Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5413/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5413/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Parte_1
Tommaso Sorrentino n. 19, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Dattero che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 24, presso lo studio dell'avvocato Rossella Ferraro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notaio Persona_1
redatta in Treviso in data 18-12-2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367.
[...]
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attore e convenuta: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 15-
10-2024.
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato in data 5-10-2021, evocava Parte_1 in giudizio nella qualità indicata, al fine di sentirla Controparte_2 condannare ai sensi degli artt. 283 co. 1 lett. a), 286 e 287 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 12-7-2020, alle ore
12.30, in Castellammare di Stabia, sulla S.S. 145, nei pressi dell'area di servizio Agip, quantificati in euro 58.475,22 o alla maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida del motoveicolo DA SH 300 targato DM73702, di proprietà di , e Controparte_3 si trovava a percorrere la S.S. 145 con direzione Seiano - Napoli, uscito dal tunnel proveniente da Seiano, era costretto ad effettuare una brusca e repentina manovra, al fine di evitare di collidere con l'autovettura Fiat PU che lo affiancava;
il conducente di tale autovettura, pure aveva frenato e sbandato in modo improvviso per evitare l'impatto con un'auto di colore nero, che sopraggiungendo dall'altro tunnel più piccolo proveniente da
Pozzano, all'intersezione non rispettava il segnale di Stop, tagliando la strada alla Fiat
PU; nell'eseguire la suddetta manovra di emergenza era rovinato al suolo unitamente allo scooter ed alla trasportata, mentre l'auto nera, il cui conducente non si era arrestato allo stop, proseguiva la corsa in direzione Napoli dileguandosi rapidamente e non consentendone l'identificazione; a seguito di ciò, aveva subito gravi lesioni per le quali veniva soccorso e condotto tramite ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di
Sorrento, dove veniva ricoverato e poi sottoposto ad intervento chirurgico;
sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia per i rilievi del caso;
il
3-9-2020 aveva sporto, innanzi al Comando dei Carabinieri di Gragnano, denuncia-querela contro ignoti per il reato di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso;
con p.e.c. del 19-1-2021, aveva richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 del d.lgs.
209/2005.
Si costituiva (già , che eccepiva la Controparte_1 Controparte_2 improponibilità e la nullità della domanda nonché l'inammissibilità della stessa e l'infondatezza nel merito.
In subordine, eccepiva la sussistenza del concorso di responsabilità dell'attore e la eccessività del quantum richiesto.
pag. 2 Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, di improponibilità ed inammissibilità della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, il suo parziale accoglimento, con vittoria delle spese di lite.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi
è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
pag. 3 L'attore, attraverso la produzione della richiesta di risarcimento inoltrata mediante p.e.c. in data 19-1-2021 alla impresa designata dal F.G.V.S ed alla CONSAP ha dimostrato di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005, per cui la domanda è proponibile.
Invero, l'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della documentazione relativa alle lesioni subite.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro.
4. La domanda è altresì procedile, avendo provveduto, a Parte_1 seguito di assegnazione di termine (con ordinanza del 25-1-2022), ad inoltrare alla parte convenuta - con p.e.c. del 26-1-2022 - invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in l. 10-11-2014 n. 162.
5. Nel merito occorre evidenziare, in diritto, che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr. Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass. civ., 15367/2011).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, e la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ., n. 9939/2012; conf., Cass. civ., 374/2015, 27541/2016, 10545/2018);
pag. 4 inoltre, l'oggetto dell'accertamento del giudice non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Nell'ambito di tale indagine, il giudice potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass. civ., 23434/2014, 2726/2014).
Ciò posto, le prove offerte appaiono sufficienti a dimostrare che l'istante ha riportato lesioni personali in conseguenza del verificarsi del sinistro in cui era coinvolto anche un veicolo rimasto sconosciuto e che è stato impossibile identificarlo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza;
tali prove, però, non appaiono sufficienti a provare con certezza l'effettiva dinamica del sinistro.
I testi escussi, e indifferenti alle parti in Testimone_1 Testimone_2 causa, hanno entrambi riferito di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo prospettate in citazione, ovvero verso la metà del mese di luglio del
2020, alle ore 12.00-12.30 circa, sulla S.S. 145, in prossimità dell'uscita della galleria di
Seiano, poco prima del distributore Agip.
I testi hanno dichiarato che il motoveicolo DA SH di colore bianco, condotto dall'attore e con a bordo una donna quale trasportata, si trovava a percorrere la Strada
Statale in direzione Seiano-Napoli proveniente dalla galleria di Seiano, preceduto da un'autovettura tipo Fiat PU di colore nero e che, all'intersezione con l'uscita della galleria di Pozzano, un'auto di colore scuro non si era fermata alla stop;
in conseguenza di ciò, la Fiat PU nera, a cui era stata tagliata la strada dall'auto scura proveniente dalla sua destra, sbandava e urtava con il passaruota posteriore sinistro (secondo il teste
), ovvero con il paraurti posteriore sinistro (secondo il teste Testimone_1
la ruota anteriore del motoveicolo DA SH bianco, che si trovava alla Testimone_2 sua sinistra, mentre l'auto scura, che non si era fermata allo stop, proseguiva la corsa in direzione Napoli.
pag. 5 A tal punto, il motociclo l'DA SH rovinava al suolo unitamente agli occupanti, che riportavano lesioni personali, per cui fu necessario chiamare il 118; il conducente dello scooter lamentava dolori alla spalla ed al braccio destro.
Entrambi non risultano indicati come testimoni dell'accaduto nella denuncia-querela del
3-9-2020, né nelle lettere di costituzione in mora, ma tale circostanza non appare sufficiente per minare la credibilità di costoro.
Infatti, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, si deve ricordare che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 9939 del
18-6-2012).
Nella specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il
Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità dei testi di parte attrice,
i quali hanno superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Invero, i testi sono risultati precisi e dettagliati e hanno reso dichiarazioni concordi, avendo descritto la dinamica del sinistro e, in particolare, la manovra di emergenza del conducente della Fiat PU nera dopo che si vedeva tagliare la strada dall'auto pirata, il conseguente impatto tra Fiat PU e il motoveicolo DA SH ed i punti d'urto tra i due veicoli, le conseguenze dannose subite dall'attore, caduto con il motociclo a terra (dolori alla spalla ed al braccio destro), la impossibilità di identificare l'auto pirata, di colore scuro, essendosi allontanata proseguendo la corsa, e il successivo arrivo dell'ambulanza sul posto che poi provvide al trasporto dei danneggiati in ospedale.
Le dichiarazioni rese dal teste , moglie dell'attore, non possono essere Testimone_3 utilizzate attesa la sua incapacità a testimoniale – rilevata all'udienza del 19-12-2023 in cui
è stata escussa - in quanto danneggiata nello stesso sinistro in qualità di trasportata a bordo del motoveicolo DA SH condotto dall'attore.
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, se deve escludersi che lo status di coniuge - anche in comunione legale dei beni - comporti, di per sé e sempre, ex art. 246 c.p.c., la incapacità a testimoniare, assume, invece, rilevanza la pag. 6 circostanza che il teste risulti trasportato sul veicolo danneggiato, sussistendo l'incapacità
a testimoniare di questi nell'ipotesi - ricorrente nel caso in esame - in cui abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 19121 del 17-7-2019; Cass. civ., sez. VI, sent. 15-11-2022 n. 33536; Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 35552 del 19-11-
2021)
È stato chiarito, difatti, che “qualora nel caso concreto il soggetto legato da vincolo coniugale, non abbia in realtà un interesse personale, che sia anche concreto ed attuale, la testimonianza va ammessa e sarà poi liberamente valutata ai fini della decisione, al pari degli altri elementi di prova” (cfr. Cass. civ. n. 17384/2004; Cassazione civile sez. II,
n.9399 del 04-04-2019) e che il diritto di credito risarcitorio correlato alle lesioni patite in conseguenza del sinistro, in quanto personalissimo, entra unicamente nel patrimonio del danneggiato, non rientrando fra le situazioni soggettive oggetto di comunione legale dei beni fra coniugi (Tribunale di Tivoli, Sent. n. 969 del 29-07-2020; Tribunale di Napoli,
Sent. n. 12749 del 23-11-2016).
In merito alla incapacità a deporre del terzo trasportato, invece, è pacifico che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile. La Suprema Corte ha, difatti, affermato che “Un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento” (cfr. Cass. n.
19121/2019; in questo senso Cass. civ., sez. VI, Ordinanza n. 12660 del 23-5-2018; Cass. civ., sez. III, sent. n. 19258 del 29-09-2015; Cass. civ., sez. III, sent. n. 16541 del 28-09-
2012; Cass. civ., sez. III, sent. n. 13585 del 21-07-2004).
Conferma del verificarsi del sinistro è stata fornita dalle lettere di costituzione in mora prima indicate, dalla denunzia-querela del 3-9-2020, dal rilievo d'incidente stradale della
Polizia Locale di Castellammare di Stabia, dal verbale di pronto soccorso n. 2020009239 del 12-7-2020 del P.O. di Sorrento, dalla documentazione sanitaria prodotta e dalle risultanze della c.t.u..
In particolare, nel verbale di pronto soccorso risulta che era Parte_1 stato trasportato al pronto soccorso con mezzi propri nell'immediatezza del sinistro (ore pag. 7 13.37) e che lo stesso riferiva, quale causa dell'evento dannoso, l'incidente in strada verificatosi in Castellammare di Stabia alle ore 12.15; alla voce “responsabilità di terzi” è indicata la risposta “SI”; nell'anamnesi prossima è riportato “viene in p.s. con ambulanza
118 per riferito incidente stradale ...”.
Nel rilievo d'incidente stradale della Polizia Locale di Castellammare di Stabia, prot. n.
0041016 del 11-8-2020, gli agenti intervenuti dopo circa 15 minuti dal sinistro, dopo aver provveduto ad identificare i soggetti danneggiati, e Parte_1 CP_4
, coinvolti nel sinistro, a descrivere il veicolo DA SH e lo stato dei luoghi (strada
[...] asfaltata, asciutta, in buono stato manutentivo, con condizioni di traffico normale) effettuavano rilievi planimetrici e provvedevano ad acquisire sommarie informazioni da parte del conducente della Fiat PU, , confermate e sottoscritte anche Controparte_5 dalla trasportata a bordo della stessa auto, . Il primo, in particolare, riferiva Parte_2 agli agenti: “Stavo percorrendo la S.S. 145 alla guida della mia Fiat PU e proveniente da Sorrento mi dirigevo in direzione Castellammare centro. Avevo da poco terminato la lunga galleria di Seiano e giunto all'intersezione con il tunnel nei pressi del distributore
Agip sono stato costretto a frenare per evitare l'urto con un'autovettura di colore nero
(utilitaria, credo una Opel), che è sbucata a velocità sostenuta dal tunnel e si è immessa sulla mia traiettoria senza fermarsi allo stop impostogli. Subito dopo ho sentito un rumore ed ho visto dallo specchietto che gli occupanti di uno scooter che mi seguiva da tergo
(standomi ravvicinato) erano caduti al suolo unitamente al mezzo. ...”
I verbalizzanti, sulla base degli accertamenti effettuati, ricostruivano la seguente dinamica del sinistro: “... il motociclo (DA SH tg. DM73702) percorreva la S.S. 145 con provenienza Seiano e direzione Napoli. Terminata la galleria (S. Maria di Pozzano), mentre si trovava all'altezza dello sbocco del tunnel adiacente il distributore Agip, ha dovuto effettuare una brusca manovra ed un'improvvisa fermata per evitare di tamponare il veicolo che lo precedeva (Fiat PU tg. DZ873RG), che aveva a sua volta frenato per evitare di collidere con un veicolo che si immetteva dal tunnel senza concedergli la precedenza (vi era segnale di Stop). Conseguentemente il conducente del citato scooter ha perso il controllo rovinando al suolo”.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere pag. 8 avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso.
6. Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi accertata la verificazione del sinistro nel giorno e nel luogo descritti in citazione ma non può ritenersi provato che questo si sia verificato secondo le modalità prospettate.
Secondo la dinamica descritta dall'attore nell'atto introduttivo - nonché nella denuncia- querela e nella richiesta di risarcimento dei danni - non si era verificato alcun urto tra nessun dei tre veicoli coinvolti ma vi era stata solo una turbativa a seguito dell'imprudente condotta di guida del conducente dell'auto rimasta non identificata.
Tale auto, invero, non fermatasi allo stop, causava una frenata e una sbandata dell'auto
Fiat PU, per evitare l'impatto con la prima, e la conseguente brusca manovra dell'attore che, per evitare di collidere con la Fiat PU, con il suo motociclo cadeva al suolo.
Sebbene tali circostanze trovino conferma nel descritto rilievo d'incidente stradale della
Polizia Locale e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dagli occupanti dell'autovettura Fiat
PU, i testi escussi in udienza, nel contraddittorio delle parti, hanno, invece, concordemente affermato che la caduta era conseguenza dell'urto avvenuto tra la ruota anteriore del motociclo e la parte posteriore sinistra dell'auto Fiat PU, all'altezza della ruota.
Anche in riferimento alla posizione del motociclo rispetto all'auto Fiat PU al momento dell'impatto sono emerse discordanze, atteso che, nell'atto introduttivo, l'attore ha dedotto che lo scooter affiancava all'auto mentre nella denuncia-querela e nella richiesta di risarcimento da dichiarato che l'DA SH seguiva l'auto Fiat PU;
i testi escussi, invece, hanno affermato che il motoveicolo seguiva l'auto e si trovava alla sua sinistra all'altezza della ruota posteriore sinistra dell'auto.
In conseguenza delle rilevate discrasie, pertanto, il Tribunale ritiene che, pur risultando accertata la verificazione del sinistro, non può ritenersi accertata la esatta dinamica dell'evento.
Ne deriva che in mancanza di elementi probatori certi a cui ancorare la prova della dinamica del sinistro trova applicazione la regola di cui al citato art. 2054, comma 2, c.c., secondo la quale in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che pag. 9 ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo la giurisprudenza, “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ.,
29883/2008, 7532/2012); “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ., ord., 21130/2013).
Anche in merito alla specifica ipotesi di sinistri causati da turbativa, la Suprema Corte ha stabilito che seppure la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., sia applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto, tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e l'evento dannoso (Cass. civ. ord. 15-6-2022 n. 19282; cfr. anche Cass. civ. sent. 12.02.2021 n.
3764; Cass. civ. ord. 19-06-2018 n. 19197; Cass. civ. sent. 9-3-2012 n. 3704; Cass. civ. sent. 23-7-2002 n. 10751).
Nella specie, come detto, la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., non può ritenersi superata, atteso che la mancanza di prova certa dell'esatta dinamica pag. 10 dell'evento dannoso non consente di accertare in concreto il grado di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro e, in particolare, dell'attore e del conducente del veicolo pirata.
Inoltre, appare certamente provata la condotta colposa del conducente del veicolo non identificato, essendo ravvisabile a carico dello stesso la violazione dell'art. 140, comma 1,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il quale prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
risulta violato anche l'art. 145
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che al primo comma prevede che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”, mentre ai commi 4 e 5 sancisce che “ I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. ... I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”; nella sua condotta è, ancora, ravvisabile la violazione dell'art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), primo comma, secondo cui “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, ..., per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, ..., devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi ...”.
Risulta, altresì, provata la violazione da parte dell'attore dell'art. 140, comma 1, dell'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il quale nei successivi comma 2 e 3 prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni ...”.
Inoltre, nella sua condotta di guida sono ravvisabili anche le violazioni dell'art. 148 comma 12 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), secondo cui “è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni” consentito solo nei casi previsti (nell'ipotesi in cui il motoveicolo fosse affiancato all'auto Fiat PU) e dell'art. 149
pag. 11 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), secondo cui “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Dunque, se da un lato va certamente censurato il comportamento colposo del conducente del veicolo del convenuto, che era gravato dal segnale di stop ed avrebbe dovuto usare maggiore prudenza nell'impegnare la strada principale concedendo la precedenza al veicolo che la percorreva, dall'altro il materiale istruttorio esclude che l'attore abbia osservato le norme cautelari previste dal codice della strada che gli imponevano, tra l'altro, di mantenere la distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva e di non sorpassare in prossimità delle intersezioni.
Alla stregua degli elementi sopra indicati, deve dichiararsi la pari corresponsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e del conducente dell'DA SH.
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce Parte_1 all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n.
26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la pag. 12 giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno pag. 13 biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.
pag. 14 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di “differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13-12-2016 e n. 11152 del 29-5-
2015; ordinanze n. 19229 del 15-6-2022 e n. 33770 del 19-12-2019).
7.2 Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 18-5-2024 dal dott. - effettuata oltre che mediante la visita diretta del Persona_2 danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta -, è risultato che (nato a [...] il [...]), che Parte_1 all'epoca dei fatti (12-7-2020) aveva 62 anni, riportava in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in “Frattura pluriframmentaria epifisi prossimale omero e collo chirurgico a dx”.
Tale lesività veniva trattata chirurgicamente in data 17-7-2020 presso l'
[...]
mediante intervento di riduzione e sintesi Controparte_6 della frattura;
seguivano controlli ambulatoriali, terapia medica e riabilitativa, fino alla avvenuta guarigione con postumi, certificata in data 10-12-2020.
pag. 15 L'ausiliario ha precisato che all'attore, sono derivati “Postumi di frattura dell'estremo prossimale omero dx tipo 11B1, operato il 17/07/2020 di riduzione e sintesi per via transdeltoidea con chiodo endomidollare in titanio-Biomet e cerchiaggio in Cr.Co Zimmer
Biomet” e che “Gli esiti, dato il tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi permanenti e stabilizzati”.
Il c.t.u. ha accertato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 9;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 21 al valore medio del 75%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 25%;
E) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 14-15% della totale invalidità.
L'ausiliario ha precisato che “gli esiti permanenti non incidono sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
il livello di sofferenza conseguito dal periziato alle lesioni subite
è di grado medio”.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
1) euro 8.021,25 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.035,00 per I.T.T (giorni
9 per euro 115,00), euro 1.811,25 per I.T.P al 75 % (giorni 21 per euro 86,25 pari al 75% di euro 115,00), euro 3.450,00 per I.T.P al 50 % (giorni 60 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00), euro 1.725,00 per I.T.P. al 25% (giorni 60 per euro 28,75 pari al 25% di euro 115,00);
pag. 16 2) euro 31.779,50 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 14,5%
(quale media tra la somma di euro 30.079,00 e la somma di euro 33.480,00, previsti per il danno biologico nella misura rispettivamente del 14% e del 15%)
7.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
pag. 17 In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in considerazione della gravità del danno biologico subito e delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per l'intervento subito e il lungo periodo di degenza, deve essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 9.701,00 (quale media tra la somma di euro 9.023,00 e la somma di euro 10.379,00, previste per il danno morale nella misura rispettivamente del 14% e del 15%).
7.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di pag. 18 personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
7.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore dell'attore la somma di euro 255,20 a titolo di spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., rivalutata in attuali euro 299,60.
8. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 49.801,35.
In definitiva e tenuto conto del ravvisato concorso di colpa dell'attore, stimato nella misura del 50%, va riconosciuto a a titolo risarcitorio l'importo Parte_1 di euro 24.900,67, pari al 50% dell'intero importo.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 2.117,53 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad pag. 19 oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, il danneggiato ha subito un danno per euro 27.018,20.
Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 27.018,20, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
9. Le spese di lite, compensate per la metà, in ragione del parziale accoglimento, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro
1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00. Il tutto ridotto alla metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda la domanda e, per effetto, dichiara la pari corresponsabilità di e del conducente del veicolo non Parte_1 identificato nella determinazione del sinistro descritto in motivazione;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 27.018,20, oltre interessi legali dalla data Parte_1 odierna sino al saldo;
C) compensa le spese processuali per la metà e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione
pag. 20 Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento della residua parte, in favore di Parte_1
che liquida in euro 279,69 per esborsi ed euro 3.808,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Dattero, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Torre Annunziata, 3 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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