Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2019, n. 14664
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Sentenza 29 maggio 2019

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In tema di abuso di informazioni privilegiate, la misura della confisca per equivalente, prevista dall'art. 187 sexies d.lgs. n. 58 del 1998, non trova sempre applicazione per i fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 62 del 2005 (che ha depenalizzato la condotta degli "insider" secondari), atteso che la Corte cost., con sentenza n. 223 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che la menzionata confisca si applichi, qualora il procedimento penale non sia ancora definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, quando il complessivo trattamento sanzionatorio, conseguente all'intervento di depenalizzazione, risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la confisca per equivalente del prodotto dell'illecito, prevista per le condotte depenalizzate di cui all'art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, comportasse un trattamento deteriore rispetto a quello derivante dall'applicazione della disciplina penalistica previgente, che, a norma dell'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, prevedeva soltanto la confisca diretta dei mezzi utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituivano il profitto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2019, n. 14664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14664
    Data del deposito : 29 maggio 2019

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