CA
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 10 luglio 2025, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1973/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
codice fiscale con sede in Portici (NA) al I Parte_1 P.IVA_1
Viale Melina n° 3, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. (C.F. Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio (C.F. C.F._1 C.F._2
, con studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33, con indirizzo PEC
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 giusta procura allegata ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2011 da intendersi apposta in calce, e al quale potranno essere effettuate le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente numero di fax 081/0112453 ovvero al seguente indirizzo
PEC: PARTE APPELLANTE Email_1
E on costituita CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 396/2024 pubblicata il giorno 29.01.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.07.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto da per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato CP_1 intercorso con l'odierna appellante, secondo le modalità e l'articolazione oraria indicate in ricorso, ed aveva condannato l'odierna appellante al pagamento dell'importo complessivo di euro
148.689,49 in favore della dipendente, oltre accessori e spese del giudizio.
L'appellante censurava la sentenza sia in ragione dell'errata valutazione del materiale istruttorio che a causa della erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata in primo grado attraverso il ricorso monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Con decreto del 25.07.2024 il procedimento era assegnato alla scrivente ed era fissata l'udienza del 12.06.2024.
L'appellante provvedeva alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto in data
26.07.2024.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 che era rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancato deposito delle note.
Con le note depositate il 9 luglio 2025 l'appellante provvedeva al deposito del verbale di conciliazione raggiunto in sede sindacale a totale definizione delle questioni controverse e dichiarava di rinunciare all'appello. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisite le conclusioni di parte appellante, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, all'esito la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che - secondo quanto dedotto e comprovato dal procuratore di parte appellante- le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che ha estinto l'interesse dell'appellante a coltivare il giudizio promosso in questa sede (cfr. processo verbale di conciliazione del 30.10.2024 allegato alle note del
9.7.2025).
Dalla lettura del verbale di conciliazione emerge, infatti, che l'appellata ha CP_1 accettato, a totale tacitazione di ogni pretesa oggetto della sentenza in epigrafe, l'importo di euro
50.000,00 per i titoli e secondo le scadenze precisate nelle clausole pattizie (nn. 7 e 8).
Peraltro, pur essendo consapevole della pendenza del giudizio di appello (indicato esattamente nel verbale di conciliazione) non ha inteso costituirsi.
Si è dunque determinata una ipotesi cui è applicabile la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, il verbale di conciliazione stragiudiziale del 30.10.2024 allegato dall'appellante dimostra:
a) che la parte appellata era a conoscenza del gravame e della data di udienza;
b) che la transazione ha investito tutta la controversia e cioè tutte le voci di credito azionate e riconosciute in sentenza.
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese del grado.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 10 luglio 2025, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1973/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
codice fiscale con sede in Portici (NA) al I Parte_1 P.IVA_1
Viale Melina n° 3, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. (C.F. Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio (C.F. C.F._1 C.F._2
, con studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33, con indirizzo PEC
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 giusta procura allegata ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2011 da intendersi apposta in calce, e al quale potranno essere effettuate le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente numero di fax 081/0112453 ovvero al seguente indirizzo
PEC: PARTE APPELLANTE Email_1
E on costituita CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 396/2024 pubblicata il giorno 29.01.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.07.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto da per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato CP_1 intercorso con l'odierna appellante, secondo le modalità e l'articolazione oraria indicate in ricorso, ed aveva condannato l'odierna appellante al pagamento dell'importo complessivo di euro
148.689,49 in favore della dipendente, oltre accessori e spese del giudizio.
L'appellante censurava la sentenza sia in ragione dell'errata valutazione del materiale istruttorio che a causa della erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata in primo grado attraverso il ricorso monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Con decreto del 25.07.2024 il procedimento era assegnato alla scrivente ed era fissata l'udienza del 12.06.2024.
L'appellante provvedeva alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto in data
26.07.2024.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 che era rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancato deposito delle note.
Con le note depositate il 9 luglio 2025 l'appellante provvedeva al deposito del verbale di conciliazione raggiunto in sede sindacale a totale definizione delle questioni controverse e dichiarava di rinunciare all'appello. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisite le conclusioni di parte appellante, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, all'esito la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che - secondo quanto dedotto e comprovato dal procuratore di parte appellante- le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che ha estinto l'interesse dell'appellante a coltivare il giudizio promosso in questa sede (cfr. processo verbale di conciliazione del 30.10.2024 allegato alle note del
9.7.2025).
Dalla lettura del verbale di conciliazione emerge, infatti, che l'appellata ha CP_1 accettato, a totale tacitazione di ogni pretesa oggetto della sentenza in epigrafe, l'importo di euro
50.000,00 per i titoli e secondo le scadenze precisate nelle clausole pattizie (nn. 7 e 8).
Peraltro, pur essendo consapevole della pendenza del giudizio di appello (indicato esattamente nel verbale di conciliazione) non ha inteso costituirsi.
Si è dunque determinata una ipotesi cui è applicabile la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, il verbale di conciliazione stragiudiziale del 30.10.2024 allegato dall'appellante dimostra:
a) che la parte appellata era a conoscenza del gravame e della data di udienza;
b) che la transazione ha investito tutta la controversia e cioè tutte le voci di credito azionate e riconosciute in sentenza.
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese del grado.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano