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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1750/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Controparte_1
Antica Arischia n. 185/E, presso lo studio dell'Avv. Alessia Giovannelli e dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 05.04.2022;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Raffaella Durante e dall'Avv. Domenico de Nardis, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via S. Bernardino n. 6, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 relativa a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 29.10.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate, per la remissione in termini ex art. 153
c.p.c. in relazione alla documentazione depositata e si riportava alle conclusioni pagina 1 di 11 svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 24.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 30.10.2020 Controparte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, revocare, annullare, ovvero dichiarare nulla e/o priva di ogni effetto l'ingiunzione medesima perché relativa ad un credito inesistente, ovvero per ogni altra causa d'ufficio deducibile o rilevabile, con il favore delle spese di lite tutte;
sempre nel merito, dichiarare non dovuta la somma chiesta a titolo di danno non patrimoniale, sia in assoluto che relativamente a quella calcolata nell'ingiunzione”.
In data 09.03.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_2
concludendo nei seguenti termini, come precisati nella nota di trattazione scritta del 24.10.2024: “insiste per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della attrice al pagamento della somma ingiuntale, corrispondente a quanto ella ha sottratto al Comune (€ 75.109,70), oltre alle penali convenzionali ed agli interessi legali a far tempo dagli atti di appropriazione fino all'ingiunzione di pagamento, nonché agli interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., a decorrere dall'ingiunzione fiscale – ovvero dal diverso termine di decorrenza che il
Tribunale riterrà di individuare -; chiede, inoltre, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al nella misura CP_2
ingiunta ovvero in quella che verrà ritenuta di giustizia, ma comunque per un importo non inferiore al 20% della somma furata;
tale importo risarcitorio dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'ingiunzione o, quantomemo, da quello del deposito della comparsa di costituzione del l'importo così determinato e maggiorato sarà poi CP_2
pagina 2 di 11 fruttifero di interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.p.c. a decorrere dalla sua liquidazione e fino al saldo”.
Con successiva ordinanza resa in data 10.05.2021 veniva disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di ingiunzione impugnato, emesso dal in data 24.09.2020, con assegnazione alle parti Controparte_2 dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. All'esito della successiva udienza del 19.04.2022, con ordinanza del 17.05.2022 venivano rigettati i mezzi di prova richiesti dalla parte attrice – prova per testi, ordine di esibizione e C.T.U. - nonché fissata l'udienza del 31.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 29.10.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice ha impugnato l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del
R.D. n. 639/1910 prot. n. 0084140, emessa in data 24.09.2020 e notificata in data 25.09.2020, con cui il intimava a Controparte_2 CP_1 di pagare l'importo complessivo di € 109.109,76, di cui € 75.110,68
[...]
per somme dovute per mancato riversamento degli importi per ricariche buoni pasto elettronici, € 18.300,00 a titolo di sanzioni, € 674,94 per interessi nonché
€ 15.022,14 per danno non patrimoniale.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice eccepisce: i) l'insussistenza del credito preteso dal che sarebbe frutto di meri errori di conteggio del CP_2 programma informatico di gestione “School Net”, elaborato dalla Etica
Soluzioni S.r.l. con assistenza di App.Net; ii) l'assenza di qualsiasi clausola, nella convenzione stipulata tra le parti, che fondi il diritto del ad CP_2 applicare le penali indicate nell'ingiunzione; iii) l'erroneità del calcolo relativo agli interessi legali;
iv) l'assenza di prova in ordine al danno non patrimoniale lamentato dalla convenuta.
Il nel costituirsi in giudizio, contesta analiticamente Controparte_2 le circostanze rappresentate dall'attrice ed insiste per il rigetto dell'opposizione pagina 3 di 11 ovvero, in subordine ed in via riconvenzionale, per l'accertamento delle somme dovute dalla , anche a titolo di danno non patrimoniale subito CP_1 dell'Ente.
La domanda è parzialmente fondata e potrà essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
2. Dall'esame degli atti di parte emerge che il CP_2 CP_2
pubblicò un avviso per verificare l'interesse al convenzionamento, da parte di tabaccherie, cartolerie, edicole e parafarmacie, per la gestione del sistema di acquisto dei buoni pasto su piattaforma informatica con il programma “School-
Net”. A mezzo di tale sistema, l'Ente intendeva offrire ai fruitori del servizio di refezione scolastica una modalità di pagamento dei buoni-pasto consistente nell'utilizzo di POS virtuali (pagina web con accesso riservato) forniti dalla
Società appaltatrice del servizio di informatizzazione e collocati presso gli esercizi commerciali convenzionati.
La fornitura del servizio informatizzato veniva affidata alla società “Etica
Soluzioni” s.r.l., mentre l'assistenza tecnica finalizzata all'attivazione dei programmi informatici veniva effettuata dal supporto di “App Net”, che provvedeva a contattare gli esercenti e ad attivare i programmi informatici necessari al funzionamento dell'intero sistema. L'Avviso specificava che il rapporto di convenzionamento non avrebbe comportato costi per il la CP_2 gratuità era collegata al presumibile accrescimento del giro d'affari per l'esercizio commerciale connesso all' accesso dei fruitori del servizio, atteso che ogni interessato all'acquisto di buoni-pasto virtuali avrebbe dovuto recarsi presso gli esercizi convenzionati per eseguire, mediante versamento in contanti o con POS, la carica e la ricarica del voucher informatico. Le somme incassate dall'esercente convenzionato, pertanto, dovevano essere riversate all'erario comunale secondo le modalità fissate nel disciplinare.
Tanto premesso, in data 11.09.2017 esercente Controparte_1
l'attività di edicola e cartoleria in via Leonardo Da Vinci, formulava adesione alla proposta di convenzionamento, mentre il successivo 14.09.2017 la medesima stipulava la convenzione con il (cfr. doc. n. 2 Controparte_2
fascicolo convenuto).
pagina 4 di 11 Il deduce e documenta sia il ritardo nel riversare le somme CP_2 incassate da parte della che l'omesso versamento degli incassi dei CP_1
mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019. A fronte di tale contestazione, l'attrice deduce, da un lato, la contraddittorietà delle diffide inviate dal CP_2 peraltro nemmeno notificate alla dall'altro, l'errato CP_1
funzionamento del programma School Net a partire dal mese di marzo 2018 e sino al gennaio 2019, tanto che l'attrice avrebbe corrisposto addirittura somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Le contestazioni sollevate dalla parte attrice, tuttavia, non sono suffragate da adeguato supporto probatorio. In primo luogo, non emerge alcuna discrasia tra le diffide inviate dal e le somme oggetto del provvedimento di CP_2 ingiunzione, atteso che nella nota del 23.01.2019 l'odierno convenuto richiedeva la somma di € 72.632,38 per i mesi di novembre e dicembre (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuto), e a seguito del pagamento effettuato dalla
[...]
in data 29.01.2019 di € 45.909,49 – espressamente riferito al mese di CP_1 novembre 2018 - il in data 30.01.2019 invitava l'esercente al CP_2
pagamento del residuo pari ad 26.722,89, ossia la differenza tra il debito precedente per il mese di dicembre 2018 e quanto pagato dalla attrice (cfr. doc.
n. 8 fascicolo attore). I restanti € 48.387,79, invece, richiesti sia nella successiva missiva del 28.02.2019 che nell'ingiunzione di pagamento, come precisato dal in sede di costituzione in giudizio attengono agli incassi CP_2
relativi al mese di gennaio 2019, sino al momento del blocco della postazione della ottenuto in data 29.01.2019 (cfr. doc. n. 6 e 11 fascicolo CP_1
convenuto). Nemmeno risulta che le diffide inviate dal non siano state CP_2 effettivamente ricevute dall'attrice, come prospettato negli scritti difensivi, in quanto risulta documentalmente che la ha risposto alle medesime CP_1
in data 29.01.2019, 26.02.2019 e 28.01.2019.
Quanto al secondo profilo contestato, non emerge dalla documentazione prodotta che la abbia mai lamentato al l'errato CP_1 CP_2
funzionamento del sistema School Net ovvero la circostanza che gli incassi contabilizzati non corrispondevano a quelli richiesti dal Piuttosto, CP_2 nelle missive sopra richiamate l'esercente si limitava a giustificare il ritardo nel pagina 5 di 11 versamento degli incassi esclusivamente per ragioni personali (cfr. doc. n. 7, 10
e 11 fascicolo convenuto).
In secondo luogo, risultano documentati i ritardi contestati nel versamento degli incassi, che dovevano essere effettuati, da convenzione, entro il giorno 5 del mese successivo, atteso che: i) nel mese di novembre 2017, a fronte di un incasso di € 36.991,00 la riversò al Comune € 35.991,00 in data 12 CP_1
dicembre 2017; ii) il successivo mese di dicembre 2017, a fronte di un incasso di € 18.351,52 riversò al la somma esatta ma con sei giorni di ritardo CP_2 rispetto al termine previsto nella convenzione;
iii) l'incasso di ottobre 2018, pari ad € 46.076,27, fu riversato il 6 dicembre 2018, quindi con un mese di ritardo;
iv) l'incasso di novembre 2018 pari ad € 45.909,49 venne riversato il 31 gennaio 2019, quindi con due mesi di ritardo (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuto).
Non risulta nemmeno dedotto, invece, il versamento degli incassi relativi ai mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, né l'attrice ha provato che via sia stata una discordanza dovuta ad un errore riconducibile al programma di gestione dei buoni pasto. Piuttosto, dalla stessa documentazione prodotta dalla CP_1
si evince che gli importi rendicontati per il mese di dicembre 2018 corrispondono con quelli indicati dal mentre quelli di gennaio 2019 CP_2 differiscono per soli € 8.000,00 circa (cfr. doc. n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Ad ogni buon conto, l'attrice si è limitata ad allegare in giudizio una mera tabella riepilogativa delle presunte contabilità difformi nonché una C.T.P. redatta dal dott. , che tuttavia si Persona_1
limita a rilevare che i files acquisiti dalla Guardia di Finanza non sono firmato digitalmente, e che quindi l'integrità dei dati al suo interno non può essere provata (cfr. doc. n. 3 e 10 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), ma nulla riferisce in relazione ai paventati errori di contabilizzazione ovvero alle discordanze tra gli incassi registrati dalla e quelli CP_1
acquisiti dal sistema School Net, con la conseguenza che la C.T.U. richiesta nel corso del giudizio è stata ritenuta meramente esplorativa.
Piuttosto, la documentazione allegata al verbale della Guardia di Finanza del 16.06.2021 deve ritenersi sufficiente a certificare il credito reclamato dal in quanto proveniente dal gestore della piattaforma informatica di CP_2
pagina 6 di 11 caricamento dei buoni pasto e riporta analiticamente il codice utente associato ad ogni singolo alunno per il quale veniva effettuata la ricarica, il giorno, l'ora e l'importo esatto riscosso dall'esercente (cfr. doc. n. 5 e 6 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Peraltro, l'impossibilità di verificare le operazioni contabilizzate risulta smentita dalla facoltà per l'esercente di accedere in tempo reale, mediante interfaccia web proprio all'applicativo
School.Net, come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice
(cfr. doc. n. 2 fascicolo attore).
Per l'effetto, atteso il mancato versamento degli incassi di dicembre 2018, per € 26.722,89, e gennaio 2019, per € 48.387,79, risulta provato un credito di complessivi € 75.110,68 in favore del Controparte_2
Tale somma, inoltre, risulta confermata dal raffronto tra gli estratti conto del Banco Posta, che attestano le somme complessivamente versate dalla
[...]
, per € 450.771,13 dal mese di ottobre 2017 fino al 31 gennaio 2019, CP_1 data in cui la ha effettuato l'ultimo versamento a favore del CP_1
e la certificazione rilasciata dalla società Etica Soluzioni S.r.l., che dà CP_2 atto del totale degli incassi percepiti dalla pari ad € 525.881,81 nel CP_1 corso dell'intera durata del rapporto di convenzione (cfr. doc. n. 3 e 4 fascicolo convenuto).
3. Per quanto riguarda le sanzioni comminate dall'Ente per € 18.300,00 nell'ingiunzione pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 prot. n. 0084140, non coglie nel segno l'unica eccezione sollevata dall'attrice, relativa all'assenza di base negoziale per la loro applicazione.
Infatti, come rilevato dal l'Avviso pubblicato in data 07.07.2017 CP_2 specificava le “Condizioni di Convenzionamento” recanti la disciplina dei rapporti con il In particolare, l'art. 11 delle “Condizioni” prevedeva CP_2 che l'esercizio commerciale aderente restituisse un modulo di adesione debitamente sottoscritto, con allegata copia di un documento di riconoscimento, recante la esplicita dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del disciplinare. È provato che la , in data 11.09.2017, formulava CP_1
adesione alla proposta di convenzionamento dichiarando di conoscere ed accettare tutte le condizioni disciplinanti il sistema di informatizzazione per l'acquisto e gestione dei buoni pasto (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenuto).
pagina 7 di 11 Orbene, l'art. 8 delle ridette condizioni precisava che “in caso di mancato versamento degli importi incassati entro i termini di cui all'art. 3
“Accreditamento degli importi incassati”, verrà applicata una sanzione di €
50,00 al giorno oltre il settimo giorno di ritardato pagamento…”. Considerato che il ritardo, come già rilevato in precedenza, risulta documenta e nemmeno negato dall'attrice, ne consegue che anche l'importo di € 18.300,00 deve considerarsi dovuto dalla odierna attrice.
4. Quanto agli interessi, gli stessi saranno dovuti nella minor somma di €
608,60 rispetto a quella ingiunta, computati dal 12.01.2019 (ovvero dal momento in cui è divenuto esigibile l'incasso del mese di dicembre 2018) sino alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento.
5. Con riferimento al danno non patrimoniale asseritamente subito dal e liquidato nell'ingiunzione nella somma di € 15.022,14, Controparte_2 pari al 20% dell'importo non versato, lo stesso non potrà essere riconosciuto.
Non potendosi revocare in dubbio la qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dalla , rileva il Tribunale che, da un lato, il CP_1
risarcimento non può essere riconosciuto ex art. 185 c.p., atteso che l'attrice risulta essere stata assolta dal reato di peculato a lei ascritto, per carenza di prova in relazione al dolo (cfr. doc. allegato alla nota di trattazione scritta di parte attrice del 29.10.2024); dall'altro, il terreno elettivo per il riconoscimento del danno non patrimoniale, sotto forma di danno all'immagine della P.A. prospettato dal era evidentemente il giudizio dinanzi alla Controparte_2
Corte dei Conti.
Nondimeno, si osserva che il danno all'immagine ed alla reputazione lamentato dalla parte convenuta, come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve essere inteso come “danno conseguenza” e non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.02.2020, n. 4005).
La domanda, nella specie, si presenta carente in punto di an, in quanto collegata alla mera ipotesi di consumazione dei reati contestati e sguarnita di qualsiasi allegazione in ordine al danno all'immagine che sarebbe derivato all'Ente comunale per effetto del danno patrimoniale cagionato dalla
[...]
. D'altronde, il convenuto fonda la richiesta di riconoscimento del CP_1
pagina 8 di 11 danno non patrimoniale sul fatto che “…il Comune è stato esposto ad uno stillicidio di illecite appropriazioni da parte della , che ha tradito CP_1
gli obblighi assunti e la fiducia in essa riposta;
tale condotta ha determinato una perdita economica immediata e di rilevante misura, che ha costretto l'Ente
Locale ad integrare con risorse proprie quelle che la gli ha CP_1 sottratto, sottraendole ad altre finalità sociali e di pubblico interesse” (cfr. pag.
8 comparsa di costituzione . Controparte_2
Ad ogni modo, con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, giova ricordare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 08.01.2016, n. 127). Anche sotto tale profilo, dunque, la mera determinazione della richiesta economica sulla base di una percentuale del
20% rispetto alle somme indebitamente percepite deve ritenersi insufficiente a giustificare la condanna ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
639/1910, prot. n. 0084140 emessa dal in data 24.09.2020 Controparte_2
e notificata in data 25.09.2020 dovrà essere annullata, con accertamento del minor credito di € 94.019,28 (75.110,68 + 18.300,00 + 608,60), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
6. Con riferimento alle spese di lite, giova ricordare che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
pagina 9 di 11 processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061). Nel caso di specie, la pretesa creditoria nei confronti dell'attore, all'esito del giudizio, è risultata fondata per un importo lievemente inferiore rispetto a quello ingiunto, con la conseguenza che non residua spazio per la soccombenza reciproca e le spese dovranno essere poste a carico di in quanto sostanzialmente Controparte_1
soccombente.
Per quanto riguarda la quantificazione, le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice ex art. 5, comma II e facendo riferimento ai valori medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della controversia, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1750/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda avanzata da CP_1
annulla l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
[...]
639/1910, prot. n. 0084140 emessa dal in data Controparte_2
24.09.2020 e notificata in data 25.09.2020 ed accerta che la somma dovuta dalla parte attrice, per le causali di cui in motivazione, ammonta a complessivi € 94.019,28, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento in favore del che liquida in € Controparte_2
8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
pagina 10 di 11 L'Aquila, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Controparte_1
Antica Arischia n. 185/E, presso lo studio dell'Avv. Alessia Giovannelli e dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 05.04.2022;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Raffaella Durante e dall'Avv. Domenico de Nardis, presso i quali è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via S. Bernardino n. 6, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 relativa a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 29.10.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate, per la remissione in termini ex art. 153
c.p.c. in relazione alla documentazione depositata e si riportava alle conclusioni pagina 1 di 11 svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 24.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 30.10.2020 Controparte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, revocare, annullare, ovvero dichiarare nulla e/o priva di ogni effetto l'ingiunzione medesima perché relativa ad un credito inesistente, ovvero per ogni altra causa d'ufficio deducibile o rilevabile, con il favore delle spese di lite tutte;
sempre nel merito, dichiarare non dovuta la somma chiesta a titolo di danno non patrimoniale, sia in assoluto che relativamente a quella calcolata nell'ingiunzione”.
In data 09.03.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_2
concludendo nei seguenti termini, come precisati nella nota di trattazione scritta del 24.10.2024: “insiste per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della attrice al pagamento della somma ingiuntale, corrispondente a quanto ella ha sottratto al Comune (€ 75.109,70), oltre alle penali convenzionali ed agli interessi legali a far tempo dagli atti di appropriazione fino all'ingiunzione di pagamento, nonché agli interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., a decorrere dall'ingiunzione fiscale – ovvero dal diverso termine di decorrenza che il
Tribunale riterrà di individuare -; chiede, inoltre, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al nella misura CP_2
ingiunta ovvero in quella che verrà ritenuta di giustizia, ma comunque per un importo non inferiore al 20% della somma furata;
tale importo risarcitorio dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'ingiunzione o, quantomemo, da quello del deposito della comparsa di costituzione del l'importo così determinato e maggiorato sarà poi CP_2
pagina 2 di 11 fruttifero di interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.p.c. a decorrere dalla sua liquidazione e fino al saldo”.
Con successiva ordinanza resa in data 10.05.2021 veniva disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di ingiunzione impugnato, emesso dal in data 24.09.2020, con assegnazione alle parti Controparte_2 dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. All'esito della successiva udienza del 19.04.2022, con ordinanza del 17.05.2022 venivano rigettati i mezzi di prova richiesti dalla parte attrice – prova per testi, ordine di esibizione e C.T.U. - nonché fissata l'udienza del 31.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 29.10.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. La parte attrice ha impugnato l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del
R.D. n. 639/1910 prot. n. 0084140, emessa in data 24.09.2020 e notificata in data 25.09.2020, con cui il intimava a Controparte_2 CP_1 di pagare l'importo complessivo di € 109.109,76, di cui € 75.110,68
[...]
per somme dovute per mancato riversamento degli importi per ricariche buoni pasto elettronici, € 18.300,00 a titolo di sanzioni, € 674,94 per interessi nonché
€ 15.022,14 per danno non patrimoniale.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice eccepisce: i) l'insussistenza del credito preteso dal che sarebbe frutto di meri errori di conteggio del CP_2 programma informatico di gestione “School Net”, elaborato dalla Etica
Soluzioni S.r.l. con assistenza di App.Net; ii) l'assenza di qualsiasi clausola, nella convenzione stipulata tra le parti, che fondi il diritto del ad CP_2 applicare le penali indicate nell'ingiunzione; iii) l'erroneità del calcolo relativo agli interessi legali;
iv) l'assenza di prova in ordine al danno non patrimoniale lamentato dalla convenuta.
Il nel costituirsi in giudizio, contesta analiticamente Controparte_2 le circostanze rappresentate dall'attrice ed insiste per il rigetto dell'opposizione pagina 3 di 11 ovvero, in subordine ed in via riconvenzionale, per l'accertamento delle somme dovute dalla , anche a titolo di danno non patrimoniale subito CP_1 dell'Ente.
La domanda è parzialmente fondata e potrà essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
2. Dall'esame degli atti di parte emerge che il CP_2 CP_2
pubblicò un avviso per verificare l'interesse al convenzionamento, da parte di tabaccherie, cartolerie, edicole e parafarmacie, per la gestione del sistema di acquisto dei buoni pasto su piattaforma informatica con il programma “School-
Net”. A mezzo di tale sistema, l'Ente intendeva offrire ai fruitori del servizio di refezione scolastica una modalità di pagamento dei buoni-pasto consistente nell'utilizzo di POS virtuali (pagina web con accesso riservato) forniti dalla
Società appaltatrice del servizio di informatizzazione e collocati presso gli esercizi commerciali convenzionati.
La fornitura del servizio informatizzato veniva affidata alla società “Etica
Soluzioni” s.r.l., mentre l'assistenza tecnica finalizzata all'attivazione dei programmi informatici veniva effettuata dal supporto di “App Net”, che provvedeva a contattare gli esercenti e ad attivare i programmi informatici necessari al funzionamento dell'intero sistema. L'Avviso specificava che il rapporto di convenzionamento non avrebbe comportato costi per il la CP_2 gratuità era collegata al presumibile accrescimento del giro d'affari per l'esercizio commerciale connesso all' accesso dei fruitori del servizio, atteso che ogni interessato all'acquisto di buoni-pasto virtuali avrebbe dovuto recarsi presso gli esercizi convenzionati per eseguire, mediante versamento in contanti o con POS, la carica e la ricarica del voucher informatico. Le somme incassate dall'esercente convenzionato, pertanto, dovevano essere riversate all'erario comunale secondo le modalità fissate nel disciplinare.
Tanto premesso, in data 11.09.2017 esercente Controparte_1
l'attività di edicola e cartoleria in via Leonardo Da Vinci, formulava adesione alla proposta di convenzionamento, mentre il successivo 14.09.2017 la medesima stipulava la convenzione con il (cfr. doc. n. 2 Controparte_2
fascicolo convenuto).
pagina 4 di 11 Il deduce e documenta sia il ritardo nel riversare le somme CP_2 incassate da parte della che l'omesso versamento degli incassi dei CP_1
mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019. A fronte di tale contestazione, l'attrice deduce, da un lato, la contraddittorietà delle diffide inviate dal CP_2 peraltro nemmeno notificate alla dall'altro, l'errato CP_1
funzionamento del programma School Net a partire dal mese di marzo 2018 e sino al gennaio 2019, tanto che l'attrice avrebbe corrisposto addirittura somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Le contestazioni sollevate dalla parte attrice, tuttavia, non sono suffragate da adeguato supporto probatorio. In primo luogo, non emerge alcuna discrasia tra le diffide inviate dal e le somme oggetto del provvedimento di CP_2 ingiunzione, atteso che nella nota del 23.01.2019 l'odierno convenuto richiedeva la somma di € 72.632,38 per i mesi di novembre e dicembre (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuto), e a seguito del pagamento effettuato dalla
[...]
in data 29.01.2019 di € 45.909,49 – espressamente riferito al mese di CP_1 novembre 2018 - il in data 30.01.2019 invitava l'esercente al CP_2
pagamento del residuo pari ad 26.722,89, ossia la differenza tra il debito precedente per il mese di dicembre 2018 e quanto pagato dalla attrice (cfr. doc.
n. 8 fascicolo attore). I restanti € 48.387,79, invece, richiesti sia nella successiva missiva del 28.02.2019 che nell'ingiunzione di pagamento, come precisato dal in sede di costituzione in giudizio attengono agli incassi CP_2
relativi al mese di gennaio 2019, sino al momento del blocco della postazione della ottenuto in data 29.01.2019 (cfr. doc. n. 6 e 11 fascicolo CP_1
convenuto). Nemmeno risulta che le diffide inviate dal non siano state CP_2 effettivamente ricevute dall'attrice, come prospettato negli scritti difensivi, in quanto risulta documentalmente che la ha risposto alle medesime CP_1
in data 29.01.2019, 26.02.2019 e 28.01.2019.
Quanto al secondo profilo contestato, non emerge dalla documentazione prodotta che la abbia mai lamentato al l'errato CP_1 CP_2
funzionamento del sistema School Net ovvero la circostanza che gli incassi contabilizzati non corrispondevano a quelli richiesti dal Piuttosto, CP_2 nelle missive sopra richiamate l'esercente si limitava a giustificare il ritardo nel pagina 5 di 11 versamento degli incassi esclusivamente per ragioni personali (cfr. doc. n. 7, 10
e 11 fascicolo convenuto).
In secondo luogo, risultano documentati i ritardi contestati nel versamento degli incassi, che dovevano essere effettuati, da convenzione, entro il giorno 5 del mese successivo, atteso che: i) nel mese di novembre 2017, a fronte di un incasso di € 36.991,00 la riversò al Comune € 35.991,00 in data 12 CP_1
dicembre 2017; ii) il successivo mese di dicembre 2017, a fronte di un incasso di € 18.351,52 riversò al la somma esatta ma con sei giorni di ritardo CP_2 rispetto al termine previsto nella convenzione;
iii) l'incasso di ottobre 2018, pari ad € 46.076,27, fu riversato il 6 dicembre 2018, quindi con un mese di ritardo;
iv) l'incasso di novembre 2018 pari ad € 45.909,49 venne riversato il 31 gennaio 2019, quindi con due mesi di ritardo (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuto).
Non risulta nemmeno dedotto, invece, il versamento degli incassi relativi ai mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, né l'attrice ha provato che via sia stata una discordanza dovuta ad un errore riconducibile al programma di gestione dei buoni pasto. Piuttosto, dalla stessa documentazione prodotta dalla CP_1
si evince che gli importi rendicontati per il mese di dicembre 2018 corrispondono con quelli indicati dal mentre quelli di gennaio 2019 CP_2 differiscono per soli € 8.000,00 circa (cfr. doc. n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Ad ogni buon conto, l'attrice si è limitata ad allegare in giudizio una mera tabella riepilogativa delle presunte contabilità difformi nonché una C.T.P. redatta dal dott. , che tuttavia si Persona_1
limita a rilevare che i files acquisiti dalla Guardia di Finanza non sono firmato digitalmente, e che quindi l'integrità dei dati al suo interno non può essere provata (cfr. doc. n. 3 e 10 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), ma nulla riferisce in relazione ai paventati errori di contabilizzazione ovvero alle discordanze tra gli incassi registrati dalla e quelli CP_1
acquisiti dal sistema School Net, con la conseguenza che la C.T.U. richiesta nel corso del giudizio è stata ritenuta meramente esplorativa.
Piuttosto, la documentazione allegata al verbale della Guardia di Finanza del 16.06.2021 deve ritenersi sufficiente a certificare il credito reclamato dal in quanto proveniente dal gestore della piattaforma informatica di CP_2
pagina 6 di 11 caricamento dei buoni pasto e riporta analiticamente il codice utente associato ad ogni singolo alunno per il quale veniva effettuata la ricarica, il giorno, l'ora e l'importo esatto riscosso dall'esercente (cfr. doc. n. 5 e 6 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Peraltro, l'impossibilità di verificare le operazioni contabilizzate risulta smentita dalla facoltà per l'esercente di accedere in tempo reale, mediante interfaccia web proprio all'applicativo
School.Net, come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice
(cfr. doc. n. 2 fascicolo attore).
Per l'effetto, atteso il mancato versamento degli incassi di dicembre 2018, per € 26.722,89, e gennaio 2019, per € 48.387,79, risulta provato un credito di complessivi € 75.110,68 in favore del Controparte_2
Tale somma, inoltre, risulta confermata dal raffronto tra gli estratti conto del Banco Posta, che attestano le somme complessivamente versate dalla
[...]
, per € 450.771,13 dal mese di ottobre 2017 fino al 31 gennaio 2019, CP_1 data in cui la ha effettuato l'ultimo versamento a favore del CP_1
e la certificazione rilasciata dalla società Etica Soluzioni S.r.l., che dà CP_2 atto del totale degli incassi percepiti dalla pari ad € 525.881,81 nel CP_1 corso dell'intera durata del rapporto di convenzione (cfr. doc. n. 3 e 4 fascicolo convenuto).
3. Per quanto riguarda le sanzioni comminate dall'Ente per € 18.300,00 nell'ingiunzione pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 prot. n. 0084140, non coglie nel segno l'unica eccezione sollevata dall'attrice, relativa all'assenza di base negoziale per la loro applicazione.
Infatti, come rilevato dal l'Avviso pubblicato in data 07.07.2017 CP_2 specificava le “Condizioni di Convenzionamento” recanti la disciplina dei rapporti con il In particolare, l'art. 11 delle “Condizioni” prevedeva CP_2 che l'esercizio commerciale aderente restituisse un modulo di adesione debitamente sottoscritto, con allegata copia di un documento di riconoscimento, recante la esplicita dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del disciplinare. È provato che la , in data 11.09.2017, formulava CP_1
adesione alla proposta di convenzionamento dichiarando di conoscere ed accettare tutte le condizioni disciplinanti il sistema di informatizzazione per l'acquisto e gestione dei buoni pasto (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenuto).
pagina 7 di 11 Orbene, l'art. 8 delle ridette condizioni precisava che “in caso di mancato versamento degli importi incassati entro i termini di cui all'art. 3
“Accreditamento degli importi incassati”, verrà applicata una sanzione di €
50,00 al giorno oltre il settimo giorno di ritardato pagamento…”. Considerato che il ritardo, come già rilevato in precedenza, risulta documenta e nemmeno negato dall'attrice, ne consegue che anche l'importo di € 18.300,00 deve considerarsi dovuto dalla odierna attrice.
4. Quanto agli interessi, gli stessi saranno dovuti nella minor somma di €
608,60 rispetto a quella ingiunta, computati dal 12.01.2019 (ovvero dal momento in cui è divenuto esigibile l'incasso del mese di dicembre 2018) sino alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento.
5. Con riferimento al danno non patrimoniale asseritamente subito dal e liquidato nell'ingiunzione nella somma di € 15.022,14, Controparte_2 pari al 20% dell'importo non versato, lo stesso non potrà essere riconosciuto.
Non potendosi revocare in dubbio la qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dalla , rileva il Tribunale che, da un lato, il CP_1
risarcimento non può essere riconosciuto ex art. 185 c.p., atteso che l'attrice risulta essere stata assolta dal reato di peculato a lei ascritto, per carenza di prova in relazione al dolo (cfr. doc. allegato alla nota di trattazione scritta di parte attrice del 29.10.2024); dall'altro, il terreno elettivo per il riconoscimento del danno non patrimoniale, sotto forma di danno all'immagine della P.A. prospettato dal era evidentemente il giudizio dinanzi alla Controparte_2
Corte dei Conti.
Nondimeno, si osserva che il danno all'immagine ed alla reputazione lamentato dalla parte convenuta, come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve essere inteso come “danno conseguenza” e non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.02.2020, n. 4005).
La domanda, nella specie, si presenta carente in punto di an, in quanto collegata alla mera ipotesi di consumazione dei reati contestati e sguarnita di qualsiasi allegazione in ordine al danno all'immagine che sarebbe derivato all'Ente comunale per effetto del danno patrimoniale cagionato dalla
[...]
. D'altronde, il convenuto fonda la richiesta di riconoscimento del CP_1
pagina 8 di 11 danno non patrimoniale sul fatto che “…il Comune è stato esposto ad uno stillicidio di illecite appropriazioni da parte della , che ha tradito CP_1
gli obblighi assunti e la fiducia in essa riposta;
tale condotta ha determinato una perdita economica immediata e di rilevante misura, che ha costretto l'Ente
Locale ad integrare con risorse proprie quelle che la gli ha CP_1 sottratto, sottraendole ad altre finalità sociali e di pubblico interesse” (cfr. pag.
8 comparsa di costituzione . Controparte_2
Ad ogni modo, con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, giova ricordare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 08.01.2016, n. 127). Anche sotto tale profilo, dunque, la mera determinazione della richiesta economica sulla base di una percentuale del
20% rispetto alle somme indebitamente percepite deve ritenersi insufficiente a giustificare la condanna ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
639/1910, prot. n. 0084140 emessa dal in data 24.09.2020 Controparte_2
e notificata in data 25.09.2020 dovrà essere annullata, con accertamento del minor credito di € 94.019,28 (75.110,68 + 18.300,00 + 608,60), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
6. Con riferimento alle spese di lite, giova ricordare che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
pagina 9 di 11 processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061). Nel caso di specie, la pretesa creditoria nei confronti dell'attore, all'esito del giudizio, è risultata fondata per un importo lievemente inferiore rispetto a quello ingiunto, con la conseguenza che non residua spazio per la soccombenza reciproca e le spese dovranno essere poste a carico di in quanto sostanzialmente Controparte_1
soccombente.
Per quanto riguarda la quantificazione, le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice ex art. 5, comma II e facendo riferimento ai valori medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della controversia, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1750/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda avanzata da CP_1
annulla l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
[...]
639/1910, prot. n. 0084140 emessa dal in data Controparte_2
24.09.2020 e notificata in data 25.09.2020 ed accerta che la somma dovuta dalla parte attrice, per le causali di cui in motivazione, ammonta a complessivi € 94.019,28, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento in favore del che liquida in € Controparte_2
8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
pagina 10 di 11 L'Aquila, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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