza che tutte le parti non la abbiano espressamente invocata, dal momento che “la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti” (Cassazione civile sez. I, 26 maggio
1999, n. 5097). È circostanza incontestata tra le parti (e risultante anche dalla documentazione depositata in atti) che parte opposta abbia rinunciato all'atto di precetto
pagina 3 di 10 impugnato”.
Sempre al fine dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Giudice di primo grado ha anche chiarito che “il decreto ingiuntivo ha un termine di efficacia di 60 giorni che decorrono dal deposito del provvedimento, per cui, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la mancata notifica dello stesso nel suddetto termine – ampliato a 90 giorni in caso di notifica all'estero – comporta la sua inefficacia. Logica conseguenza di ciò è quella per cui, il decreto ingiuntivo divenuto inefficace per lo spirare del termine legislativamente previsto per la notificazione dello stesso, non potrà mai costituire titolo esecutivo e, pertanto, fondare la conseguente emissione del precetto, che com'è noto, costituisce l'atto con il quale si preannuncia l'esecuzione coattiva.
Ed invero, qualora l'atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo inefficace venisse ciò nonostante notificato, la circostanza ben potrebbe fondare una opposizione a precetto ovvero all'esecuzione, qualora la stessa fosse iniziata, ai sensi del I e II comma dell'art. 615
c.p.c., rimedio esperibile anche e, soprattutto, nell'ipotesi di inesistenza della notifica, non risultando più utilizzabile lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo normalmente deputato a siffatto tipo di contestazione, per fatto non imputabile all'opponente.
Dalla ricostruzione dell'iter notificatorio è emerso che il decreto ingiuntivo è stato notificato per la prima volta in data 13.7.2015 nonostante il provvedimento fosse stato depositato in data 17.4.2015. Anche parte opposta conferma tale circostanza (cfr. anche rigo 2 della pag. 3 della comparsa conclusionale).
Quindi l'opposizione andava accolta e pertanto parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, stante la nullità del precetto notificato sulla base di un titolo non esecutivo in quanto inefficace”.
Avverso l'indicata pronuncia, , con atto notificato in data 13.3.2020, ha Parte_1 proposto appello, sostenendo la parziale erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
L'appellante, che si è costituito in data 21.5.2020 (il termine di dieci giorni è scaduto proprio il 21 maggio, tenuto conto del periodo di sospensione emergenziale COVID), ha sostenuto che “il Sig. aveva e ha a tutt'oggi interesse a che venga dichiarata Parte_1
l'insussistenza del diritto della società convenuta, che riveste la qualità di parte appellata nel presente giudizio, del diritto a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dello stesso in forza del decreto ingiuntivo n. 9029/2015 - Tribunale di Roma - R.G.N. 20995/2015”, anche in ragione del fatto che “la sentenza di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso precludono la riproposizione delle medesime questioni in un
pagina 4 di 10 diverso giudizio. Nel caso di specie nulla vieterebbe alla parte appellata di rimettere in esecuzione, nonostante i suoi conclamati e flagranti vizi, così me individuati e dichiarati nella sentenza gravata, il decreto ingiuntivo sopra indicato, nei confronti del Sig.
, il quale ha tutto, quindi, l'interesse e la legittimazione a che la Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita dichiari all'esito del presente giudizio l'insussistenza della parte appellata del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. Parte_2
”.
[...]
ha poi evidenziato l'esistenza di due errori materiali contenuti nella Parte_1 sentenza, chiedendone la correzione.
Si è costituita sostenendo l'inammissibilità del gravame, anche ex art. 348 CP_1 bis c.p.c., per difetto di interesse ad agire dell'appellante, e contestando, nel merito,
l'avverso dedotto.
All'esito di scardinamento del fascicolo da altra sezione e di assegnazione al relatore, avvenuti in data 11.2.2025, la causa, chiamata all'udienza del 12.06.2025, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. che, in tale tipo di procedimenti, come noto, non risentono dell'operatività della disciplina della sospensione feriale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/12/2024, n. 32015).
In via preliminare, si rileva che l'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente la natura della pronuncia, non essendo più contestabili in questa sede le determinazioni del Giudice di primo grado e in particolare quelle con le quali si è stabilito che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 9029/15, in quanto effettuata nei confronti di , in un Parte_1 momento nel quale costui non era più amministratore della società, è inesistente.
Analogamente, non è contestabile né la valutazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, né quella (implicita) di ritualità della rinuncia, operate dal Tribunale.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che non ricorrono le condizioni per dichiarare inammissibile tout court l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante l'obiettiva controvertibilità della controversia in esame.
L'impugnazione non può comunque essere condivisa.
Come accennato, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, a seguito della rinuncia all'atto di precetto, è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
L'istante ha ritenuto, invece, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, stante la nullità del precetto notificato sulla scorta di un titolo esecutivo inefficace, e ciò sia in ragione dell'interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa della detta inefficacia, sia perché le sentenze di questa natura non assumono efficacia di giudicato.
Orbene, è noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale,
pagina 5 di 10 sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ancora: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando
l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997). Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti
(v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022).
Ciò posto, il Collegio aderisce all'impostazione consolidata della Suprema Corte, secondo cui “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 10/01/2023, n. 351; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 25/05/1998, n. 5207; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17/10/1992, n.
11407; si veda anche Corte d'Appello Messina, Sez. I, Sent., 28/01/2022, n. 60).
Occorre tuttavia una precisazione.
Dall'esame della parte motiva delle pronunce di legittimità si desume che, con Cass.
351/2023, l'opposizione era stata spiegata per mancanza della formula esecutiva e dunque per un vizio formale, mentre con Cass. 11407/1992, tra i vari vizi fatti valere, si era eccepita la mancanza di titolo per procedere all'esecuzione minacciata con il precetto e dunque si era contestato anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Anche in Cass. 5207/1998 era stato dedotto, tra l'altro, che la somma pretesa era stata già corrisposta.
Tanto si dice in ragione dell'esistenza di precedente apparentemente contrario, secondo cui la rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio pagina 6 di 10 di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto (Cass. civ., Sez. III, 15/11/1993, n. 11266).
E tuttavia, in diPArte da ogni considerazione sulla condivisione, da parte del Collegio, dell'impostazione maggioritaria, va detto che in parte motiva di quest'ultima pronuncia, la
Suprema Corte, in ogni caso, ha avuto cura di chiarire che il giudice d'appello… “dopo aver interpretato la domanda principale nel modo che s'è veduto, avrebbe dovuto accertare se
l'atto di rinunzia al precetto contenesse anche la manifestazione d'una volontà abdicativa in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata in confronto dell'attuale ricorrente sulla base dell'ipoteca da questi consentita, in modo da esaurire l'interesse dell'attore alla decisione sulla domanda principale e di conseguenza su quella subordinata.
Osserva il ricorrente nel terzo motivo, che, avendo egli chiesto una pronunzia sul merito della domanda, con ciò stesso aveva manifestato di non considerare cessata la materia del contendere.
Se non che, se, per effetto della rinunzia al diritto in contestazione, viene meno l'interesse alla domanda, il giudice deve dichiararlo di ufficio: la concorde valutazione delle parti circa gli effetti della rinunzia esclude che il giudice debba autonomamente accertarli, ma, in mancanza, l'accertamento può e deve essere operato di ufficio”.
Ebbene, seppure il precettante abbia sinteticamente rinunciato al precetto, nel prosieguo immediato del giudizio, con le difese finali, ha sostanzialmente ammesso la non correttezza della notificazione, chiedendo una valutazione di scusabilità dell'errore (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale: “si porta alla cognizione di codesto Tribunale che l'iter notificatorio è stato intrapreso il 13.07.2015 quando il sig. era ancora a Parte_1 tutti gli effetti il legale rappresentante della Plate Slot. La variazione della rappresentanza legale della predetta società, infatti, è stata disposta solo il 15.07.2015 e non è dato in alcun modo sapere quando tale variazione societaria sia stata annotata ai fini dell'opponibilità ai terzi. Poiché l'iter notificatorio è una fattispecie a formazione progressiva è chiaro che quando è stata disposta la notifica il sig. era ancora il legale Parte_1 rappresentante della Plate Slot di AN ZO & C s.n.c. ed è altrettanto normale che poi sia proseguita nei suoi confronti con il rito degli irreperibili. Tale circostanza rende scusabile l'errore con ogni conseguenza anche in punto di liquidazione delle spese di lite”; cfr. anche memoria di replica, nella quale, l'opposto, seppure abbia disquisito in ordine alla differenza tra nullità e inesistenza della notifica, a pag. 2 ha poi scritto: “sotto altro profilo, si ribadisce che l'iter notificatorio è stato intrapreso quando il sig. era il Parte_1 legale rappresentante e non vi è evidenza di quanto si sia verificato l'effetto pubblicitario opponibile ai terzi. Si confida, quindi, stante anche la rinuncia al precetto che le spese legali
pagina 7 di 10 vengano contenute nei limiti della suddetta rinuncia e delle scusabili circostanze di cui sopra”).
Dunque, ad avviso della Corte, parte opposta ha implicitamente ammesso la propria carenza del diritto di agire in esecuzione con quel titolo, per cui, ferma l'adesione all'orientamento maggioritario, in ogni caso, anche a volere seguire l'impostazione di Cass. 11266/93,
l'appello non avrebbe potuto avere l'esito sperato dall'appellante.
Seppure con motivazione integrata nei termini sin qui prospettati, la sentenza va quindi confermata e non possono essere condivise le ragioni di parte appellante circa l'interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa o la mancanza dell'efficacia di giudicato della pronuncia di cessazione della materia del contendere.
E ciò, come visto, a prescindere dalla circostanza che il primo giudice ha comunque scrutinato il merito dell'opposizione, seppure al fine di regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'impugnazione va pertanto disattesa.
L'appellante ha anche chiesto la correzione di due errori materiali della sentenza: l'erronea indicazione, nel dispositivo, del nome del proprio difensore, nonché, in intestazione, la non corretta indicazione della parte opposta.
Occorre quindi procedere alla correzione richiesta, stante l'effettiva esistenza, in primo luogo, dell'errore nella menzione del nome del difensore.
Quanto alla non corretta indicazione della società, va detto che parte opposta, benché, con le memorie finali, avesse indicato la in luogo di “IN Game NE PA” CP_1
(originaria parte), non aveva fornito documentazione inerente alla suddetta mutazione.
A tanto aveva però provveduto l'opponente (attuale appellante), con memoria di replica del
5.8.2019, allegando visure storiche delle società e documentando l'incorporazione, ad opera di di avvenuta nel corso del giudizio di primo CP_1 CP_2 Controparte_2 grado (nel 2017).
Si può dunque procedere anche a questa correzione, tenuto conto delle previsioni contenute nell'art. 2504 bis c.c. (cfr. anche Cass. civ., III, 13/06/2024, n. 16526).
E va anche chiarito, per doverosa completezza, che ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già
pagina 8 di 10 designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione (Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20621).
Va infine precisato che l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (cfr. Cass. civ., III, 12.9.2014, n. 19284).
L'obiettiva controvertibilità della questione esaminata, nonché l'esistenza di precedente apparentemente contrastante, inducono il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
8042/2019, resa dal Tribunale di Napoli in data 13.9.2019 nel procedimento n. 8373/2016
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che:
➢ nel dispositivo, in luogo di “avv. Roberto Russo”, deve intendersi “avv.
Giuseppe Russo”; Con
➢ a pag. 1, in luogo di “ (anche " ") in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall' Avv.
Maria Bordi, con studio in Roma, via Franco Lombardi, 36, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Rosaria Carnevale, con studio in Napoli, via Domenico
Cimarosa n. 37”, deve intendersi “ (già CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Giuseppe Binetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Lima 5/A”;
• dispone che il presente provvedimento sia annotato, ex art. 288 cpc, a cura del
Cancelliere;
pagina 9 di 10 • dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8042/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 13.9.2019 nel procedimento n.
8373/2016 R.G. - vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giuseppe Russo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Largo F. Torraca, n. 71; appellante
e
(P.I. , quale società incorporante CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'Avvocato Marco Giuseppe Binetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Lima, 5/A; appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da verbale del 12.6.2025; per l'appellata: come da verbale del 12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli opposizione all'esecuzione Parte_1 minacciata in forza di decreto ingiuntivo notificato dalla società IN Games NE PA (ora il 12 febbraio 2016, con cui si era chiesto il pagamento della somma CP_1
pagina 1 di 10 di € 37.475,07.
In particolare, l'opponente deduceva vari vizi e comunque l'inesistenza della notificazione nei propri confronti dei predetti atti, in quanto notificatigli in un momento nel quale non rivestiva più la carica di amministratore della società Plate Slot di AN ZO & C.
s.n.c., e sosteneva dunque la propria carenza di legittimazione passiva in conseguenza della cessazione, il 9.6.2015, dalla sua qualità di amministratore e legale rappresentante p.t., oltre che di socio, a seguito della cessione delle proprie quote della compagine societaria.
L'istante precisava, altresì, che il ricorso e il decreto ingiuntivo non erano stati mai notificati presso la sede della società e che la formula esecutiva, dunque, era stata erroneamente apposta;
in subordine, eccepiva il mancato esperimento del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, ex art. 2304 c.c.
L'opponente chiedeva: “previa sospensione del titolo sul quale si fonda il precetto notificato all'odierno opponente, ad istanza della in data Controparte_2
19.02.2016: 1) accertare che non ha diritto di procedere Controparte_2 esecutivamente in danno del sig. per le ragioni esposte in narrativa e Parte_1 dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 10.02.2016; 2) accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia del precetto notificato in data 19.02.2016; 3) dichiararsi la carenza di legittimazione e/o di poteri del sig. per le ragioni Pt_1 sopraesposte, alla ricezione delle notificazioni così come effettuate da parte opposta, dichiarando altresì: - l'inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo
Tribunale di Roma – n. 9029/2015 – così come munito di formula esecutiva in data
01.12.2015, per le ragioni esposte in narrativa;
- che il sig. nulla deve Parte_1 alla società opposta in forza del predetto titolo;
e per l'effetto dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.02.2016…”.
Si costituiva contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Controparte_2 rigetto della richiesta cautelare di sospensione oltre che dell'opposizione.
In data 15.5.2019 (già , depositava CP_1 CP_2 Controparte_2 rinuncia al precetto.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la rinuncia avesse fatto venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
Il Giudice di prime cure, nondimeno, nel regolare la soccombenza virtuale, ha ritenuto fondati i motivi di opposizione, valutando in primo luogo l'inesistenza della notificazione:
“nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo n. 9029/15 deve ritenersi inesistente in quanto effettuata in data 27.8.15 ex art. 145 cpc nei confronti di , in un Parte_1
pagina 2 di 10 momento nel quale costui non era più amministratore della Plate Slot snc, come da atto iscritto nel registro delle imprese sin dal 15.7.15, in forza della cessione di quote a Per_1
e della nomina di quest'ultimo alla carica di amministratore.
[...]
Anche il secondo motivo di opposizione, concernente la mancata preventiva escussione del patrimonio della società debitrice, Plate Slot di ZO AN snc, appare fondato sulla scorta dell'art.2304 c.c., non avendo la società opposta provato, ma invero neanche allegato, di aver tentato preventivamente l'esecuzione nei confronti della società. Infatti, secondo l'orientamento prevalente della S.C., che si ritiene di condividere, “l'inosservanza dell'art. 2304 cod. civ. può essere eccepita dal socio, anche quando l'azione esecutiva sia soltanto minacciata nei suoi confronti con la notificazione del precetto (cfr. Cass. n.
15036/05 cit.) e comunque quando sia iniziata, mediante opposizione a norma dell'art. 615
c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 3399/94, in motivazione).” (così Cass.23749/11)”.
In ragione poi del deposito della rinuncia, il Tribunale ha scritto: “stante l'intervenuta rinuncia all'atto di precetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti, in conseguenza di un fatto sopravvenuto durante la pendenza della lite, alla pronuncia giudiziale. La Corte Suprema (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure
i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
Né impedisce una pronuncia di tal fatta la circostanza che tutte le parti non la abbiano espressamente invocata, dal momento che “la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti” (Cassazione civile sez. I, 26 maggio
1999, n. 5097). È circostanza incontestata tra le parti (e risultante anche dalla documentazione depositata in atti) che parte opposta abbia rinunciato all'atto di precetto
pagina 3 di 10 impugnato”.
Sempre al fine dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Giudice di primo grado ha anche chiarito che “il decreto ingiuntivo ha un termine di efficacia di 60 giorni che decorrono dal deposito del provvedimento, per cui, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la mancata notifica dello stesso nel suddetto termine – ampliato a 90 giorni in caso di notifica all'estero – comporta la sua inefficacia. Logica conseguenza di ciò è quella per cui, il decreto ingiuntivo divenuto inefficace per lo spirare del termine legislativamente previsto per la notificazione dello stesso, non potrà mai costituire titolo esecutivo e, pertanto, fondare la conseguente emissione del precetto, che com'è noto, costituisce l'atto con il quale si preannuncia l'esecuzione coattiva.
Ed invero, qualora l'atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo inefficace venisse ciò nonostante notificato, la circostanza ben potrebbe fondare una opposizione a precetto ovvero all'esecuzione, qualora la stessa fosse iniziata, ai sensi del I e II comma dell'art. 615
c.p.c., rimedio esperibile anche e, soprattutto, nell'ipotesi di inesistenza della notifica, non risultando più utilizzabile lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo normalmente deputato a siffatto tipo di contestazione, per fatto non imputabile all'opponente.
Dalla ricostruzione dell'iter notificatorio è emerso che il decreto ingiuntivo è stato notificato per la prima volta in data 13.7.2015 nonostante il provvedimento fosse stato depositato in data 17.4.2015. Anche parte opposta conferma tale circostanza (cfr. anche rigo 2 della pag. 3 della comparsa conclusionale).
Quindi l'opposizione andava accolta e pertanto parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, stante la nullità del precetto notificato sulla base di un titolo non esecutivo in quanto inefficace”.
Avverso l'indicata pronuncia, , con atto notificato in data 13.3.2020, ha Parte_1 proposto appello, sostenendo la parziale erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
L'appellante, che si è costituito in data 21.5.2020 (il termine di dieci giorni è scaduto proprio il 21 maggio, tenuto conto del periodo di sospensione emergenziale COVID), ha sostenuto che “il Sig. aveva e ha a tutt'oggi interesse a che venga dichiarata Parte_1
l'insussistenza del diritto della società convenuta, che riveste la qualità di parte appellata nel presente giudizio, del diritto a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dello stesso in forza del decreto ingiuntivo n. 9029/2015 - Tribunale di Roma - R.G.N. 20995/2015”, anche in ragione del fatto che “la sentenza di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso precludono la riproposizione delle medesime questioni in un
pagina 4 di 10 diverso giudizio. Nel caso di specie nulla vieterebbe alla parte appellata di rimettere in esecuzione, nonostante i suoi conclamati e flagranti vizi, così me individuati e dichiarati nella sentenza gravata, il decreto ingiuntivo sopra indicato, nei confronti del Sig.
, il quale ha tutto, quindi, l'interesse e la legittimazione a che la Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita dichiari all'esito del presente giudizio l'insussistenza della parte appellata del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. Parte_2
”.
[...]
ha poi evidenziato l'esistenza di due errori materiali contenuti nella Parte_1 sentenza, chiedendone la correzione.
Si è costituita sostenendo l'inammissibilità del gravame, anche ex art. 348 CP_1 bis c.p.c., per difetto di interesse ad agire dell'appellante, e contestando, nel merito,
l'avverso dedotto.
All'esito di scardinamento del fascicolo da altra sezione e di assegnazione al relatore, avvenuti in data 11.2.2025, la causa, chiamata all'udienza del 12.06.2025, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. che, in tale tipo di procedimenti, come noto, non risentono dell'operatività della disciplina della sospensione feriale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/12/2024, n. 32015).
In via preliminare, si rileva che l'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente la natura della pronuncia, non essendo più contestabili in questa sede le determinazioni del Giudice di primo grado e in particolare quelle con le quali si è stabilito che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 9029/15, in quanto effettuata nei confronti di , in un Parte_1 momento nel quale costui non era più amministratore della società, è inesistente.
Analogamente, non è contestabile né la valutazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, né quella (implicita) di ritualità della rinuncia, operate dal Tribunale.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che non ricorrono le condizioni per dichiarare inammissibile tout court l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante l'obiettiva controvertibilità della controversia in esame.
L'impugnazione non può comunque essere condivisa.
Come accennato, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, a seguito della rinuncia all'atto di precetto, è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
L'istante ha ritenuto, invece, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, stante la nullità del precetto notificato sulla scorta di un titolo esecutivo inefficace, e ciò sia in ragione dell'interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa della detta inefficacia, sia perché le sentenze di questa natura non assumono efficacia di giudicato.
Orbene, è noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale,
pagina 5 di 10 sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ancora: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando
l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997). Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti
(v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022).
Ciò posto, il Collegio aderisce all'impostazione consolidata della Suprema Corte, secondo cui “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 10/01/2023, n. 351; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 25/05/1998, n. 5207; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17/10/1992, n.
11407; si veda anche Corte d'Appello Messina, Sez. I, Sent., 28/01/2022, n. 60).
Occorre tuttavia una precisazione.
Dall'esame della parte motiva delle pronunce di legittimità si desume che, con Cass.
351/2023, l'opposizione era stata spiegata per mancanza della formula esecutiva e dunque per un vizio formale, mentre con Cass. 11407/1992, tra i vari vizi fatti valere, si era eccepita la mancanza di titolo per procedere all'esecuzione minacciata con il precetto e dunque si era contestato anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Anche in Cass. 5207/1998 era stato dedotto, tra l'altro, che la somma pretesa era stata già corrisposta.
Tanto si dice in ragione dell'esistenza di precedente apparentemente contrario, secondo cui la rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio pagina 6 di 10 di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto (Cass. civ., Sez. III, 15/11/1993, n. 11266).
E tuttavia, in diPArte da ogni considerazione sulla condivisione, da parte del Collegio, dell'impostazione maggioritaria, va detto che in parte motiva di quest'ultima pronuncia, la
Suprema Corte, in ogni caso, ha avuto cura di chiarire che il giudice d'appello… “dopo aver interpretato la domanda principale nel modo che s'è veduto, avrebbe dovuto accertare se
l'atto di rinunzia al precetto contenesse anche la manifestazione d'una volontà abdicativa in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata in confronto dell'attuale ricorrente sulla base dell'ipoteca da questi consentita, in modo da esaurire l'interesse dell'attore alla decisione sulla domanda principale e di conseguenza su quella subordinata.
Osserva il ricorrente nel terzo motivo, che, avendo egli chiesto una pronunzia sul merito della domanda, con ciò stesso aveva manifestato di non considerare cessata la materia del contendere.
Se non che, se, per effetto della rinunzia al diritto in contestazione, viene meno l'interesse alla domanda, il giudice deve dichiararlo di ufficio: la concorde valutazione delle parti circa gli effetti della rinunzia esclude che il giudice debba autonomamente accertarli, ma, in mancanza, l'accertamento può e deve essere operato di ufficio”.
Ebbene, seppure il precettante abbia sinteticamente rinunciato al precetto, nel prosieguo immediato del giudizio, con le difese finali, ha sostanzialmente ammesso la non correttezza della notificazione, chiedendo una valutazione di scusabilità dell'errore (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale: “si porta alla cognizione di codesto Tribunale che l'iter notificatorio è stato intrapreso il 13.07.2015 quando il sig. era ancora a Parte_1 tutti gli effetti il legale rappresentante della Plate Slot. La variazione della rappresentanza legale della predetta società, infatti, è stata disposta solo il 15.07.2015 e non è dato in alcun modo sapere quando tale variazione societaria sia stata annotata ai fini dell'opponibilità ai terzi. Poiché l'iter notificatorio è una fattispecie a formazione progressiva è chiaro che quando è stata disposta la notifica il sig. era ancora il legale Parte_1 rappresentante della Plate Slot di AN ZO & C s.n.c. ed è altrettanto normale che poi sia proseguita nei suoi confronti con il rito degli irreperibili. Tale circostanza rende scusabile l'errore con ogni conseguenza anche in punto di liquidazione delle spese di lite”; cfr. anche memoria di replica, nella quale, l'opposto, seppure abbia disquisito in ordine alla differenza tra nullità e inesistenza della notifica, a pag. 2 ha poi scritto: “sotto altro profilo, si ribadisce che l'iter notificatorio è stato intrapreso quando il sig. era il Parte_1 legale rappresentante e non vi è evidenza di quanto si sia verificato l'effetto pubblicitario opponibile ai terzi. Si confida, quindi, stante anche la rinuncia al precetto che le spese legali
pagina 7 di 10 vengano contenute nei limiti della suddetta rinuncia e delle scusabili circostanze di cui sopra”).
Dunque, ad avviso della Corte, parte opposta ha implicitamente ammesso la propria carenza del diritto di agire in esecuzione con quel titolo, per cui, ferma l'adesione all'orientamento maggioritario, in ogni caso, anche a volere seguire l'impostazione di Cass. 11266/93,
l'appello non avrebbe potuto avere l'esito sperato dall'appellante.
Seppure con motivazione integrata nei termini sin qui prospettati, la sentenza va quindi confermata e non possono essere condivise le ragioni di parte appellante circa l'interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa o la mancanza dell'efficacia di giudicato della pronuncia di cessazione della materia del contendere.
E ciò, come visto, a prescindere dalla circostanza che il primo giudice ha comunque scrutinato il merito dell'opposizione, seppure al fine di regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'impugnazione va pertanto disattesa.
L'appellante ha anche chiesto la correzione di due errori materiali della sentenza: l'erronea indicazione, nel dispositivo, del nome del proprio difensore, nonché, in intestazione, la non corretta indicazione della parte opposta.
Occorre quindi procedere alla correzione richiesta, stante l'effettiva esistenza, in primo luogo, dell'errore nella menzione del nome del difensore.
Quanto alla non corretta indicazione della società, va detto che parte opposta, benché, con le memorie finali, avesse indicato la in luogo di “IN Game NE PA” CP_1
(originaria parte), non aveva fornito documentazione inerente alla suddetta mutazione.
A tanto aveva però provveduto l'opponente (attuale appellante), con memoria di replica del
5.8.2019, allegando visure storiche delle società e documentando l'incorporazione, ad opera di di avvenuta nel corso del giudizio di primo CP_1 CP_2 Controparte_2 grado (nel 2017).
Si può dunque procedere anche a questa correzione, tenuto conto delle previsioni contenute nell'art. 2504 bis c.c. (cfr. anche Cass. civ., III, 13/06/2024, n. 16526).
E va anche chiarito, per doverosa completezza, che ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già
pagina 8 di 10 designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione (Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20621).
Va infine precisato che l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (cfr. Cass. civ., III, 12.9.2014, n. 19284).
L'obiettiva controvertibilità della questione esaminata, nonché l'esistenza di precedente apparentemente contrastante, inducono il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
8042/2019, resa dal Tribunale di Napoli in data 13.9.2019 nel procedimento n. 8373/2016
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che:
➢ nel dispositivo, in luogo di “avv. Roberto Russo”, deve intendersi “avv.
Giuseppe Russo”; Con
➢ a pag. 1, in luogo di “ (anche " ") in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall' Avv.
Maria Bordi, con studio in Roma, via Franco Lombardi, 36, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Rosaria Carnevale, con studio in Napoli, via Domenico
Cimarosa n. 37”, deve intendersi “ (già CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Giuseppe Binetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Lima 5/A”;
• dispone che il presente provvedimento sia annotato, ex art. 288 cpc, a cura del
Cancelliere;
pagina 9 di 10 • dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 4.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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