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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2024, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. V.G. 3482/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN MONE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile- Collegio B, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Blasi Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art.473 bis n. 29, iscritto al n. 3482/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio riservato per la decisione all'udienza del 06-02-
2024 e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) elettivamente domiciliato Parte_1 in Benevento alla via De Nicastro n. 41, presso lo studio dell'avv. Paola Reale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...]) elettivamente Controparte_1 domiciliata in Vico Equense alla via Canale n. 28, presso lo studio dell'avv.
Annunziata Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce su foglio separato
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19-7-2023, chiedeva di ridurre Parte_1
l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente , pari ad un importo mensile di euro Per_1
pagina 1 di 5 600,00, nonché di disporre l'eliminazione dell'importo aggiuntivo pari ad euro 50,00 mensile, concordato dalle parti per il pagamento della linea ADSL utilizzata dalla figlia stessa.
In particolare, esponeva che con sentenza n. 1774/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata e pubblicata il 11-7-2019, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa in data 28-10-1989, prevedendo a carico dell' , tra le varie disposizioni, il pagamento di euro 600,00 al mese Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente da corrispondere nella misura di euro 200,00 direttamente Per_1 alla stessa e nella misura di euro 400,00 alla , oltre alle spese della linea CP_1
ADSL in uso alla figlia
Ciò premesso, l' deduceva un peggioramento delle sue condizioni Pt_1 economiche a causa di debiti contratti dopo la sentenza di divorzio;
dunque, essendo attualmente pensionato e avendo altresì contratto un nuovo matrimonio nel settembre 2022, nonché una serie di mutui e finanziamenti connessi alla nuova abitazione e al mobilio della stessa per circa euro 800,00 al mese, chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio eliminando sia riducendo il contributo di mantenimento ad euro 300,00 da corrispondere direttamente alla figlia, sia eliminando l'obbligo di pagamento della linea ADSL.
Si costituiva , la quale contestava la sussistenza di elementi Controparte_1 sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio tali da poter giustificare l'accoglimento del ricorso. Deduceva che i redditi effettivamente percepiti dal ricorrente erano anzi maggiori rispetto a quelli da lui dichiarati e, dunque, chiedeva il rigetto del ricorso.
Quanto, in particolare, alla richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, ne deduceva l'inammissibilità.
All'udienza del 06-02-2024, sentite le parti, sulle conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori il Collegio si riservava.
Va premesso che la disciplina sulla modifica delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza medesima.
pagina 2 di 5 Com'è noto la sentenza di divorzio dà luogo a un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ma solo in relazione a fatti sopravvenuti.
Invero, lo scopo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020 secondo cui “in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali”). Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente
Passando al merito della vicenda, occorre soffermarsi sulla richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , al fine di esaminare se ricorrono elementi Per_1 di fatto innovativi rispetto alla situazione cristallizzata con il giudicato.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia provato una modifica in peius della sua situazione economica rispetto a quella esistente al momento della decisione.
Analizzando la documentazione in atti, dai cedolini depositati emerge che il ricorrente percepisce a titolo di pensione circa euro 2.450,00 al mese, reddito che risulta coerente con quello risultante dalla sentenza di divorzio, in cui dalle dichiarazioni 730 risultava un reddito percepito nel 2016 di euro 41.085,00. Inoltre, dopo la sentenza di divorzio, ovvero negli anni 2021/2022, il ricorrente risulta aver incassato ulteriori ingenti somme per oltre 130.000,00 euro come desumibile dalla lista movimenti dal medesimo prodotta, tra cui:
-€ 27.032,74 in data 1.10.2021 a titolo di riscatto dalla Genertel CP_2
- € 16.936,51 in data 28.02.2022 a titolo di Liquidazione premio di previdenza;
pagina 3 di 5 -€ 77.560,47 in data 16.05.2022 quota liquidazione TFR;
-€ 9.774,70 in data 14.10.2022 a titolo di Liquidazione indennità dal Fondo
Assistenza per i Finanzieri.
L' , sentito all'udienza del 12-12-2023, ha altresì dichiarato di essere gravato Pt_1 di numerosi debiti, relativi a rate di mutui e finanziamenti, contratti dopo il divorzio, in relazione alla ristrutturazione e all'acquisto del mobilio della nuova casa poi adibita a casa coniugale con l'attuale moglie, per un importo superiore ad euro
800,00 mensili. Di tali esborsi, che in ogni caso costituiscono debiti volontariamente contratti sulla base di una valutazione circa le proprie possibilità economiche di assolverli, non è stata però fornita alcuna prova documentale da parte del ricorrente.
Dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia compiutamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente, non essendo possibile individuare in che misura si sia verificata una contrazione dei redditi dell' , potendosi invece presumere Pt_1 che egli, sulla scorta di tutti gli elementi complessivamente considerati, abbia percepito e percepisca redditi analoghi a quelli oggetto di valutazione all'epoca del divorzio.
Dunque, per il complesso delle argomentazioni che precedono, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tenuto conto del valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c. (scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) con la precisazione che i parametri medi proposti dalle tabelle del citato DM vengono ridotti in ragione della natura della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19-7-2023, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per
[...] compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per pagina 4 di 5 legge, con attribuzione in favore dell'avv. Annunziata Aiello che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 06-02-2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Silvia Blasi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN MONE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile- Collegio B, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Blasi Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art.473 bis n. 29, iscritto al n. 3482/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio riservato per la decisione all'udienza del 06-02-
2024 e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) elettivamente domiciliato Parte_1 in Benevento alla via De Nicastro n. 41, presso lo studio dell'avv. Paola Reale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...]) elettivamente Controparte_1 domiciliata in Vico Equense alla via Canale n. 28, presso lo studio dell'avv.
Annunziata Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce su foglio separato
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19-7-2023, chiedeva di ridurre Parte_1
l'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente , pari ad un importo mensile di euro Per_1
pagina 1 di 5 600,00, nonché di disporre l'eliminazione dell'importo aggiuntivo pari ad euro 50,00 mensile, concordato dalle parti per il pagamento della linea ADSL utilizzata dalla figlia stessa.
In particolare, esponeva che con sentenza n. 1774/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata e pubblicata il 11-7-2019, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa in data 28-10-1989, prevedendo a carico dell' , tra le varie disposizioni, il pagamento di euro 600,00 al mese Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente da corrispondere nella misura di euro 200,00 direttamente Per_1 alla stessa e nella misura di euro 400,00 alla , oltre alle spese della linea CP_1
ADSL in uso alla figlia
Ciò premesso, l' deduceva un peggioramento delle sue condizioni Pt_1 economiche a causa di debiti contratti dopo la sentenza di divorzio;
dunque, essendo attualmente pensionato e avendo altresì contratto un nuovo matrimonio nel settembre 2022, nonché una serie di mutui e finanziamenti connessi alla nuova abitazione e al mobilio della stessa per circa euro 800,00 al mese, chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio eliminando sia riducendo il contributo di mantenimento ad euro 300,00 da corrispondere direttamente alla figlia, sia eliminando l'obbligo di pagamento della linea ADSL.
Si costituiva , la quale contestava la sussistenza di elementi Controparte_1 sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio tali da poter giustificare l'accoglimento del ricorso. Deduceva che i redditi effettivamente percepiti dal ricorrente erano anzi maggiori rispetto a quelli da lui dichiarati e, dunque, chiedeva il rigetto del ricorso.
Quanto, in particolare, alla richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, ne deduceva l'inammissibilità.
All'udienza del 06-02-2024, sentite le parti, sulle conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori il Collegio si riservava.
Va premesso che la disciplina sulla modifica delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza medesima.
pagina 2 di 5 Com'è noto la sentenza di divorzio dà luogo a un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ma solo in relazione a fatti sopravvenuti.
Invero, lo scopo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020 secondo cui “in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali”). Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente
Passando al merito della vicenda, occorre soffermarsi sulla richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , al fine di esaminare se ricorrono elementi Per_1 di fatto innovativi rispetto alla situazione cristallizzata con il giudicato.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia provato una modifica in peius della sua situazione economica rispetto a quella esistente al momento della decisione.
Analizzando la documentazione in atti, dai cedolini depositati emerge che il ricorrente percepisce a titolo di pensione circa euro 2.450,00 al mese, reddito che risulta coerente con quello risultante dalla sentenza di divorzio, in cui dalle dichiarazioni 730 risultava un reddito percepito nel 2016 di euro 41.085,00. Inoltre, dopo la sentenza di divorzio, ovvero negli anni 2021/2022, il ricorrente risulta aver incassato ulteriori ingenti somme per oltre 130.000,00 euro come desumibile dalla lista movimenti dal medesimo prodotta, tra cui:
-€ 27.032,74 in data 1.10.2021 a titolo di riscatto dalla Genertel CP_2
- € 16.936,51 in data 28.02.2022 a titolo di Liquidazione premio di previdenza;
pagina 3 di 5 -€ 77.560,47 in data 16.05.2022 quota liquidazione TFR;
-€ 9.774,70 in data 14.10.2022 a titolo di Liquidazione indennità dal Fondo
Assistenza per i Finanzieri.
L' , sentito all'udienza del 12-12-2023, ha altresì dichiarato di essere gravato Pt_1 di numerosi debiti, relativi a rate di mutui e finanziamenti, contratti dopo il divorzio, in relazione alla ristrutturazione e all'acquisto del mobilio della nuova casa poi adibita a casa coniugale con l'attuale moglie, per un importo superiore ad euro
800,00 mensili. Di tali esborsi, che in ogni caso costituiscono debiti volontariamente contratti sulla base di una valutazione circa le proprie possibilità economiche di assolverli, non è stata però fornita alcuna prova documentale da parte del ricorrente.
Dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia compiutamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente, non essendo possibile individuare in che misura si sia verificata una contrazione dei redditi dell' , potendosi invece presumere Pt_1 che egli, sulla scorta di tutti gli elementi complessivamente considerati, abbia percepito e percepisca redditi analoghi a quelli oggetto di valutazione all'epoca del divorzio.
Dunque, per il complesso delle argomentazioni che precedono, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tenuto conto del valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c. (scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) con la precisazione che i parametri medi proposti dalle tabelle del citato DM vengono ridotti in ragione della natura della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19-7-2023, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00 per
[...] compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per pagina 4 di 5 legge, con attribuzione in favore dell'avv. Annunziata Aiello che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 06-02-2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Silvia Blasi
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