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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia- sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI MA CI, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9612/2022 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pio Cappucci, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocatura d'Istituto, avv.ti Amodio Marzocchella e Luigi Lorusso, come da procura generale alle liti richiamata in atti
- resistente -
OGGETTO: indennità cessazione attività commerciale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1.
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2022, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di CP_ Giudice del Lavoro, esponendo di aver inoltrato all' istanza diretta ad ottenere l'indennità per la cessazione dell'attività commerciale ai sensi e per gli effetti della legge 145/2018; di essere in possesso di tutti i requisiti per l'erogazione di detto beneficio e, quindi, di essere iscritta da almeno cinque anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciale, di non essere titolare di alcun trattamento pensionistico diretto di vecchiaia, di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata, di aver cessato l'attività commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di aver riconsegnato la relativa autorizzazione al comune in data 04.05.2021; che, con nota di riscontro CP_ inviata il 02.12.2021 l' ha rigettato l'istanza di riesame, insistendo per la motivazione della duplicazione pagina 1 di 4 della domanda di indennizzo precedentemente presentata;
con nota inviata via pec il 28 gennaio 2022,
l' ha ribadito il rigetto dell'istanza di riesame proposta, precisando che a seguito della concessione CP_1 dell'affitto a terzi, l'attività commerciale è proseguita in capo a terzi e pertanto la durata del contratto di affitto non cambia la causale della cessazione in capo alla sig.ra di aver reiterato l'invito Parte_1 al riesame con nota del 1.02.2022, rigettato nuovamente dall' . CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_2
ut supra generalizzata, l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale ai sensi e per gli Parte_1 effetti della legge 145/2018 con decorrenza dal 1.06.2021, data di presentazione ed inoltro in via telematica dell'istanza (n.
2063891800083); - condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere gli interessi e ogni CP_1 altro accessorio riferito al suddetto indennizzo, sempre a fare data dal 1.6.2021”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è stato istituito con d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, in attuazione della delega contenuta nell'art.2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995 n.549, in favore di soggetti che cessano definitivamente l'attività commerciale in qualità di titolari o di coadiutori.
Ha natura di prestazione previdenziale finalizzata a fornire sostegno economico ai commercianti che cessano l'attività prima del raggiungimento dell'età pensionabile.
L'art.1 ha previsto che: “Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”.
Il successivo art. 2 che : “L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l Controparte_1
).
[...]
2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
pagina 2 di 4 b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
La platea dei beneficiari dell'indennità è stata più volte estesa per effetto di diversi interventi normativi e, da ultimo, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 283, ha disposto: “A decorrere dal 1° gennaio
2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda”.
A seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 283, della legge 145/2018, deve distinguersi tra i
“requisiti” di cui all'art.2, comma 1, del decreto (età anagrafica e iscrizione per almeno cinque anni nella
Gestione Commercianti) e le “condizioni” di cui all'art.2, comma 2, del medesimo decreto (cessazione definitiva dell'attività, riconsegna delle autorizzazioni e cancellazione registri).
2.1 Nel caso di specie, la ricorrente possiede tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa per l'accesso all'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.
In data 1.6.2021, presentava la domanda per l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, in qualità di coadiutore dell'impresa commerciale di trasmessa telematicamente recante il Persona_1
n.2063891800083 del 1.6.2021) (doc.
5 - in uno al ricorso).
L' contestava che l'attività in questione non sarebbe mai stata definitivamente cessata, essendo CP_1
“proseguita in capo ad altri in virtù di una cessione della stessa ad opera degli originari esercenti”, ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del beneficio, e precisando che la ricorrente aveva inoltrato una seconda domanda, archiviata per duplicazione. (pag.1-2).
In sede amministrativa la stessa parte ricorrente aveva sollecitato l con note dell'1.12.2021 e del CP_1
1.2.2022, a rivedere la domanda di rigetto, atteso che risolto in data 31.05.2020, allegando documentazione inviata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni Rotondo e Camera di Commercio in cui si cita espressamente “cessazione dell'attività di commerciale per risoluzione definitiva del fitto di azienda”. Addirittura si è opposto il requisito della duplicazione nella forma e nella sostanza, giustificando ciò sull'assenza di elemento di novazione rispetto alla domanda precedente, e, procedendo al rigetto dell'istanza di riesame proposta, omettendo volutamente di tener conto che la comunicazione di cessazione definitiva dell'attività svolta dalla sig.ra è Parte_1 stata inviata telematicamente all'Ente comunale in data 5.5.2021>>, evidenziando, così, la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa.
Le contestazioni sollevate dal resistente non hanno trovato conferma nella documentazione agli atti.
Preliminarmente giova evidenziare che, con ordinanza del 15.10.2023, questo Giudicante ha ritenuto necessaria un'integrazione documentale “considerato che l'allegato denominato "consegna licenza" del ricorso è stato pagina 3 di 4 depositato in modo incompleto (mancano le pagine 2,4 e 6); onera parte ricorrente di provvedervi entro dieci giorni rispetto alla prossima udienza del 5.6.2024, cui rinvia la causa, ex art. 127 ter c.p.c., per eventuale decisione” .
Con note del 13.5.2024, la parte ricorrente ha ottemperato a quanto richiesto, consentendo di accertare che la cessazione dell'attività era intervenuta in data 31.5.2020, come riscontrato a pag.4 del documento (doc. 1
– pag. 4 della licenza -consegna note della ricorrente del 13.5.2024).
Analogamente, seppure non contestato dalla parte resistente, occorre precisare che risultano provati anche gli altri requisiti e condizioni previsti dalla normativa: sussistono, infatti, il requisito anagrafico, l'iscrizione alla Gestione Commercianti la cessazione definitiva dell'attività commerciale, la riconsegna CP_1 dell'autorizzazione per l'esercizio della detta attività, e la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese (doc. 1 – in uno al ricorso depositato il 28.11.2022; doc. 2- 6 e 7 – in uno alla memoria di costituzione . CP_1
In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo richiesto per la cessazione dell'attività commerciale, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge.
4. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” €
26.000,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9612/2022 proposto da Parte_1
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai sensi e agli effetti della legge 145/2018 con decorrenza dal
1.7.2021;
- condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo per la cessazione definitiva della attività CP_1 commerciale con decorrenza dall'1.7.2021, oltre interessi come per legge;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente, liquidate in € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP e, per essa, in favore dell'avv. Antonio Pio Cappucci, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI MA CI)
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