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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10 novembre 2025 – ha pronunciato in data 10/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 273/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(P. I. Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Giacometti e Daniela Pulvirenti, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Rochester n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Zoda;
- opponente - E
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Ministeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltanissetta, via Enrico De Nicola , 17;
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
pag. 1 di 2 - l'odierna parte opponente, nelle proprie note di trattazione scritta, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., invocando la compensazione delle spese di lite;
- l'odierna parte opposta, nelle proprie note di trattazione scritta, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti formulata dalla controparte, non opponendosi alla compensazione delle spese di lite;
Rilevato che:
- pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la rituale rinuncia agli atti del giudizio;
- l'estinzione del processo opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, c.p.c.;
- il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio da parte del Giudice monocratico va adottato con sentenza in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile (si veda, in tal senso, inter alia, Cass., ord. 11 aprile 2022, n. 11663); Osservato, infine, che le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo raggiunto fra le parti sul punto ai sensi dell'art. 306, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna – Caltanissetta 10/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 2 di 2
(P. I. Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Giacometti e Daniela Pulvirenti, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Rochester n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Zoda;
- opponente - E
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Ministeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltanissetta, via Enrico De Nicola , 17;
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
pag. 1 di 2 - l'odierna parte opponente, nelle proprie note di trattazione scritta, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., invocando la compensazione delle spese di lite;
- l'odierna parte opposta, nelle proprie note di trattazione scritta, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti formulata dalla controparte, non opponendosi alla compensazione delle spese di lite;
Rilevato che:
- pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la rituale rinuncia agli atti del giudizio;
- l'estinzione del processo opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, c.p.c.;
- il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio da parte del Giudice monocratico va adottato con sentenza in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile (si veda, in tal senso, inter alia, Cass., ord. 11 aprile 2022, n. 11663); Osservato, infine, che le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo raggiunto fra le parti sul punto ai sensi dell'art. 306, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna – Caltanissetta 10/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 2 di 2